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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14003/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155803053502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155803053502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155803053502 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 14003/2025 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720220155803053502 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo raccomandata in data 16.7.2025 portante addebiti afferenti ad IRPEF, Add. Regionale e Add. comunale, oltre sanzioni ed interessi, per l'annualità d'imposta 2018 e per la complessiva somma di €.68.896,36, instando, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, in via principale, per l'annullamento dell'atto precettivo, in via gradata per la revoca delle sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Premesso che l'atto impugnato derivava dal controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata dal proprio genitore, Nominativo_1, deceduto il 27 dicembre 2018, da cui originava un'imposta IFPEF di
€.43.456,00, oltre all'add. Regionale per €.977,00 e un'add. Comunale per €.4.508,00, oltre sanzioni ed interessi, deduceva a sostegno del ricorso :
a. assenza di notifica dell'avviso di irregolarità non avendo mai ricevuto il cd. avviso bonario propedeutico alla cartella gravata;
b. la non debenza delle sanzioni in virtù del principio di intrasmissibilità agli eredi;
c. decadenza dal diritto della pretesa per tardiva notifica dell'atto impositivo, e prescrizione dell'annualità
d'imposta;
d. decadenza per tardiva notifica della cartella .
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza delle argomentazioni ex adverso;
ribadiva la tempestività dell'iscrizione a ruolo effettuata il 10.9.2022 e l'inesistenza di un obbligo di notifica di comunicazione trattandosi di controllo ex art.36-bis dpr.n.600/1973, peraltro, essendo deceduto Nominativo_1
in data 27.12.2018, quindi antecedentemente alla liquidazione della stessa dichiarazione, non era stato più possibile notificare l'avviso bonario.
Precisava, inoltre, che a seguito di interlocuzione con l'Agente della Riscossione era stato aggiornato l'estratto ruolo, ed era intervenuto l'annullamento delle cartelle emesse nei confronti di Nominativo_2 e Ricorrente_1, per cui quest'ultima non aveva più debenze con l'amministrazione finanziaria;
concludeva, pertanto, per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
A conclusione dell'udienza, parti non presenti, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato fa venire meno la materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto.
Quanto alle spese di lite, considerata la posizione collaborativa dell'Ufficio, ritiene conforme ad equità la compensazione delle spese legali .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella specificata in epigrafe, per cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Spese di lite compensate tra le parti.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
RI SA LI
POSITIVO A CURA DEL RELATORE)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14003/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155803053502 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155803053502 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220155803053502 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 14003/2025 R.G.R. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09720220155803053502 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata a mezzo raccomandata in data 16.7.2025 portante addebiti afferenti ad IRPEF, Add. Regionale e Add. comunale, oltre sanzioni ed interessi, per l'annualità d'imposta 2018 e per la complessiva somma di €.68.896,36, instando, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto, in via principale, per l'annullamento dell'atto precettivo, in via gradata per la revoca delle sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Premesso che l'atto impugnato derivava dal controllo formale della dichiarazione dei redditi presentata dal proprio genitore, Nominativo_1, deceduto il 27 dicembre 2018, da cui originava un'imposta IFPEF di
€.43.456,00, oltre all'add. Regionale per €.977,00 e un'add. Comunale per €.4.508,00, oltre sanzioni ed interessi, deduceva a sostegno del ricorso :
a. assenza di notifica dell'avviso di irregolarità non avendo mai ricevuto il cd. avviso bonario propedeutico alla cartella gravata;
b. la non debenza delle sanzioni in virtù del principio di intrasmissibilità agli eredi;
c. decadenza dal diritto della pretesa per tardiva notifica dell'atto impositivo, e prescrizione dell'annualità
d'imposta;
d. decadenza per tardiva notifica della cartella .
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza delle argomentazioni ex adverso;
ribadiva la tempestività dell'iscrizione a ruolo effettuata il 10.9.2022 e l'inesistenza di un obbligo di notifica di comunicazione trattandosi di controllo ex art.36-bis dpr.n.600/1973, peraltro, essendo deceduto Nominativo_1
in data 27.12.2018, quindi antecedentemente alla liquidazione della stessa dichiarazione, non era stato più possibile notificare l'avviso bonario.
Precisava, inoltre, che a seguito di interlocuzione con l'Agente della Riscossione era stato aggiornato l'estratto ruolo, ed era intervenuto l'annullamento delle cartelle emesse nei confronti di Nominativo_2 e Ricorrente_1, per cui quest'ultima non aveva più debenze con l'amministrazione finanziaria;
concludeva, pertanto, per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
A conclusione dell'udienza, parti non presenti, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminata la documentazione e tenuto conto della posizione delle parti, essendo di piena evidenza che l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato fa venire meno la materia del contendere, per cui ricorrono gli estremi di cui all'art. 46 dlgs.n.546/1992, non può che prenderne atto.
Quanto alle spese di lite, considerata la posizione collaborativa dell'Ufficio, ritiene conforme ad equità la compensazione delle spese legali .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella specificata in epigrafe, per cessazione della materia del contendere ex art.46 dlgs.n.546/92.
Spese di lite compensate tra le parti.
Roma, 16 gennaio 2026
Il Presidente Estensore
RI SA LI
POSITIVO A CURA DEL RELATORE)