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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1981/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
BA VINCENZA, RE
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4460/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050918332501 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050918332501 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1781/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 rapp.tata e difesa da avv. Difensore_1 svolgeva ricorso n. 1102874-TF5 notificato ad ADER ed AE in data 07/02/2025 avente per oggetto l'annullamento di
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 71 2023 00509183 32 Periodo d'imposta 2016 con carico tributario di euro 30.405,19 per imposte dirette riferite a Nominativo_1 padre della ricorrente la cui eredità costei aveva rinunciato
Si costituiva AE DP II che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AE ha dato atto che l' Ente della OS, nell'esaminare il contenuto del ricorso, ha dato a sua volta della rinuncia all'eredità formalizzata dalla ricorrente in data 16.1.2019 innanzi al Tribunale Civile di Nola, atto rubricato al Num. R.G. 2432/2019 – Cron. 3629/2019.
Quindi l'Ufficio ha provveduto all'annullamento della cartella coobbligata n. 07120230050918332502.
Pertanto, la pretesa fiscale, oggetto di contestazione deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione e, in relazione all'atto numero 07120230050918332502, nulla è dovuto dal ricorrente.
La Corte ai sensi dell'art. 46, D.Lgs 546/92 dichiara cessata la materia del contendere
Le spese vanno compensate
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
BA VINCENZA, RE
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4460/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050918332501 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230050918332501 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1781/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 rapp.tata e difesa da avv. Difensore_1 svolgeva ricorso n. 1102874-TF5 notificato ad ADER ed AE in data 07/02/2025 avente per oggetto l'annullamento di
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 71 2023 00509183 32 Periodo d'imposta 2016 con carico tributario di euro 30.405,19 per imposte dirette riferite a Nominativo_1 padre della ricorrente la cui eredità costei aveva rinunciato
Si costituiva AE DP II che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AE ha dato atto che l' Ente della OS, nell'esaminare il contenuto del ricorso, ha dato a sua volta della rinuncia all'eredità formalizzata dalla ricorrente in data 16.1.2019 innanzi al Tribunale Civile di Nola, atto rubricato al Num. R.G. 2432/2019 – Cron. 3629/2019.
Quindi l'Ufficio ha provveduto all'annullamento della cartella coobbligata n. 07120230050918332502.
Pertanto, la pretesa fiscale, oggetto di contestazione deve considerarsi non suscettibile di alcuna realizzazione e, in relazione all'atto numero 07120230050918332502, nulla è dovuto dal ricorrente.
La Corte ai sensi dell'art. 46, D.Lgs 546/92 dichiara cessata la materia del contendere
Le spese vanno compensate
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese.