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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2654 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA matrimonio celebrato in FORLI' il 25/04/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. continuerà a vivere presso l'abitazione di sua proprietà in Forlì Parte_1
(FC), in Viale 2 Giugno n. 52, mentre si trasferirà in altro Controparte_1 appartamento, sempre in Forlì, sempre in Viale 2 Giugno, al civico 21, sempre di proprietà del;
Pt_1
2. detto ultimo cespite (Foglio 202 Particella 943 sub 27 Cat. A2 piano IV interno
10, e Foglio 202 Particella 943 sub6 Cat. C6, del Catasto urbano del Comune di Forlì) verrà concesso in usufrutto dal Sig. alla Sig.ra a seguito Pt_1 CP_1 dell'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio, e sin da ora si chiede all'Ill.mo Tribunale di dare contezza di tale creazione di diritto reale di godimento nella citata sentenza. I costi della procedura saranno a carico di Controparte_1
3. l'appartamento di cui all'art. 2 si trova attualmente condotto in locazione, con scadenza contrattuale al giorno 31/07/2025. Al termine della locazione, il proprietario a proprie spese effettuerà migliorie già concordate con la moglie. Parimenti concordati tra le parti quali saranno gli oggetti\arredi (oltre ai propri effetti personali) che potrà asportare dall'abitazione coniugale. Le Controparte_1 parti si dichiarano in accordo che sino a che non avrà possibilità Controparte_1 di trasferirsi nel nuovo appartamento, libero da cose e persone con i lavori di ristrutturazione ultimati, la stessa potrà continuare a vivere e risiedere nella casa famigliare di Viale 2 Giugno n. 52, indicativamente entro il giorno 30/09/2024;
4. in considerazione delle rispettive autonomie reddituali, i coniugi si dichiarano autosufficienti ed economicamente indipendenti, senza necessità di contribuzione al mantenimento da parte dell'altro coniuge;
5. le figlie, entrambe maggiorenni, vivranno con i genitori, alternandosi tra loro, ed autodeterminandosi;
6. I genitori si impegnano a mantenere le figlie (vitto e alloggio) per i periodi in cui le stesse si troveranno presso di loro, rinunciando ad ogni contributo dall'altro
2 genitore. Le figlie attualmente risultano entrambe iscritte all'università (
[...] iscritta al terzo anno di Scienze Erboristiche presso l'Università di Pisa, Per_1 mentre al primo anno di scienze dell'educazione socio culturale Per_2 dell'Università di Bologna), residenti entrambe nelle rispettive città. si Parte_1 impegna pagare interamente i rispettivi canoni di affitto e le relative tasse universitarie ed a versare mensilmente alle figlie la somma di euro 440,00 cadauna per il tramite di bonifico bancario sui rispettivi conti correnti. Quando invece le figlie non risiederanno più in altre città (per fine del percorso di studi, modifica dello stesso o avvicinamento, o pendolarismo), il padre verserà una somma inferiore (per le ridotte esigenza) pari ad euro 160,00 cadauna;
7. per quanto attiene le spese, invece, straordinarie, (per le quali le parti richiamano, dichiarando di conoscere, il Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Forlì) queste verranno divise tra i genitori nella misura dell'80% a carico del e del Pt_1
20% a carico della CP_1
8. con l'adempimento di quanto sopra indicato le parti dichiarano di aver regolato ogni altra loro pendenza e di nulla più avere a che pretendere l'una d'altra per nessuna ragione o causa. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto N. 13 parte 2 serie A - anno 2010). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 04/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2654/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2654/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 17/12/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 04/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA matrimonio celebrato in FORLI' il 25/04/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. continuerà a vivere presso l'abitazione di sua proprietà in Forlì Parte_1
(FC), in Viale 2 Giugno n. 52, mentre si trasferirà in altro Controparte_1 appartamento, sempre in Forlì, sempre in Viale 2 Giugno, al civico 21, sempre di proprietà del;
Pt_1
2. detto ultimo cespite (Foglio 202 Particella 943 sub 27 Cat. A2 piano IV interno
10, e Foglio 202 Particella 943 sub6 Cat. C6, del Catasto urbano del Comune di Forlì) verrà concesso in usufrutto dal Sig. alla Sig.ra a seguito Pt_1 CP_1 dell'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio, e sin da ora si chiede all'Ill.mo Tribunale di dare contezza di tale creazione di diritto reale di godimento nella citata sentenza. I costi della procedura saranno a carico di Controparte_1
3. l'appartamento di cui all'art. 2 si trova attualmente condotto in locazione, con scadenza contrattuale al giorno 31/07/2025. Al termine della locazione, il proprietario a proprie spese effettuerà migliorie già concordate con la moglie. Parimenti concordati tra le parti quali saranno gli oggetti\arredi (oltre ai propri effetti personali) che potrà asportare dall'abitazione coniugale. Le Controparte_1 parti si dichiarano in accordo che sino a che non avrà possibilità Controparte_1 di trasferirsi nel nuovo appartamento, libero da cose e persone con i lavori di ristrutturazione ultimati, la stessa potrà continuare a vivere e risiedere nella casa famigliare di Viale 2 Giugno n. 52, indicativamente entro il giorno 30/09/2024;
4. in considerazione delle rispettive autonomie reddituali, i coniugi si dichiarano autosufficienti ed economicamente indipendenti, senza necessità di contribuzione al mantenimento da parte dell'altro coniuge;
5. le figlie, entrambe maggiorenni, vivranno con i genitori, alternandosi tra loro, ed autodeterminandosi;
6. I genitori si impegnano a mantenere le figlie (vitto e alloggio) per i periodi in cui le stesse si troveranno presso di loro, rinunciando ad ogni contributo dall'altro
2 genitore. Le figlie attualmente risultano entrambe iscritte all'università (
[...] iscritta al terzo anno di Scienze Erboristiche presso l'Università di Pisa, Per_1 mentre al primo anno di scienze dell'educazione socio culturale Per_2 dell'Università di Bologna), residenti entrambe nelle rispettive città. si Parte_1 impegna pagare interamente i rispettivi canoni di affitto e le relative tasse universitarie ed a versare mensilmente alle figlie la somma di euro 440,00 cadauna per il tramite di bonifico bancario sui rispettivi conti correnti. Quando invece le figlie non risiederanno più in altre città (per fine del percorso di studi, modifica dello stesso o avvicinamento, o pendolarismo), il padre verserà una somma inferiore (per le ridotte esigenza) pari ad euro 160,00 cadauna;
7. per quanto attiene le spese, invece, straordinarie, (per le quali le parti richiamano, dichiarando di conoscere, il Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Forlì) queste verranno divise tra i genitori nella misura dell'80% a carico del e del Pt_1
20% a carico della CP_1
8. con l'adempimento di quanto sopra indicato le parti dichiarano di aver regolato ogni altra loro pendenza e di nulla più avere a che pretendere l'una d'altra per nessuna ragione o causa. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto N. 13 parte 2 serie A - anno 2010). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 04/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 2654/2024 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 2654/2024 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. ROMAGNOLI ANDREA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 17/12/2025 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 04/04/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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