Art. 2.
Coloro che esercitano l'attivita' di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
NOTE
Nota all' art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , istituisce e disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Coloro che esercitano l'attivita' di funghicoltura rientrano nella categoria dei contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 .
NOTE
Nota all' art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , istituisce e disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche.