Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/12/2025, n. 22370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22370 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07901/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7901 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Boscolo, Alessandro Turolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EP Salacchi in Roma, via Santamaura n. 72;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa LA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana.
In particolare, il provvedimento impugnato rileva: “ VISTO il rapporto informativo della Questura di Venezia dal quale sono emerse violazioni all'art. 6 comma 3 D. Lgs 286/1998, ed agli artt. 582 e 574 bis c.p. da cui si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda - idonei a fondare l'opportunità della concessione del nuovo status civitatis ”.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 D.Lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per difetto di motivazione e comunque motivazione incongrua. 3) Ulteriore eccesso di potere per uso incongruo della discrezionalità da parte della P.A. sulla situazione complessiva del soggetto richiedente la cittadinanza. 3) Ulteriore eccesso di potere per uso incongruo della discrezionalità da parte della P.A. sulla situazione complessiva del soggetto richiedente la cittadinanza.
Sostiene il ricorrente:
- che non gli è stato comunicato il preavviso di diniego;
- che l’Amministrazione avrebbe dovuto quanto meno riportare nel provvedimento impugnato la data in cui il ricorrente avrebbe commesso le asserite violazioni;
- che trattasi di fattispecie di carattere contravvenzionale, in relazione alla quale nessun ponderato giudizio è stato formulato dall'Amministrazione;
- che è incensurato;
- che l'eventuale procedimento penale avente ad oggetto tale ipotesi di reato è stato senz'altro archiviato;
- che il provvedimento non è motivato.
Il 15 novembre 2024 i difensori del ricorrente hanno depositato atto di rinuncia al mandato.
Con ordinanza n. -OMISSIS- “ Rilevato che la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda sulle “emerse violazioni all’art. 6 comma 3 D. Lgs 286/1998, ed agli artt. 582 e 574 bis c.p.” risultanti dal rapporto informativo della Questura di Venezia;
Rilevato che il ricorrente, per contro, ha eccepito di essere incensurato e che non è a conoscenza di procedimenti penali a suo carico;
Ritenuto, pertanto, che appare utile, ai fini del decidere, onerare entrambe le parti di fornire documentati chiarimenti in merito alle anzidette vicende penali emerse a carico del ricorrente, assegnando per l’espletamento di detto incombente termine fino al 15 settembre 2025 ” è stato ordinato “ a carico di entrambe le parti gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ”.
L’Amministrazione ha depositato i documenti il 20 gennaio 2025, con particolare riferimento al rapporto informativo della Questura di Venezia, per il quale “ Agli atti di questo ufficio a carico del nominato in oggetto risulta quanto segue: - In data -OMISSIS- veniva deferito all’A.G. dalla Polizia Municipale di Venezia per il reato di cui all’ art. 6 comma 3 del D. LGS 286/1998. - In data -OMISSIS- il Commissariato di Mestre –Ve- gli notificava l’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 L.119/2013. - In data -OMISSIS- veniva deferito all’A.G. dall’Ufficio Volanti della Questura di Venezia per il reato di cui all’ art. 582 C.P. - In data -OMISSIS- veniva deferito all’A.G. dal Commissariato di Mestre –VE- per il reato di cui all’art. 574 Bis del C.P. Per quanto concerne la sicurezza della Repubblica sussistono comprovati motivi di preclusione all’acquisto della cittadinanza italiana. Questo Ufficio esprime parere contrario all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ”.
All’udienza di smaltimento del 5 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato, sotto il profilo del difetto d’istruttoria e della carenza di motivazione, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, l’ampiezza e la profondità dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta.
Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell’Amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (T.A.R. Roma, sez. V, 5 settembre 2025, n. 16047).
Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha chiarito, al di là di generiche formule stereotipate, per quali ragioni una notizia di reato cui non ha fatto seguito un procedimento penale, potesse costituire un motivo ostativo al diniego di cittadinanza.
Le considerazioni che precedono incidono dunque sulla illegittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Le spese possono essere compensate stante la particolarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
LA LA, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LA | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.