Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 746/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 746/2021, tra le seguenti parti:
GI AR (C.F.: [...]), nella qualità di fideiussore della P.M.I. s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Di Tella, giusta procura in atti;
- opponente
SIRIO NPL S.R.L. (P.IVA 05122460263) e per essa, quale mandataria, PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (P.IVA 13048380151), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Patroni Griffi, giusta procura in atti;
- opposta
Oggetto: opposizione a precetto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 28/06/2021 PP BE, nella qualità di fideiussore della P.M.I. s.r.l., ha convenuto in giudizio Sirio NPL s.r.l., opponendosi all'atto di precetto da questa notificatogli il 10/06/2021, con il quale gli è stato intimato il pagamento di € 98.763,34 sulla base del contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 24/06/2014 tra la Banca Popolare di Ancona S.p.A. e la P.M.I. s.r.l., chiedendo,
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto la nullità del titolo esecutivo per violazione dell'art. 38 TUB, in quanto il capitale erogato dal mutuante supera il limite dell'80% del valore del bene sul quale è stata iscritta l'ipoteca, asserendo altresì che la garanzia accessoria di cessione del credito vantato da P.M.I. sul Gestore dei Servizi Energetici non si sarebbe perfezionata per causa non imputabile all'opponente; la nullità del titolo esecutivo per difetto di legittimazione attiva, stante la mancata notifica al debitore ceduto della cessione del credito tra Sirio NPL s.r.l. e Unione di Banche Italiane S.p.A. e l'inesistenza della procura con la quale l'odierna convenuta ha conferito mandato alla Prelios Credit Solution S.p.A. per il recupero del credito.
Con comparsa del 26/10/2021 si è costituita in giudizio Sirio NPL s.r.l. e, per essa, quale mandataria, Prelios Credit Solution S.p.A., eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto. In via subordinata e riconvenzionale ha chiesto di disporre, ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conversione del contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario;
di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto dell'odierna opponente alla restituzione del tantundem, nella misura del capitale del mutuo erogato, pari alla somma di € 87.898,55.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/04/2024 la società convenuta ha rinunciato alle conclusioni avanzate in via riconvenzionale nell'atto di costituzione, richiamando la sentenza n. 33719/2022 con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non inficia la validità del contratto di mutuo fondiario.
Esaurita l'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 21/05/2024.
OSSERVA
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto ai motivi di doglianza fatti valere, parte attrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo fondiario sottoscritto il 24/06/2014 per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB.
Come è noto, il credito fondiario costituisce una particolare forma di finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile concesso in garanzia, il cui massimo ammontare, in attuazione dell'art. 38, comma 2, TUB è stato fissato con la delibera del C.I.C.R. del 22.4.1995 nella soglia dell'80% del valore del bene immobile su cui è iscritta l'ipoteca volontaria di primo grado (o del costo delle opere da eseguire sullo stesso).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33719/2022, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, affermando che “il limite di finanziabilità di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Le Sezioni Unite hanno così superato tanto la teoria della nullità del contratto, quanto quella della riqualificazione del negozio.
Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
nullità che, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Sotto il secondo profilo, le SS.UU. hanno ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale. Pertanto, “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Ed allora, facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, deve affermarsi che il superamento della soglia di finanziabilità non può condurre alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo fondiario, il quale quindi deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti.
Con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, parte attrice ha eccepito la nullità del titolo esecutivo per mancata notifica della cessione e il difetto di legittimazione attiva della opposta, non essendo evincibile in capo alla stessa la titolarità del credito azionato.
La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, sostituisce a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U.
Nel caso di specie, il cessionario ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145, parte II, del 12/12/2020, dal quale si evince che “ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1. della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione” (cfr. pag. 4 e 5 all. C della comparsa di costituzione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione” (Cass. sentenza n. 7866/2024).
Dunque, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Onere che risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione.
Nella fattispecie l'avviso di pubblicazione sulla G.U. - prodotto dall'opposta - indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione (“tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro di Unione di Banche Italiane S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra 1960 e 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008”).
Posto che quello per il quale è causa è un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario - e pertanto di finanziamento - sottoscritto il 24/06/2014 dall'avviso in esame è ricavabile che anch'esso rientra nella cessione.
L'avviso, dunque, consente l'identificazione dei singoli crediti ceduti derivanti da contratti di finanziamento, anche tramite il rinvio ad apposito elenco accessibile (“i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e della cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1. della L. n. 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto).
Inoltre, dalla dichiarazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. del 25/10/2021 (che ha incorporato per fusione Unione di Banche Italiane S.p.A.) emerge che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in forza di un contratto di cessione concluso il 04/12/2020, Sirio NPL S.r.l. ha acquistato pro-soluto tutti i crediti di Unione di Banche Italiane S.p.A.; che, in forza della detta cessione, Sirio NPL S.r.l. è succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi già di titolarità della cedente;
che, successivamente, in forza di atto del 10/12/2020 a rogito del Notaio Giorgio Pertegato in Pordenone, rep. n. 306269 - racc. n. 37358 (cfr. all. A della comparsa di costituzione), la società Sirio NPL S.r.l. ha conferito a Prelios Credit Solutions S.p.A. procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare.
In particolare, dalla dichiarazione si evince che “tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato da Unione di Banche Italiane S.p.A. nei confronti di P.M.I. SRL, e precisamente: mutuo fondiario n. 6556/51052991 del 24.06.2014 a Rogito Notaio Dott. Antonio Ventriglia, nn. 64696/27182 di euro 101.574,40”. Quanto al valore probatorio delle predette dichiarazioni, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la “dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti, potenzialmente decisivi” (Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 10200 del 16/04/2021).
In ragione di quanto precede, dunque, deve ritenersi sufficientemente dimostrata la titolarità del credito azionato in capo alla società Sirio NPL.
In definitiva, l'opposizione risulta infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Le spese saranno regolare in base al principio della soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2024 ss.mm.; tuttavia, il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze giuridiche da riconnettere al superamento del limite di finanziabilità, risolto dalle Sezioni Unite con sentenza pronunciata solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite (nella misura del 50%).
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Condanna la parte attrice/opponente, GI AR, come in epigrafe, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta/opposta SIRIO NPS SRL, come in epigrafe, che si liquidano, al netto della compensazione di cui in parte motiva, in
€ 7.500,00 per compensi e spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali/contributivi come per legge, ove dovuti.
Isernia, 24/01/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari