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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9062 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22879/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 22879/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 25/11/2025, alle ore 10.39, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. CAROLINA MARIA NIZZOLA in sostituzione dell'Avv. MICHELA CARTASEGNA;
Per parte convenuta nessuno è comparso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
)IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C.F._1
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 22879/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._2 domiciliata in Milano, Viale Monte Nero n. 17, con l'Avv. MICHELA CARTASEGNA ATTORE contro
, nato a [...] il 1°/10/1959 (C. F. ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...] CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte attrice: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che la Sig.ra è Parte_1 stata privata sia di godere sia di disporre dell'immobile di piena proprietà, così come individuato in narrativa, a causa dell'occupazione sine titulo compiuta da parte del Sig. e Controparte_1 per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento, nei confronti della Sig.ra Parte_1 della somma di € 30.000 e/o della somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale a titolo di danni patrimoniali subiti oltre al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
adiva questo Tribunale, rappresentando di essere proprietaria dell'appartamento sito in
[...] Milano, via Edoardo Bassini n. 45 (quinto piano), occupato senza titolo dal 14/10/2015 al 20/4/2018 da condannato con sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Controparte_1 1444/2022 R. SENT del 24/11/2022 (depositata il 29/11/2022) alla pena di € 1.000 di multa per i reati
- unificati per continuazione – di invasione di edificio e percosse ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile.
Ciò premesso, concludeva chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento di un'indennità di occupazione di € 30.000 e/o della somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale a titolo di danni pagina 2 di 4 patrimoniali subiti, oltre al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.
Parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si costituiva e non compariva in udienza e va pertanto dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte costituita veniva invitata alla discussione della causa.
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente, con la produzione del titolo di proprietà dell'immobile sito a Milano, via Bassini n. 45 e della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1444/2022 R. SENT del 24/11/2022 (depositata il 29/11/2022) posti a fondamento della domanda, ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di risarcimento azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Per quanto riguarda la parte convenuta, non si è costituito, così Controparte_1 rinunciando a dare prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Deve pertanto essere accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per invasione dell'immobile in base ai seguenti principi di diritto enunciati dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Un., 15/11/2022 n. 33.659 e n. 33.645:
a) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
b) se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice ex art. 1226 c. c. con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla luce dei superiori principi, alla ricorrente va riconosciuta un'indennità di occupazione di € 30.000 (€ 1.000 mensili per 30 mensilità dal 14 ottobre 2015 al 20 aprile 2018).
Va accolta, inoltre, la domanda di condannare l risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale (artt. 2059 c. c. e 185 c. p.), da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c. c.
Considerato che
il a invaso abusivamente, senza alcun titolo, con dolo, un appartamento CP_1 ritornato ex lege in piena proprietà della parte civile, per intervenuta morte dell'usufruttuaria, Sig. ra
[...]
al fine di occuparlo ed abitarlo e che non solo l'occupazione abusiva si è protratta Controparte_2 per un considerevole lasso di tempo (almeno dal 14/10/2015 al 20 aprile 2018), ma anche che quando la ha suonato il campanello del suo appartamento al fine di riacquistarne il possesso, il Pt_1 l'abbia improvvisamente percossa, afferrandola per il collo e tirandole i capelli (si veda CP_1 pag. 4 della sentenza del Giudice di Pace di Milano del 24/11/2022), pare equo liquidare il danno non patrimoniale in € 3.000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Spese da distrarsi a favore dello Stato, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 22879/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a pagare a la Controparte_1 Pt_1 Parte_1 somma di € 30.000 (euro trentamila/00), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in Milano, via Bassini n. 45, per il pagina 3 di 4 periodo da. 14 ottobre 2015 al 20 aprile 2018;
2) condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.000 (euro tremila/00), oltre interessi legali da oggi al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
3) condanna alla refusione in favore dello delle Controparte_1 Pt_2 spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (tremila quattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 25/11/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 22879/2025 tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Il 25/11/2025, alle ore 10.39, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv. CAROLINA MARIA NIZZOLA in sostituzione dell'Avv. MICHELA CARTASEGNA;
Per parte convenuta nessuno è comparso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
)IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C.F._1
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 22879/2025 promossa da:
, nata in [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._2 domiciliata in Milano, Viale Monte Nero n. 17, con l'Avv. MICHELA CARTASEGNA ATTORE contro
, nato a [...] il 1°/10/1959 (C. F. ), Controparte_1 C.F._1 residente in [...] CONVENUTO
CONCLUSIONI Parte attrice: “In via principale e nel merito: accertare e dichiarare che la Sig.ra è Parte_1 stata privata sia di godere sia di disporre dell'immobile di piena proprietà, così come individuato in narrativa, a causa dell'occupazione sine titulo compiuta da parte del Sig. e Controparte_1 per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento, nei confronti della Sig.ra Parte_1 della somma di € 30.000 e/o della somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale a titolo di danni patrimoniali subiti oltre al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale per tutti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Parte convenuta: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c. p. c. regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
adiva questo Tribunale, rappresentando di essere proprietaria dell'appartamento sito in
[...] Milano, via Edoardo Bassini n. 45 (quinto piano), occupato senza titolo dal 14/10/2015 al 20/4/2018 da condannato con sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Controparte_1 1444/2022 R. SENT del 24/11/2022 (depositata il 29/11/2022) alla pena di € 1.000 di multa per i reati
- unificati per continuazione – di invasione di edificio e percosse ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile.
Ciò premesso, concludeva chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento di un'indennità di occupazione di € 30.000 e/o della somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale a titolo di danni pagina 2 di 4 patrimoniali subiti, oltre al pagamento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.
Parte resistente, sebbene regolarmente citata, non si costituiva e non compariva in udienza e va pertanto dichiarata contumace.
Esaurita la trattazione della controversia, la parte costituita veniva invitata alla discussione della causa.
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente, con la produzione del titolo di proprietà dell'immobile sito a Milano, via Bassini n. 45 e della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1444/2022 R. SENT del 24/11/2022 (depositata il 29/11/2022) posti a fondamento della domanda, ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa di risarcimento azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Per quanto riguarda la parte convenuta, non si è costituito, così Controparte_1 rinunciando a dare prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Deve pertanto essere accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali per invasione dell'immobile in base ai seguenti principi di diritto enunciati dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione, Sez. Un., 15/11/2022 n. 33.659 e n. 33.645:
a) nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
b) se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice ex art. 1226 c. c. con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Alla luce dei superiori principi, alla ricorrente va riconosciuta un'indennità di occupazione di € 30.000 (€ 1.000 mensili per 30 mensilità dal 14 ottobre 2015 al 20 aprile 2018).
Va accolta, inoltre, la domanda di condannare l risarcimento del Controparte_1 danno non patrimoniale (artt. 2059 c. c. e 185 c. p.), da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c. c.
Considerato che
il a invaso abusivamente, senza alcun titolo, con dolo, un appartamento CP_1 ritornato ex lege in piena proprietà della parte civile, per intervenuta morte dell'usufruttuaria, Sig. ra
[...]
al fine di occuparlo ed abitarlo e che non solo l'occupazione abusiva si è protratta Controparte_2 per un considerevole lasso di tempo (almeno dal 14/10/2015 al 20 aprile 2018), ma anche che quando la ha suonato il campanello del suo appartamento al fine di riacquistarne il possesso, il Pt_1 l'abbia improvvisamente percossa, afferrandola per il collo e tirandole i capelli (si veda CP_1 pag. 4 della sentenza del Giudice di Pace di Milano del 24/11/2022), pare equo liquidare il danno non patrimoniale in € 3.000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Spese da distrarsi a favore dello Stato, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 22879/2025, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna a pagare a la Controparte_1 Pt_1 Parte_1 somma di € 30.000 (euro trentamila/00), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in Milano, via Bassini n. 45, per il pagina 3 di 4 periodo da. 14 ottobre 2015 al 20 aprile 2018;
2) condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.000 (euro tremila/00), oltre interessi legali da oggi al saldo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
3) condanna alla refusione in favore dello delle Controparte_1 Pt_2 spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (tremila quattrocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente e immediato deposito telematico della motivazione contestuale, con allegazione al verbale.
Milano, 25/11/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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