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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9215 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per
deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dott.ssa UN CO
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al 21.05.2025;
- viste le note scritte depositate dalle parti;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.) in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa UN CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 47936 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, Sig. Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Carlo Felice Giampaolino e
CH LA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Monte Citorio 115, giusta procura speciale per il giudizio di revocazione, autenticata dalla Dott.ssa Notaio in Persona_1
Tirana (Albania), apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, depositata in atti
ATTORE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in via tra loro anche disgiunta, dall'Avv. prof. Oberdan Tommaso Scozzafava e dall'Avv. Daniele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale G.
Mazzini n. 88, giusta procura speciale depositata in atti
CONVENUTO
OGGETTO: revocazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 656, 395, n. 1, e 402 c.p.c., del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. emesso dal Tribunale di Roma in data 6 febbraio 2024, n.
1757/2024, (R.G. 2685/2024), e dichiarato esecutivo con decreto n. 11538/2024 in data 4 giugno 2024.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate in data 20.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.10.2024 la ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, la società chiedendo di disporre la revocazione, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 656, 395, n. 1, e 402 c.p.c., del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6 febbraio
2024, n. 1757/2024, e dichiarato esecutivo con decreto n. 11538/2024 in data 4 giugno 2024, su ricorso di
Costruzioni nell'ambito del procedimento R.G. 2685/2024. CP_1
Ha dedotto che, con il ricorso monitorio, la aveva chiesto al Tribunale ordinario di Roma di Controparte_1 ingiungere alla Repubblica di il pagamento in suo favore della somma di euro 29.219.000,00, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria, importo di cui quest'ultima, secondo le allegazioni della ricorrente, era asseritamente debitrice nei confronti della società (di seguito in forza di un titolo esecutivo Parte_3 Pt_3 passato in giudicato rappresentato dal lodo ARB/15/28 (“lodo ICSID”) del 24 aprile 2019.
In particolare, nel ricorso monitorio la rappresentava che: CP_1
1. il lodo ICSID (pure allegato al ricorso, cfr. doc.1) aveva “accertato che il Primo Ministro albanese Edi
Rama e le strutture del suo Governo hanno messo in atto una campagna politica realizzata con l'abuso dei poteri di polizia per espropriare illegittimamente tutti gli assets della società distruggendo Parte_4 tutti gli investimenti milionari fatti dai soci. L'obiettivo realizzato con l'esproprio è stato quello di silenziare la libera TV internazionale Agon Channel che aveva il suo centro internazionale di produzione a Tirana e che già trasmetteva in e in Italia sul canale LCN33 del digitale terrestre e si preparava ad aprire ulteriori Pt_1 canali in diversi paesi europei”; aveva quantificato il risarcimento dovuto in complessivi euro 135.572.572,00
(paragrafo 866 del lodo ICSID), importo spettante ai soci di in virtù delle rispettive quote di Parte_4 partecipazione, tra cui (che detenendo il 20% aveva diritto a euro € 29.219.000,00); pur quantificando Pt_3 la quota di risarcimento del danno spettante a non aveva emesso un provvedimento di condanna in suo Pt_3 favore (in quanto il Tribunale arbitrale era privo di giurisdizione nei confronti di i cui soci, persone Pt_3 fisiche di nazionalità albanese, non erano soggetti alla giurisdizione del Trattato Bilaterale sulla Protezione degli investimenti tra Italia e Albania del 12 settembre 1991, entrato in vigore il 29 gennaio 1996);
2. aveva richiesto formalmente il pagamento della somma ritenuta dovuta, con lettere raccomandate in Pt_3 data 27 maggio 2019 (all. 5 monitorio) ed in data 18 maggio 2021 (all. 6 monitorio) e la Repubblica di Albania, pur riconoscendo la debenza delle somme, non aveva provveduto al pagamento (all. 7 monitorio);
3. aveva finanziato l'investimento di in per euro 16.000.000,00 e, per questo CP_1 Pt_3 Pt_4 motivo, con i contratti stipulati in data 21 novembre 2019 la aveva offerto in garanzia, tra gli altri, tutti Pt_3
i suoi crediti finanziari verso terzi nonché qualsiasi altro credito derivante dall'attività (all. 8 monitorio);
4. era divenuta titolare del credito nei confronti dell' per euro 29.219.000,00 (come CP_1 Pt_1 riconosciuto dal a seguito della escussione della garanzia, con comunicazioni del 07.08.2023 ricevute Per_2
e accettate da l'08.08.2023 (all.9 del monitorio). Pt_3
Parte attrice ha affermato che l'ingiunzione era stata erroneamente emessa dal Tribunale, sulla base dei falsi presupposti dolosamente rappresentati da nel ricorso. In particolare, ha evidenziato che: a) il CP_1 Per_2 non conteneva alcuna statuizione di condanna al pagamento in favore di -b) la comunicazione prodotta Pt_3 quale allegato sub 7 del ricorso non conteneva alcun riconoscimento implicito o esplicito del debito da parte dell' - c) la cessione del credito era nulla ed inefficace (secondo la legge italiana), avendo Costruzioni Pt_1
“del tutto nascosto” che la società ra sottoposta a sequestro penale in a far data dal 2015 (prima Pt_3 Pt_1 della stipula dei contratti tra , tanto che l'autorità giudiziaria Albanese aveva nominato tre Parte_5 amministratori giudiziari con poteri di gestione esclusiva di tutti i beni della società Conseguentemente, Pt_3 il sig. apparente firmatario dei Contratti per conto di ra privo del potere di firma e il credito Per_3 Pt_3 azionato in monitorio non era nella titolarità di Costruzioni che dolosamente aveva omesso di rappresentare tali circostanze al giudice del monitorio, senza nemmeno produrre il provvedimento di sequestro a carico di e il provvedimento di nomina degli amministratori. Pt_3
Ha aggiunto che il decreto ingiuntivo, notificato presso l'Ambasciata della Repubblica di Albania il
05.04.2024 come da nota a verbale, e non ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, non era stato opposto dalla Repubblica di e con provvedimento del 04.06.2024 era stato dichiarato esecutivo Pt_1
e portato in esecuzione in virtù di atto di pignoramento del 21.06.2024 , con attivazione di un procedimento di espropriazione presso terzi. Ha altresì precisato che la Repubblica di solo in data 16 settembre Pt_1
2024 riusciva a concludere il procedimento di selezione per la formalizzazione dell'incarico ai difensori, i quali, formalizzata la procura notarile in data 24 settembre 2024, depositavano istanza urgente di accesso al fascicolo telematico del procedimento monitorio e, solo dopo l'autorizzazione all'accesso, il 26.09.2024, con l'estrazione di copia della documentazione, potevano rendersi conto della frode processuale perpetrata da
CP_1
Secondo parte attrice la condotta decettiva di perpetrata per tramite di mendacio e silenzio sui CP_1 fatti dirimenti ai fini del decidere, (che aveva tratto in inganno il giudice del monitorio) integrava gli estremi del dolo revocatorio ex art. 395 comma 1 c.p.c. e pertanto il decreto ingiuntivo doveva essere revocato. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, per le ragioni di cui in narrativa, disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 401 c.p.c.;
- in via principale, per le ragioni di cui in narrativa:
(a) accertare e dichiarare il dolo di ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n. 1, c.p.c.; per Controparte_1
l'effetto
(b) disporre la revocazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 656, 395, n. 1, e 402 c.p.c., del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6 febbraio 2024, n. 1757/2024, su ricorso di Controparte_1 nell'ambito del procedimento R.G. 2685/2024, e dichiarato esecutivo con decreto n. 11538/2024 in data 4 giugno 2024.
Con vittoria di spese, onorari, e rimborso forfettario delle spese generali”
La società si è costituita il 28.01.2025, per l'udienza di prima comparizione del 05.03.2025, Controparte_1 differita ex art. 168 bis IV comma cpc. Ha eccepito: - l'inammissibilità della revocazione;
- l'insussistenza del dolo revocatorio di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c.; - la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c., anche tardiva ex art. 650 c.p.c., e dopo la notifica del primo atto esecutivo (l'atto di pignoramento), con conseguente formazione del giudicato sul dedotto e sul deducibile;
- la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del dolo di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c., avendo la parte attrice rappresentato come 'dolo' in fatti e circostanze che potevano proposti solo dall' Pt_6 Pt_7 Pt_1 in via di eccezione, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che non era stato promosso.
In particolare, ha dedotto l'inammissibilità della revocazione per decorrenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 398 comma 2 c.p.c. (in combinato disposto con gli artt, 326 e 325), avendo la stessa parte attrice, nel proprio atto di citazione, affermato che il dolo era rinvenibile nel ricorso per decreto ingiuntivo (dove avrebbe rappresentato al giudice fatti e circostanze in maniera “assolutamente inveritiera”), con CP_1 la conseguenza che la scoperta del presunto dolo non poteva che essere contestuale all'avvenuta conoscenza del ricorso, ritualmente notificato all'Albania. Eccepiva pertanto la tardività della domanda, in quanto il rimedio straordinario revocatorio avrebbe comunque dovuto essere proposto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In limine litis: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione perché inammissibile e comunque infondata;
In via preliminare di rito, dichiarare
l'inammissibilità della revocazione;
In via principale, rigettare la domanda perché palesemente infondata in fatto ed in diritto.
Con condanna della Repubblica di Albania ex art. 96, comma 1 o comma 3, c.p.c. e con il favore delle spese
e dei compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. All'esito dell'udienza, fissata per la sola trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenuto che l'istanza cautelare di parte attrice potesse trovare adeguata soddisfazione mediante una celere definizione e decisione della causa, e nulla opponendo le parti, la causa è stata rinviata (previa concessione di un termine per note conclusive) al 21.05.2025, ex art. 127 ter cpc e, successivamente al deposito delle note scritte, decisa ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della ulteriore produzione documentale di parte convenuta che ha depositato, unitamente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i documenti nn. 29a, 29b, 30 a,
30b, deposito non autorizzato ed effettuato in violazione del contraddittorio, non avendo evidentemente parte attrice potuto interloquire su tale produzione.
Giova ricordare che la revocazione proposta rappresenta un rimedio di impugnazione straordinario che provoca l'inizio di un nuovo processo che ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del vizio denunciato della sentenza o del provvedimento dal contenuto decisorio definitivo, perché passato in giudicato. Nella specie la ha chiesto la revocazione del decreto ingiuntivo passato in giudicato e Parte_1 dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, eccependo che l'ingiunzione sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 395, n.1 c.p.c. perché l'effetto del dolo della ricorrente in monitorio in proprio danno.
E' consolidato l'orientamento secondo cui il dolo processuale rilevante ai fini della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ “deve avere avuto una influenza decisiva sul convincimento del giudice, e, pertanto, si deve risolvere in un comportamento concreto, ben individuato dalla parte che lo fa valere, non potendosi identificare nel silenzio o in altri atteggiamenti simili” (cfr. Cass. n. 12756/2000). Al tal fine “non
è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., ne', in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità” (cfr. Cass.
n.1369/2004; in questo senso Cass. n. 41792/2021; Cass. 31211/2022; Cass. 2862/2023).
In altri termini secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (a far data dalla pronuncia delle S.U. n.9213/1990), si deve trattare di una condotta fraudolenta che abbia inciso in concreto sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio;
il mendacio o il silenzio su circostanze determinanti per la decisione possono realizzare il presupposto della fattispecie solo se si inseriscono dolosamente all'interno di un comportamento volto a trarre in inganno la controparte e idoneo, in relazione alle circostanze del caso concreto, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. “Ciò deve dirsi, fra l'altro, quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento sul mendacio o sull'occultamento del vero, costituendo lo strumento per conseguire un ingiusto profitto, e il successivo comportamento processuale, attuativo del disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte e, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità”
(cfr. Cass. S.U. n.9213/1990, richiamata da Cass. n.41792/2021).
Il rimedio è proponibile nel termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta del dolo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 326, 398 e 656 c.p.c..
Nel caso in esame si tratta quindi di verificare se vi sia stato un comportamento doloso, nei termini sopra esposti, di parte convenuta ( che ha ottenuto il decreto ingiuntivo non opposto, ovvero se CP_1 con il semplice mendacio o silenzio su fatti decisivi posti a fondamento della domanda monitoria, CP_1 in considerazione delle circostanze del caso concreto, abbia pregiudicato la difesa della controparte e abbia impedito al giudice l'accertamento della verità. In tale prospettiva si è detto che “Il giudice della revocazione deve, quindi, individuare ed accertare i singoli fatti in cui si è estrinsecata l'attività dolosa o la corrispondente condotta omissiva e darne, quindi, motivazione congrua e logicamente ineccepibile in merito alla deficienza difensiva e all'errore della sentenza che hanno determinato onde evitare il sindacato in sede di legittimità”
(cfr. Cass. n.1155/2002).
Una volta individuati i fatti fonte della revocazione è necessario individuare il giorno della scoperta al fine di valutare la tempestività della domanda ex art. 326 c.p.c. e anche al fine di verificare se tale scoperta sia avvenuta prima del maturarsi della decadenza del mezzo ordinario di impugnazione, perché in tal caso la revocazione è preclusa e la parte attrice avrebbe dovuto utilizzare il rimedio ordinario previsto dall'ordinamento (l'opposizione ex artt. 645 e, se del caso, l'opposizione tardiva ex 650 c.p.c.). Ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 326 cit. deve trattarsi “di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (cfr. Cass. n.2989/2016; Cass. 4008/2004).
Secondo la prospettazione di parte attrice, i presupposti per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo sarebbero stati, con dolo, falsamente rappresentati nel ricorso, così da indurre in errore il Tribunale che in virtù delle false allegazioni del ricorrente avrebbe concesso il decreto monitorio.
Quanto alla prima dedotta dolosa falsità, essa sarebbe rappresentata dalla circostanza che il posto a Per_2 fondamento della pretesa creditoria della cessionaria non contenesse alcuna pronuncia di CP_1 condanna in favore della cedente Nel ricorso si è allegato che il credito ceduto trovava titolo nel Lodo Pt_3 passato in giudicato, e tale documento, pure prodotto in atti (all.1 al ricorso monitorio), oltre ad essere conosciuto dalla Repubblica di che era stata parte dell'Arbitrato internazionale definito con lo stesso Pt_1
era nella sua disponibilità anche quale soggetto destinatario dell'ingiunzione per tutto il tempo previsto Per_2 dal codice di rito per proporre opposizione. Nello stesso ricorso monitorio si precisava che il aveva Per_2 quantificato anche il risarcimento spettante ai soci di (tra cui senza però contenere Parte_4 Pt_3 alcuna pronuncia di condanna, in quanto il Tribunale arbitrale era privo di giurisdizione nei confronti di Pt_3 Tali circostanze sono evincibili dal paragrafo 866 del Lodo (all. 1 al ricorso monitorio p. 247 dove è indicato il valore di in euro 135.572.000,00 e il valore dell'interesse di Fuji in euro 29.219.000,00) e dal par. Pt_4
914, p.260 (dove nessuna pronuncia di condanna risulta emessa in favore di . Pt_3
Nella circostanza dedotta non risulta quindi ravvisabile una condotta fraudolenta che abbia inciso in concreto sul diritto di difesa della controparte, in quanto il fatto allegato e documentato, costituente proprio il titolo del credito azionato, era già evincibile al momento della notifica del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso (oltre che conosciuto dalla Repubblica di Albania parte dell'Arbitrato internazionale), di talché già da quel momento la Repubblica di Albania aveva consapevolezza che il fatto asseritamente doloso descritto nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio aveva determinato l'emissione del decreto ingiuntivo.
Allo stesso modo il documento di cui allegato 7 del monitorio, rappresentato dalla ricorrente come riconoscimento di debito da parte dell' al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, non Pt_1 costituisce un vizio e/o fatto occulto idoneo ad incidere in concreto sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio, in quanto la semplice lettura del documento, anch'esso depositato unitamente al ricorso (all.
7 del monitorio e doc. 3 del fascicolo di parte attrice) avrebbe consentito di attribuire la diversa valenza probatoria prospettata da parte attrice (come peraltro evidenziato nell'atto di citazione, cfr. p. 6). Pa Parte attrice allega quale condotta dolosa quella di avere rappresentato falsamente nel Controparte_1 ricorso di essere titolare del credito, in virtù dei contratti conclusi con in data 21 novembre 2019, pure Pt_3 allegati al fascicolo monitorio (all.8) e di avere “nascosto” che la era stata sottoposta a sequestro penale Pt_3 in già dal 2015, quindi prima della stipula dei contratti del 2019, sottoscritti pertanto da un soggetto Pt_1 privo dei necessari poteri di firma. Ha dedotto altresì che i rapporti esistenti tra e la in CP_1 Pt_3 particolare i rapporti di parentela tra le socie e soggetti coinvolti nel procedimento penale Parte_8 da cui è scaturito il sequestro penale a carico della fossero indice della conoscenza da parte della Pt_3 ricorrente in monitorio ( del sequestro penale, ancora in essere a carico di al momento della CP_1 Pt_3 sottoscrizione dei due contratti di cessione, e pertanto della consapevolezza che l'asserito credito vantato da nei confronti della Repubblica di Albania non potesse essere ceduto tramite i contratti firmati da un Pt_3 soggetto diverso dagli amministratori giudiziari.
Parte convenuta ha dedotto e documentato che la decisione del Tribunale di Tirana n.768 del 05.06. 2015 (cfr. doc. 8 di aveva disposto i sequestri sul presupposto che: “La Società " ltd. è di proprietà CP_1 Pt_3 dei soci: La Società "400 KV" ltd. con il 70% delle azioni;
con il 15% delle azioni ed JO Controparte_2
LI con il 15% delle azioni”. Infatti, il dispositivo della sentenza disponeva “il sequestro dei beni mobili
(conti correnti bancari, ecc.) e immobili che i cittadini indagati ed Controparte_3 Controparte_2
JO LI possiedono in proporzione alle loro quote nella società "Energji" srl, nella società "Cable Co Co Co System" nella società "400 KV" nella società " e nella società "Agonset" srl, fino all'importo Pt_3 di euro 39.001.863 (trentanovemilioni e milleottocentosessantatre) e 770.423.159 (settecentosettantamilioni e quattrocentoventitremila e centocinquantanove) lekë”, come prodotto del reato. Il sequestro è stato annotato nel certificato di Fuqi della Camera di commercio di Tirana (cfr.doc.9 fascicolo e da esso risulta CP_1 anche che i soci di a quel tempo, non erano o JO LI, nè Pt_3 Controparte_3 Controparte_2
400 bensì e (cfr. doc.9 di pp. 4 e 5). Parte convenuta CP_4 Persona_4 Persona_5 CP_1 ha dedotto che il provvedimento di sequestro non era stato allegato al ricorso, in quanto in esso erano state erroneamente indicate le quote di che non erano nella titolarità dei soggetti sottoposti al procedimento Pt_3 penale, tanto che la e i suoi soci e non erano stati rinviati a giudizio e Pt_3 Persona_4 Persona_5 non avevano partecipato al processo penale (come evincibile dalla sentenza penale di Tirana 23.02.2022
n.440, che non aveva disposto il trasferimento a favore dello Stato del quote doc. 10 . Pt_3 CP_1
Ad avviso del Tribunale, l'omissione della ricorrente riguardo ai fatti del sequestro non assume i connotati di un raggiro commesso in mala fede, diretto soggettivamente e oggettivamente a pregiudicare la difesa avversaria e quindi un “comportamento processuale, attuativo del disegno fraudolento…tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte e, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità”, tenuto conto che, come già detto, ai fini della integrazione del dolo revocatorio si richiede un quid pluris, ovvero una condotta ulteriore e diversa dal mero mendacio, oggettivamente idonea a paralizzare o fuorviare la difesa avversaria. (cfr. Cass. n.41792/2021 cit.).
Ed invero, a prescindere dalla fondatezza delle contestazioni di merito formulate da parte attrice - in ordine all'oggetto del sequestro (tutti i beni di o solo la quota dei soci) e alla validità della cessione del credito Pt_3 sottoscritta da un soggetto diverso dagli amministratori giudiziari -, ciò che rileva in questa sede è che l'omessa allegazione della circostanza del sequestro (e anche l'omessa produzione del relativo provvedimento) non hanno, ai fini che interessano, valenza dirimente in quanto la situazione non era ignorata e/o sconosciuta alla parte ingiunta. Invero, dai contratti depositati unitamente al ricorso monitorio (all.8) è evincibile il firmatario degli atti ( , diverso dagli amministratori giudiziari (circostanza facilmente Per_3 riscontrabile dal certificato della Camera di commercio di dove a p. 7 è riportato sia il nominativo degli Pt_3 amministratori giudiziari, che la data del 10.05.2019 quale data di nomina dell'amministratore della società
doc. 9 . Per_3 CP_1
Parte attrice individua il momento in cui avrebbe appreso della asserita frode processuale (e quindi anche che il sig. non deteneva, asseritamente, alcun potere di stipulare i contratti per conto di solo il Per_3 Pt_3
26 settembre 2024, dopo avere effettuato l'accesso al fascicolo telematico del procedimento monitorio. Ha quindi fondato le proprie doglianze proprio sui documenti indicati come presenti nel fascicolo sin dal momento della notifica del ricorso e decreto monitorio.
Nelle note autorizzate, la stessa parte attrice dopo avere ribadito che era pienamente consapevole CP_1 che fosse sottoposta a sequestro penale, ha allegato che la circostanza non era conosciuta dall' Pt_3 Pt_1
(né tale conoscenza poteva presumersi in capo ad essa), in quanto il provvedimento era stato emesso dall'Autorità penale albanese, ma non poteva per ciò solo ritenersi conosciuto dall'Avvocatura Generale dello
Stato di quale unico organo dello Stato che aveva il potere di agire in giudizio (anche in revocazione) Pt_1 quale rappresentante legale dell' Pt_1
La circostanza è all'evidenza smentita dallo stesso su cui si basa la pretesa monitoria (cfr. all. 1 del Per_2 ricorso monitorio e della comparsa di costituzione di . Dalla lettura del documento si evince che CP_1 la Repubblica di e quindi l'Avvocatura dello Stato che la rappresenta legalmente, era parte della Pt_1 procedura ICSID ARB/15/28, iniziata nel 2015. Nel Lodo pubblicato il 24.09.2019 si legge (alle pp.110 e ss, par. 410, “Ordini di Sequestro”): “Il 5 giugno 2015 (il giorno in cui sono stati emessi i Mandati di Arresto), il Tribunale Albanese del Distretto Giudiziario di Tirana ha emesso l'atto n. 768 "Decisione sul Sequestro
Preventivo delle Proprietà" (la "Decisione sul Sequestro").511 Questa decisione intendeva sequestrare le proprietà della sig.ra del sig. e della sig.ra LI in diverse società, tra cui CP_3 CP_2 Pt_4
La decisione ometteva il sig. che, secondo il Registro del Commercio di Tirana, non deteneva Per_6 partecipazioni indirette in poiché la vendita delle sue azioni ad da parte di Costruzioni Pt_4 Parte_9 non era ancora stata registrata. 411. Su richiesta del Procuratore, la Corte ha ordinato:
513 [...] il sequestro degli articoli mobili (conti bancari, ecc.) e articoli immobili che i cittadini indagati
JO LI, possiedono in proporzione alle loro azioni nella Controparte_3 Controparte_2 società "Energji" ltd., nella società "400" KW, nella società " ltd., "Cable System" ltd. e nella società Pt_3
“Agon Set” ltd., fino ad un importo di euro 39.001.863 (trentanove milioni e milleduecentosessantatre) e
770.423.159 (settecentosettanta milioni e quattrocentoventimilatrecentocinquantanove) ALL che la società
“Energji” ltd. ha stanziato e trasferito ad altre società a seguito del reato”. Nel Lodo è altresì descritta la fase di esecuzione della “Decisione di sequestro” e, peraltro, è evidenziata anche la comunicazione del 16 febbraio 2016, con cui l' (l'Agenzia che amministra i beni sequestrati e ha nominato gli amministratori CP_5 giudiziari) rispondeva ad un'ulteriore interrogazione della Commissione Parlamentare, in cui riferiva di non poter amministrare ai sensi delle disposizioni della legge 10192/2009 e della legge "Sulle Società Pt_4
Commerciali” perché “….il 20% è di proprietà di i cui proprietari sono e Parte_3 Persona_4 [...] he non sono inclusi in questa decisione ” di sequestro. Per_5
E' quindi documentata la conoscenza da parte dell'Avvocatura dello Stato del provvedimento di sequestro e della nomina degli amministratori giudiziari, diversi dal soggetto firmatario dei contratti di cessione del 2019 indicati e allegati al ricorso monitorio.
Nessuna decisiva rilevanza possono assumere le ulteriori indagini svolte dall'Avvocatura dello Stato, a far data dal 29.04.2024, in pendenza del termine per proporre il rimedio ordinario dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avendo essa già conoscenza delle circostanze sufficienti e idonee a contestare la fondatezza della pretesa avversaria e la titolarità del credito ingiunto (in ipotesi, secondo la tesi difensiva prospettata in questa sede da parte attrice). Tuttavia, anche a volere ritenere che l'Avvocatura dello Stato non disponesse di sufficienti elementi, in particolare riguardo ai rapporti tra e per avere una ragionevole certezza in ordine all'asserito CP_1 Pt_3 dolo revocatorio di controparte, dal doc. 21 depositato da parte attrice si evince che già il 29.04.2024
l'Avvocatura dello Stato era a conoscenza del ricorso e del decreto monitorio e dei rapporti commerciali tra mentre tutte le informazioni rilevanti ai fini della completa conoscenza dell'asserita frode Parte_5 risultano comunicate all'Avvocatura il 18.06.2024 (cfr. il protocollo di ricezione dell'Avvocatura n. 436/11 del 18.06.2024 , prima pagina non tradotta del documento n. 21). Nel documento viene indicato il sequestro penale di in relazione alle quote detenute dai cittadini sotto inchiesta (p.13 e 14 doc. 21), nonché sono Pt_3 evidenziai i rapporti commerciali tra la mancanza di prove del finanziamento e le anomalie Parte_5 inerenti alla nomina dell'amministratore (che ha sottoscritto i contratti di cessione), poste a fondamento della domanda di revocazione, oltre a darsi atto dell'impossibilità di “effettuare alcuna modifica legale per la società a parte dei suoi amministratori, e di conseguenza anche il finanziamento presunto di novembre Pt_3
2019” per effetto della “decisione depositata presso il QKB per il blocco immediato delle quote in data
10.06.2015 da parte dell Confiscati” (cfr. p. 13, doc. 21 Parte_10 Controparte_6 cit.). Alla luce di tali informazioni acquisite il 18.06.2024 dall'Avvocatura dello Stato (organo -persona fisica, rappresentante legale della convenuta e titolare del potere di agire in giudizio) era evidente (e comunque del tutto ragionevole ritenere) che la cessione dei crediti, indicati e documentati nel ricorso monitorio, non fosse stata sottoscritta dagli amministratori giudiziari (che proprio alla luce delle informazioni acquisite non avevano alcun motivo per stipulare le cessioni), ma dall'amministratore nominato dall'assemblea dei soci nel
2019, circostanza del resto evincibile dai documenti indicati come allegati al ricorso e al decreto ingiuntivo, acquisibili sin dalla data della loro notifica. E' bene precisare che in questo caso si tratta non di un onere di richiedere informazioni su circostanze oggetto di omissione, mendacio e/o inganno della controparte (e quindi di un onere di vigilanza e controllo che, secondo la giurisprudenza segnalata da parte attrice nel diverso caso scrutinato - cfr. Corte d'Appello Venezia 05.11.2024 -, non può gravare sulla parte asseritamente ingannata), ma della acquisizione e lettura di documenti su cui si è fondata la pretesa azionata in monitorio e resi disponibili alla parte ingiunta al fine di consentirne ogni difesa (sin dal momento della notifica del ricorso e del decreto). Ne consegue che deve ritenersi sicuramente decorso il termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 326 cpc alla data di notifica dell'atto di citazione per revocazione (avvenuta il 28.10.2024).
Parte attrice ha allegato nell'atto introduttivo che l'asserita dolosa falsa rappresentazione del credito ingiunto e del suo titolare da parte della ricorrente ha indotto in errore il Giudice, ma non risulta, dal complessivo esame della vicenda, che essa abbia concretamente inciso sul suo diritto di difesa e sul contraddittorio che, come è noto, nel procedimento monitorio si instaura in via differita mediante l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. (e anche eventualmente ai sensi dell'art. 650 c.p.c.). In particolare, la parte attrice si è soffermata su una serie di difficoltà asseritamente riscontrate nel tempestivo rilascio della procura al difensore in ragione della sua qualità di Stato estero. La circostanza non è tuttavia rilevante.
Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati, facendo applicazione della norma di diritto internazionale consuetudinario in base alla quale le notificazioni nei confronti di uno Stato estero “vengono, nei rapporti internazionali, comunemente eseguite soltanto per via diplomatica” (cfr. Min. Giustizia, circolare del 18 aprile 1956 n. 10-1215/2062), mediante la trasmissione degli atti al Ministero degli Affari Esteri (ufficio del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) per il successivo inoltro alle autorità competenti dello Stato estero. Parte convenuta ha documentato la corretta esecuzione della procedura e il ritiro degli atti da un addetto dell'ambasciata albanese il 5.4.2024 (cfr. doc. 14 R di parte convenuta). Peraltro, l'eventuale nullità della notifica, nemmeno specificamente eccepita da parte attrice, avrebbe consentito la proposizione dell'opposizione tardiva, anche prima della notifica dell'atto di pignoramento (tenuto conto che quanto meno alla data del 29.04.2024 l'Avvocatura dello Stato aveva preso conoscenza del ricorso e del decreto monitorio).
Tale circostanza rende la domanda di revocazione ulteriormente inammissibile.
A fronte di precise regole dettate dall'ordinamento (valevoli per tutti i soggetti privati e pubblici, anche Stati esteri), il ritardo nel conferimento della procura al difensore e nella richiesta di accesso al fascicolo del monitorio non possono giustificare l'attivazione del rimedio revocatorio straordinario, né la data di effettiva acquisizione dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio può essere individuata quale dies a quo per la proposizione della impugnazione straordinaria (termine nella sostanza autodeterminato dalla parte). In questo contesto assume rilevanza il principio di autoresponsabilità evidentemente ricadente sul soggetto ingiunto che
è stato messo nelle condizioni di utilizzare i rimedi previsti dal codice di rito (entro precisi limiti di tempo e secondo le modalità prescritte).
Ne consegue che la domanda di revocazione proposta ex art. 656 cpc deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta ex art. 656 cpc;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 54.198,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 19.06.2025
Il Giudice
UN CO
Seconda Sezione Civile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per
deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dott.ssa UN CO
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al 21.05.2025;
- viste le note scritte depositate dalle parti;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.) in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa UN CO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 47936 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, Sig. Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Carlo Felice Giampaolino e
CH LA, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Monte Citorio 115, giusta procura speciale per il giudizio di revocazione, autenticata dalla Dott.ssa Notaio in Persona_1
Tirana (Albania), apostillata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, depositata in atti
ATTORE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in via tra loro anche disgiunta, dall'Avv. prof. Oberdan Tommaso Scozzafava e dall'Avv. Daniele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale G.
Mazzini n. 88, giusta procura speciale depositata in atti
CONVENUTO
OGGETTO: revocazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 656, 395, n. 1, e 402 c.p.c., del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. emesso dal Tribunale di Roma in data 6 febbraio 2024, n.
1757/2024, (R.G. 2685/2024), e dichiarato esecutivo con decreto n. 11538/2024 in data 4 giugno 2024.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate in data 20.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.10.2024 la ha convenuto in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, la società chiedendo di disporre la revocazione, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 656, 395, n. 1, e 402 c.p.c., del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6 febbraio
2024, n. 1757/2024, e dichiarato esecutivo con decreto n. 11538/2024 in data 4 giugno 2024, su ricorso di
Costruzioni nell'ambito del procedimento R.G. 2685/2024. CP_1
Ha dedotto che, con il ricorso monitorio, la aveva chiesto al Tribunale ordinario di Roma di Controparte_1 ingiungere alla Repubblica di il pagamento in suo favore della somma di euro 29.219.000,00, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria, importo di cui quest'ultima, secondo le allegazioni della ricorrente, era asseritamente debitrice nei confronti della società (di seguito in forza di un titolo esecutivo Parte_3 Pt_3 passato in giudicato rappresentato dal lodo ARB/15/28 (“lodo ICSID”) del 24 aprile 2019.
In particolare, nel ricorso monitorio la rappresentava che: CP_1
1. il lodo ICSID (pure allegato al ricorso, cfr. doc.1) aveva “accertato che il Primo Ministro albanese Edi
Rama e le strutture del suo Governo hanno messo in atto una campagna politica realizzata con l'abuso dei poteri di polizia per espropriare illegittimamente tutti gli assets della società distruggendo Parte_4 tutti gli investimenti milionari fatti dai soci. L'obiettivo realizzato con l'esproprio è stato quello di silenziare la libera TV internazionale Agon Channel che aveva il suo centro internazionale di produzione a Tirana e che già trasmetteva in e in Italia sul canale LCN33 del digitale terrestre e si preparava ad aprire ulteriori Pt_1 canali in diversi paesi europei”; aveva quantificato il risarcimento dovuto in complessivi euro 135.572.572,00
(paragrafo 866 del lodo ICSID), importo spettante ai soci di in virtù delle rispettive quote di Parte_4 partecipazione, tra cui (che detenendo il 20% aveva diritto a euro € 29.219.000,00); pur quantificando Pt_3 la quota di risarcimento del danno spettante a non aveva emesso un provvedimento di condanna in suo Pt_3 favore (in quanto il Tribunale arbitrale era privo di giurisdizione nei confronti di i cui soci, persone Pt_3 fisiche di nazionalità albanese, non erano soggetti alla giurisdizione del Trattato Bilaterale sulla Protezione degli investimenti tra Italia e Albania del 12 settembre 1991, entrato in vigore il 29 gennaio 1996);
2. aveva richiesto formalmente il pagamento della somma ritenuta dovuta, con lettere raccomandate in Pt_3 data 27 maggio 2019 (all. 5 monitorio) ed in data 18 maggio 2021 (all. 6 monitorio) e la Repubblica di Albania, pur riconoscendo la debenza delle somme, non aveva provveduto al pagamento (all. 7 monitorio);
3. aveva finanziato l'investimento di in per euro 16.000.000,00 e, per questo CP_1 Pt_3 Pt_4 motivo, con i contratti stipulati in data 21 novembre 2019 la aveva offerto in garanzia, tra gli altri, tutti Pt_3
i suoi crediti finanziari verso terzi nonché qualsiasi altro credito derivante dall'attività (all. 8 monitorio);
4. era divenuta titolare del credito nei confronti dell' per euro 29.219.000,00 (come CP_1 Pt_1 riconosciuto dal a seguito della escussione della garanzia, con comunicazioni del 07.08.2023 ricevute Per_2
e accettate da l'08.08.2023 (all.9 del monitorio). Pt_3
Parte attrice ha affermato che l'ingiunzione era stata erroneamente emessa dal Tribunale, sulla base dei falsi presupposti dolosamente rappresentati da nel ricorso. In particolare, ha evidenziato che: a) il CP_1 Per_2 non conteneva alcuna statuizione di condanna al pagamento in favore di -b) la comunicazione prodotta Pt_3 quale allegato sub 7 del ricorso non conteneva alcun riconoscimento implicito o esplicito del debito da parte dell' - c) la cessione del credito era nulla ed inefficace (secondo la legge italiana), avendo Costruzioni Pt_1
“del tutto nascosto” che la società ra sottoposta a sequestro penale in a far data dal 2015 (prima Pt_3 Pt_1 della stipula dei contratti tra , tanto che l'autorità giudiziaria Albanese aveva nominato tre Parte_5 amministratori giudiziari con poteri di gestione esclusiva di tutti i beni della società Conseguentemente, Pt_3 il sig. apparente firmatario dei Contratti per conto di ra privo del potere di firma e il credito Per_3 Pt_3 azionato in monitorio non era nella titolarità di Costruzioni che dolosamente aveva omesso di rappresentare tali circostanze al giudice del monitorio, senza nemmeno produrre il provvedimento di sequestro a carico di e il provvedimento di nomina degli amministratori. Pt_3
Ha aggiunto che il decreto ingiuntivo, notificato presso l'Ambasciata della Repubblica di Albania il
05.04.2024 come da nota a verbale, e non ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, non era stato opposto dalla Repubblica di e con provvedimento del 04.06.2024 era stato dichiarato esecutivo Pt_1
e portato in esecuzione in virtù di atto di pignoramento del 21.06.2024 , con attivazione di un procedimento di espropriazione presso terzi. Ha altresì precisato che la Repubblica di solo in data 16 settembre Pt_1
2024 riusciva a concludere il procedimento di selezione per la formalizzazione dell'incarico ai difensori, i quali, formalizzata la procura notarile in data 24 settembre 2024, depositavano istanza urgente di accesso al fascicolo telematico del procedimento monitorio e, solo dopo l'autorizzazione all'accesso, il 26.09.2024, con l'estrazione di copia della documentazione, potevano rendersi conto della frode processuale perpetrata da
CP_1
Secondo parte attrice la condotta decettiva di perpetrata per tramite di mendacio e silenzio sui CP_1 fatti dirimenti ai fini del decidere, (che aveva tratto in inganno il giudice del monitorio) integrava gli estremi del dolo revocatorio ex art. 395 comma 1 c.p.c. e pertanto il decreto ingiuntivo doveva essere revocato. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, per le ragioni di cui in narrativa, disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 401 c.p.c.;
- in via principale, per le ragioni di cui in narrativa:
(a) accertare e dichiarare il dolo di ai sensi e per gli effetti dell'art. 395, n. 1, c.p.c.; per Controparte_1
l'effetto
(b) disporre la revocazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 656, 395, n. 1, e 402 c.p.c., del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 6 febbraio 2024, n. 1757/2024, su ricorso di Controparte_1 nell'ambito del procedimento R.G. 2685/2024, e dichiarato esecutivo con decreto n. 11538/2024 in data 4 giugno 2024.
Con vittoria di spese, onorari, e rimborso forfettario delle spese generali”
La società si è costituita il 28.01.2025, per l'udienza di prima comparizione del 05.03.2025, Controparte_1 differita ex art. 168 bis IV comma cpc. Ha eccepito: - l'inammissibilità della revocazione;
- l'insussistenza del dolo revocatorio di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c.; - la mancata opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645
c.p.c., anche tardiva ex art. 650 c.p.c., e dopo la notifica del primo atto esecutivo (l'atto di pignoramento), con conseguente formazione del giudicato sul dedotto e sul deducibile;
- la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del dolo di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c., avendo la parte attrice rappresentato come 'dolo' in fatti e circostanze che potevano proposti solo dall' Pt_6 Pt_7 Pt_1 in via di eccezione, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che non era stato promosso.
In particolare, ha dedotto l'inammissibilità della revocazione per decorrenza del termine di 30 giorni di cui all'art. 398 comma 2 c.p.c. (in combinato disposto con gli artt, 326 e 325), avendo la stessa parte attrice, nel proprio atto di citazione, affermato che il dolo era rinvenibile nel ricorso per decreto ingiuntivo (dove avrebbe rappresentato al giudice fatti e circostanze in maniera “assolutamente inveritiera”), con CP_1 la conseguenza che la scoperta del presunto dolo non poteva che essere contestuale all'avvenuta conoscenza del ricorso, ritualmente notificato all'Albania. Eccepiva pertanto la tardività della domanda, in quanto il rimedio straordinario revocatorio avrebbe comunque dovuto essere proposto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In limine litis: rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione perché inammissibile e comunque infondata;
In via preliminare di rito, dichiarare
l'inammissibilità della revocazione;
In via principale, rigettare la domanda perché palesemente infondata in fatto ed in diritto.
Con condanna della Repubblica di Albania ex art. 96, comma 1 o comma 3, c.p.c. e con il favore delle spese
e dei compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge”. All'esito dell'udienza, fissata per la sola trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenuto che l'istanza cautelare di parte attrice potesse trovare adeguata soddisfazione mediante una celere definizione e decisione della causa, e nulla opponendo le parti, la causa è stata rinviata (previa concessione di un termine per note conclusive) al 21.05.2025, ex art. 127 ter cpc e, successivamente al deposito delle note scritte, decisa ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c..
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della ulteriore produzione documentale di parte convenuta che ha depositato, unitamente alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i documenti nn. 29a, 29b, 30 a,
30b, deposito non autorizzato ed effettuato in violazione del contraddittorio, non avendo evidentemente parte attrice potuto interloquire su tale produzione.
Giova ricordare che la revocazione proposta rappresenta un rimedio di impugnazione straordinario che provoca l'inizio di un nuovo processo che ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del vizio denunciato della sentenza o del provvedimento dal contenuto decisorio definitivo, perché passato in giudicato. Nella specie la ha chiesto la revocazione del decreto ingiuntivo passato in giudicato e Parte_1 dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, eccependo che l'ingiunzione sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 395, n.1 c.p.c. perché l'effetto del dolo della ricorrente in monitorio in proprio danno.
E' consolidato l'orientamento secondo cui il dolo processuale rilevante ai fini della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ “deve avere avuto una influenza decisiva sul convincimento del giudice, e, pertanto, si deve risolvere in un comportamento concreto, ben individuato dalla parte che lo fa valere, non potendosi identificare nel silenzio o in altri atteggiamenti simili” (cfr. Cass. n. 12756/2000). Al tal fine “non
è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., ne', in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità” (cfr. Cass.
n.1369/2004; in questo senso Cass. n. 41792/2021; Cass. 31211/2022; Cass. 2862/2023).
In altri termini secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (a far data dalla pronuncia delle S.U. n.9213/1990), si deve trattare di una condotta fraudolenta che abbia inciso in concreto sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio;
il mendacio o il silenzio su circostanze determinanti per la decisione possono realizzare il presupposto della fattispecie solo se si inseriscono dolosamente all'interno di un comportamento volto a trarre in inganno la controparte e idoneo, in relazione alle circostanze del caso concreto, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. “Ciò deve dirsi, fra l'altro, quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento sul mendacio o sull'occultamento del vero, costituendo lo strumento per conseguire un ingiusto profitto, e il successivo comportamento processuale, attuativo del disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte e, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità”
(cfr. Cass. S.U. n.9213/1990, richiamata da Cass. n.41792/2021).
Il rimedio è proponibile nel termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta del dolo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 326, 398 e 656 c.p.c..
Nel caso in esame si tratta quindi di verificare se vi sia stato un comportamento doloso, nei termini sopra esposti, di parte convenuta ( che ha ottenuto il decreto ingiuntivo non opposto, ovvero se CP_1 con il semplice mendacio o silenzio su fatti decisivi posti a fondamento della domanda monitoria, CP_1 in considerazione delle circostanze del caso concreto, abbia pregiudicato la difesa della controparte e abbia impedito al giudice l'accertamento della verità. In tale prospettiva si è detto che “Il giudice della revocazione deve, quindi, individuare ed accertare i singoli fatti in cui si è estrinsecata l'attività dolosa o la corrispondente condotta omissiva e darne, quindi, motivazione congrua e logicamente ineccepibile in merito alla deficienza difensiva e all'errore della sentenza che hanno determinato onde evitare il sindacato in sede di legittimità”
(cfr. Cass. n.1155/2002).
Una volta individuati i fatti fonte della revocazione è necessario individuare il giorno della scoperta al fine di valutare la tempestività della domanda ex art. 326 c.p.c. e anche al fine di verificare se tale scoperta sia avvenuta prima del maturarsi della decadenza del mezzo ordinario di impugnazione, perché in tal caso la revocazione è preclusa e la parte attrice avrebbe dovuto utilizzare il rimedio ordinario previsto dall'ordinamento (l'opposizione ex artt. 645 e, se del caso, l'opposizione tardiva ex 650 c.p.c.). Ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 326 cit. deve trattarsi “di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto” (cfr. Cass. n.2989/2016; Cass. 4008/2004).
Secondo la prospettazione di parte attrice, i presupposti per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo sarebbero stati, con dolo, falsamente rappresentati nel ricorso, così da indurre in errore il Tribunale che in virtù delle false allegazioni del ricorrente avrebbe concesso il decreto monitorio.
Quanto alla prima dedotta dolosa falsità, essa sarebbe rappresentata dalla circostanza che il posto a Per_2 fondamento della pretesa creditoria della cessionaria non contenesse alcuna pronuncia di CP_1 condanna in favore della cedente Nel ricorso si è allegato che il credito ceduto trovava titolo nel Lodo Pt_3 passato in giudicato, e tale documento, pure prodotto in atti (all.1 al ricorso monitorio), oltre ad essere conosciuto dalla Repubblica di che era stata parte dell'Arbitrato internazionale definito con lo stesso Pt_1
era nella sua disponibilità anche quale soggetto destinatario dell'ingiunzione per tutto il tempo previsto Per_2 dal codice di rito per proporre opposizione. Nello stesso ricorso monitorio si precisava che il aveva Per_2 quantificato anche il risarcimento spettante ai soci di (tra cui senza però contenere Parte_4 Pt_3 alcuna pronuncia di condanna, in quanto il Tribunale arbitrale era privo di giurisdizione nei confronti di Pt_3 Tali circostanze sono evincibili dal paragrafo 866 del Lodo (all. 1 al ricorso monitorio p. 247 dove è indicato il valore di in euro 135.572.000,00 e il valore dell'interesse di Fuji in euro 29.219.000,00) e dal par. Pt_4
914, p.260 (dove nessuna pronuncia di condanna risulta emessa in favore di . Pt_3
Nella circostanza dedotta non risulta quindi ravvisabile una condotta fraudolenta che abbia inciso in concreto sul diritto di difesa della controparte, in quanto il fatto allegato e documentato, costituente proprio il titolo del credito azionato, era già evincibile al momento della notifica del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso (oltre che conosciuto dalla Repubblica di Albania parte dell'Arbitrato internazionale), di talché già da quel momento la Repubblica di Albania aveva consapevolezza che il fatto asseritamente doloso descritto nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio aveva determinato l'emissione del decreto ingiuntivo.
Allo stesso modo il documento di cui allegato 7 del monitorio, rappresentato dalla ricorrente come riconoscimento di debito da parte dell' al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, non Pt_1 costituisce un vizio e/o fatto occulto idoneo ad incidere in concreto sul diritto di difesa e sul principio del contraddittorio, in quanto la semplice lettura del documento, anch'esso depositato unitamente al ricorso (all.
7 del monitorio e doc. 3 del fascicolo di parte attrice) avrebbe consentito di attribuire la diversa valenza probatoria prospettata da parte attrice (come peraltro evidenziato nell'atto di citazione, cfr. p. 6). Pa Parte attrice allega quale condotta dolosa quella di avere rappresentato falsamente nel Controparte_1 ricorso di essere titolare del credito, in virtù dei contratti conclusi con in data 21 novembre 2019, pure Pt_3 allegati al fascicolo monitorio (all.8) e di avere “nascosto” che la era stata sottoposta a sequestro penale Pt_3 in già dal 2015, quindi prima della stipula dei contratti del 2019, sottoscritti pertanto da un soggetto Pt_1 privo dei necessari poteri di firma. Ha dedotto altresì che i rapporti esistenti tra e la in CP_1 Pt_3 particolare i rapporti di parentela tra le socie e soggetti coinvolti nel procedimento penale Parte_8 da cui è scaturito il sequestro penale a carico della fossero indice della conoscenza da parte della Pt_3 ricorrente in monitorio ( del sequestro penale, ancora in essere a carico di al momento della CP_1 Pt_3 sottoscrizione dei due contratti di cessione, e pertanto della consapevolezza che l'asserito credito vantato da nei confronti della Repubblica di Albania non potesse essere ceduto tramite i contratti firmati da un Pt_3 soggetto diverso dagli amministratori giudiziari.
Parte convenuta ha dedotto e documentato che la decisione del Tribunale di Tirana n.768 del 05.06. 2015 (cfr. doc. 8 di aveva disposto i sequestri sul presupposto che: “La Società " ltd. è di proprietà CP_1 Pt_3 dei soci: La Società "400 KV" ltd. con il 70% delle azioni;
con il 15% delle azioni ed JO Controparte_2
LI con il 15% delle azioni”. Infatti, il dispositivo della sentenza disponeva “il sequestro dei beni mobili
(conti correnti bancari, ecc.) e immobili che i cittadini indagati ed Controparte_3 Controparte_2
JO LI possiedono in proporzione alle loro quote nella società "Energji" srl, nella società "Cable Co Co Co System" nella società "400 KV" nella società " e nella società "Agonset" srl, fino all'importo Pt_3 di euro 39.001.863 (trentanovemilioni e milleottocentosessantatre) e 770.423.159 (settecentosettantamilioni e quattrocentoventitremila e centocinquantanove) lekë”, come prodotto del reato. Il sequestro è stato annotato nel certificato di Fuqi della Camera di commercio di Tirana (cfr.doc.9 fascicolo e da esso risulta CP_1 anche che i soci di a quel tempo, non erano o JO LI, nè Pt_3 Controparte_3 Controparte_2
400 bensì e (cfr. doc.9 di pp. 4 e 5). Parte convenuta CP_4 Persona_4 Persona_5 CP_1 ha dedotto che il provvedimento di sequestro non era stato allegato al ricorso, in quanto in esso erano state erroneamente indicate le quote di che non erano nella titolarità dei soggetti sottoposti al procedimento Pt_3 penale, tanto che la e i suoi soci e non erano stati rinviati a giudizio e Pt_3 Persona_4 Persona_5 non avevano partecipato al processo penale (come evincibile dalla sentenza penale di Tirana 23.02.2022
n.440, che non aveva disposto il trasferimento a favore dello Stato del quote doc. 10 . Pt_3 CP_1
Ad avviso del Tribunale, l'omissione della ricorrente riguardo ai fatti del sequestro non assume i connotati di un raggiro commesso in mala fede, diretto soggettivamente e oggettivamente a pregiudicare la difesa avversaria e quindi un “comportamento processuale, attuativo del disegno fraudolento…tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte e, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità”, tenuto conto che, come già detto, ai fini della integrazione del dolo revocatorio si richiede un quid pluris, ovvero una condotta ulteriore e diversa dal mero mendacio, oggettivamente idonea a paralizzare o fuorviare la difesa avversaria. (cfr. Cass. n.41792/2021 cit.).
Ed invero, a prescindere dalla fondatezza delle contestazioni di merito formulate da parte attrice - in ordine all'oggetto del sequestro (tutti i beni di o solo la quota dei soci) e alla validità della cessione del credito Pt_3 sottoscritta da un soggetto diverso dagli amministratori giudiziari -, ciò che rileva in questa sede è che l'omessa allegazione della circostanza del sequestro (e anche l'omessa produzione del relativo provvedimento) non hanno, ai fini che interessano, valenza dirimente in quanto la situazione non era ignorata e/o sconosciuta alla parte ingiunta. Invero, dai contratti depositati unitamente al ricorso monitorio (all.8) è evincibile il firmatario degli atti ( , diverso dagli amministratori giudiziari (circostanza facilmente Per_3 riscontrabile dal certificato della Camera di commercio di dove a p. 7 è riportato sia il nominativo degli Pt_3 amministratori giudiziari, che la data del 10.05.2019 quale data di nomina dell'amministratore della società
doc. 9 . Per_3 CP_1
Parte attrice individua il momento in cui avrebbe appreso della asserita frode processuale (e quindi anche che il sig. non deteneva, asseritamente, alcun potere di stipulare i contratti per conto di solo il Per_3 Pt_3
26 settembre 2024, dopo avere effettuato l'accesso al fascicolo telematico del procedimento monitorio. Ha quindi fondato le proprie doglianze proprio sui documenti indicati come presenti nel fascicolo sin dal momento della notifica del ricorso e decreto monitorio.
Nelle note autorizzate, la stessa parte attrice dopo avere ribadito che era pienamente consapevole CP_1 che fosse sottoposta a sequestro penale, ha allegato che la circostanza non era conosciuta dall' Pt_3 Pt_1
(né tale conoscenza poteva presumersi in capo ad essa), in quanto il provvedimento era stato emesso dall'Autorità penale albanese, ma non poteva per ciò solo ritenersi conosciuto dall'Avvocatura Generale dello
Stato di quale unico organo dello Stato che aveva il potere di agire in giudizio (anche in revocazione) Pt_1 quale rappresentante legale dell' Pt_1
La circostanza è all'evidenza smentita dallo stesso su cui si basa la pretesa monitoria (cfr. all. 1 del Per_2 ricorso monitorio e della comparsa di costituzione di . Dalla lettura del documento si evince che CP_1 la Repubblica di e quindi l'Avvocatura dello Stato che la rappresenta legalmente, era parte della Pt_1 procedura ICSID ARB/15/28, iniziata nel 2015. Nel Lodo pubblicato il 24.09.2019 si legge (alle pp.110 e ss, par. 410, “Ordini di Sequestro”): “Il 5 giugno 2015 (il giorno in cui sono stati emessi i Mandati di Arresto), il Tribunale Albanese del Distretto Giudiziario di Tirana ha emesso l'atto n. 768 "Decisione sul Sequestro
Preventivo delle Proprietà" (la "Decisione sul Sequestro").511 Questa decisione intendeva sequestrare le proprietà della sig.ra del sig. e della sig.ra LI in diverse società, tra cui CP_3 CP_2 Pt_4
La decisione ometteva il sig. che, secondo il Registro del Commercio di Tirana, non deteneva Per_6 partecipazioni indirette in poiché la vendita delle sue azioni ad da parte di Costruzioni Pt_4 Parte_9 non era ancora stata registrata. 411. Su richiesta del Procuratore, la Corte ha ordinato:
513 [...] il sequestro degli articoli mobili (conti bancari, ecc.) e articoli immobili che i cittadini indagati
JO LI, possiedono in proporzione alle loro azioni nella Controparte_3 Controparte_2 società "Energji" ltd., nella società "400" KW, nella società " ltd., "Cable System" ltd. e nella società Pt_3
“Agon Set” ltd., fino ad un importo di euro 39.001.863 (trentanove milioni e milleduecentosessantatre) e
770.423.159 (settecentosettanta milioni e quattrocentoventimilatrecentocinquantanove) ALL che la società
“Energji” ltd. ha stanziato e trasferito ad altre società a seguito del reato”. Nel Lodo è altresì descritta la fase di esecuzione della “Decisione di sequestro” e, peraltro, è evidenziata anche la comunicazione del 16 febbraio 2016, con cui l' (l'Agenzia che amministra i beni sequestrati e ha nominato gli amministratori CP_5 giudiziari) rispondeva ad un'ulteriore interrogazione della Commissione Parlamentare, in cui riferiva di non poter amministrare ai sensi delle disposizioni della legge 10192/2009 e della legge "Sulle Società Pt_4
Commerciali” perché “….il 20% è di proprietà di i cui proprietari sono e Parte_3 Persona_4 [...] he non sono inclusi in questa decisione ” di sequestro. Per_5
E' quindi documentata la conoscenza da parte dell'Avvocatura dello Stato del provvedimento di sequestro e della nomina degli amministratori giudiziari, diversi dal soggetto firmatario dei contratti di cessione del 2019 indicati e allegati al ricorso monitorio.
Nessuna decisiva rilevanza possono assumere le ulteriori indagini svolte dall'Avvocatura dello Stato, a far data dal 29.04.2024, in pendenza del termine per proporre il rimedio ordinario dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avendo essa già conoscenza delle circostanze sufficienti e idonee a contestare la fondatezza della pretesa avversaria e la titolarità del credito ingiunto (in ipotesi, secondo la tesi difensiva prospettata in questa sede da parte attrice). Tuttavia, anche a volere ritenere che l'Avvocatura dello Stato non disponesse di sufficienti elementi, in particolare riguardo ai rapporti tra e per avere una ragionevole certezza in ordine all'asserito CP_1 Pt_3 dolo revocatorio di controparte, dal doc. 21 depositato da parte attrice si evince che già il 29.04.2024
l'Avvocatura dello Stato era a conoscenza del ricorso e del decreto monitorio e dei rapporti commerciali tra mentre tutte le informazioni rilevanti ai fini della completa conoscenza dell'asserita frode Parte_5 risultano comunicate all'Avvocatura il 18.06.2024 (cfr. il protocollo di ricezione dell'Avvocatura n. 436/11 del 18.06.2024 , prima pagina non tradotta del documento n. 21). Nel documento viene indicato il sequestro penale di in relazione alle quote detenute dai cittadini sotto inchiesta (p.13 e 14 doc. 21), nonché sono Pt_3 evidenziai i rapporti commerciali tra la mancanza di prove del finanziamento e le anomalie Parte_5 inerenti alla nomina dell'amministratore (che ha sottoscritto i contratti di cessione), poste a fondamento della domanda di revocazione, oltre a darsi atto dell'impossibilità di “effettuare alcuna modifica legale per la società a parte dei suoi amministratori, e di conseguenza anche il finanziamento presunto di novembre Pt_3
2019” per effetto della “decisione depositata presso il QKB per il blocco immediato delle quote in data
10.06.2015 da parte dell Confiscati” (cfr. p. 13, doc. 21 Parte_10 Controparte_6 cit.). Alla luce di tali informazioni acquisite il 18.06.2024 dall'Avvocatura dello Stato (organo -persona fisica, rappresentante legale della convenuta e titolare del potere di agire in giudizio) era evidente (e comunque del tutto ragionevole ritenere) che la cessione dei crediti, indicati e documentati nel ricorso monitorio, non fosse stata sottoscritta dagli amministratori giudiziari (che proprio alla luce delle informazioni acquisite non avevano alcun motivo per stipulare le cessioni), ma dall'amministratore nominato dall'assemblea dei soci nel
2019, circostanza del resto evincibile dai documenti indicati come allegati al ricorso e al decreto ingiuntivo, acquisibili sin dalla data della loro notifica. E' bene precisare che in questo caso si tratta non di un onere di richiedere informazioni su circostanze oggetto di omissione, mendacio e/o inganno della controparte (e quindi di un onere di vigilanza e controllo che, secondo la giurisprudenza segnalata da parte attrice nel diverso caso scrutinato - cfr. Corte d'Appello Venezia 05.11.2024 -, non può gravare sulla parte asseritamente ingannata), ma della acquisizione e lettura di documenti su cui si è fondata la pretesa azionata in monitorio e resi disponibili alla parte ingiunta al fine di consentirne ogni difesa (sin dal momento della notifica del ricorso e del decreto). Ne consegue che deve ritenersi sicuramente decorso il termine perentorio dei 30 giorni di cui all'art. 326 cpc alla data di notifica dell'atto di citazione per revocazione (avvenuta il 28.10.2024).
Parte attrice ha allegato nell'atto introduttivo che l'asserita dolosa falsa rappresentazione del credito ingiunto e del suo titolare da parte della ricorrente ha indotto in errore il Giudice, ma non risulta, dal complessivo esame della vicenda, che essa abbia concretamente inciso sul suo diritto di difesa e sul contraddittorio che, come è noto, nel procedimento monitorio si instaura in via differita mediante l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. (e anche eventualmente ai sensi dell'art. 650 c.p.c.). In particolare, la parte attrice si è soffermata su una serie di difficoltà asseritamente riscontrate nel tempestivo rilascio della procura al difensore in ragione della sua qualità di Stato estero. La circostanza non è tuttavia rilevante.
Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati, facendo applicazione della norma di diritto internazionale consuetudinario in base alla quale le notificazioni nei confronti di uno Stato estero “vengono, nei rapporti internazionali, comunemente eseguite soltanto per via diplomatica” (cfr. Min. Giustizia, circolare del 18 aprile 1956 n. 10-1215/2062), mediante la trasmissione degli atti al Ministero degli Affari Esteri (ufficio del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) per il successivo inoltro alle autorità competenti dello Stato estero. Parte convenuta ha documentato la corretta esecuzione della procedura e il ritiro degli atti da un addetto dell'ambasciata albanese il 5.4.2024 (cfr. doc. 14 R di parte convenuta). Peraltro, l'eventuale nullità della notifica, nemmeno specificamente eccepita da parte attrice, avrebbe consentito la proposizione dell'opposizione tardiva, anche prima della notifica dell'atto di pignoramento (tenuto conto che quanto meno alla data del 29.04.2024 l'Avvocatura dello Stato aveva preso conoscenza del ricorso e del decreto monitorio).
Tale circostanza rende la domanda di revocazione ulteriormente inammissibile.
A fronte di precise regole dettate dall'ordinamento (valevoli per tutti i soggetti privati e pubblici, anche Stati esteri), il ritardo nel conferimento della procura al difensore e nella richiesta di accesso al fascicolo del monitorio non possono giustificare l'attivazione del rimedio revocatorio straordinario, né la data di effettiva acquisizione dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio può essere individuata quale dies a quo per la proposizione della impugnazione straordinaria (termine nella sostanza autodeterminato dalla parte). In questo contesto assume rilevanza il principio di autoresponsabilità evidentemente ricadente sul soggetto ingiunto che
è stato messo nelle condizioni di utilizzare i rimedi previsti dal codice di rito (entro precisi limiti di tempo e secondo le modalità prescritte).
Ne consegue che la domanda di revocazione proposta ex art. 656 cpc deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di revocazione proposta ex art. 656 cpc;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 54.198,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 19.06.2025
Il Giudice
UN CO