Articolo 2 della Legge 5 aprile 1985, n. 126
Articolo 1Articolo 3
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16 aprile 1985
Art. 2.
Coloro che esercitano l'attivita' di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
NOTE

Nota all' art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , istituisce e disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985