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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 920/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024 da:
, assistito e difeso dall'Avv. Michaela VISCARDI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Michaela Controparte_1 C.F._2
VISCARDI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per il ricorrente e il resistente: come da note scritte depositate telematicamente il 27 giugno 2025; per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale di poter Parte_1
adottare cittadino italiano nato il [...] in [...]. in atti), Controparte_1 allegando la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione e l'esistenza di un legame affettivo con l'adottando, figlio della moglie. Con comparsa depositata telematicamente il 13 maggio 2024, si è costituito in giudizio l'adottando, aderendo alla domanda di adozione.
All'udienza del 14 maggio 2024, entrambe le parti sono state sentite liberamente sui fatti di causa e hanno riferito quanto segue.
Il signor ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze che discendono dall'adozione Pt_1
e di considerare l'adottando come suo figlio (v. verbale 14.5.24).
Il signor ha a sua volta espresso il proprio consenso alla domanda di Controparte_1
adozione, dichiarando: Per me RE è il padre che non ho avuto quando ero piccolo. Se sono
l'uomo che sono è grazie a lui, mi ha trasmesso tutti i valori e non mi ha mai fatto mancare niente
(v. verbale 14.5.24).
In merito al cognome, l'adottando ha dichiarato di voler sostituire il cognome al cognome Pt_1
e quindi di volersi chiamare in subordine ha chiesto che il cognome Controparte_1 Parte_2
dell'adottante venga anteposto al proprio (v. verbale 14.5.24).
All'udienza del 14 maggio 2024, è stata sentita anche , madre dell'adottando e Testimone_1 moglie dell'adottante, la quale ha prestato il proprio assenso all'adozione (v. verbale 14.5.24), mentre padre naturale dell'adottando, risulta deceduto il 5 settembre 1999, come risultante Controparte_1
dalla documentazione in atti (doc. 3).
Con decreto n. 30/2025 del 2 aprile 2025, il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in sostituzione del precedente Giudice titolare.
Acquisita la documentazione richiesta alla Questura, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio con ordinanza dell'11 luglio 2025, emessa all'esito dell'udienza dell'1 luglio
2025, celebrata in forma scritta.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di adozione sia fondata e meriti accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza (v. verbale 14.5.24), hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dal signor mira, in effetti, a confermare una situazione Pt_1 affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente sia all'interesse dell'adottando sia all'interesse dell'adottante e alla quale entrambi intendono dar forma giuridica.
Come risulta dagli atti, il signor è entrato a far parte della vita di da Pt_1 Controparte_1
tempo, essendo coniugato alla madre dal 22 dicembre 2004, e da allora il resistente ha sempre fatto parte del nuovo nucleo familiare, col quale tuttora convive. Passando all'esame dei presupposti richiesti dall'ordinamento per procedere all'adozione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 291 c.c., l'adozione è consentita alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare: sussistono pertanto i presupposti di legge quanto all'età dell'adottante (nato nel 1941) e dell'adottando (nato nel 1994).
Inoltre, non sussistono condizioni ostative all'adozione, come risulta dalla nota informativa ricevuta dalla Questura di Bergamo che, sul punto, nulla ha rilevato.
Come già accennato, la madre dell'adottando, sentita in udienza, ha prestato il proprio assenso, mentre non è stato possibile acquisire il consenso del padre naturale dell'adottando, perché deceduto.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ritiene che possa farsi luogo all'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
Quanto alla domanda di sostituzione del cognome avanzata da il Collegio Controparte_1
ritiene di non poter provvedere in conformità, alla luce della decisione assunta dalla Corte
Costituzionale nella recente pronuncia n. 53 del 18 aprile 2025 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 299, co. 1 c.c., sollevate con riferimento agli art. 2 e 3, co. 1 della
Costituzione dal Tribunale di Reggio Emilia.
In particolare, la questione rimessa al Giudice delle leggi riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 299, co. 1 c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell'adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che nel tempo successivo all'emissione del provvedimento che ha disposto l'affidamento i genitori biologici dell'adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell'adottato in maniera continuativa, grave e ingiustificata.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela del diritto all'identità personale che ha interessato anche il disposto dell'art. 299 c.c., in ragione della funzione identificativa e identitaria del cognome, la decisione in commento evidenzia che La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende, infatti, non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l'art. 299, primo comma, cod. civ., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. In linea con tale affermazione, la Corte ricorda le decisioni assunte con le sentenze n. 120 del 2001 e n. 268 del 2002: la prima ha ravvisato una possibile lesione dell'identità personale dell'adottato maggiore d'età proprio nel caso della «soppressione del segno distintivo» costituito dal suo originario cognome (sentenza n. 120 del 2001); la seconda ha escluso l'illegittimità costituzionale del rinvio operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 in materia di adozione del minore in casi particolari all'art. 299, co. 1 c.c., nella parte in cui non consente di assumere il solo cognome dell'adottante, sebbene per il minore la costruzione dell'identità personale intorno all'originario cognome sia per definizione meno consolidata di quella che si riscontra nel caso del maggiore d'età.
Come spiega la Consulta, di tale decisione è stata la tutela dell'originario cognome del minore CP_2
quale «tratto essenziale della [...] identità personale», da cui si è dedotta la non irragionevolezza della scelta di preservare «il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad essere, parte». Un tale rilievo vale, evidentemente, tanto più nel caso dell'adottato maggiore d'età.
Vero è che nella prospettazione del rimettente la sostituzione del cognome dell'adottato con quello dell'adottante richiederebbe, similmente a quanto previsto dalla sentenza n. 135 del 2023, un consenso all'adozione favorevole al prodursi del peculiare effetto riguardante il cognome.
Sennonché, nel caso deciso con la sentenza n. 135 del 2023, il consenso dell'adottato è espressione dell'esigenza di dare maggior risalto al suo originario cognome, in quanto segno distintivo dell'identità personale, e il consenso dell'adottante sottende una mera condivisione di detta esigenza, che, comunque, non sacrifica l'interesse a trasmettere anche il suo cognome. Di contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell'adottato, quest'ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell'adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio. Non può, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell'adottato,
a latere di quello dell'adottante.
La ratio della decisione affonda le sue radici nella natura dell'interesse sotteso all'istanza di cancellazione del proprio cognome, non in linea con la funzione dell'istituto.
Invero, spiega la Corte, l'evoluzione che ha interessato l'adozione di maggiorenne, come riconosciuta e promossa dalla stessa giurisprudenza costituzionale, non può determinare una perdita di autonomia dell'istituto, il quale ha assunto, accanto alla originaria e primaria funzione volta a «procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem)», ulteriori funzioni che assecondano «istanze di tipo solidaristico, variamente declinate» (v. sentenza n. 135 del 2023; sentenza n. 5 del 2024) e che oggi lo caratterizzano, risultando elementi estranei rispetto a tali nuove esigenze, in quanto riguardanti il passato da minorenne di chi oramai è maggiore d'età, oppure in quanto diretti a coinvolgere nel procedimento soggetti non implicati nell'adozione civile, quali sono i genitori biologici dell'adottato divenuto maggiorenne, le valutazioni che ineriscono all'interesse del tutto peculiare a cancellare il cognome che, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, reca per l'interessato una memoria pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono.
Un simile interesse, essendo tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona che quel cognome ha portato, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, non potrà dunque trovare tutela nel presente giudizio, ma in altre previsioni dell'ordinamento ed esattamente nell'art. 89, co. 1, del d.P.R.
n. 396 del 2000, secondo cui, «[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque [...] vuole cambiare il cognome, anche perché [...] rivela l'origine naturale [...], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».
Alla luce di tali considerazioni, l'adito Collegio, aderendo alla lettura interpretativa sopra esposta, rigetta la domanda di sostituzione del cognome avanzata dall'adottando e, in accoglimento di quanto richiesto in via subordinata, dispone che il cognome venga anteposto al proprio, ai sensi Pt_1
dell'art. 299, co. 1 c.c.
Nulla sulle spese, attesa la natura di volontaria giurisdizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nato il [...] a [...]: Parte_1
1. dispone farsi luogo all'adozione di nato il [...] a Controparte_1
IS (SOMALIA), da parte del predetto Parte_1
2. dispone che l'adottando assuma il cognome anteponendolo al proprio;
Pt_1
3. manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 15 febbraio 2024 da:
, assistito e difeso dall'Avv. Michaela VISCARDI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Michaela Controparte_1 C.F._2
VISCARDI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: adozione di maggiorenne;
CONCLUSIONI: per il ricorrente e il resistente: come da note scritte depositate telematicamente il 27 giugno 2025; per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale di poter Parte_1
adottare cittadino italiano nato il [...] in [...]. in atti), Controparte_1 allegando la sussistenza dei presupposti richiesti ex lege per procedere all'adozione e l'esistenza di un legame affettivo con l'adottando, figlio della moglie. Con comparsa depositata telematicamente il 13 maggio 2024, si è costituito in giudizio l'adottando, aderendo alla domanda di adozione.
All'udienza del 14 maggio 2024, entrambe le parti sono state sentite liberamente sui fatti di causa e hanno riferito quanto segue.
Il signor ha dichiarato di essere consapevole delle conseguenze che discendono dall'adozione Pt_1
e di considerare l'adottando come suo figlio (v. verbale 14.5.24).
Il signor ha a sua volta espresso il proprio consenso alla domanda di Controparte_1
adozione, dichiarando: Per me RE è il padre che non ho avuto quando ero piccolo. Se sono
l'uomo che sono è grazie a lui, mi ha trasmesso tutti i valori e non mi ha mai fatto mancare niente
(v. verbale 14.5.24).
In merito al cognome, l'adottando ha dichiarato di voler sostituire il cognome al cognome Pt_1
e quindi di volersi chiamare in subordine ha chiesto che il cognome Controparte_1 Parte_2
dell'adottante venga anteposto al proprio (v. verbale 14.5.24).
All'udienza del 14 maggio 2024, è stata sentita anche , madre dell'adottando e Testimone_1 moglie dell'adottante, la quale ha prestato il proprio assenso all'adozione (v. verbale 14.5.24), mentre padre naturale dell'adottando, risulta deceduto il 5 settembre 1999, come risultante Controparte_1
dalla documentazione in atti (doc. 3).
Con decreto n. 30/2025 del 2 aprile 2025, il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in sostituzione del precedente Giudice titolare.
Acquisita la documentazione richiesta alla Questura, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio con ordinanza dell'11 luglio 2025, emessa all'esito dell'udienza dell'1 luglio
2025, celebrata in forma scritta.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di adozione sia fondata e meriti accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole di entrambe le parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza (v. verbale 14.5.24), hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dal signor mira, in effetti, a confermare una situazione Pt_1 affettiva e relazionale già in atto, pienamente corrispondente sia all'interesse dell'adottando sia all'interesse dell'adottante e alla quale entrambi intendono dar forma giuridica.
Come risulta dagli atti, il signor è entrato a far parte della vita di da Pt_1 Controparte_1
tempo, essendo coniugato alla madre dal 22 dicembre 2004, e da allora il resistente ha sempre fatto parte del nuovo nucleo familiare, col quale tuttora convive. Passando all'esame dei presupposti richiesti dall'ordinamento per procedere all'adozione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 291 c.c., l'adozione è consentita alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare: sussistono pertanto i presupposti di legge quanto all'età dell'adottante (nato nel 1941) e dell'adottando (nato nel 1994).
Inoltre, non sussistono condizioni ostative all'adozione, come risulta dalla nota informativa ricevuta dalla Questura di Bergamo che, sul punto, nulla ha rilevato.
Come già accennato, la madre dell'adottando, sentita in udienza, ha prestato il proprio assenso, mentre non è stato possibile acquisire il consenso del padre naturale dell'adottando, perché deceduto.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ritiene che possa farsi luogo all'adozione di da parte di Controparte_1 Parte_1
Quanto alla domanda di sostituzione del cognome avanzata da il Collegio Controparte_1
ritiene di non poter provvedere in conformità, alla luce della decisione assunta dalla Corte
Costituzionale nella recente pronuncia n. 53 del 18 aprile 2025 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 299, co. 1 c.c., sollevate con riferimento agli art. 2 e 3, co. 1 della
Costituzione dal Tribunale di Reggio Emilia.
In particolare, la questione rimessa al Giudice delle leggi riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 299, co. 1 c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, e i genitori biologici dell'adottato non si oppongano a tale scelta, o, in caso di opposizione o nel caso in cui non possano esprimersi al riguardo, per morte o altro motivo, il giudice accerti che nel tempo successivo all'emissione del provvedimento che ha disposto l'affidamento i genitori biologici dell'adottato sono venuti meno ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dell'adottato in maniera continuativa, grave e ingiustificata.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia di tutela del diritto all'identità personale che ha interessato anche il disposto dell'art. 299 c.c., in ragione della funzione identificativa e identitaria del cognome, la decisione in commento evidenzia che La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende, infatti, non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l'art. 299, primo comma, cod. civ., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. In linea con tale affermazione, la Corte ricorda le decisioni assunte con le sentenze n. 120 del 2001 e n. 268 del 2002: la prima ha ravvisato una possibile lesione dell'identità personale dell'adottato maggiore d'età proprio nel caso della «soppressione del segno distintivo» costituito dal suo originario cognome (sentenza n. 120 del 2001); la seconda ha escluso l'illegittimità costituzionale del rinvio operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 in materia di adozione del minore in casi particolari all'art. 299, co. 1 c.c., nella parte in cui non consente di assumere il solo cognome dell'adottante, sebbene per il minore la costruzione dell'identità personale intorno all'originario cognome sia per definizione meno consolidata di quella che si riscontra nel caso del maggiore d'età.
Come spiega la Consulta, di tale decisione è stata la tutela dell'originario cognome del minore CP_2
quale «tratto essenziale della [...] identità personale», da cui si è dedotta la non irragionevolezza della scelta di preservare «il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad essere, parte». Un tale rilievo vale, evidentemente, tanto più nel caso dell'adottato maggiore d'età.
Vero è che nella prospettazione del rimettente la sostituzione del cognome dell'adottato con quello dell'adottante richiederebbe, similmente a quanto previsto dalla sentenza n. 135 del 2023, un consenso all'adozione favorevole al prodursi del peculiare effetto riguardante il cognome.
Sennonché, nel caso deciso con la sentenza n. 135 del 2023, il consenso dell'adottato è espressione dell'esigenza di dare maggior risalto al suo originario cognome, in quanto segno distintivo dell'identità personale, e il consenso dell'adottante sottende una mera condivisione di detta esigenza, che, comunque, non sacrifica l'interesse a trasmettere anche il suo cognome. Di contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell'adottato, quest'ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell'adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio. Non può, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell'adottato,
a latere di quello dell'adottante.
La ratio della decisione affonda le sue radici nella natura dell'interesse sotteso all'istanza di cancellazione del proprio cognome, non in linea con la funzione dell'istituto.
Invero, spiega la Corte, l'evoluzione che ha interessato l'adozione di maggiorenne, come riconosciuta e promossa dalla stessa giurisprudenza costituzionale, non può determinare una perdita di autonomia dell'istituto, il quale ha assunto, accanto alla originaria e primaria funzione volta a «procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem)», ulteriori funzioni che assecondano «istanze di tipo solidaristico, variamente declinate» (v. sentenza n. 135 del 2023; sentenza n. 5 del 2024) e che oggi lo caratterizzano, risultando elementi estranei rispetto a tali nuove esigenze, in quanto riguardanti il passato da minorenne di chi oramai è maggiore d'età, oppure in quanto diretti a coinvolgere nel procedimento soggetti non implicati nell'adozione civile, quali sono i genitori biologici dell'adottato divenuto maggiorenne, le valutazioni che ineriscono all'interesse del tutto peculiare a cancellare il cognome che, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, reca per l'interessato una memoria pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono.
Un simile interesse, essendo tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona che quel cognome ha portato, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, non potrà dunque trovare tutela nel presente giudizio, ma in altre previsioni dell'ordinamento ed esattamente nell'art. 89, co. 1, del d.P.R.
n. 396 del 2000, secondo cui, «[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque [...] vuole cambiare il cognome, anche perché [...] rivela l'origine naturale [...], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta».
Alla luce di tali considerazioni, l'adito Collegio, aderendo alla lettura interpretativa sopra esposta, rigetta la domanda di sostituzione del cognome avanzata dall'adottando e, in accoglimento di quanto richiesto in via subordinata, dispone che il cognome venga anteposto al proprio, ai sensi Pt_1
dell'art. 299, co. 1 c.c.
Nulla sulle spese, attesa la natura di volontaria giurisdizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nato il [...] a [...]: Parte_1
1. dispone farsi luogo all'adozione di nato il [...] a Controparte_1
IS (SOMALIA), da parte del predetto Parte_1
2. dispone che l'adottando assuma il cognome anteponendolo al proprio;
Pt_1
3. manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo