Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 26/03/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00934/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2026, proposto da
FA NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Anfuso Alberghina, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Caltagirone, via Fisicara n. 50 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza del giudicato
formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone sezione lavoro n. 665/2025 del 24.06.2025 resa nel procedimento n. 1438/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. OV GI TO TO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2026 e depositato in data 21 gennaio 2026 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 665/2025 resa il 24 giugno 2025 nel procedimento n. 1438/2022 R.G.T.L. il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere al ricorrente la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15 marzo 2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell’anno scolastico ivi indicato, quantificata nella somma pari a € 1.030,14, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994, contestualmente dichiarando il diritto del deducente alla costituzione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, per un valore complessivo pari ad € 2.500,00 in ragione dell’assegnazione della somma di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori come ivi specificato.
La sentenza, spedita in copia conforme all’originale, è stata notificata in data 24 giugno 2025 e sono decorsi i termini di legge senza che il Ministero abbia adempiuto; inoltre, la sentenza de qua è passata in giudicato, come da attestazione versata in atti.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la deducente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente, dopo aver lamentato l’inadempimento del Ministero resistente quanto all’esecuzione della sentenza in epigrafe, ha chiesto al Tribunale adito di accogliere il proposto ricorso e, per l'effetto:
- di ordinare all'Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro il termine di giorni quindici, nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione alla scadenza del predetto termine;
- di trasmettere la sentenza alla competente Procura presso la Corte dei Conti;
- di condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da certificazione in data 20 gennaio 2026, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, agli indirizzi PEC urp@postacert.istruzione.it e dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 24 giugno 2025.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sussiste in capo alla parte intimata l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante:
- l’accertamento del diritto del deducente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero intimato nell’anno scolastico 2020/2021 e la conseguente condanna del medesimo Ministero “ a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato nell’anno scolastico sopra indicato, quantificata nella somma pari ad euro € 1.030,14, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994 ”;
- l’accertamento del diritto del deducente alla costituzione in suo favore della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, per un valore complessivo pari ad € 2.500,00 in ragione dell’assegnazione della somma di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori (interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) e la conseguente condanna del Ministero intimato “ ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 18 marzo 2026, n. 497; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 13 marzo 2026, n. 652; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la richiesta della parte ricorrente di trasmissione della presente sentenza alla competente Procura presso la Corte dei conti, posto che appare ragionevole ritenere che il ritardo del Ministero nell’adempimento in questione sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti (come, peraltro, comprovato dal vasto contenzioso giurisdizionale insorto) concernenti il rilascio della carta in esame nonché, in generale, alle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore dell’avvocato Andrea Anfuso Alberghina, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Andrea Anfuso Alberghina, antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN ON, Presidente
OV GI TO TO, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GI TO TO | AG NN ON |
IL SEGRETARIO