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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2561/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2561/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SPECCHI RAFFAELE, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Siracusa, corso Gelone n. 83, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nella qualità Controparte_1 C.F._2
dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. GALIOTO KRISTIAN, presso il cui studio, in Siracusa, via Giovanni Malfitano n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 Opposto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 713/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa
e iscritto al n. 1535/2020 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ditta individuale di , della somma complessiva di euro 30.052,00, oltre interessi, Controparte_1
spese e compensi, dovuta a titolo di saldo di n. 2 fatture emesse per lavori di edilizia privata presso gli immobili siti in Siracusa nella Via Eveneto ai nn. 5, 7 e 8.
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza dei requisiti di legge e la carenza di prova scritta;
ha lamentato, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto, l'inesistenza del rapporto contrattuale, nonché la mancata ricezione delle fatture a cui afferisce il credito per cui è causa.
A tal fine, l'opponente ha esposto di non aver mai intrattenuto rapporti di lavoro con l'odierno opposto
, bensì con il di lui padre il quale si era offerto di eseguire in Controparte_1 Persona_1
economia parte dei lavori, asseritamente svolti negli anni 2013 e 2016 presso gli immobili siti in Via
Eveneto nn. 5,7 e 8, in modo da sdebitarsi per le attività professionali prestategli dal Ing. Parte_1
pagina 2 di 8 Pt_1
Si è costituito in giudizio che ha instato per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_1
conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, precisando che il padre, Per_1
aveva prestato la propria attività lavorativa nello svolgimento dei lavori presso gli immobili
[...]
dell'opponente ma come dipendente regolarmente assunto presso la propria ditta individuale CP_1
.
[...]
Con l'ordinanza del 12.02.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 713/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e concessi, altresì, i termini ex art. 183,
comma sesto, del codice di rito civile.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 11.09.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla ditta individuale di Controparte_1
complessivi euro 30.052,00 quale saldo delle fatture n. 5 del 17 febbraio 2020 di euro 16.830,00 e n. 4
del 17 febbraio 2020 di euro 13.222,00 emesse per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili di proprietà di parte opponente siti nella Via Eveneto nn. 5, 7 e 8 in Siracusa, e relativamente alle quali l'odierno opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'istituto di credito, sostenendo l'inesistenza del rapporto contrattuale sotteso alla pretesa creditoria vantata da controparte, la carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa, nonché, la carenza di prova del credito ingiunto.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è da accogliersi per i motivi di Parte_1
pagina 3 di 8 seguito indicati.
In ordine alla insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del decreto opposto rilevata dal
è da richiamarsi un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione. (Sent. Cass. n. 3649 del 2012)
È da rilevarsi, altresì, che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13533/2001; Cass. Sent. n. 826/2015).
Orbene, parte opposta ha prodotto in giudizio le fatture elettroniche nn. 4 e 5 unitamente all'estratto del registro IVA vendite con attestazione di conformità all'originale, tale documentazione di per sé non consente di provare l'esistenza di un contratto d'appalto di lavori tra le parti, difatti le fatture prodotte e l'estratto del registro IVA possono ritenersi titoli idonei per l'emissione del decreto d'ingiunzione in favore della parte che li ha formati ma in sede di opposizione la prova dell'esistenza del credito deve pagina 4 di 8 essere fornita da parte opposta con gli ordinari mezzi di prova, in quanto, stante la sua natura di atto partecipativo è escluso il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito vantato.
A riguardo, la Suprema Corte ha statuito che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma,
al più, un mero indizio, dunque, la fattura, seppur annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto. (cfr Cass. Ord.
n. del 2024, Cass. Sent. n. del 2016).
Ciò detto, nel caso che ci occupa sono state accolte le istanze avanzate da entrambe le parti in ordine all'ammissione della prova per testi, pertanto, sono da esaminarsi le risultanze della prova testimoniale esperita, dovendosi, anzitutto, precisare che: in applicazione del principio dispositivo della prova,
desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., colui il quale agisce in giudizio per conseguire le prestazioni derivanti da un contratto di appalto che non sia stato concluso in forma scritta, deve dimostrare l'esistenza di tale contratto e dedurre l'inadempimento dell'altra parte,
mentre grava su quest'ultima l'onere di provare l'inesistenza del contratto stesso, ovvero l'inadempimento o l'inesatto adempimento di controparte, o, ancora, il proprio adempimento.
Orbene, a seguito dell'istruttoria espletata in corso di causa deve ritenersi adeguatamente raggiunta la pagina 5 di 8 prova dell'esistenza del contratto di appalto di lavori tra l'opponente e . Controparte_1
In primo luogo, è da considerarsi pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che sia stato Per_1
a svolgere materialmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili
[...]
di proprietà dell'opponente siti in Via Eveneto nn. 5/7 e n. 8, circostanza che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e i quali hanno confermato la presenza presso i cantieri di Via Testimone_5 Testimone_6
Eveneto di . Persona_1
In secondo luogo, è da rilevarsi, altresì, che ha prodotto in atti documentazione idonea Controparte_1
a provare il rapporto di lavoro dipendente instauratosi dall'anno 2015 tra la propria ditta individuale e il padre il quale in sede testimoniale ha confermato di aver svolto i lavori di cui alle fatture nn. Per_1
4 e 5 presso le unità immobiliari site in Via Eveneto nn. 5/7 e 8.
È da dirsi, altresì, che quanto affermato dal circa la collocazione temporale dei lavori Persona_1
relativi all'immobile di Via Eveneto n. 8, ha trovato parziale riprova in quanto dichiarato dallo stesso in sede di interrogatorio formale e dai testi e , i Controparte_1 Testimone_6 Testimone_5
quali hanno confermato che i lavori di rifacimento della copertura dell'immobile di via Eveneto n. 8,
erano stati eseguiti nell'ottobre 2016.
Per quanto concerne i lavori degli immobili siti ai civici nn. 5/7, ha sostenuto che gli Controparte_1
stessi erano stati svolti dal padre nell'anno 2018, tale assunto, contestato dall'opponente, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
Più precisamente, contrariamente a quanto asserito dall'opposto, il ha collocato lo Parte_1
svolgimento dei lavori dei civici nn. 5/7 nell'anno 2013, producendo in giudizio le bolle di consegna pagina 6 di 8 dei materiali edili forniti dalla ditta Sava, nonché le fatture relative all'acquisto di materiale edile presso la ditta di ZO PE (vd. allegati nn. 6 e 7 atto di citazione in opposizione),
Tali produzioni documentali unitamente alle dichiarazioni rilasciate dai testi Testimone_6
ZO PE, , , i quali hanno confermato che i lavori di cui ai Tes_7 Testimone_8
civici 5 e 7 erano stati effettuati nel 2013, debbono ritenersi elementi sufficienti a provare le difese dell'opponente, posto che alcuna prova è stata fornita dal idonea a scalfire le difese di parte CP_1
opponente.
Orbene accertata la esistenza del contratto di appalto tra le odierne parti in causa, è da indagarsi la sussistenza o meno di un ulteriore accordo tra di esse al fine di svolgere in economia i lavori di cui alle fatture n. 4 e 5 azionate dal figlio in sede monitoria. CP_1
Sul punto, parte opponente ha dichiarato di essersi accordato con , in quanto aveva più Persona_1
volte fornito a questo ultimo la propria consulenza professionale in quanto ingegnere, per incarichi forniti da altri committenti, il padre, dunque, per disobbligarsi si sarebbe offerto di effettuare i CP_1
lavori presso gli immobili di Via Evento in economia.
Tale circostanza, relativa alla sussistenza di pregressi rapporti di collaborazione professionale tra le odierne parti è stata confermata dai testi e in risposta i capitoli nn. 5, Testimone_6 Testimone_2
6 e 7 della memoria ex art. 183, comma secondo, c.p.c. di parte opponente, in particolare il teste dipendente della ditta CI PE fino a circa sei o sette anni antecedenti la Testimone_6
data della deposizione del 9 marzo 2023, ha riferito di avere personalmente assistito alla conversazione in cui erano stati presi gli accordi di compensazione tra i lavori edili della ditta CI, del quale il si presentava come titolare, con l'assistenza tecnica prestata dall'ing. Persona_1 Parte_1
pagina 7 di 8 confermando, di tal guisa, la ricostruzione del che ha addotto proprio quale causa estintiva Parte_1
del credito azionato da controparte, l'intervenuto accordo a compensazione di altrettanti crediti scaturenti dalle consulenze professionali prestate in favore del Persona_1
Per tali motivi, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n.
713/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1535/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 713/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 259,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 26 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2561/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SPECCHI RAFFAELE, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, in Siracusa, corso Gelone n. 83, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nella qualità Controparte_1 C.F._2
dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. GALIOTO KRISTIAN, presso il cui studio, in Siracusa, via Giovanni Malfitano n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 Opposto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 settembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 713/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa
e iscritto al n. 1535/2020 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ditta individuale di , della somma complessiva di euro 30.052,00, oltre interessi, Controparte_1
spese e compensi, dovuta a titolo di saldo di n. 2 fatture emesse per lavori di edilizia privata presso gli immobili siti in Siracusa nella Via Eveneto ai nn. 5, 7 e 8.
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza dei requisiti di legge e la carenza di prova scritta;
ha lamentato, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposto, l'inesistenza del rapporto contrattuale, nonché la mancata ricezione delle fatture a cui afferisce il credito per cui è causa.
A tal fine, l'opponente ha esposto di non aver mai intrattenuto rapporti di lavoro con l'odierno opposto
, bensì con il di lui padre il quale si era offerto di eseguire in Controparte_1 Persona_1
economia parte dei lavori, asseritamente svolti negli anni 2013 e 2016 presso gli immobili siti in Via
Eveneto nn. 5,7 e 8, in modo da sdebitarsi per le attività professionali prestategli dal Ing. Parte_1
pagina 2 di 8 Pt_1
Si è costituito in giudizio che ha instato per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_1
conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, precisando che il padre, Per_1
aveva prestato la propria attività lavorativa nello svolgimento dei lavori presso gli immobili
[...]
dell'opponente ma come dipendente regolarmente assunto presso la propria ditta individuale CP_1
.
[...]
Con l'ordinanza del 12.02.2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 713/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e concessi, altresì, i termini ex art. 183,
comma sesto, del codice di rito civile.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni a mezzo di note scritte all'udienza del 11.09.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
La controversia trae origine da un credito vantato dalla ditta individuale di Controparte_1
complessivi euro 30.052,00 quale saldo delle fatture n. 5 del 17 febbraio 2020 di euro 16.830,00 e n. 4
del 17 febbraio 2020 di euro 13.222,00 emesse per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili di proprietà di parte opponente siti nella Via Eveneto nn. 5, 7 e 8 in Siracusa, e relativamente alle quali l'odierno opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'istituto di credito, sostenendo l'inesistenza del rapporto contrattuale sotteso alla pretesa creditoria vantata da controparte, la carenza di legittimazione attiva in capo alla stessa, nonché, la carenza di prova del credito ingiunto.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da è da accogliersi per i motivi di Parte_1
pagina 3 di 8 seguito indicati.
In ordine alla insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del decreto opposto rilevata dal
è da richiamarsi un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale Parte_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione. (Sent. Cass. n. 3649 del 2012)
È da rilevarsi, altresì, che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13533/2001; Cass. Sent. n. 826/2015).
Orbene, parte opposta ha prodotto in giudizio le fatture elettroniche nn. 4 e 5 unitamente all'estratto del registro IVA vendite con attestazione di conformità all'originale, tale documentazione di per sé non consente di provare l'esistenza di un contratto d'appalto di lavori tra le parti, difatti le fatture prodotte e l'estratto del registro IVA possono ritenersi titoli idonei per l'emissione del decreto d'ingiunzione in favore della parte che li ha formati ma in sede di opposizione la prova dell'esistenza del credito deve pagina 4 di 8 essere fornita da parte opposta con gli ordinari mezzi di prova, in quanto, stante la sua natura di atto partecipativo è escluso il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito vantato.
A riguardo, la Suprema Corte ha statuito che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma,
al più, un mero indizio, dunque, la fattura, seppur annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto. (cfr Cass. Ord.
n. del 2024, Cass. Sent. n. del 2016).
Ciò detto, nel caso che ci occupa sono state accolte le istanze avanzate da entrambe le parti in ordine all'ammissione della prova per testi, pertanto, sono da esaminarsi le risultanze della prova testimoniale esperita, dovendosi, anzitutto, precisare che: in applicazione del principio dispositivo della prova,
desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., colui il quale agisce in giudizio per conseguire le prestazioni derivanti da un contratto di appalto che non sia stato concluso in forma scritta, deve dimostrare l'esistenza di tale contratto e dedurre l'inadempimento dell'altra parte,
mentre grava su quest'ultima l'onere di provare l'inesistenza del contratto stesso, ovvero l'inadempimento o l'inesatto adempimento di controparte, o, ancora, il proprio adempimento.
Orbene, a seguito dell'istruttoria espletata in corso di causa deve ritenersi adeguatamente raggiunta la pagina 5 di 8 prova dell'esistenza del contratto di appalto di lavori tra l'opponente e . Controparte_1
In primo luogo, è da considerarsi pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che sia stato Per_1
a svolgere materialmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili
[...]
di proprietà dell'opponente siti in Via Eveneto nn. 5/7 e n. 8, circostanza che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e i quali hanno confermato la presenza presso i cantieri di Via Testimone_5 Testimone_6
Eveneto di . Persona_1
In secondo luogo, è da rilevarsi, altresì, che ha prodotto in atti documentazione idonea Controparte_1
a provare il rapporto di lavoro dipendente instauratosi dall'anno 2015 tra la propria ditta individuale e il padre il quale in sede testimoniale ha confermato di aver svolto i lavori di cui alle fatture nn. Per_1
4 e 5 presso le unità immobiliari site in Via Eveneto nn. 5/7 e 8.
È da dirsi, altresì, che quanto affermato dal circa la collocazione temporale dei lavori Persona_1
relativi all'immobile di Via Eveneto n. 8, ha trovato parziale riprova in quanto dichiarato dallo stesso in sede di interrogatorio formale e dai testi e , i Controparte_1 Testimone_6 Testimone_5
quali hanno confermato che i lavori di rifacimento della copertura dell'immobile di via Eveneto n. 8,
erano stati eseguiti nell'ottobre 2016.
Per quanto concerne i lavori degli immobili siti ai civici nn. 5/7, ha sostenuto che gli Controparte_1
stessi erano stati svolti dal padre nell'anno 2018, tale assunto, contestato dall'opponente, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
Più precisamente, contrariamente a quanto asserito dall'opposto, il ha collocato lo Parte_1
svolgimento dei lavori dei civici nn. 5/7 nell'anno 2013, producendo in giudizio le bolle di consegna pagina 6 di 8 dei materiali edili forniti dalla ditta Sava, nonché le fatture relative all'acquisto di materiale edile presso la ditta di ZO PE (vd. allegati nn. 6 e 7 atto di citazione in opposizione),
Tali produzioni documentali unitamente alle dichiarazioni rilasciate dai testi Testimone_6
ZO PE, , , i quali hanno confermato che i lavori di cui ai Tes_7 Testimone_8
civici 5 e 7 erano stati effettuati nel 2013, debbono ritenersi elementi sufficienti a provare le difese dell'opponente, posto che alcuna prova è stata fornita dal idonea a scalfire le difese di parte CP_1
opponente.
Orbene accertata la esistenza del contratto di appalto tra le odierne parti in causa, è da indagarsi la sussistenza o meno di un ulteriore accordo tra di esse al fine di svolgere in economia i lavori di cui alle fatture n. 4 e 5 azionate dal figlio in sede monitoria. CP_1
Sul punto, parte opponente ha dichiarato di essersi accordato con , in quanto aveva più Persona_1
volte fornito a questo ultimo la propria consulenza professionale in quanto ingegnere, per incarichi forniti da altri committenti, il padre, dunque, per disobbligarsi si sarebbe offerto di effettuare i CP_1
lavori presso gli immobili di Via Evento in economia.
Tale circostanza, relativa alla sussistenza di pregressi rapporti di collaborazione professionale tra le odierne parti è stata confermata dai testi e in risposta i capitoli nn. 5, Testimone_6 Testimone_2
6 e 7 della memoria ex art. 183, comma secondo, c.p.c. di parte opponente, in particolare il teste dipendente della ditta CI PE fino a circa sei o sette anni antecedenti la Testimone_6
data della deposizione del 9 marzo 2023, ha riferito di avere personalmente assistito alla conversazione in cui erano stati presi gli accordi di compensazione tra i lavori edili della ditta CI, del quale il si presentava come titolare, con l'assistenza tecnica prestata dall'ing. Persona_1 Parte_1
pagina 7 di 8 confermando, di tal guisa, la ricostruzione del che ha addotto proprio quale causa estintiva Parte_1
del credito azionato da controparte, l'intervenuto accordo a compensazione di altrettanti crediti scaturenti dalle consulenze professionali prestate in favore del Persona_1
Per tali motivi, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n.
713/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1535/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione avanzata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 713/2020 del 18.05.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 259,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 26 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8