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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 386\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.386 \2024 R.G.; promossa da c.f.: nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/04/1978 ed elettivamente domiciliata in Milazzo, via Manzoni n. 8, presso lo studio dell'avv.ta Bonarrigo Antonina Lucia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
24/06/1972, ed elettivamente domiciliato in via Nazionale n. 241, Torregrotta presso lo studio dell'avv. ta Nastasi Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , nel CP_1
comune di Milazzo in data 1/10/2003, regolarmente trascritto e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2006) e (cl. 2009). Per_1 Per_2
Ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio.
Con sentenza n. 923/2024 pubblicata l'8.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza del 21/11/2025 per la comparizione delle parti, quest'ultime hanno espresso la loro volontà di non presentarsi all'udienza, chiedendo che fosse pronunziata sentenza di divorzio e dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alle ulteriori condizioni.
2 I procuratori, pertanto, hanno chiesto la trasformazione del divorzio contenzioso in congiunto e hanno chiesto la decisione della causa secondo le statuizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto in data 31.10.2025 e depositato telematicamente il 10.11.2025.
La relatrice, acquisite le note d'udienza recanti precisazione delle conclusioni - convergenti nel senso della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni contenute nell'accordo - ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale - con sentenza n. 923/2024 pubblicata l'8.10.2024 passata in giudicato (cfr. attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 18.06.2025 allegata alle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21.11.2025) - e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio,
3 sottoscritto in data 31.10.2025 e depositato telematicamente il 10.11.2025, di cui occorre prendere atto.
Le condizioni di cui al citato accordo, infatti, non si manifestano contrarie alla legge e agli interessi delle parti e delle figlie nate dall'unione; pertanto, non sussistono ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto del fatto che il presente procedimento si è concluso con accordo, sussistono gli elementi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Milazzo in data 1/10/2003, da e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato civile del predetto Comune all'anno 2003, numero 144, parte II serie
A;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. dispone che i rapporti tra e Parte_1 CP_1
siano regolati conformemente a quanto previsto nelle condizioni di
[...]
cui all'accordo dagli stessi sottoscritto in data 31.10.2025 e depositato in atti il 10.11.2025;
4 4. spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/11/2025
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.386 \2024 R.G.; promossa da c.f.: nata a [...], il Parte_1 C.F._1
10/04/1978 ed elettivamente domiciliata in Milazzo, via Manzoni n. 8, presso lo studio dell'avv.ta Bonarrigo Antonina Lucia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
24/06/1972, ed elettivamente domiciliato in via Nazionale n. 241, Torregrotta presso lo studio dell'avv. ta Nastasi Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il PM ha fatto pervenire il proprio parere senza nulla osservare.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/03/2024, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con , nel CP_1
comune di Milazzo in data 1/10/2003, regolarmente trascritto e che dal matrimonio sono nati i figli (cl. 2006) e (cl. 2009). Per_1 Per_2
Ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza di divorzio.
Con sentenza n. 923/2024 pubblicata l'8.10.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza del 21/11/2025 per la comparizione delle parti, quest'ultime hanno espresso la loro volontà di non presentarsi all'udienza, chiedendo che fosse pronunziata sentenza di divorzio e dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alle ulteriori condizioni.
2 I procuratori, pertanto, hanno chiesto la trasformazione del divorzio contenzioso in congiunto e hanno chiesto la decisione della causa secondo le statuizioni di cui all'accordo raggiunto, sottoscritto in data 31.10.2025 e depositato telematicamente il 10.11.2025.
La relatrice, acquisite le note d'udienza recanti precisazione delle conclusioni - convergenti nel senso della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi alle condizioni contenute nell'accordo - ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendone i presupposti.
È documentalmente provato che tra i coniugi è stata dichiarata la separazione personale - con sentenza n. 923/2024 pubblicata l'8.10.2024 passata in giudicato (cfr. attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 18.06.2025 allegata alle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 21.11.2025) - e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'artt. 3, n. 2 lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio,
3 sottoscritto in data 31.10.2025 e depositato telematicamente il 10.11.2025, di cui occorre prendere atto.
Le condizioni di cui al citato accordo, infatti, non si manifestano contrarie alla legge e agli interessi delle parti e delle figlie nate dall'unione; pertanto, non sussistono ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto del fatto che il presente procedimento si è concluso con accordo, sussistono gli elementi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Milazzo in data 1/10/2003, da e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato civile del predetto Comune all'anno 2003, numero 144, parte II serie
A;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone, per l'effetto, che la decisione, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
3. dispone che i rapporti tra e Parte_1 CP_1
siano regolati conformemente a quanto previsto nelle condizioni di
[...]
cui all'accordo dagli stessi sottoscritto in data 31.10.2025 e depositato in atti il 10.11.2025;
4 4. spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 27/11/2025
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
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