Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3633/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
(P.IVA.: ), con sede in Asti, via Balbo n. 45, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, sig. , e (C.F.: , residente in [...]C.F._1
Montafia, via San Dionigi, rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Enrico RABINO del Foro di Torino (C.F.: PEC: C.F._2 Email_1 fax 0141/320133) e Serenella NICOLA del Foro di Asti (C.F.: fax 0141/320133; PEC: C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Asti, via San Martino n. 43, Email_2
avverso
CONTUMACE Controparte_1
OSSERVATO
Parte attrice spiccava atto di citazione,
chiedendo:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Asti,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previa ammissione ed assunzione della prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in narrativa, con espressa riserva di indicare i testi e dedurre i capitoli di prova,
nel merito:
dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento alla società Controparte_1 [...] ed al signor dell'importo di euro 30.000,00 previsto a titolo di penale dal Parte_1 Parte_2 contratto di comodato stipulato fra le parti in data 27 febbraio 2017, per la mancata realizzazione a proprie spese di un manto di asfalto per la porzione di strada che va dal sottopasso della tangenziale sino all'inizio della strada di competenza delle Ferrovie dello Stato (punto 1.3 del contratto anzidetto).
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati come per legge.”
sono comproprietari di un immobile sito in Asti, località Buon Pastore, catastalmente identificato al Pt_2 foglio n. 101, particella n. 150.
In data 27 febbraio 2017 gli attori stipulavano con la società ora società Parte_3 [...]
un contratto di comodato, della durata di venticinque anni, di parte (specificamente pari a mq. CP_1
436) dell'immobile sopra identificato (doc. n. 1).
L'anzidetto contratto di comodato, espressamente definito “comodato modale”, contiene, al punto 3.1,
l'impegno della comodataria società “alla realizzazione a proprie spese di un manto di asfalto CP_1 per la porzione di strada che va dal sottopasso della tangenziale sino all'inizio della strada di competenza delle Ferrovie dello Stato (punto 1.3) secondo il tracciato individuato nel disegno allegato”.
Il citato punto 1.3 del contratto stabilisce: “il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, e avrà l'onere di effettuare tutte le opere necessarie al fine di ripristinare la viabilità tra il sottopasso della tangenziale e la strada interpoderale pubblica di proprietà del Controparte_2 denominata da “Pomanzone a Sigliano” compreso l'ampliamento e/o modifica della carreggiata attuale mediante creazione di sottofondo stradale idoneo a sopportare il transito di autocarri pesanti e asfaltatura finale compreso ogni onere necessario per ultimare la strada a regola d'arte, nonché la realizzazione di tutte le opere di regimazione delle acque necessarie, anch'esse secondo la buona regola d'arte, con le prescritte autorizzazioni di legge, manlevando fin d'ora il comodante da ogni molestia e responsabilità sia civile che penale derivante dall'esecuzione di quanto sopra”.
Il punto 3.2 del contratto prevede, poi: “le opere oggetto del modus dovranno iniziare entro 6 mesi dalla consegna del terreno (del quale verrà redatto verbale di consegna) ed essere terminate entro 1 anno dall'inizio dei lavori. Della data di inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione al comodante via posta certificata”.
Prosegue, il citato punto 3.2 del contratto di comodato: “qualora il comodatario non rispetti il termine di un anno dall'inizio dei lavori dovrà corrispondere al comodante la cifra di € 200,00 al giorno fino ad un ammontare di € 30.000,00”.
L'immobile terreno veniva consegnato alla comodataria dai comodanti e Parte_1 Parte_2 immediatamente, ossia in data 27 febbraio 2017, in esecuzione del punto 2.1 del contratto di comodato.
Ad oggi, nonostante le parti attrici abbiano in passato diffidato la società ora Parte_3 società ad adempiere all'obbligo di realizzazione delle opere sopra indicate, nessuna Controparte_1 opera di ripristino della viabilità, di esecuzione del manto di asfalto, risulta essere stata posta in essere dalla comodataria.
Per tale motivo gli attori, a termini – come contrattualmente previsti – ampiamente decorsi ed inosservati, con missiva in data 5 giugno 2019, diffidavano la società comodataria al pagamento della somma di euro
30.000,00 prevista dal contratto di comodato quale penale in caso di inadempimento all'obbligo di realizzazione delle citate opere di cui ai sopra riportati punti 1.3 e 3.1 (doc. n. 2).
CP_ La società si rendeva inadempiente anche riguardo all'obbligo di pagamento della CP_1 penale.”
La domanda deve esser accolta. La attrice ha invero prodotto in giudizio in forma documentale l'atto negoziale, comprovante la natura del contratto intercorso tra le parti.
A fronte dell'allegato inadempimento alle obbligazioni gravanti sulla convenuta, avrebbe dovuto questa
(art. 1218 cc) fornire piena dimostrazione, circa l'avvenuta, esatta realizzazione delle prestazioni assunte con il testo negoziale.
Ciò che non avveniva nel caso in esame, avendo la convenuta ritenuto di restare contumace in giudizio.
Le conseguenze dell'inadempimento (che, per quanto detto, deve ritenersi giudizialmente accertato) sono esse stesse sancite in sede contrattuale – art. 3.2 – nella misura di € 30.000,00, come richiesta dalla attrice, dato che, per quanto consti, la convenuta si rendeva totalmente inadempiente alle proprie obbligazioni, neppure dando inizio alle opere indicate.
La domanda va dunque accolta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale.
Definitivamente pronunziando,
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e , di euro 30.000,00, a titolo di penale come da contratto di
[...] Parte_2 comodato fra le parti in data 27 febbraio 2017; oltre interessi come per legge dalla domanda e sino al soddisfo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite attoree, che liquida in € 545,00 per esposti, €
5.700,00 per compenso, oltre tutti accessori.
Si comunichi.
Asti, 22.4.2025
Il gi dott. Perfetti