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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
IL GIUDICE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 89/2024 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in AV. Parte_1 C.F._1 Parte_2
COMMIS, 24 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. NAVARRA ORLANDO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA M. D'AZEGLIO, 78 40123 Controparte_1 P.IVA_1
BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. TANTOIA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza, così come disposto dall'art. 279
c.p.c., pur se deve ritenersi dopo un'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. Un. n.
20449/2014, Cass. n. 4986/2011), ritualmente disposta nel caso per cui è processo;
che la convenuta ha eccepito in comparsa di risposta, tempestivamente depositata ex art. 166 c.p.c.,
l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente ratione materiae il Giudice di Pace di
Aosta; e sulla questione hanno preso posizione entrambe le parti, sul punto sollecitate dal Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 08/04/2024, ciò che consente di ritenere pienamente instaurato il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; che l'attore contesta l'estinzione per prescrizione del diritto sotteso alle intimazioni di pagamento opposte e, pertanto, agisce in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c.; che le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. attengono alla suddetta prescrizione e quanto agli ulteriori motivi sviluppati nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. trattasi di motivi tardivamente proposti e comunque attinenti al merito della pretesa;
che nella fattispecie si tratta di opposizione a intimazioni di pagamento relative alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 del 30.04.1992;
pagina 1 di 2 che, pertanto, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 01.09.2011, va ritenuta la competenza per materia del giudice di pace (Cass. civ., sez. VI,
18/02/2015, n.3283; Cass. civ., sez. VI, 07/02/2017, n. 3156; v. anche Cass. civ., sez. III,
14/11/2024, n. 29383); che, il Giudice quando, con ordinanza, decide la propria incompetenza deve pronunciarsi anche sulle spese di lite (Cass. civ., sez. VI, 17/03/2017, n. 7010); che nel caso in esame, non essendo ravvisabile né un'ipotesi di novità della questione trattata né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non sussistono le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite;
che, pertanto, in forza del principio della soccombenza, deve essere Parte_1
condannato al pagamento in favore del delle spese di lite (valore da € Controparte_1
5.201,00 a € 26.000,00), sulle quali, stante la natura e il numero delle questioni trattate, nonché la pronuncia “in rito” conseguita, appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto ai valori medi tabellari previsti dal DM 147/2022. Dette spese sono così liquidate in € 1.698,50, espunte le voci corrispondenti alla fase istruttoria non espletata nel presente procedimento;
P.Q.M.
a) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Aosta essendo competente per materia il
Giudice di Pace;
b) assegna a parte ricorrente termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio in quella sede;
c) condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in € 1.698,50, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aosta, 30/03/2025
Il Giudice Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
IL GIUDICE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 89/2024 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in AV. Parte_1 C.F._1 Parte_2
COMMIS, 24 11100 AOSTA, presso lo studio dell'avv. NAVARRA ORLANDO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA M. D'AZEGLIO, 78 40123 Controparte_1 P.IVA_1
BOLOGNA, presso lo studio dell'avv. TANTOIA MARIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza, così come disposto dall'art. 279
c.p.c., pur se deve ritenersi dopo un'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. Un. n.
20449/2014, Cass. n. 4986/2011), ritualmente disposta nel caso per cui è processo;
che la convenuta ha eccepito in comparsa di risposta, tempestivamente depositata ex art. 166 c.p.c.,
l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente ratione materiae il Giudice di Pace di
Aosta; e sulla questione hanno preso posizione entrambe le parti, sul punto sollecitate dal Giudice con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 08/04/2024, ciò che consente di ritenere pienamente instaurato il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.; che l'attore contesta l'estinzione per prescrizione del diritto sotteso alle intimazioni di pagamento opposte e, pertanto, agisce in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c.; che le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. attengono alla suddetta prescrizione e quanto agli ulteriori motivi sviluppati nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. trattasi di motivi tardivamente proposti e comunque attinenti al merito della pretesa;
che nella fattispecie si tratta di opposizione a intimazioni di pagamento relative alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 del 30.04.1992;
pagina 1 di 2 che, pertanto, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 d.lgs. n. 150 del 01.09.2011, va ritenuta la competenza per materia del giudice di pace (Cass. civ., sez. VI,
18/02/2015, n.3283; Cass. civ., sez. VI, 07/02/2017, n. 3156; v. anche Cass. civ., sez. III,
14/11/2024, n. 29383); che, il Giudice quando, con ordinanza, decide la propria incompetenza deve pronunciarsi anche sulle spese di lite (Cass. civ., sez. VI, 17/03/2017, n. 7010); che nel caso in esame, non essendo ravvisabile né un'ipotesi di novità della questione trattata né un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non sussistono le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite;
che, pertanto, in forza del principio della soccombenza, deve essere Parte_1
condannato al pagamento in favore del delle spese di lite (valore da € Controparte_1
5.201,00 a € 26.000,00), sulle quali, stante la natura e il numero delle questioni trattate, nonché la pronuncia “in rito” conseguita, appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto ai valori medi tabellari previsti dal DM 147/2022. Dette spese sono così liquidate in € 1.698,50, espunte le voci corrispondenti alla fase istruttoria non espletata nel presente procedimento;
P.Q.M.
a) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Aosta essendo competente per materia il
Giudice di Pace;
b) assegna a parte ricorrente termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio in quella sede;
c) condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in € 1.698,50, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Aosta, 30/03/2025
Il Giudice Dott.ssa Giulia De Luca
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