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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6487/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6487/2021 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. LUCA STAGNITTA, C.F. , ed elettivamente C.F._1
domiciliata in piazza Matrice n. 3, Linguaglossa (CT); attrice contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MASSIMILIANO M. JELO DI LENTINI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele Orlando n. 26, Catania;
C.F._2
convenuta avente ad oggetto: contratto atipico – certificazioni previste dai regolamenti UE nn. 834/2007 e
889/2008 – inadempimento – risoluzione.
All'udienza tenuta in data 11.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto la richiesta di società operante nel settore della Parte_1
produzione di nocciole e della commercializzazione e trasformazione di frutta secca in regime biologico, di accertare la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'organismo di controllo rispetto alla convenzione conclusa con quest'ultimo in data 07.10.2016, avente Controparte_1 ad oggetto l'affidamento dell'“insieme delle attività afferenti al processo di controllo e certificazione previste e disciplinate dai Reg. 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche e integrazioni”; la società attrice ha formulato domanda di risoluzione del contratto e condanna della società convenuta al risarcimento del danno.
I fatti posti alla base del giudizio possono essere riepilogati nei termini seguenti: mentre all'esito della visita ispettiva del 09.07.2019 gli ispettori dell'organismo di controllo non avevano CP_1 rilevato alcuna irregolarità, l'anno successivo, effettuata l'ispezione in data 06.07.2020, l'organismo, assumendo la mancata registrazione di kg 112.000 di mandorle, ha adottato un provvedimento di soppressione cautelativa delle indicazioni su tutto il prodotto mandorle movimentato dal 2019, senza la previa visione di alcuna documentazione e malgrado la visita dell'anno precedente non avesse rilevato irregolarità. ha contestato la legittimità del provvedimento, lamentando difetto di Parte_1 motivazione, carenza di istruttoria, eccesso di potere e, in particolare, violazione dell'art. 10 D.M.
15962/13, per non aver l'organismo concesso termine all'operatore per inviare osservazioni e per non aver disposto la soppressione solo in via provvisoria. Successivamente, in data 24.07.2020,
[...]
rilevato il negato accesso ai locali aziendali, ha adottato un rapporto di non conformità, CP_1 recante l'ordine di “non commercializzare le produzioni oggetto del provvedimento con riferimento al metodo di agricoltura biologica e/o ad ” e “restituire ad l'originale Controparte_1 Controparte_1 dei documenti di certificazione ricevuti”.
Proposto inutilmente ricorso all'organismo medesimo per la revoca o l'annullamento dei provvedimenti adottati, ha dunque promosso l'odierno giudizio, deducendo la Parte_1 responsabilità contrattuale di ai sensi dell'art. 1218 c.c. per violazione degli Controparte_1 specifici obblighi di diligenza, prudenza e perizia ai sensi dell'art. 1176 c.c., per aver affermato falsamente che era stato negato l'accesso ai locali e per contrasto della procedura ispettiva con le misure urgenti per contenere i rischi sanitari legati all'emergenza COVID-19, circostanze che avrebbero determinato un inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. La società attrice ha inoltre lamentato la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., per essersi la convenuta rifiutata di posticipare di qualche giorno l'accesso alla sede al fine di consentire la presenza dell'amministratore, per aver omesso prima o contestualmente al provvedimento di soppressione cautelativa di concedere un termine per la presentazione di osservazioni e documenti, per aver dichiarato falsamente di essersi vista negare l'accesso alla sede legale (fondando la sanzione sulla scorta di tale inesistente circostanza) e per non aver valutato, in sede di ricorso, i motivi formulati. ha, dunque, chiesto risolversi il contratto per inadempimento e condannarsi la Parte_1 società convenuta al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi “secondo giustizia” con riferimento alla diminuzione del fatturato del 2021 rispetto al 2020, nonchè al deprezzamento del terreno di sua proprietà, sito in Castiglione di Sicilia, che da terreno certificato per la coltivazione in regime biologico
è divenuto un terreno con coltivazione convenzionale, oltre al pregiudizio all'immagine subito per l'esclusione dal regime biologico.
La società attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare,
l'inadempimento della e per l'effetto dichiarare risolto il contratto. 2) Controparte_1
Accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale della e il danno subito Controparte_1 dall'attrice e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma che riterrà di giustizia a titolo di risarcimento danni subito”. si è costituita chidendo il rigetto delle domande attoree e formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “nel merito, confermato il corretto operato della in ordine Controparte_1
alla rigorosa applicazione delle leggi vigenti in materia e dato atto della prova documentale dell'illegittimo comportamento della , rigettare ogni domanda, eccezione e difesa Parte_1
avversaria, essendo del tutto destituita di valido fondamento in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare la legittimità di tutti i provvedimenti assunti dalla , in quanto pienamente Controparte_1 osservanti le normative vigenti in materia”.
In particolare, la società ha chiarito di non poter certificare come biologiche le mandorle CP_1
in esame, in quanto risultate contaminate da diserbanti vietati nel campo della coltivazione biologica, restando per l'organismo irrilevanti le cause della contaminazione;
ha altresì osservato che le sanzioni comminate (prima di sospensione prima e poi di esclusione) non servono a colpire l'operatore, ma ad escludere un appezzamento o un magazzino contaminati, sino a quando, riavviato il processo di decontaminazione, esso non potrà riconvertirsi dal convenzionale al biologico.
La società convenuta ha ricostruito i fatti posti alla base del giudizio nei seguenti termini: a seguito di una segnalazione proveniente dalla Germania su una sospetta frode alimentare riferita a un carico di mandorle certificate quali biologiche (provenienti dall'Italia ed esportate), risultate trattate con diserbanti, riguardante un altro operatore (Bioalmondsicilia s.r.l.), è stato avviato un procedimento di investigazione istruttoria dal
[...]
generale per Controparte_2
la promozione della qualità agroalimentare-Ufficio PQAI 1-agricoltura biologica, nel corso del quale è emerso il coinvolgimento di dalla quale il carico in questione era stato acquistato;
Parte_1 per tale motivo, è stata incaricata di effettuare l'attività ispettiva necessaria. Controparte_1
L'organismo ha immediatamente chiesto chiarimenti all'attrice, che ha risposto inviando un documento di trasporto dal quale si evince che 112.000 kg di mandorle le erano state vendute da altro operatore nel gennaio 2019; tale transazione, tuttavia, non era emersa dai registri controllati da nella CP_1
visita del luglio 2019.
In merito alla disciplina applicabile, la società convenuta ha chiarito che la procedura di controllo di cui all'art. 92quater reg. UE n. 889/2008 e al documento Procedura Standard di Controllo PRQ 002 prevede che l'ispezione debba avvenire senza preavviso;
alla sezione rubricata “Modalità” all'art.
4.1 delle suddetta Procedura è espressamente stabilito che una volta l'anno il controllo deve essere fisico e che nel totale dei controlli effettuati almeno il 10% deve essere senza preavviso. ha inoltre CP_1 evidenziato che il successivo art.
4.2. precisa che nel caso in cui l'ispettore non riuscisse a contattare l'operatore, il medesimo deve avvisare la Sezione controllo o la Sede Regionale di competenza per l'istruttoria della convocazione coatta dell'operatore (c.d. visita inopinabile) e, in questo caso, la verifica, comunicata con racc. a/r, posta certificata o telefax, deve avvenire senza preavviso (art. 92quater, par. 2 lett. c. reg. UE n. 889/2008).
Proseguendo nell'esposizione dei fatti, la società convenuta ha rappresentato che in data 06.07.2020 gli ispettori si sono recati presso la sede di senza trovare il rappresentante legale e, Parte_1
in quella sede, hanno rilevato due non conformità: la mancata registrazione del carico di kg. 112.000 di mandorla naturale del 12.01.2019, ceduto in due riprese a Bioalmondsicilia s.r.l., e la mancata emissione dei documenti di trasporto relativi a queste due cessioni. La società convenuta ha comunicato immediatamente all'operatore la data prevista per la successiva ispezione ma, su richiesta di
[...] medesima, l'ha differita a data successiva, dalla stessa indicata, per consentire Parte_1 all'amministratore di presenziarvi. Dopo qualche giorno, tuttavia, la società attrice ha comunicato all'organismo che l'amministratore non avrebbe potuto essere presente neanche nella nuova data e ha dunque risposto che l'ispezione non poteva ulteriormente essere procrastinata, CP_1 confermando la data già concordata. Alla data della visita agli ispettori si sono visti negare l'accesso ai locali (stante la mancanza di amministratore o suo delegato) e, secondo quanto previsto dal DM
15692/13 (elenco non conformità), è stato emesso il provvedimento di esclusione dal sistema del biologico, con ritiro delle certificazioni e soppressione delle indicazioni bologiche. Controparte_1
con riferimento alle contestazioni mosse in merito alla mancata possibilità di presentare
[...] osservazioni e documenti a propria difesa, ha rilevato che nei casi in cui l'organismo di certificazione adotta un provvedimento cautelativo e comunica la c.d. visita inopinabile con la convocazione coattiva, ogni osservazione o documento a difesa deve essere esibito e messo a disposizione proprio durante la visita suddetta, alla quale, però, nel caso in esame, né l'amministratore né altro soggetto da lui delegato era presente.
In conclusione, la società convenuta ha dedotto di aver agito correttamente e che alla società attrice
è imputabile la mancata registrazione in transito del carico di mandorle, né in entrata né in uscita, con conseguente impossibilità di controllo;
tale carico di mandorle è altresì risultato contaminato dal diserbante 2,4 D, vietato in agricoltura biologica, è, pertanto, risulta corretto il provvedimento di esclusione adottato, con conseguente infondatezza delle domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 14.09.2023 sono state rigettate le richieste istruttorie e, all'esito di alcuni rinvii disposti su concorde richiesta delle parti al fine di tentare soluzione conciliativa, le parti hanno precisato le conclusioni.
Così ricostruiti le domande, le eccezioni, le difese delle parti ed il procedimento, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Si premette che la società attrice non ha impugnato i provvedimenti Parte_1 sanzionatori adottati nei propri confronti dall'organismo di certificazione chiedendone l'annullamento, bensì ha agito per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti e la conseguente condanna della società convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1 cagionati.
In tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca (per l'adempimento o la risoluzione) deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è, invece, il debitore ad essere gravato dell'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30.10.2001, n. 13533).
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del suo diritto, ed ha allegato l'inadempimento della convenuta, sostenendo che la condotta della stessa tenuta nella procedura di adozione dei provvedimenti sanzionatori ha violato i principi di cui agli artt. 1176 e 1375 c.c. Occorre, dunque, accertare, alla luce di quanto allegato e prodotto, se le attività poste in essere dalla convenuta, sulle quali si fondano i provvedimenti sanzionatori emessi, possano qualificarsi quali contrarie alle pattuizioni contrattuali e agli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, oltre che di buona fede, gravanti sulla parte contrattuale.
Parte attrice ha individuato le condotte illecite di nel non aver la medesima Controparte_1
concesso termine per la presentazione di documenti e osservazioni in occasione della visita ispettiva del
06.07.2020, nell'aver immediatamente adottato il provvedimento di sospensione per un tempo indeterminato, nell'aver emesso il provvedimento di esclusione sul falso assunto del diniego di accesso ai locali dell'impresa, nell'aver violato la normativa di emergenza per la pandemia COVID-19 al tempo vigente e nel non aver valutato le motivazioni sottese al ricorso con il quale era stato chiesto l'annullamento dei provvedimenti, condotte che comporterebbero la responsabilità contrattuale dell'organismo e che integrerebbero, comunque, violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
Va ricordato che, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale, non è sufficiente il solo inadempimento, dovendosi, altresì, verificare in concreto che tale violazione non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, dunque, abbia avuto una significativa incidenza sul sinallagma contrattuale.
Nel caso in esame, oggetto della convenzione tra le parti è l'esecuzione da parte dell'organismo delle attività relative al processo di certificazione e controllo di cui ai reg. UE nn. 834/2007 e 889/2008, pro tempore vigenti. Il contratto prevede espressamente all'art. 1 che “il rilascio della certificazione finale è un atto meramente eventuale che gli sarà dovuto solo in caso di effettiva osservanza delle norme afferenti la coltura biologica” e all'art. 4 che “l'Operatore, accetta, in caso di infrazione alle norme vigenti ovvero alle Condizioni generali per la certificazione di prodotto biologico,
l'applicazione di provvedimenti indicati nel Libro dei provvedimenti, nel testo vigente al momento della infrazione stessa. L'Operatore prende atto ed accetta che alle infrazioni consegue inevitabilmente l'applicazione di provvedimenti di gravità crescente, sino alla esclusione dal sistema, che il prodotto ottenuto a seguito di commessa o rilevata infrazione non potrà in alcun modo essere immesso sul mercato del biologico e che dalla applicazione del provvedimenti previsti potrebbe dunque derivare all'Operatore stesso grave nocumento sul piano commerciale, oltre che le conseguenze penali previste dalla legge vigente”.
Pertanto, oggetto del contratto non è il rilascio della certificazione, quanto lo svolgimento delle attività di controllo volte all'ottenimento della suddetta certificazione, compreso l'esercizio dei relativi poteri sanzionatori attribuiti dalla normativa di settore all'organismo di controllo.
La disciplina di riferimento in materia, peraltro richiamata dallo stesso contratto, è rappresentata dai suddetti regolamenti UE nn. 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche (con la precisazione per cui il secondo regolamento è stato abrogato dal Reg. UE 1165/2021, ma è applicabile ratione temporis al caso in esame), oltre che dal D.M. 15692/2013, quest'ultimo relativo all'adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori;
in particolare, con riferimento alle modalità di comminazione dei provvedimenti sanzionatori, l'art. 91 par. 2 del reg. UE n. 889/2008, la cui violazione è lamentata da parte attrice, prevede che, in caso di fondato sospetto che un prodotto non sia conforme, l'organismo può disporre che il prodotto non venga commercializzato, dopo aver invitato l'operatore a formulare osservazioni.
Il caso in esame, tuttavia, non è sussumibile nella suddetta fattispecie. Infatti, nel corso della richiamata ispezione del 06.07.2020 sono state rilevate due “non conformità” (mancata registrazione del carico di mandorle di kg 112.000 e assenza dei d.d.t. relativi alle cessioni in due riprese del suddetto carico) e, per tale motivo, è stata comminata la sanzione cautelativa della sospensione delle indicazioni afferenti al metodo di agricoltura biologica su tutto il prodotto mandorle movimentato dal 2019; contestualmente, è stato avvisato l'operatore dell'ulteriore visita fissata per il successivo 08.07.2020, secondo quanto previsto dall'art.
4.5 della procedura di organizzazione dei controlli PRQ 013, che statuisce che nel caso di visita non annunciata (secondo quanto disposto dall'art. 92quater par. 2 lett. c. reg. UE 889/2008 nella formulazione ratione temporis applicabile), come quella di cui trattasi, laddove non fosse possibile procedere, in questo caso per l'assenza dell'amministratore, il controllo deve svolgersi nelle successive 48 ore. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art.
4.2 del regolamento relativo le procedure standard di controllo PRQ 002 (normativa secondaria prodotta da parte convenuta quale all.
6), nel caso in cui l'ispettore non riesca a contattare per le vie brevi l'operatore, si procede con la convocazione coatta (visita c.d. inopinabile, altresì contemplata dall'art.
4.4. della procedura del sistema di qualità PRQ 013, disciplina regolamentare parzialmente allegata da parte convenuta quale doc. 24). Nel caso in esame, la visita è stata comunicata a mezzo p.e.c. (all. 11 di parte convenuta, rispetto alla quale non è stata prodotta la ricevuta di consegna, ma trattasi di comunicazione non contestata ed accompagnata inoltre dalla risposta di;
in quella sede, l'operatore Parte_1
avrebbe dovuto mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria (come espressamente richiesto nella suddetta p.e.c.), eventualmente anche a sostegno delle ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca del provvedimento cautelativo di sospensione, così come, peraltro, espressamente richiesto da con mail del 07.06.2020 (laddove, accordato il rinvio del controllo, è elencata la CP_1 documentazione che l'operatore avrebbe dovuto mettere a disposizione in occasione della suddetta visita, all. 14 fascicolo parte convenuta).
Si precisa, inoltre, che nella comunicazione del 06.07.2020 (all. 10 parte convenuta) l'operatore è stato espressamente avvisato del fatto che il mancato o parziale riscontro da parte dello stesso avrebbe comportato l'applicazione di provvedimenti definitivi, presumendosi, dunque, la temporaneità della sanzione intanto applicata sino alla data 08.07.2020, fissata per la successiva ispezione;
nella comunicazione di pari data (all. 11) è stato altresì specificato che, qualora l'amministratore (o persona dal medesimo delegata) non si fosse presentato alla successiva visita, sarebbero state applicate le sanzioni previste dalla normativa.
Appare pertanto, priva di rilievo anche la censura relativa alla circostanza per cui la sanzione comminata in seguito all'ispezione del 06.07.2020 è stata applicata in misura definitiva e non temporanea, in violazione della disciplina applicabile: la sanzione – in realtà di natura cautelativa e disposta in attesa di poter accedere ai locali e alla documentazione dell'operatore in occasione della successiva visita (inizialmente prevista per la data 08.07.2020, pertanto solo due giorni dopo la comminazione) – è divenuta definitiva in seguito alla visita del 23.07.2020 (data a cui la visita è stata differita su espressa richiesta da e al conseguente provvedimento sanzionatorio. Parte_1
L'amministratore, invece, non si è presentato né ha delegato altri al suo posto, così, sostanzialmente, rinunciando all'opportunità di esibire la documentazione giustificativa ed eventualmente idonea alla revoca del provvedimento (sul punto si osserva che non è provato che sia stato negato l'accesso ai locali, ma la circostanza non risulta decisiva alla luce della disciplina applicabile e dei fatti comprovati o non contestati).
Alla luce dei superiori elementi, deve dunque ritenersi che abbia adottato la Controparte_1
condotta richiesta dalle procedure previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei protocolli conosciuti dall'operatore.
Inoltre, la doglianza relativa alla circostanza che il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato senza previa analisi della documentazione dell'operatore si appalesa irrilevante al fine della valutazione di un eventuale inadempimento dell'organismo, considerato che, come si evince dal rapporto riferito all'ispezione del 06.07.2020 (all. 9 parte convenuta), non essendo presente né l'amministratore né un suo delegato (ma solo personale non competente sulle movimentazioni di carico), la verifica dei flussi è stata fatta in via informale e, comunque, sono state rilevate anomalie, anche tramite l'esame dei documenti presenti all'interno del fascicolo relativo alla visita del precedente 09.07.2019, in particolare alla luce del d.d.t. relativo all'acquisto di mandorle dalla società Siciliamandorle in data 09.01.2019, inviato dalla stessa a con mail del 20.06.2020. Parte_1 CP_1
Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti che emerge dalla copiosa documentazione prodotta da (non contestata da parte attrice), si desume che già in data 24.06.2020 la società convenuta, CP_1
incaricata dal di effettuare attività investigativa in merito alla segnalazione suddetta, aveva CP_2
chiesto chiarimenti, con particolare riferimento alla documentazione di tracciabilità della fornitura;
a tale richiesta la società attrice aveva risposto con una mail nella quale confermava di essere a conoscenza di tale segnalazione e aveva inviato copia del d.d.t. relativo all'acquisto della fornitura da parte di altro operatore.
L'organismo di controllo ha agito in quanto incaricato dal e deve dunque applicarsi l'art. CP_2
13 D.M. 15962/2013, secondo cui “
1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico dell'operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. 2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza necessità di visita ispettiva”. Il richiamato reg. EU n. 834/237 prevede, infatti, che ogni Stato membro istituisca un sistema di controllo e designi i soggetti responsabili del controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento stesso e che detta autorità possa delegare le proprie competenze ad altre autorità; il d.lgs. 20/2018 (ratione temporis applicabile al caso in esame) prevedeva, all'art. 3, che il delegasse tali poteri agli organismi CP_2 di controllo, con la conseguenza che nell'ipotesi in esame ha agito su richiesta Controparte_1
del e avrebbe potuto adottare il provvedimento sanzionatorio anche in assenza di visita CP_2
ispettiva.
Si osserva inoltre che anche in sede di ricorso avverso i provvedimenti Parte_1
sanzionatori, non solo non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa dei passaggi, in entrata e in uscita, del carico di mandorle in questione, che non erano annotati nei registri della società (motivo per il quale l'organismo di controllo non aveva rilevato alcuna “non conformità” nella visita ispettiva del 09.07.2019), ma non ha neanche negato tali fatti, dimostrando, invece, con la fattura inoltrata all'organismo di controllo con la mail del 21.06.2020, di aver acquistato la partita di mandorle in contestazione;
parimenti, la società attrice non ha negato la circostanza (addotta dalla convenuta quale
“non conformità” rilevata con il verbale del 06.07.2020) che parte di quel carico fosse stato ceduto in due riprese, senza che il relativo passaggio fosse annotato nei registri. Di conseguenza, la società attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di documentazione, né ha rassegnato osservazioni che, in caso di concessione del termine (che, comunque, si ribadisce non avrebbe dovuto essere concesso), avrebbe potuto presentare per chiarire le circostanze che hanno condotto all'irrogazione della sanzione.
Anche la lamentata omessa valutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso nei confronti dei provvedimenti sanzionatori si appalesa infondata, posto che dalla lettura della delibera del Comitato ricorsi emerge l'avvenuto esame delle motivazioni addotte dal legale dell'operatore, fermo restando che non può censurarsi la lamentata omissione senza impugnare il relativo provvedimento e che, comunque, la valutazione delle ragioni del ricorso ai fini del suo eventuale accoglimento o rigetto è un'attività del tutto discrezionale dell'organismo che, pertanto, non può essere valutata in termini di inadempimento contrattuale (neanche in termini di violazione del principio di buona fede).
Inoltre, non può qualificarsi contrario ai principi di diligenza e di buona fede il rifiuto dell'organismo di concedere un ulteriore rinvio della visita ispettiva del 23.07.2020, laddove emerge l'atteggiamento collaborativo di che aveva già acconsentito ad un primo rinvio Controparte_1 su richiesta dell'attrice, addirittura fissando una data ben oltre le 48 ore previste dai protocolli, nel rispetto delle esigenze manifestate dall'operatore onde consentire la presenza dell'organo di gestione;
a fronte di tali fatti l'amministratore non si è presentato né all'ispezione del 06.07.2020, né a quella inizialmente fissata per la data 08.07.2020, né a quella rinviata al 23.07.2020.
Del tutto irrilevante, infine, risulta quanto prospettato dalla società attrice in merito alla violazione della normativa legata all'emergenza pandemica COVID-19, non essendo tale eventuale violazione comunque qualificabile quale condotta contraria alle obbligazioni assunte o alle buona fede contrattuale
(in ogni caso, le circolari ministeriali nn. 3662/2020 e 3846/2020, invocate da parte attrice, non sono state prodotte).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la condotta di non Controparte_1
integra alcun inadempimento contrattuale delle obbligazioni specificamente assunte o del dovere generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, né costituisce violazione della disciplina primaria e secondaria applicabile. Rispetto alla prova dei suddetti fatti, non sarebbero risultate conducenti le prove richieste da parte attrice, potendosi a tal proposito richiamare le motivazioni dell'ordinanza istruttoria del 14.09.2023, nella quale sono stati ritenuti “non suscettibile di condurre a confessione giudiziaria l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, alla luce degli articolati formulati;
non conducente la prova testimoniale richiesta da parte attrice, alla luce del carattere generico ed in parte negativo degli articolati formulati” (nonché “irrilevanti le prove per interpello e testimoni richieste da parte convenuta, alla luce del compendio documentale in atti”).
Di conseguenza, non sussiste alcun inadempimento grave idoneo a fondare la pronuncia di risoluzione del contratto oggetto del giudizio e le domande di accertamento e condanna vanno conseguentemente rigettate.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico di parte attrice e liquidate nel dispositivo con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, quale modificato dal
D.M. 147/2022 (ratione temporis applicabile), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e decisionale, considerati il valore indeterminabile del procedimento, il livello medio di complessità, la natura documentale del giudizio, la limitata attività difensiva svolta, l'assenza di attività istruttoria e le modalità di assunzione della decisione. Deve infine disporsi la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6487/2021, così decide:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 7.202,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano M. Jelo di Lentini ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 15/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6487/2021 promosso da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'AVV. LUCA STAGNITTA, C.F. , ed elettivamente C.F._1
domiciliata in piazza Matrice n. 3, Linguaglossa (CT); attrice contro
C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MASSIMILIANO M. JELO DI LENTINI, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in via Vittorio Emanuele Orlando n. 26, Catania;
C.F._2
convenuta avente ad oggetto: contratto atipico – certificazioni previste dai regolamenti UE nn. 834/2007 e
889/2008 – inadempimento – risoluzione.
All'udienza tenuta in data 11.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, che si intende trascritto, e il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto la richiesta di società operante nel settore della Parte_1
produzione di nocciole e della commercializzazione e trasformazione di frutta secca in regime biologico, di accertare la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'organismo di controllo rispetto alla convenzione conclusa con quest'ultimo in data 07.10.2016, avente Controparte_1 ad oggetto l'affidamento dell'“insieme delle attività afferenti al processo di controllo e certificazione previste e disciplinate dai Reg. 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche e integrazioni”; la società attrice ha formulato domanda di risoluzione del contratto e condanna della società convenuta al risarcimento del danno.
I fatti posti alla base del giudizio possono essere riepilogati nei termini seguenti: mentre all'esito della visita ispettiva del 09.07.2019 gli ispettori dell'organismo di controllo non avevano CP_1 rilevato alcuna irregolarità, l'anno successivo, effettuata l'ispezione in data 06.07.2020, l'organismo, assumendo la mancata registrazione di kg 112.000 di mandorle, ha adottato un provvedimento di soppressione cautelativa delle indicazioni su tutto il prodotto mandorle movimentato dal 2019, senza la previa visione di alcuna documentazione e malgrado la visita dell'anno precedente non avesse rilevato irregolarità. ha contestato la legittimità del provvedimento, lamentando difetto di Parte_1 motivazione, carenza di istruttoria, eccesso di potere e, in particolare, violazione dell'art. 10 D.M.
15962/13, per non aver l'organismo concesso termine all'operatore per inviare osservazioni e per non aver disposto la soppressione solo in via provvisoria. Successivamente, in data 24.07.2020,
[...]
rilevato il negato accesso ai locali aziendali, ha adottato un rapporto di non conformità, CP_1 recante l'ordine di “non commercializzare le produzioni oggetto del provvedimento con riferimento al metodo di agricoltura biologica e/o ad ” e “restituire ad l'originale Controparte_1 Controparte_1 dei documenti di certificazione ricevuti”.
Proposto inutilmente ricorso all'organismo medesimo per la revoca o l'annullamento dei provvedimenti adottati, ha dunque promosso l'odierno giudizio, deducendo la Parte_1 responsabilità contrattuale di ai sensi dell'art. 1218 c.c. per violazione degli Controparte_1 specifici obblighi di diligenza, prudenza e perizia ai sensi dell'art. 1176 c.c., per aver affermato falsamente che era stato negato l'accesso ai locali e per contrasto della procedura ispettiva con le misure urgenti per contenere i rischi sanitari legati all'emergenza COVID-19, circostanze che avrebbero determinato un inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. La società attrice ha inoltre lamentato la violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., per essersi la convenuta rifiutata di posticipare di qualche giorno l'accesso alla sede al fine di consentire la presenza dell'amministratore, per aver omesso prima o contestualmente al provvedimento di soppressione cautelativa di concedere un termine per la presentazione di osservazioni e documenti, per aver dichiarato falsamente di essersi vista negare l'accesso alla sede legale (fondando la sanzione sulla scorta di tale inesistente circostanza) e per non aver valutato, in sede di ricorso, i motivi formulati. ha, dunque, chiesto risolversi il contratto per inadempimento e condannarsi la Parte_1 società convenuta al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi “secondo giustizia” con riferimento alla diminuzione del fatturato del 2021 rispetto al 2020, nonchè al deprezzamento del terreno di sua proprietà, sito in Castiglione di Sicilia, che da terreno certificato per la coltivazione in regime biologico
è divenuto un terreno con coltivazione convenzionale, oltre al pregiudizio all'immagine subito per l'esclusione dal regime biologico.
La società attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare,
l'inadempimento della e per l'effetto dichiarare risolto il contratto. 2) Controparte_1
Accertare e dichiarare, la responsabilità contrattuale della e il danno subito Controparte_1 dall'attrice e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della somma che riterrà di giustizia a titolo di risarcimento danni subito”. si è costituita chidendo il rigetto delle domande attoree e formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “nel merito, confermato il corretto operato della in ordine Controparte_1
alla rigorosa applicazione delle leggi vigenti in materia e dato atto della prova documentale dell'illegittimo comportamento della , rigettare ogni domanda, eccezione e difesa Parte_1
avversaria, essendo del tutto destituita di valido fondamento in fatto ed in diritto e, conseguentemente confermare la legittimità di tutti i provvedimenti assunti dalla , in quanto pienamente Controparte_1 osservanti le normative vigenti in materia”.
In particolare, la società ha chiarito di non poter certificare come biologiche le mandorle CP_1
in esame, in quanto risultate contaminate da diserbanti vietati nel campo della coltivazione biologica, restando per l'organismo irrilevanti le cause della contaminazione;
ha altresì osservato che le sanzioni comminate (prima di sospensione prima e poi di esclusione) non servono a colpire l'operatore, ma ad escludere un appezzamento o un magazzino contaminati, sino a quando, riavviato il processo di decontaminazione, esso non potrà riconvertirsi dal convenzionale al biologico.
La società convenuta ha ricostruito i fatti posti alla base del giudizio nei seguenti termini: a seguito di una segnalazione proveniente dalla Germania su una sospetta frode alimentare riferita a un carico di mandorle certificate quali biologiche (provenienti dall'Italia ed esportate), risultate trattate con diserbanti, riguardante un altro operatore (Bioalmondsicilia s.r.l.), è stato avviato un procedimento di investigazione istruttoria dal
[...]
generale per Controparte_2
la promozione della qualità agroalimentare-Ufficio PQAI 1-agricoltura biologica, nel corso del quale è emerso il coinvolgimento di dalla quale il carico in questione era stato acquistato;
Parte_1 per tale motivo, è stata incaricata di effettuare l'attività ispettiva necessaria. Controparte_1
L'organismo ha immediatamente chiesto chiarimenti all'attrice, che ha risposto inviando un documento di trasporto dal quale si evince che 112.000 kg di mandorle le erano state vendute da altro operatore nel gennaio 2019; tale transazione, tuttavia, non era emersa dai registri controllati da nella CP_1
visita del luglio 2019.
In merito alla disciplina applicabile, la società convenuta ha chiarito che la procedura di controllo di cui all'art. 92quater reg. UE n. 889/2008 e al documento Procedura Standard di Controllo PRQ 002 prevede che l'ispezione debba avvenire senza preavviso;
alla sezione rubricata “Modalità” all'art.
4.1 delle suddetta Procedura è espressamente stabilito che una volta l'anno il controllo deve essere fisico e che nel totale dei controlli effettuati almeno il 10% deve essere senza preavviso. ha inoltre CP_1 evidenziato che il successivo art.
4.2. precisa che nel caso in cui l'ispettore non riuscisse a contattare l'operatore, il medesimo deve avvisare la Sezione controllo o la Sede Regionale di competenza per l'istruttoria della convocazione coatta dell'operatore (c.d. visita inopinabile) e, in questo caso, la verifica, comunicata con racc. a/r, posta certificata o telefax, deve avvenire senza preavviso (art. 92quater, par. 2 lett. c. reg. UE n. 889/2008).
Proseguendo nell'esposizione dei fatti, la società convenuta ha rappresentato che in data 06.07.2020 gli ispettori si sono recati presso la sede di senza trovare il rappresentante legale e, Parte_1
in quella sede, hanno rilevato due non conformità: la mancata registrazione del carico di kg. 112.000 di mandorla naturale del 12.01.2019, ceduto in due riprese a Bioalmondsicilia s.r.l., e la mancata emissione dei documenti di trasporto relativi a queste due cessioni. La società convenuta ha comunicato immediatamente all'operatore la data prevista per la successiva ispezione ma, su richiesta di
[...] medesima, l'ha differita a data successiva, dalla stessa indicata, per consentire Parte_1 all'amministratore di presenziarvi. Dopo qualche giorno, tuttavia, la società attrice ha comunicato all'organismo che l'amministratore non avrebbe potuto essere presente neanche nella nuova data e ha dunque risposto che l'ispezione non poteva ulteriormente essere procrastinata, CP_1 confermando la data già concordata. Alla data della visita agli ispettori si sono visti negare l'accesso ai locali (stante la mancanza di amministratore o suo delegato) e, secondo quanto previsto dal DM
15692/13 (elenco non conformità), è stato emesso il provvedimento di esclusione dal sistema del biologico, con ritiro delle certificazioni e soppressione delle indicazioni bologiche. Controparte_1
con riferimento alle contestazioni mosse in merito alla mancata possibilità di presentare
[...] osservazioni e documenti a propria difesa, ha rilevato che nei casi in cui l'organismo di certificazione adotta un provvedimento cautelativo e comunica la c.d. visita inopinabile con la convocazione coattiva, ogni osservazione o documento a difesa deve essere esibito e messo a disposizione proprio durante la visita suddetta, alla quale, però, nel caso in esame, né l'amministratore né altro soggetto da lui delegato era presente.
In conclusione, la società convenuta ha dedotto di aver agito correttamente e che alla società attrice
è imputabile la mancata registrazione in transito del carico di mandorle, né in entrata né in uscita, con conseguente impossibilità di controllo;
tale carico di mandorle è altresì risultato contaminato dal diserbante 2,4 D, vietato in agricoltura biologica, è, pertanto, risulta corretto il provvedimento di esclusione adottato, con conseguente infondatezza delle domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di condanna al risarcimento del danno.
Con ordinanza del 14.09.2023 sono state rigettate le richieste istruttorie e, all'esito di alcuni rinvii disposti su concorde richiesta delle parti al fine di tentare soluzione conciliativa, le parti hanno precisato le conclusioni.
Così ricostruiti le domande, le eccezioni, le difese delle parti ed il procedimento, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Si premette che la società attrice non ha impugnato i provvedimenti Parte_1 sanzionatori adottati nei propri confronti dall'organismo di certificazione chiedendone l'annullamento, bensì ha agito per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti e la conseguente condanna della società convenuta al risarcimento dei danni Controparte_1 cagionati.
In tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca (per l'adempimento o la risoluzione) deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è, invece, il debitore ad essere gravato dell'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30.10.2001, n. 13533).
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del suo diritto, ed ha allegato l'inadempimento della convenuta, sostenendo che la condotta della stessa tenuta nella procedura di adozione dei provvedimenti sanzionatori ha violato i principi di cui agli artt. 1176 e 1375 c.c. Occorre, dunque, accertare, alla luce di quanto allegato e prodotto, se le attività poste in essere dalla convenuta, sulle quali si fondano i provvedimenti sanzionatori emessi, possano qualificarsi quali contrarie alle pattuizioni contrattuali e agli obblighi di diligenza, prudenza e perizia, oltre che di buona fede, gravanti sulla parte contrattuale.
Parte attrice ha individuato le condotte illecite di nel non aver la medesima Controparte_1
concesso termine per la presentazione di documenti e osservazioni in occasione della visita ispettiva del
06.07.2020, nell'aver immediatamente adottato il provvedimento di sospensione per un tempo indeterminato, nell'aver emesso il provvedimento di esclusione sul falso assunto del diniego di accesso ai locali dell'impresa, nell'aver violato la normativa di emergenza per la pandemia COVID-19 al tempo vigente e nel non aver valutato le motivazioni sottese al ricorso con il quale era stato chiesto l'annullamento dei provvedimenti, condotte che comporterebbero la responsabilità contrattuale dell'organismo e che integrerebbero, comunque, violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.
Va ricordato che, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale, non è sufficiente il solo inadempimento, dovendosi, altresì, verificare in concreto che tale violazione non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, dunque, abbia avuto una significativa incidenza sul sinallagma contrattuale.
Nel caso in esame, oggetto della convenzione tra le parti è l'esecuzione da parte dell'organismo delle attività relative al processo di certificazione e controllo di cui ai reg. UE nn. 834/2007 e 889/2008, pro tempore vigenti. Il contratto prevede espressamente all'art. 1 che “il rilascio della certificazione finale è un atto meramente eventuale che gli sarà dovuto solo in caso di effettiva osservanza delle norme afferenti la coltura biologica” e all'art. 4 che “l'Operatore, accetta, in caso di infrazione alle norme vigenti ovvero alle Condizioni generali per la certificazione di prodotto biologico,
l'applicazione di provvedimenti indicati nel Libro dei provvedimenti, nel testo vigente al momento della infrazione stessa. L'Operatore prende atto ed accetta che alle infrazioni consegue inevitabilmente l'applicazione di provvedimenti di gravità crescente, sino alla esclusione dal sistema, che il prodotto ottenuto a seguito di commessa o rilevata infrazione non potrà in alcun modo essere immesso sul mercato del biologico e che dalla applicazione del provvedimenti previsti potrebbe dunque derivare all'Operatore stesso grave nocumento sul piano commerciale, oltre che le conseguenze penali previste dalla legge vigente”.
Pertanto, oggetto del contratto non è il rilascio della certificazione, quanto lo svolgimento delle attività di controllo volte all'ottenimento della suddetta certificazione, compreso l'esercizio dei relativi poteri sanzionatori attribuiti dalla normativa di settore all'organismo di controllo.
La disciplina di riferimento in materia, peraltro richiamata dallo stesso contratto, è rappresentata dai suddetti regolamenti UE nn. 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche (con la precisazione per cui il secondo regolamento è stato abrogato dal Reg. UE 1165/2021, ma è applicabile ratione temporis al caso in esame), oltre che dal D.M. 15692/2013, quest'ultimo relativo all'adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori;
in particolare, con riferimento alle modalità di comminazione dei provvedimenti sanzionatori, l'art. 91 par. 2 del reg. UE n. 889/2008, la cui violazione è lamentata da parte attrice, prevede che, in caso di fondato sospetto che un prodotto non sia conforme, l'organismo può disporre che il prodotto non venga commercializzato, dopo aver invitato l'operatore a formulare osservazioni.
Il caso in esame, tuttavia, non è sussumibile nella suddetta fattispecie. Infatti, nel corso della richiamata ispezione del 06.07.2020 sono state rilevate due “non conformità” (mancata registrazione del carico di mandorle di kg 112.000 e assenza dei d.d.t. relativi alle cessioni in due riprese del suddetto carico) e, per tale motivo, è stata comminata la sanzione cautelativa della sospensione delle indicazioni afferenti al metodo di agricoltura biologica su tutto il prodotto mandorle movimentato dal 2019; contestualmente, è stato avvisato l'operatore dell'ulteriore visita fissata per il successivo 08.07.2020, secondo quanto previsto dall'art.
4.5 della procedura di organizzazione dei controlli PRQ 013, che statuisce che nel caso di visita non annunciata (secondo quanto disposto dall'art. 92quater par. 2 lett. c. reg. UE 889/2008 nella formulazione ratione temporis applicabile), come quella di cui trattasi, laddove non fosse possibile procedere, in questo caso per l'assenza dell'amministratore, il controllo deve svolgersi nelle successive 48 ore. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art.
4.2 del regolamento relativo le procedure standard di controllo PRQ 002 (normativa secondaria prodotta da parte convenuta quale all.
6), nel caso in cui l'ispettore non riesca a contattare per le vie brevi l'operatore, si procede con la convocazione coatta (visita c.d. inopinabile, altresì contemplata dall'art.
4.4. della procedura del sistema di qualità PRQ 013, disciplina regolamentare parzialmente allegata da parte convenuta quale doc. 24). Nel caso in esame, la visita è stata comunicata a mezzo p.e.c. (all. 11 di parte convenuta, rispetto alla quale non è stata prodotta la ricevuta di consegna, ma trattasi di comunicazione non contestata ed accompagnata inoltre dalla risposta di;
in quella sede, l'operatore Parte_1
avrebbe dovuto mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria (come espressamente richiesto nella suddetta p.e.c.), eventualmente anche a sostegno delle ragioni poste a fondamento della richiesta di revoca del provvedimento cautelativo di sospensione, così come, peraltro, espressamente richiesto da con mail del 07.06.2020 (laddove, accordato il rinvio del controllo, è elencata la CP_1 documentazione che l'operatore avrebbe dovuto mettere a disposizione in occasione della suddetta visita, all. 14 fascicolo parte convenuta).
Si precisa, inoltre, che nella comunicazione del 06.07.2020 (all. 10 parte convenuta) l'operatore è stato espressamente avvisato del fatto che il mancato o parziale riscontro da parte dello stesso avrebbe comportato l'applicazione di provvedimenti definitivi, presumendosi, dunque, la temporaneità della sanzione intanto applicata sino alla data 08.07.2020, fissata per la successiva ispezione;
nella comunicazione di pari data (all. 11) è stato altresì specificato che, qualora l'amministratore (o persona dal medesimo delegata) non si fosse presentato alla successiva visita, sarebbero state applicate le sanzioni previste dalla normativa.
Appare pertanto, priva di rilievo anche la censura relativa alla circostanza per cui la sanzione comminata in seguito all'ispezione del 06.07.2020 è stata applicata in misura definitiva e non temporanea, in violazione della disciplina applicabile: la sanzione – in realtà di natura cautelativa e disposta in attesa di poter accedere ai locali e alla documentazione dell'operatore in occasione della successiva visita (inizialmente prevista per la data 08.07.2020, pertanto solo due giorni dopo la comminazione) – è divenuta definitiva in seguito alla visita del 23.07.2020 (data a cui la visita è stata differita su espressa richiesta da e al conseguente provvedimento sanzionatorio. Parte_1
L'amministratore, invece, non si è presentato né ha delegato altri al suo posto, così, sostanzialmente, rinunciando all'opportunità di esibire la documentazione giustificativa ed eventualmente idonea alla revoca del provvedimento (sul punto si osserva che non è provato che sia stato negato l'accesso ai locali, ma la circostanza non risulta decisiva alla luce della disciplina applicabile e dei fatti comprovati o non contestati).
Alla luce dei superiori elementi, deve dunque ritenersi che abbia adottato la Controparte_1
condotta richiesta dalle procedure previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei protocolli conosciuti dall'operatore.
Inoltre, la doglianza relativa alla circostanza che il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato senza previa analisi della documentazione dell'operatore si appalesa irrilevante al fine della valutazione di un eventuale inadempimento dell'organismo, considerato che, come si evince dal rapporto riferito all'ispezione del 06.07.2020 (all. 9 parte convenuta), non essendo presente né l'amministratore né un suo delegato (ma solo personale non competente sulle movimentazioni di carico), la verifica dei flussi è stata fatta in via informale e, comunque, sono state rilevate anomalie, anche tramite l'esame dei documenti presenti all'interno del fascicolo relativo alla visita del precedente 09.07.2019, in particolare alla luce del d.d.t. relativo all'acquisto di mandorle dalla società Siciliamandorle in data 09.01.2019, inviato dalla stessa a con mail del 20.06.2020. Parte_1 CP_1
Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti che emerge dalla copiosa documentazione prodotta da (non contestata da parte attrice), si desume che già in data 24.06.2020 la società convenuta, CP_1
incaricata dal di effettuare attività investigativa in merito alla segnalazione suddetta, aveva CP_2
chiesto chiarimenti, con particolare riferimento alla documentazione di tracciabilità della fornitura;
a tale richiesta la società attrice aveva risposto con una mail nella quale confermava di essere a conoscenza di tale segnalazione e aveva inviato copia del d.d.t. relativo all'acquisto della fornitura da parte di altro operatore.
L'organismo di controllo ha agito in quanto incaricato dal e deve dunque applicarsi l'art. CP_2
13 D.M. 15962/2013, secondo cui “
1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico dell'operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007. 2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza necessità di visita ispettiva”. Il richiamato reg. EU n. 834/237 prevede, infatti, che ogni Stato membro istituisca un sistema di controllo e designi i soggetti responsabili del controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento stesso e che detta autorità possa delegare le proprie competenze ad altre autorità; il d.lgs. 20/2018 (ratione temporis applicabile al caso in esame) prevedeva, all'art. 3, che il delegasse tali poteri agli organismi CP_2 di controllo, con la conseguenza che nell'ipotesi in esame ha agito su richiesta Controparte_1
del e avrebbe potuto adottare il provvedimento sanzionatorio anche in assenza di visita CP_2
ispettiva.
Si osserva inoltre che anche in sede di ricorso avverso i provvedimenti Parte_1
sanzionatori, non solo non ha prodotto alcuna documentazione giustificativa dei passaggi, in entrata e in uscita, del carico di mandorle in questione, che non erano annotati nei registri della società (motivo per il quale l'organismo di controllo non aveva rilevato alcuna “non conformità” nella visita ispettiva del 09.07.2019), ma non ha neanche negato tali fatti, dimostrando, invece, con la fattura inoltrata all'organismo di controllo con la mail del 21.06.2020, di aver acquistato la partita di mandorle in contestazione;
parimenti, la società attrice non ha negato la circostanza (addotta dalla convenuta quale
“non conformità” rilevata con il verbale del 06.07.2020) che parte di quel carico fosse stato ceduto in due riprese, senza che il relativo passaggio fosse annotato nei registri. Di conseguenza, la società attrice non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di documentazione, né ha rassegnato osservazioni che, in caso di concessione del termine (che, comunque, si ribadisce non avrebbe dovuto essere concesso), avrebbe potuto presentare per chiarire le circostanze che hanno condotto all'irrogazione della sanzione.
Anche la lamentata omessa valutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso nei confronti dei provvedimenti sanzionatori si appalesa infondata, posto che dalla lettura della delibera del Comitato ricorsi emerge l'avvenuto esame delle motivazioni addotte dal legale dell'operatore, fermo restando che non può censurarsi la lamentata omissione senza impugnare il relativo provvedimento e che, comunque, la valutazione delle ragioni del ricorso ai fini del suo eventuale accoglimento o rigetto è un'attività del tutto discrezionale dell'organismo che, pertanto, non può essere valutata in termini di inadempimento contrattuale (neanche in termini di violazione del principio di buona fede).
Inoltre, non può qualificarsi contrario ai principi di diligenza e di buona fede il rifiuto dell'organismo di concedere un ulteriore rinvio della visita ispettiva del 23.07.2020, laddove emerge l'atteggiamento collaborativo di che aveva già acconsentito ad un primo rinvio Controparte_1 su richiesta dell'attrice, addirittura fissando una data ben oltre le 48 ore previste dai protocolli, nel rispetto delle esigenze manifestate dall'operatore onde consentire la presenza dell'organo di gestione;
a fronte di tali fatti l'amministratore non si è presentato né all'ispezione del 06.07.2020, né a quella inizialmente fissata per la data 08.07.2020, né a quella rinviata al 23.07.2020.
Del tutto irrilevante, infine, risulta quanto prospettato dalla società attrice in merito alla violazione della normativa legata all'emergenza pandemica COVID-19, non essendo tale eventuale violazione comunque qualificabile quale condotta contraria alle obbligazioni assunte o alle buona fede contrattuale
(in ogni caso, le circolari ministeriali nn. 3662/2020 e 3846/2020, invocate da parte attrice, non sono state prodotte).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che la condotta di non Controparte_1
integra alcun inadempimento contrattuale delle obbligazioni specificamente assunte o del dovere generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, né costituisce violazione della disciplina primaria e secondaria applicabile. Rispetto alla prova dei suddetti fatti, non sarebbero risultate conducenti le prove richieste da parte attrice, potendosi a tal proposito richiamare le motivazioni dell'ordinanza istruttoria del 14.09.2023, nella quale sono stati ritenuti “non suscettibile di condurre a confessione giudiziaria l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice, alla luce degli articolati formulati;
non conducente la prova testimoniale richiesta da parte attrice, alla luce del carattere generico ed in parte negativo degli articolati formulati” (nonché “irrilevanti le prove per interpello e testimoni richieste da parte convenuta, alla luce del compendio documentale in atti”).
Di conseguenza, non sussiste alcun inadempimento grave idoneo a fondare la pronuncia di risoluzione del contratto oggetto del giudizio e le domande di accertamento e condanna vanno conseguentemente rigettate.
Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico di parte attrice e liquidate nel dispositivo con l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, quale modificato dal
D.M. 147/2022 (ratione temporis applicabile), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase istruttoria-di trattazione e decisionale, considerati il valore indeterminabile del procedimento, il livello medio di complessità, la natura documentale del giudizio, la limitata attività difensiva svolta, l'assenza di attività istruttoria e le modalità di assunzione della decisione. Deve infine disporsi la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del difensore di parte convenuta, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6487/2021, così decide:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 7.202,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimiliano M. Jelo di Lentini ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Catania, 15/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone