Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 26 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6892/2015
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vanni Parte_1 C.F._1
Piccione, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco CP_1 C.F._2
Iacono, giusta procura in atti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
RESISTENTI
OGGETTO: differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 18 dicembre 2015, esponeva: Parte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa, con il vincolo della subordinazione e la qualifica di muratore inquadrabile nel II livello del C.C.N.L. Settore Edilizia e Legno, alle dipendenze dell'Impresa individuale TR , la cui attività aveva ad oggetto lavori di CP_1
costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali compresi lavori edili per impianti idrici ed elettrici e pitturazioni - dal 14 gennaio 2014 al 31 marzo 2015, data in cui il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
7.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa pranzo, essendo tenuto ad osservare il medesimo orario settimanale di tutti gli altri dipendenti;
- era sempre stato pagato settimanalmente brevi manu ed in contanti dal datore di lavoro, solo in un'occasione tramite assegno ed aveva percepito nel corso dei mesi somme diverse e inferiori rispetto a quanto realmente dovutogli, a titolo di differenze paga retribuzione ordinaria, di indennità di contingenza, di indennità mensa, di festività non godute, di trattamento di fine rapporto e non gli erano state versate neanche le somme dovute a titolo di Cassa Edile;
- le somme dovute erano pari a € 7.559,08 a titolo di differenze retributive e € 1.771,66 a titolo di T.F.R. per un importo complessivo di € 9.330,74;
- aveva rivendicato il suo credito con lettera raccomandata n. 000001703352 del 10 settembre
2015 notificata per compiuta giacenza.
Affermava che era evidente la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra egli ricorrente e l'impresa individuale TR , avendo prestato la propria attività CP_1
lavorativa, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, sin dal mese di gennaio del 2014, con vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, svolgendo, in via continuativa e stabile gli incarichi di volta in volta assegnati e le mansioni di muratore, per le quali reperiva, come ogni altro dipendente, il materiale necessario, recandosi personalmente presso le varie Ditte e firmando le relative bolle di consegna.
Rilevava di aver diritto, sui crediti per retribuzioni e, comunque, derivanti dal rapporto di lavoro, al riconoscimento degli interessi corrispettivi ed al risarcimento dell'ulteriore danno da liquidarsi ex art. 429, comma 3, c.p.c. , in misura corrispondente alla diminuzione del valore del credito del lavoratore.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che tra egli e parte resistente era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 14 gennaio 2014 al 31 marzo 2015
e che aveva diritto a percepire la somma dovuta di € 9.330,74, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36
Cost., o la somma maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta, a titolo di differenze retributive, di indennità di contingenza, di indennità di mensa, di festività non godute, di trattamento di fine rapporto e di accantonamenti Cassa Edile per il periodo dal 14 gennaio 2014 al 31 marzo 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo e che, per l'effetto, parte resistente venisse condannata al pagamento della suindicata somma nonché alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e contributiva;
instava per le spese di lite. 2.- , titolare dell'impresa individuale TR , costituendosi in CP_1 CP_1
giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva ammesso ed espletato interrogatorio formale di . CP_1
4.- Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' rilevato che parte CP_2
ricorrente agiva in giudizio anche al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva e previdenziale, e considerato che, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale” (Cass. Civ. sez. lav., 14 maggio 2020 n.
8956).
5.- L' , costituitosi in giudizio, in ordine alla domanda volta ad ottenere la CP_2
regolarizzazione della posizione assicurativa, con il versamento dei contributi previdenziali maturati sulle pretese differenze retributive, rilevava che, a fronte dell'eventuale positivo scrutinio di quest'ultima, sussisteva per un verso l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e, per altro verso, a mente dell'art. 3 della L. 335/1995, il correlativo diritto di credito dell' che gestisce il FPLD dell'AGO al quale gli stessi confluiscono. CP_2
Evidenziava che ai sensi del citato art. 3 comma 9 e 10 della L. 335/1995, sussiste anche il divieto di ricevere e pretendere contributi che siano ormai prescritti e rilevava che, considerato che il periodo di cui si controverte è compreso tra il 2014 ed il 2015, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale del diritto di credito che fa capo all' doveva Controparte_3
ritenersi che detti eventuali contributi erano prescritti.
6.- L'udienza del 26 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
7.- Nel merito il ricorrente agisce chiedendo che venga accertato lo svolgimento della propria attività lavorativa, con il vincolo della subordinazione e con la qualifica di muratore inquadrabile nel II livello del C.C.N.L. Settore Edilizia e Legno, alle dipendenze dell'Impresa individuale TR , dal 14 gennaio 2014 al 31 marzo 2015 e che, per l'effetto, CP_1
venga condannato al pagamento di € 9.330,74, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 CP_1
Cost., o della somma maggiore o minore che risultante dovuta a seguito di accertamento in corso di causa, a titolo di differenze retributive, di indennità di contingenza e di mensa, di festività non godute, di trattamento di fine rapporto, e di accantonamenti Cassa Edile oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze di
[...]
, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno per n. 40 ore settimanali e con la CP_1 qualifica di “muratore in mattoni lavori di manutenzione”, inquadrabile nel II livello del
C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in data 14 gennaio 2014 e che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 marzo 2015, per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si tratta, dunque, di un rapporto di lavoro regolarizzato.
Accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel suindicato periodo, occorre verificare la sussistenza del credito vantato dal ricorrente in ricorso.
Al riguardo, parte ricorrente, come emerge dai conteggi allegati, ha rilevato di avere ricevuto, durante il rapporto di lavoro, la somma di € 17309,78 ed in ricorso ha rappresentato che le somme ricevute sono inferiori rispetto a quelle spettanti.
Va rilevato che parte ricorrente non ha chiarito, nel termine assegnato con provvedimento del
19 febbraio 2025, se le somme indicate nei conteggi allegati come “dovuto” e come “percepito” sono al lordo o al netto delle ritenute
Tuttavia, a giudizio di questo decidente, il riferimento alla percezione fa ritenere che si tratti di somme nette corrisposte.
In atti sono presenti tutte le buste paga relative al rapporto di lavoro tra le parti - non specificamente contestate da parte ricorrente - con l'indicazione delle somme spettanti al ricorrente in relazione ai vari titoli indicati in ricorso ed emerge che al ricorrente spetta la somma netta di € 26.208,79.
Nel caso di specie, il su cui grava l'onere della prova, non ha dimostrato il pagamento CP_1
integrale delle somme indicate nelle buste paga, non avendo depositato documentazione attestante il pagamento.
Il ricorrente ha, dunque, diritto al pagamento della somma di € 8899,01 pari alla differenza tra quanto spettante in base alle buste paga e quanto ha dichiarato di avere ricevuto (€ 26.208,79 -
€ 17.309,78).
7. – Superflua e, dunque, inammissibile, appare la prova testimoniale richiesta in ricorso in quanto, come evidenziato, il rapporto di lavoro è regolarizzato con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno per n. 40 ore settimanali e con la qualifica di “muratore in mattoni lavori di manutenzione”, inquadrabile nel II livello del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dal 14 gennaio 2014 al 31 marzo 2015 e, inoltre, la prova del pagamento del credito vantato è a carico del datore di lavoro. 8.- In ragione di quanto esposto va, dunque, condannato alla corresponsione in CP_1 favore del ricorrente dell'importo di € 8899,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo.
9. Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, va rilevato che si tratta di rapporto di lavoro regolarizzato come emerge dalla documentazione in atti e, nel caso di specie, non è stato richiesto l'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa in termine diversi da quelli regolarizzati.
La relativa domanda va, dunque, rigettata.
10.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di lite vengono compensate per un terzo e la restante quota poste a carico di , in favore del ricorrente e vengono liquidate CP_1
come da dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, mentre vengono compensate nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di €€ 8899,01, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna altresì alla rifusione in favore del ricorrente di un terzo CP_1 Parte_1
delle spese giudiziali, che liquida nella somma già ridotta di euro 3592,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
- compensa le spese giudiziali nei confronti dell' ; CP_2
- rigetta per il resto.
Messina 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga