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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 5201 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 5201/2021 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA CONA Parte_1 C.F._1
(c.f. - pec: per mandato allegato all'atto di citazione e C.F._2 Email_1 domiciliato presso il medesimo difensore in Verona (VR), Interrato Redentore n. 5,
attrice contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO CAPRARA (c.f. – pec: C.F._3
per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Verona (VR), Piazza Renato Simoni n. 38,
convenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1351/2021 Tribunale di Verona del 20/04/2021
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte depositate in data 18.07.2024):
“rigettate tutte le eccezioni e difese avversarie
1
1- previo accoglimento dell'eccezione di inadempimento imputabile alla convenuta opposta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte ed emerse in corso di causa, accogliere l'opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto dal signor a “ ; di conseguenza dichiarare nullo, di Parte_1 Controparte_1 nessun effetto ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2- in subordine, previo accoglimento dell'eccezione di inadempimento imputabile alla convenuta opposta, per le ragioni di fatto e di diritto esposte ed emerse in corso di causa, accogliere l'opposizione e ridurre la pretesa creditoria di “ in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta nei Controparte_1 limiti dell'importo accertato in corso di causa, anche mediante il ricorso a criteri equitativi;
di conseguenza dichiarare nullo, di nessun effetto ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
3- in ogni caso spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. interamente rifusi, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio poste provvisoriamente a carico del signor e dallo Pt_1 stesso anticipate nonchè le spese del consulente tecnico di parte, ing. (doc. 27 e 28); Persona_1
4- in via subordinata istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. in data 20.03.2022;
5- accogliere le eccezioni di incapacità a testimoniare dei testi e formulate Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 07.12.2022;
6- accogliere la richiesta di estensione del quesito della c.t.u. affinché il nominato Consulente verifichi il non corretto posizionamento della linea di distribuzione del gas sul soffitto dell'autorimessa, come già richiesto
e verbalizzato all'udienza del 22.03.2023;
7- si ribadiscono e si confermano le note alla CTU e alla successiva integrazione dedotte in data 06.11.2023
e 13.02.2024 come riportate nella consulenza d'ufficio in data 11.11.2023 e nell'integrazione del
24.02.2024”.
Conclusioni di parte convenuta (come note scritte depositate in data 17.07.2024 ):
“In via principale.
Respingersi ogni e qualsivoglia domanda e/o eccezione attorea per intervenuta decadenza e/o prescrizione, ovvero perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi tutti di cui in atti e conseguentemente rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1351/2021 emesso dal
Tribunale di Verona in data 20.04.2021.
In via subordinata.
Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in atti, il credito vantato da Controparte_1 nei confronti del sig. a titolo di saldo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso
[...] Parte_1
l'immobile di quest'ultimo sito in Prun di Negrar (VR), via Dami n. 10, condannandolo al pagamento in favore di della somma di € 13.139,86, ovvero della diversa somma che Controparte_1 dovesse risultare in corso di causa o ritenuta dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in ogni caso entro lo scaglione di valore indicato ai fini del contributo unificato.
2 In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria.
In via istruttoria si precisano le conclusioni come da seconda memoria ex art. 183, 6° co., depositata in data
21.03.2022 e terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositata in data 08.04.2022.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove formulate da controparte”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17.06.2021 evocava in giudizio Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Verona proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1351/2021 D.I. emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento per € 13.139,86, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese di procedura.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, asserendo:
-di aver incaricato nell'anno 2018 di eseguire lavori sul proprio immobile sito in Controparte_1 loc. Prun di Negrar (VR), consistenti nella demolizione e ricostruzione di pareti interne e nel rifacimento di tutti gli impianti tecnologici vale a dire impianto - termico per il riscaldamento dei locali creati ex novo al piano terra e al piano primo;
- idrico-sanitario per la realizzazione di nuovi bagni al piano terra;
- gas per la nuova cucina;
- elettrico con distribuzione interna e messa a terra al piano terra e al piano primo;
-che si trattava di intervento “chiavi in mano”;
-che a causa di ritardi nei lavori la famiglia del signor aveva potuto entrare nell'immobile ristrutturato Pt_1 solo nell'agosto del 2019, peraltro a lavori non ancora terminati mancando, tra l'altro, i termosifoni;
-di essersi accorto, con la successiva installazione e messa in funzione dei termosifoni (unitamente all'arrivo della stagione fredda) che la temperatura nella zona giorno raggiungeva a malapena i 16° mentre nella zona notte e nella zona bagni vi era un sovrariscaldamento; Co
-di aver informato di ciò l'impresa la quale aveva riconosciuto il problema manifestato;
- di aver acquistato una stufa a pellet per riscaldare e rendere vivibile la zona giorno dell'abitazione nel periodo autunnale/ invernale;
-di aver corrisposto per la ristrutturazione acconti per un importo complessivo di € 67.163,00;
- di aver contestato (a fronte della richiesta di saldo delle fatture poi monitoriamente azionate) varie problematiche come da pec del proprio legale dd. 09.01.2020;
- di aver attivato la procedura di negoziazione assistita senza esito;
- di aver dato incarico, in occasione dell'espletanda procedura, ad un tecnico di fiducia di redigere una relazione (redatta in data 20.05.2020) e successivamente inviata a con la quale il tecnico aveva CP_1 riscontrato mancanze ed inadempienze che andavano ad aggiungersi a quelle relative all'impianto di riscaldamento (docc. 18, 19);
3 - che nonostante quanto sopra descritto l'impresa ha agito monitoriamente per il pagamento delle CP_1 fatture relative al saldo dei lavori oggetto di contestazione per cui, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e chiederne il rigetto, ha eccepito l'inadempimento di ' fronte della non esecuzione a regola d'arte dei CP_1 lavori di ristrutturazione eseguiti.
In data 27.10.2021 si costituiva tempestivamente l'opposta che contestava quanto Controparte_1 esposto dall'attore e deduceva che:
- nel 2018 si era rivolto a per affidarle i lavori di ristrutturazione Parte_1 Controparte_1 del proprio immobile e di aver redatto un preventivo;
- iniziati i lavori, nella fase di demolizione era emerso che lo stato delle travi del tetto era tale da dover Per_ imporre un intervento più invasivo (prescritto dall'ing. per cui veniva redatto nuovo preventivo con le ulteriori voci di lavoro necessarie e per la cui esecuzione non veniva apposto alcun termine;
- durante i lavori aveva commissionato alcune modifiche rispetto al preventivo originario;
Pt_1
- le fatture di acconto venivano saldate sino alla 49 del 10.05.2019;
- in data 23.09.2029 veniva emessa l'ulteriore fattura in acconto n. 115 per complessivi € 19.329,86 pagata parzialmente per l'importo di € 14.000,00;
- nulla veniva contestato dal sig. e i lavori venivano ultimati come da consuntivo;
Pt_1
- con mail del 08.01.2020 veniva sollecitato il pagamento del saldo della fattura 115/19 e il pagamento di un ulteriore acconto;
- con pec dd. 09.01.2020 per il tramite del proprio legale, aveva lamentato per la prima volta asserite Pt_1 problematiche afferenti l'immobile ristrutturato;
- di aver eseguito in data 11.10.2020 tutti i piccoli lavori di finitura richiesti, rimanendo in sospeso solo la questione della presunta bassa temperatura raggiunta dal alcuni radiatori al piano terra;
- di aver consigliato a al momento dell'affidamento dei lavori, di sostituire tutti i corpi radianti, ma il Pt_1 committente per risparmiare sui costi aveva scelto di mantenere quelli originali;
- la problematica lamentata poteva essere risolta con l'installazione di una pompa che coadiuvasse la caldaia nella distribuzione periferica dell'acqua il cui costo dei materiali (poche centinaia di euro) era a carico del committente, trattandosi di variazione necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto; Co
- tale soluzione non veniva accettata dal committente che rifiutava di far eseguire ulteriori interventi a : e non provvedeva inoltre al pagamento del dovuto;
-di aver emesso il 27.11.2020 la fattura n. 92 dell'importo di € 7.810,00 a saldo di quanto dovuto. CP_1
Sulla base di tali premesse il convenuto opposto chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 19.11.2021, il giudice rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., poi dimesse.
La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento di prove per testi e con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti come da ordinanza del 04.07.2022. All'esito veniva disposta CTU.
4 Depositata la perizia in data 11.11.2023, su richiesta del procuratore di parte opposta il c.t.u. veniva sentito a chiarimenti da fornirsi in forma scritta. Alla successiva udienza del 08.03.2023 su richiesta dei procuratori delle parti , veniva fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.07.2024. A tale udienza, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scritti conclusivi che le parti hanno dimesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti. iv. Preliminarmente si osserva che non è contestato che fra le parti sia intercorso un contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione da parte di su incarico di di lavori di Controparte_1 Parte_1 ristrutturazione dell'immobile sito in Negrar (VR), località Prun e che tali lavori siano stati eseguiti (risposta affermativa dell'attore in sede di interrogatorio sul cap. 9 memoria 183 6 comma n. 2 convenuta).
E' altresì incontestato il corrispettivo delle opere esposto nelle fatture monitoriamente azionate.
Infatti, a fronte della domanda di pagamento proposta dalla convenuta opposta con ricorso monitorio,
l'ingiunto ha dedotto la non debenza delle somme richieste opponendo eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per non essere state le opere eseguite a regola d'arte.
Sul punto si rileva che il committente fino a quando le difformità e i vizi non siano stati eliminati può opporre l'eccezione di inadempimento ed agire in via riconvenzionale con l'azione di garanzia purché in tale caso sia in termini con la denuncia dei difetti e non siano decorsi i due anni dalla consegna, dopo tale termine potrà invece proporre solo detta eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c. Così Cass. Ordinanza n.7041 del
09/03/2023; “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame".
5 L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è pertanto ammissibile.
Nel dettaglio l'attore opponente ha contestato: - che i termosifoni installati non raggiungessero le temperature sufficienti per rendere vivibile l'area giorno;
- la conseguente necessità di acquistare una stufa a pellet per riscaldare i locali;
- la realizzazione della porta della camera/studio al piano terra diversamente dal progetto con apertura verso il vano scale;
l'isolamento tetto con spessore difforme dal preventivo;
-
l'esistenza sul soffitto dell'autorimessa di tubi di distribuzione del gas a vista;
- la mancanza della dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e idro-termo-sanitario.
Si ritiene che tali asseriti difetti ricadano nella disciplina degli artt. 1667, 1668 c.c. in quanto non sono tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.
v. Termosifoni. Al riguardo vanno rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione di parte opposta atteso che il legale rappresentante di nel rendere interrogatorio formale, e il teste Controparte_1 Tes_1
(socio di hanno ammesso di essere stati posti a conoscenza da
[...] Controparte_1 Parte_1 della bassa temperatura dei termosifoni, di aver constatato quanto lamentato mediante sopralluogo e di essersi attivati per trovare una soluzione proponendo, dopo aver interpellato il termotecnico di fiducia, di installare una pompa che coadiuvasse la caldaia nella distribuzione periferica dell'acqua calda.
Nel dettaglio, il legale rappresentante di parte convenuta , sul Controparte_1 CP_2 capitolo 18) ha dichiarato: “Non ricordo quando il sig. ci ha chiamato, ma ricordo la telefonata e noi Pt_1 abbiamo chiamato un termotecnico per capire a cosa fosse dovuta la problematica lamentata, in quanto
c'erano altri radiatori che ci è stato riferito funzionavano. Il problema a quanto ricordo era solo per due radiatori”.
Il teste ul capitolo 10) ha dichiarato: “Sì, è vero. Noi per cercare di risolvere questo Testimone_1 problema che si era manifestato avevamo interpellato il ns tecnico di fiducia p.i. che ci aveva Tes_2 suggerito l'intervento descritto in capitolo”. Si osserva che va disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste di cui si sono riportate le dichiarazioni, perché socio della società convenuta. Tes_1
Al riguardo deve osservarsi che l'interesse a partecipare al giudizio che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., rende incapaci di testimoniare si identifica nell'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi secondo la previsione dell'art. 101c.p.c.; sicché è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già all'interesse di mero fatto ad un determinato esito del giudizio (in termini Cass. 3674/1981).
La circostanza riferita dal teste trova, inoltre, conferma nel documento 14) di parte opponente (mail Tes_1
16.01.2020 da a avente ad oggetto: “Soluzione impianto di riscaldamento” ove si Testimone_1 Pt_1 legge: “Sicuramente la pompa della caldaia non ha la potenza necessaria per spingere l'acqua ai radiatori più lontani, =uelli della zona giorno che effettivamente si scaldano poco”.
6 Il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore vale a superare l'eccezione di decadenza, in quanto ha come conseguenza l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 62 del 04/01/2018 : In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.)
Anche i testi escussi e hanno confermato che, con l'impianto di Tes_3 Testimone_4 riscaldamento acceso, i termosifoni installati nella zona giorno dell'abitazione attorea erano freddi al tatto;
il teste ha precisato: “…Il primo termosifone era tiepido e man mano che si andava avanti erano più Pt_1 freddi, l'ultimo termosifone e il penultimo erano freddi”.
Alla luce di quanto sopra nonché delle dichiarazioni è stato dato ingresso alla ctu.
Il c.t.u., previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei c.t.p., ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il c.t.u. ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali, integrate dai chiarimenti scritti. Secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1815 del 02/02/2015).
Il c.t.u. Ing. ha accertato i difetti lamentati dall'attore riferendo: Persona_3
“Dai rilievi svolti in data 7 aprile e 6 giugno, è emersa una difficoltà dell'impianto di riscaldamento realizzato dalla ditta a scaldare correttamente i 6 radiatori della zona giorno, come si Controparte_1 evince anche dalla analisi termografica (documentazione fotografica) mentre l'impianto a servizio dei radiatori dei bagni e delle camere del piano primo funziona correttamente. Tale carenza impiantistica è stata certificata anche dai calcoli svolti dal sottoscritto e condivisi con i rispettivi consulenti di parte
(allegato calcolo perdite di carico).
Le cause di tale malfunzionamento sono da imputare ai seguenti fattori:
1. Utilizzo di un sistema di distribuzione monotubo con tubazione principale e stacchi ai singoli radiatori diametro 16x2 in multistrato, sottodimensionati per servire 6 radiatori in ghisa di potenza termica elevata. La distribuzione più idonea sarebbe stata di tipo a collettore (come quella realizzata al piano primo) o monotubo ma con diametro adeguato.
7
2. Sottodimensionamento della tubazione principale in partenza dalla caldaia al collettore di piano, realizzata con tubazione multistrato diametro 20x2, mentre nel preventivo era indicata di diametro 26x2.
3. Utilizzo di coibentazione delle tubazioni passanti in aree non riscaldate inferiori a quelle previste dalle norme di settore, con conseguente dispersione del calore e minor efficienza dell'impianto,
4. Eccessive perdite di carico del sistema di distribuzione realizzato e di conseguenza la pompa di caldaia risulta insufficiente per alimentare l'impianto di riscaldamento della zona giorno del piano terra.
La proposta tecnica indicata agli atti da parte resistente (doc.14 del ricorso del sig. , che prevede Pt_1
l'installazione di un separatore idraulico tra caldaia e impianto di riscaldamento con il montaggio di un circolatore supplementare nel circuito secondario modello Wilo Yonos Pico 25/1-8, non è corretta in quanto anch'essa sottodimensionata e non adeguata per risolvere il problema di circolazione.
La soluzione tecnica individuata e condivisa con i consulenti di parte, volta a risolvere il problema con interventi poco invasivi, prevede invece di separare l'impianto in due parti, interponendo un separatore idraulico tra la caldaia e il resto dell'impianto ed installando due circolatori supplementari con caratteristiche tecniche adeguate, uno a servizio dei radiatori dei bagni e delle camere piano primo ed uno a servizio dei sei radiatori della zona giorno del piano terra. È stata prevista inoltre la sostituzione della colonna montante principale con tubazioni di diametro mm.26 invece di mm.20, opportunamente coibentate.
I costi per la realizzazione dell'intervento sono:
• € 4.753+iva per la realizzazione delle opere,
• € 773+iva per la progettazione esecutiva e la direzione lavori dell'intervento e le spese ed oneri accessori (secondo DM 17-06-16)”. Co Nella relazione di chiarimenti il c.t.u. ha ulteriormente precisato: ha installato un sistema di distribuzione dell'impianto di riscaldamento che in parte è difforme dal preventivo e che non riesce a soddisfare completamente il riscaldamento del fabbricato in quanto sottodimensionato nella zona giorno.
La soluzione individuata per risolvere il problema è quella che permette di limitare al minimo gli impatti sul Co fabbricato, senza stravolgere la distribuzione realizzata da che altrimenti implicherebbe opere edili più invasive.
Il fatto che l'opera realizzata da non permetta il raggiungimento del comfort previsto da Controparte_1 norma e non rispetti le caratteristiche tecniche previste da preventivo e contabilità lavori è evidentemente Co una mancanza imputabile a
Secondo il sottoscritto, quindi, anche i costi preventivati relativi alla installazione di nuovi circolatori e del Co separatore idraulico (seppure non previsti inizialmente nell'offerta di sono imputabili ad un vizio costruttivo e necessari per risolvere il malfunzionamento lamentato da parte attrice”.
Dalle conclusioni del c.t.u. appaiono dunque evidenti le responsabilità della convenuta Controparte_3
[...]
[..
- Stufa a pellet per riscaldare i locali.
8 L'attore ha chiesto la rifusione del costo per l'acquisto e per l'installazione di stufa a pellet (€ 1.478,00 ed €
858,00) e per l'intervento murario dell'impresa UN (€ 725,00 oltre IVA).
Si ritiene che tale richiesta non possa trovare accoglimenti in quanto l'istruttoria orale ha consentito di appurare come tale installazione fosse contemplata sin da prima dell'affidamento dei lavori a
[...] cfr. interrogatorio sig. testimonianza sig. ul capitolo 3): “Sì, è Controparte_1 Pt_1 Tes_1 vero. Tra l'altro noi avevamo fatto anche la quantificazione di un mobile in cartongesso (un disegno in 3D) che contenesse la stufa a pellet. ADR Preciso che si parla di una stufa a pellet e relativa canna fumaria e non di una caldaia”) ragion per cui ogni spesa ad essa inerente non potrà costituire voce di danno. vii. -Realizzazione della porta della camera/studio al piano terra diversamente dal progetto con apertura verso il vano scale.
Sul punto la contestazione appare tardiva trattandosi di vizio riconoscibile. Il sig. ha, infatti, iniziato ad Pt_1 abitare nell'immobile nell'agosto 2019 e la prima contestazione va collocata nel corso del procedimento di negoziazione assistita (pec. Avv. Cona 28.05.2020 doc. 18). In ogni caso l'opposta ha fornito prova che la porta della camera del piano terra è stata installata secondo le specifiche indicazioni fornite dal progettista, arch. (cfr. testimonianza teste sul capitolo 8): “sì, è vero, abbiamo installato la porta Per_4 Tes_1 sulla base del disegno fornito dall'ach. ). Per_4 viii.– Isolamento del tetto con spessore difforme dal preventivo.
Al riguardo vanno rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione di parte opposta, atteso che il vizio lamentato non era visibile ed è stato denunciato nei 60 giorni dalla scoperta (relazione tecnica ing. Per_1
22.05.2020 - pec. avv. Cona 28.05.2020 – doc. 18).
Sul punto il c.t.u. ha accertato che lo spessore posato e fatturato è inferiore a quello preventivato. Di seguito le considerazioni del c.t.u.:
“Durante il sopralluogo del 7 aprile, è stato ispezionato il materiale coibente inserito all'interno del controsoffitto, accedendo attraverso una piccola botola in cartongesso.
Dal rilievo eseguito, lo spessore dei pannelli visionati non superava complessivamente i mm.120. È stato rilevato inoltre che, nel punto di verifica, l'intercapedine esistente è pari a circa mm.200.
Nel documento 8 (contabilità lavori del 23 settembre 2019) allegato da parte attrice nel procedimento in Co corso, la ditta ha indicato, per la realizzazione del controsoffitto, la seguente lavorazione:
“Controsoffitto inclinato completo di struttura metallica e accessori per il montaggio, incluso isolamento costituito da pannelli semi-rigidi in lana di roccia accoppiati 8+8: costo 58,00 €/mq, superficie mq.47, totale
€ 2.726,00.”
Tale specifica era anche indicata nel preventivo del 31 gennaio 2019 (doc.7 agli atti di parte attrice) seppur con quantità superiore rispetto a quella contabilizzata (mq.51 invece di 47). In entrambi i documenti non vengono forniti dati prestazionali del materiale utilizzato.
In data 16 e 17 ottobre 2023, il Dott. e il sig. hanno inviato documentazione attestante Per_5 CP_4 Co il tipo di materiale utilizzato da per la realizzazione dell'isolamento del controsoffitto della copertura dell'abitazione del sig. Il prodotto utilizzato è di marca SA Terra 70 plus, con spessore dei singoli Pt_1
9 pannelli in lana minerale di mm.40 e valore della trasmittanza termica di 0,035 W/m K. Secondo quanto affermato nelle stesse email e documentazione fotografica annessa (vedasi allegato del 16-17 ottobre 2023) il sig. di KB afferma che lo spessore utilizzato fosse quello massimo possibile compatibilmente con lo Tes_1 spazio esistente, apportando note di misure su delle fotografie da lui prodotte.
Lo spessore dei pannelli utilizzati è quindi complessivamente mm.80 (o in alcuni punti mm.120, secondo quanto affermato da parte resistente) mentre nel preventivo era indicato l'utilizzo di pannelli dello spessore complessivo di mm.160.
Da listino SA dell'ottobre 2022, disponibile online sul sito della ditta SA (vedasi allegato), il valore del pannello Terra Plus 70 con spessore mm.40 è di € 6,23/mq mentre il pannello con spessore mm.80 è di €
12,39/mq.
La differenza di valore tra i due prodotti è quindi complessivamente di € 12,32/mq complessivi, considerando i due pannelli accoppiati. Co Il minor valore del pannello posato da rispetto a quanto indicato in capitolato di offerta è di €
579,04+Iva”.
L'attore ha chiesto il riconoscimento di una maggiore somma, ma la condanna della convenuta deve essere limitata a quella stimata necessaria dal CTU, non potendosi considerare spese relative ad interventi ulteriori a quelli strettamente indispensabili e neppure sicuramente fattibili.
Di seguito la precisazione del c.t.u. che si ritiene di condividere: “Nel caso di eventuale ripristino,
l'intervento implicherebbe il rifacimento parziale del controsoffitto per poter posare un ulteriore materassino isolante. Il costo per tale intervento è stimato in € 40/mq x 47=1.880,00+iva, oltre al costo del materassino supplementare di € 12,39*47=582,33+iva (ipotizzando l'utilizzo di un materassino di spessore mm.80), per un totale di € 2.462,33+Iva. Il lavoro di ripristino richiede però una ispezione più approfondita ed invasiva per valutarne la fattibilità in relazione allo spessore dell'intercapedine esistente dell'intero controsoffitto”. ix.- Sulla linea di distribuzione del gas realizzata a vista sul soffitto dell'autorimessa.
Anche in questo caso deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza per tardiva denuncia sollevata da parte convenuta opposta trattandosi di vizio riconoscibile. Il sig. ha iniziato ad abitare nell'immobile Pt_1 nell'agosto 2019 e la prima contestazione va collocata nel corso del procedimento di negoziazione assistita
(pec. Avv. Cona 18.05.2020 - doc. 18).
x.- Mancanza della dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento. Al riguardo il ctu ha rilevato che non è presente agli atti, né presso il Comune di Negrar, la dichiarazione di conformità con allegata la visura camerale che attestino il rispetto delle norme e leggi di settore e i requisiti dell'impresa che ha realizzato l'opera. La dichiarazione di conformità è obbligatoria e deve essere fornita dall'installatore. Co Nella relazione di chiarimenti dd. 24.02.2024 il ctu ha ribadito: “l'opera realizzata dalla ditta è soggetta alla emissione della dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08, onere a carico dell'installatore, documento non disponibile neppure presso il Comune. L'intervento in questione può essere realizzato, secondo il DM 37/08, seguendo un progetto redatto anche dal responsabile tecnico della stessa azienda
10 installatrice, seguendo le norme tecniche di settore per il quale l'installatore deve essere abilitato e che deve rispettare anche in fase di installazione. Le abilitazioni alla realizzazione di tali opere sono rilasciate dalla Co Camera di Commercio. L'opera di competenza di non necessita quindi di un progetto di un professionista terzo in quanto può essere predisposto dal responsabile tecnico della stessa ditta costruttrice.” L'opposta va, dunque, condannata a fornire la suddetta dichiarazione di conformità. xi. In ragione di quanto precede, deve ritenersi l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte con l'attore committente, le cui contestazioni sollevate in via di eccezione consentono di paralizzare la domanda dell'opposta che ha agito per il pagamento del prezzo limitatamente al valore dei vizi addebitabili alla stessa appaltatrice, come emersi e documentati nel rapporto per cui è causa.
In conclusione, l'eccezione di inadempimento risulta fondata per la somma complessiva di € 6.105,04 +
610,50 per IVA 10% pari a complessivi € 6.715,54 (€ 4.753+iva, € 773+iva, € 579,04+Iva); l'opposta andrà inoltre condannata al rilascio della certificazione di conformità dell'impianto di riscaldamento.
Il credito di ammonta dunque ad € 6.424,32 (€ 13.139,86-6.715,54) oltre interessi Controparte_1 legali dal 23.09.2019 sulla somma di € 5329,86 e dal 22.11.2020 sull'importo di € 1.094,46 al saldo effettivo. Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannato a corrispondere i predetti importi.
Vanno infine rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti, che integralmente si richiamano. xii. L'esito della controversia, con l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento dell'opponente, anche se in misura parziale, e la revoca del decreto ingiuntivo, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione parziale delle spese del processo fra le parti nella misura del 50% ponendosi la restante parte a carico dell'attore, comunque soccombente rispetto alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dalla convenuta, ancorché questa sia stata ridimensionata nel quantum;
spese di lite che si liquidano per l'intero secondo i valori medi, in relazione allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, di cui al D.M. n. 55/2014 nella somma di € 4.835,00 per compensi oltre accessori (come da nota depositata dall'opposta), e sono dunque addebitati all'attore in ragione della compensazione, nella misura del 50% pari a € 2.417,50.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell'opposta in ragione del Controparte_1 fatto che la c.t.u. ha accertato la fondatezza delle doglianze dell'opponente in merito all'impianto di riscaldamento e alla coibentazione del tetto. Quanto alle spese di c.t.p., pure richieste dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, si rammenta che “Le spese sostenute per la c.t.p., la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole, eccessive o superflue”(Cass. Sez. II, sent. n. 84 del 3/1/2013). Ebbene, all'attore vanno rimborsate pure le spese del c.t.p., la cui rifusione nella misura richiesta appare tuttavia eccessiva, specie se parametrata a quelle del c.t.u., e che vengono, dunque, riconosciute nel minor importo di cui è documentato l'esborso di € 951,60.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (n. 1351/2021 del 20/04/2021 del Tribunale di Verona - ricorso R.G. n. 2429/2021);
2. accerta che il credito dell'opposta è pari ad € 6.424,32 (IVA compresa) e per Controparte_1
l'effetto condanna a corrispondere la predetta somma a in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., maggiorata degli interessi legali dal 23.09.2019 sulla somma di €
5329,86 e dal 22.11.2020 sull'importo di € 1.094,46 al saldo effettivo;
3. compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., del residuo 50% delle spese di Controparte_1 lite della presente fase di opposizione che liquida, già operata la compensazione, in € 2.417,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
4. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a fornire a Controparte_1 Parte_1 la dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento secondo il DM 37/08;
5. pone definitivamente le spese della CTU (liquidata come in atti) a carico di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con condanna a rifondere all'attore quanto pagato a tale titolo;
6. condanna in persona del legale rappresentante p.t., corrispondere a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 951,60 a titolo di esborso ctp;
[...]
7. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti.
Così deciso in Verona, il 17.03.2025
Il Giudice onorario
Livia Bonollo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Livia Bonollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta a ruolo al n. 5201/2021 R.G. degli affari contenziosi promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA CONA Parte_1 C.F._1
(c.f. - pec: per mandato allegato all'atto di citazione e C.F._2 Email_1 domiciliato presso il medesimo difensore in Verona (VR), Interrato Redentore n. 5,
attrice contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO CAPRARA (c.f. – pec: C.F._3
per mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Verona (VR), Piazza Renato Simoni n. 38,
convenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1351/2021 Tribunale di Verona del 20/04/2021
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte depositate in data 18.07.2024):
“rigettate tutte le eccezioni e difese avversarie
1
1- previo accoglimento dell'eccezione di inadempimento imputabile alla convenuta opposta, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte ed emerse in corso di causa, accogliere l'opposizione e dichiararsi che nulla è dovuto dal signor a “ ; di conseguenza dichiarare nullo, di Parte_1 Controparte_1 nessun effetto ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2- in subordine, previo accoglimento dell'eccezione di inadempimento imputabile alla convenuta opposta, per le ragioni di fatto e di diritto esposte ed emerse in corso di causa, accogliere l'opposizione e ridurre la pretesa creditoria di “ in conseguenza dell'inadempimento di parte opposta nei Controparte_1 limiti dell'importo accertato in corso di causa, anche mediante il ricorso a criteri equitativi;
di conseguenza dichiarare nullo, di nessun effetto ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
3- in ogni caso spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. interamente rifusi, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio poste provvisoriamente a carico del signor e dallo Pt_1 stesso anticipate nonchè le spese del consulente tecnico di parte, ing. (doc. 27 e 28); Persona_1
4- in via subordinata istruttoria, ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. in data 20.03.2022;
5- accogliere le eccezioni di incapacità a testimoniare dei testi e formulate Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 07.12.2022;
6- accogliere la richiesta di estensione del quesito della c.t.u. affinché il nominato Consulente verifichi il non corretto posizionamento della linea di distribuzione del gas sul soffitto dell'autorimessa, come già richiesto
e verbalizzato all'udienza del 22.03.2023;
7- si ribadiscono e si confermano le note alla CTU e alla successiva integrazione dedotte in data 06.11.2023
e 13.02.2024 come riportate nella consulenza d'ufficio in data 11.11.2023 e nell'integrazione del
24.02.2024”.
Conclusioni di parte convenuta (come note scritte depositate in data 17.07.2024 ):
“In via principale.
Respingersi ogni e qualsivoglia domanda e/o eccezione attorea per intervenuta decadenza e/o prescrizione, ovvero perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per i motivi tutti di cui in atti e conseguentemente rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1351/2021 emesso dal
Tribunale di Verona in data 20.04.2021.
In via subordinata.
Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti di cui in atti, il credito vantato da Controparte_1 nei confronti del sig. a titolo di saldo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso
[...] Parte_1
l'immobile di quest'ultimo sito in Prun di Negrar (VR), via Dami n. 10, condannandolo al pagamento in favore di della somma di € 13.139,86, ovvero della diversa somma che Controparte_1 dovesse risultare in corso di causa o ritenuta dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, in ogni caso entro lo scaglione di valore indicato ai fini del contributo unificato.
2 In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria.
In via istruttoria si precisano le conclusioni come da seconda memoria ex art. 183, 6° co., depositata in data
21.03.2022 e terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositata in data 08.04.2022.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o eccezioni nuove formulate da controparte”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo
i.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 17.06.2021 evocava in giudizio Parte_1 [...] avanti al Tribunale di Verona proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1351/2021 D.I. emesso a favore della seconda con ingiunzione di pagamento per € 13.139,86, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese di procedura.
L'opponente contestava la pretesa creditoria, asserendo:
-di aver incaricato nell'anno 2018 di eseguire lavori sul proprio immobile sito in Controparte_1 loc. Prun di Negrar (VR), consistenti nella demolizione e ricostruzione di pareti interne e nel rifacimento di tutti gli impianti tecnologici vale a dire impianto - termico per il riscaldamento dei locali creati ex novo al piano terra e al piano primo;
- idrico-sanitario per la realizzazione di nuovi bagni al piano terra;
- gas per la nuova cucina;
- elettrico con distribuzione interna e messa a terra al piano terra e al piano primo;
-che si trattava di intervento “chiavi in mano”;
-che a causa di ritardi nei lavori la famiglia del signor aveva potuto entrare nell'immobile ristrutturato Pt_1 solo nell'agosto del 2019, peraltro a lavori non ancora terminati mancando, tra l'altro, i termosifoni;
-di essersi accorto, con la successiva installazione e messa in funzione dei termosifoni (unitamente all'arrivo della stagione fredda) che la temperatura nella zona giorno raggiungeva a malapena i 16° mentre nella zona notte e nella zona bagni vi era un sovrariscaldamento; Co
-di aver informato di ciò l'impresa la quale aveva riconosciuto il problema manifestato;
- di aver acquistato una stufa a pellet per riscaldare e rendere vivibile la zona giorno dell'abitazione nel periodo autunnale/ invernale;
-di aver corrisposto per la ristrutturazione acconti per un importo complessivo di € 67.163,00;
- di aver contestato (a fronte della richiesta di saldo delle fatture poi monitoriamente azionate) varie problematiche come da pec del proprio legale dd. 09.01.2020;
- di aver attivato la procedura di negoziazione assistita senza esito;
- di aver dato incarico, in occasione dell'espletanda procedura, ad un tecnico di fiducia di redigere una relazione (redatta in data 20.05.2020) e successivamente inviata a con la quale il tecnico aveva CP_1 riscontrato mancanze ed inadempienze che andavano ad aggiungersi a quelle relative all'impianto di riscaldamento (docc. 18, 19);
3 - che nonostante quanto sopra descritto l'impresa ha agito monitoriamente per il pagamento delle CP_1 fatture relative al saldo dei lavori oggetto di contestazione per cui, al fine di paralizzare la pretesa avversaria e chiederne il rigetto, ha eccepito l'inadempimento di ' fronte della non esecuzione a regola d'arte dei CP_1 lavori di ristrutturazione eseguiti.
In data 27.10.2021 si costituiva tempestivamente l'opposta che contestava quanto Controparte_1 esposto dall'attore e deduceva che:
- nel 2018 si era rivolto a per affidarle i lavori di ristrutturazione Parte_1 Controparte_1 del proprio immobile e di aver redatto un preventivo;
- iniziati i lavori, nella fase di demolizione era emerso che lo stato delle travi del tetto era tale da dover Per_ imporre un intervento più invasivo (prescritto dall'ing. per cui veniva redatto nuovo preventivo con le ulteriori voci di lavoro necessarie e per la cui esecuzione non veniva apposto alcun termine;
- durante i lavori aveva commissionato alcune modifiche rispetto al preventivo originario;
Pt_1
- le fatture di acconto venivano saldate sino alla 49 del 10.05.2019;
- in data 23.09.2029 veniva emessa l'ulteriore fattura in acconto n. 115 per complessivi € 19.329,86 pagata parzialmente per l'importo di € 14.000,00;
- nulla veniva contestato dal sig. e i lavori venivano ultimati come da consuntivo;
Pt_1
- con mail del 08.01.2020 veniva sollecitato il pagamento del saldo della fattura 115/19 e il pagamento di un ulteriore acconto;
- con pec dd. 09.01.2020 per il tramite del proprio legale, aveva lamentato per la prima volta asserite Pt_1 problematiche afferenti l'immobile ristrutturato;
- di aver eseguito in data 11.10.2020 tutti i piccoli lavori di finitura richiesti, rimanendo in sospeso solo la questione della presunta bassa temperatura raggiunta dal alcuni radiatori al piano terra;
- di aver consigliato a al momento dell'affidamento dei lavori, di sostituire tutti i corpi radianti, ma il Pt_1 committente per risparmiare sui costi aveva scelto di mantenere quelli originali;
- la problematica lamentata poteva essere risolta con l'installazione di una pompa che coadiuvasse la caldaia nella distribuzione periferica dell'acqua il cui costo dei materiali (poche centinaia di euro) era a carico del committente, trattandosi di variazione necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto; Co
- tale soluzione non veniva accettata dal committente che rifiutava di far eseguire ulteriori interventi a : e non provvedeva inoltre al pagamento del dovuto;
-di aver emesso il 27.11.2020 la fattura n. 92 dell'importo di € 7.810,00 a saldo di quanto dovuto. CP_1
Sulla base di tali premesse il convenuto opposto chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 19.11.2021, il giudice rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183 6 comma c.p.c., poi dimesse.
La causa veniva quindi istruita mediante l'espletamento di prove per testi e con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti come da ordinanza del 04.07.2022. All'esito veniva disposta CTU.
4 Depositata la perizia in data 11.11.2023, su richiesta del procuratore di parte opposta il c.t.u. veniva sentito a chiarimenti da fornirsi in forma scritta. Alla successiva udienza del 08.03.2023 su richiesta dei procuratori delle parti , veniva fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.07.2024. A tale udienza, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, scritti conclusivi che le parti hanno dimesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
ii. - In premessa. Questa parte della sentenza viene redatta alla luce di quanto disposto dall'art. 118, comma
1, disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
° ° °
iii. – L'opposizione è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti. iv. Preliminarmente si osserva che non è contestato che fra le parti sia intercorso un contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione da parte di su incarico di di lavori di Controparte_1 Parte_1 ristrutturazione dell'immobile sito in Negrar (VR), località Prun e che tali lavori siano stati eseguiti (risposta affermativa dell'attore in sede di interrogatorio sul cap. 9 memoria 183 6 comma n. 2 convenuta).
E' altresì incontestato il corrispettivo delle opere esposto nelle fatture monitoriamente azionate.
Infatti, a fronte della domanda di pagamento proposta dalla convenuta opposta con ricorso monitorio,
l'ingiunto ha dedotto la non debenza delle somme richieste opponendo eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per non essere state le opere eseguite a regola d'arte.
Sul punto si rileva che il committente fino a quando le difformità e i vizi non siano stati eliminati può opporre l'eccezione di inadempimento ed agire in via riconvenzionale con l'azione di garanzia purché in tale caso sia in termini con la denuncia dei difetti e non siano decorsi i due anni dalla consegna, dopo tale termine potrà invece proporre solo detta eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c. Così Cass. Ordinanza n.7041 del
09/03/2023; “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame".
5 L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è pertanto ammissibile.
Nel dettaglio l'attore opponente ha contestato: - che i termosifoni installati non raggiungessero le temperature sufficienti per rendere vivibile l'area giorno;
- la conseguente necessità di acquistare una stufa a pellet per riscaldare i locali;
- la realizzazione della porta della camera/studio al piano terra diversamente dal progetto con apertura verso il vano scale;
l'isolamento tetto con spessore difforme dal preventivo;
-
l'esistenza sul soffitto dell'autorimessa di tubi di distribuzione del gas a vista;
- la mancanza della dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e idro-termo-sanitario.
Si ritiene che tali asseriti difetti ricadano nella disciplina degli artt. 1667, 1668 c.c. in quanto non sono tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.
v. Termosifoni. Al riguardo vanno rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione di parte opposta atteso che il legale rappresentante di nel rendere interrogatorio formale, e il teste Controparte_1 Tes_1
(socio di hanno ammesso di essere stati posti a conoscenza da
[...] Controparte_1 Parte_1 della bassa temperatura dei termosifoni, di aver constatato quanto lamentato mediante sopralluogo e di essersi attivati per trovare una soluzione proponendo, dopo aver interpellato il termotecnico di fiducia, di installare una pompa che coadiuvasse la caldaia nella distribuzione periferica dell'acqua calda.
Nel dettaglio, il legale rappresentante di parte convenuta , sul Controparte_1 CP_2 capitolo 18) ha dichiarato: “Non ricordo quando il sig. ci ha chiamato, ma ricordo la telefonata e noi Pt_1 abbiamo chiamato un termotecnico per capire a cosa fosse dovuta la problematica lamentata, in quanto
c'erano altri radiatori che ci è stato riferito funzionavano. Il problema a quanto ricordo era solo per due radiatori”.
Il teste ul capitolo 10) ha dichiarato: “Sì, è vero. Noi per cercare di risolvere questo Testimone_1 problema che si era manifestato avevamo interpellato il ns tecnico di fiducia p.i. che ci aveva Tes_2 suggerito l'intervento descritto in capitolo”. Si osserva che va disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste di cui si sono riportate le dichiarazioni, perché socio della società convenuta. Tes_1
Al riguardo deve osservarsi che l'interesse a partecipare al giudizio che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., rende incapaci di testimoniare si identifica nell'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi secondo la previsione dell'art. 101c.p.c.; sicché è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già all'interesse di mero fatto ad un determinato esito del giudizio (in termini Cass. 3674/1981).
La circostanza riferita dal teste trova, inoltre, conferma nel documento 14) di parte opponente (mail Tes_1
16.01.2020 da a avente ad oggetto: “Soluzione impianto di riscaldamento” ove si Testimone_1 Pt_1 legge: “Sicuramente la pompa della caldaia non ha la potenza necessaria per spingere l'acqua ai radiatori più lontani, =uelli della zona giorno che effettivamente si scaldano poco”.
6 Il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore vale a superare l'eccezione di decadenza, in quanto ha come conseguenza l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione (cfr. Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 62 del 04/01/2018 : In tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo;
tale obbligazione è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.)
Anche i testi escussi e hanno confermato che, con l'impianto di Tes_3 Testimone_4 riscaldamento acceso, i termosifoni installati nella zona giorno dell'abitazione attorea erano freddi al tatto;
il teste ha precisato: “…Il primo termosifone era tiepido e man mano che si andava avanti erano più Pt_1 freddi, l'ultimo termosifone e il penultimo erano freddi”.
Alla luce di quanto sopra nonché delle dichiarazioni è stato dato ingresso alla ctu.
Il c.t.u., previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei c.t.p., ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il c.t.u. ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali, integrate dai chiarimenti scritti. Secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1815 del 02/02/2015).
Il c.t.u. Ing. ha accertato i difetti lamentati dall'attore riferendo: Persona_3
“Dai rilievi svolti in data 7 aprile e 6 giugno, è emersa una difficoltà dell'impianto di riscaldamento realizzato dalla ditta a scaldare correttamente i 6 radiatori della zona giorno, come si Controparte_1 evince anche dalla analisi termografica (documentazione fotografica) mentre l'impianto a servizio dei radiatori dei bagni e delle camere del piano primo funziona correttamente. Tale carenza impiantistica è stata certificata anche dai calcoli svolti dal sottoscritto e condivisi con i rispettivi consulenti di parte
(allegato calcolo perdite di carico).
Le cause di tale malfunzionamento sono da imputare ai seguenti fattori:
1. Utilizzo di un sistema di distribuzione monotubo con tubazione principale e stacchi ai singoli radiatori diametro 16x2 in multistrato, sottodimensionati per servire 6 radiatori in ghisa di potenza termica elevata. La distribuzione più idonea sarebbe stata di tipo a collettore (come quella realizzata al piano primo) o monotubo ma con diametro adeguato.
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2. Sottodimensionamento della tubazione principale in partenza dalla caldaia al collettore di piano, realizzata con tubazione multistrato diametro 20x2, mentre nel preventivo era indicata di diametro 26x2.
3. Utilizzo di coibentazione delle tubazioni passanti in aree non riscaldate inferiori a quelle previste dalle norme di settore, con conseguente dispersione del calore e minor efficienza dell'impianto,
4. Eccessive perdite di carico del sistema di distribuzione realizzato e di conseguenza la pompa di caldaia risulta insufficiente per alimentare l'impianto di riscaldamento della zona giorno del piano terra.
La proposta tecnica indicata agli atti da parte resistente (doc.14 del ricorso del sig. , che prevede Pt_1
l'installazione di un separatore idraulico tra caldaia e impianto di riscaldamento con il montaggio di un circolatore supplementare nel circuito secondario modello Wilo Yonos Pico 25/1-8, non è corretta in quanto anch'essa sottodimensionata e non adeguata per risolvere il problema di circolazione.
La soluzione tecnica individuata e condivisa con i consulenti di parte, volta a risolvere il problema con interventi poco invasivi, prevede invece di separare l'impianto in due parti, interponendo un separatore idraulico tra la caldaia e il resto dell'impianto ed installando due circolatori supplementari con caratteristiche tecniche adeguate, uno a servizio dei radiatori dei bagni e delle camere piano primo ed uno a servizio dei sei radiatori della zona giorno del piano terra. È stata prevista inoltre la sostituzione della colonna montante principale con tubazioni di diametro mm.26 invece di mm.20, opportunamente coibentate.
I costi per la realizzazione dell'intervento sono:
• € 4.753+iva per la realizzazione delle opere,
• € 773+iva per la progettazione esecutiva e la direzione lavori dell'intervento e le spese ed oneri accessori (secondo DM 17-06-16)”. Co Nella relazione di chiarimenti il c.t.u. ha ulteriormente precisato: ha installato un sistema di distribuzione dell'impianto di riscaldamento che in parte è difforme dal preventivo e che non riesce a soddisfare completamente il riscaldamento del fabbricato in quanto sottodimensionato nella zona giorno.
La soluzione individuata per risolvere il problema è quella che permette di limitare al minimo gli impatti sul Co fabbricato, senza stravolgere la distribuzione realizzata da che altrimenti implicherebbe opere edili più invasive.
Il fatto che l'opera realizzata da non permetta il raggiungimento del comfort previsto da Controparte_1 norma e non rispetti le caratteristiche tecniche previste da preventivo e contabilità lavori è evidentemente Co una mancanza imputabile a
Secondo il sottoscritto, quindi, anche i costi preventivati relativi alla installazione di nuovi circolatori e del Co separatore idraulico (seppure non previsti inizialmente nell'offerta di sono imputabili ad un vizio costruttivo e necessari per risolvere il malfunzionamento lamentato da parte attrice”.
Dalle conclusioni del c.t.u. appaiono dunque evidenti le responsabilità della convenuta Controparte_3
[...]
[..
- Stufa a pellet per riscaldare i locali.
8 L'attore ha chiesto la rifusione del costo per l'acquisto e per l'installazione di stufa a pellet (€ 1.478,00 ed €
858,00) e per l'intervento murario dell'impresa UN (€ 725,00 oltre IVA).
Si ritiene che tale richiesta non possa trovare accoglimenti in quanto l'istruttoria orale ha consentito di appurare come tale installazione fosse contemplata sin da prima dell'affidamento dei lavori a
[...] cfr. interrogatorio sig. testimonianza sig. ul capitolo 3): “Sì, è Controparte_1 Pt_1 Tes_1 vero. Tra l'altro noi avevamo fatto anche la quantificazione di un mobile in cartongesso (un disegno in 3D) che contenesse la stufa a pellet. ADR Preciso che si parla di una stufa a pellet e relativa canna fumaria e non di una caldaia”) ragion per cui ogni spesa ad essa inerente non potrà costituire voce di danno. vii. -Realizzazione della porta della camera/studio al piano terra diversamente dal progetto con apertura verso il vano scale.
Sul punto la contestazione appare tardiva trattandosi di vizio riconoscibile. Il sig. ha, infatti, iniziato ad Pt_1 abitare nell'immobile nell'agosto 2019 e la prima contestazione va collocata nel corso del procedimento di negoziazione assistita (pec. Avv. Cona 28.05.2020 doc. 18). In ogni caso l'opposta ha fornito prova che la porta della camera del piano terra è stata installata secondo le specifiche indicazioni fornite dal progettista, arch. (cfr. testimonianza teste sul capitolo 8): “sì, è vero, abbiamo installato la porta Per_4 Tes_1 sulla base del disegno fornito dall'ach. ). Per_4 viii.– Isolamento del tetto con spessore difforme dal preventivo.
Al riguardo vanno rigettate le eccezioni di decadenza e prescrizione di parte opposta, atteso che il vizio lamentato non era visibile ed è stato denunciato nei 60 giorni dalla scoperta (relazione tecnica ing. Per_1
22.05.2020 - pec. avv. Cona 28.05.2020 – doc. 18).
Sul punto il c.t.u. ha accertato che lo spessore posato e fatturato è inferiore a quello preventivato. Di seguito le considerazioni del c.t.u.:
“Durante il sopralluogo del 7 aprile, è stato ispezionato il materiale coibente inserito all'interno del controsoffitto, accedendo attraverso una piccola botola in cartongesso.
Dal rilievo eseguito, lo spessore dei pannelli visionati non superava complessivamente i mm.120. È stato rilevato inoltre che, nel punto di verifica, l'intercapedine esistente è pari a circa mm.200.
Nel documento 8 (contabilità lavori del 23 settembre 2019) allegato da parte attrice nel procedimento in Co corso, la ditta ha indicato, per la realizzazione del controsoffitto, la seguente lavorazione:
“Controsoffitto inclinato completo di struttura metallica e accessori per il montaggio, incluso isolamento costituito da pannelli semi-rigidi in lana di roccia accoppiati 8+8: costo 58,00 €/mq, superficie mq.47, totale
€ 2.726,00.”
Tale specifica era anche indicata nel preventivo del 31 gennaio 2019 (doc.7 agli atti di parte attrice) seppur con quantità superiore rispetto a quella contabilizzata (mq.51 invece di 47). In entrambi i documenti non vengono forniti dati prestazionali del materiale utilizzato.
In data 16 e 17 ottobre 2023, il Dott. e il sig. hanno inviato documentazione attestante Per_5 CP_4 Co il tipo di materiale utilizzato da per la realizzazione dell'isolamento del controsoffitto della copertura dell'abitazione del sig. Il prodotto utilizzato è di marca SA Terra 70 plus, con spessore dei singoli Pt_1
9 pannelli in lana minerale di mm.40 e valore della trasmittanza termica di 0,035 W/m K. Secondo quanto affermato nelle stesse email e documentazione fotografica annessa (vedasi allegato del 16-17 ottobre 2023) il sig. di KB afferma che lo spessore utilizzato fosse quello massimo possibile compatibilmente con lo Tes_1 spazio esistente, apportando note di misure su delle fotografie da lui prodotte.
Lo spessore dei pannelli utilizzati è quindi complessivamente mm.80 (o in alcuni punti mm.120, secondo quanto affermato da parte resistente) mentre nel preventivo era indicato l'utilizzo di pannelli dello spessore complessivo di mm.160.
Da listino SA dell'ottobre 2022, disponibile online sul sito della ditta SA (vedasi allegato), il valore del pannello Terra Plus 70 con spessore mm.40 è di € 6,23/mq mentre il pannello con spessore mm.80 è di €
12,39/mq.
La differenza di valore tra i due prodotti è quindi complessivamente di € 12,32/mq complessivi, considerando i due pannelli accoppiati. Co Il minor valore del pannello posato da rispetto a quanto indicato in capitolato di offerta è di €
579,04+Iva”.
L'attore ha chiesto il riconoscimento di una maggiore somma, ma la condanna della convenuta deve essere limitata a quella stimata necessaria dal CTU, non potendosi considerare spese relative ad interventi ulteriori a quelli strettamente indispensabili e neppure sicuramente fattibili.
Di seguito la precisazione del c.t.u. che si ritiene di condividere: “Nel caso di eventuale ripristino,
l'intervento implicherebbe il rifacimento parziale del controsoffitto per poter posare un ulteriore materassino isolante. Il costo per tale intervento è stimato in € 40/mq x 47=1.880,00+iva, oltre al costo del materassino supplementare di € 12,39*47=582,33+iva (ipotizzando l'utilizzo di un materassino di spessore mm.80), per un totale di € 2.462,33+Iva. Il lavoro di ripristino richiede però una ispezione più approfondita ed invasiva per valutarne la fattibilità in relazione allo spessore dell'intercapedine esistente dell'intero controsoffitto”. ix.- Sulla linea di distribuzione del gas realizzata a vista sul soffitto dell'autorimessa.
Anche in questo caso deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza per tardiva denuncia sollevata da parte convenuta opposta trattandosi di vizio riconoscibile. Il sig. ha iniziato ad abitare nell'immobile Pt_1 nell'agosto 2019 e la prima contestazione va collocata nel corso del procedimento di negoziazione assistita
(pec. Avv. Cona 18.05.2020 - doc. 18).
x.- Mancanza della dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento. Al riguardo il ctu ha rilevato che non è presente agli atti, né presso il Comune di Negrar, la dichiarazione di conformità con allegata la visura camerale che attestino il rispetto delle norme e leggi di settore e i requisiti dell'impresa che ha realizzato l'opera. La dichiarazione di conformità è obbligatoria e deve essere fornita dall'installatore. Co Nella relazione di chiarimenti dd. 24.02.2024 il ctu ha ribadito: “l'opera realizzata dalla ditta è soggetta alla emissione della dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08, onere a carico dell'installatore, documento non disponibile neppure presso il Comune. L'intervento in questione può essere realizzato, secondo il DM 37/08, seguendo un progetto redatto anche dal responsabile tecnico della stessa azienda
10 installatrice, seguendo le norme tecniche di settore per il quale l'installatore deve essere abilitato e che deve rispettare anche in fase di installazione. Le abilitazioni alla realizzazione di tali opere sono rilasciate dalla Co Camera di Commercio. L'opera di competenza di non necessita quindi di un progetto di un professionista terzo in quanto può essere predisposto dal responsabile tecnico della stessa ditta costruttrice.” L'opposta va, dunque, condannata a fornire la suddetta dichiarazione di conformità. xi. In ragione di quanto precede, deve ritenersi l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte con l'attore committente, le cui contestazioni sollevate in via di eccezione consentono di paralizzare la domanda dell'opposta che ha agito per il pagamento del prezzo limitatamente al valore dei vizi addebitabili alla stessa appaltatrice, come emersi e documentati nel rapporto per cui è causa.
In conclusione, l'eccezione di inadempimento risulta fondata per la somma complessiva di € 6.105,04 +
610,50 per IVA 10% pari a complessivi € 6.715,54 (€ 4.753+iva, € 773+iva, € 579,04+Iva); l'opposta andrà inoltre condannata al rilascio della certificazione di conformità dell'impianto di riscaldamento.
Il credito di ammonta dunque ad € 6.424,32 (€ 13.139,86-6.715,54) oltre interessi Controparte_1 legali dal 23.09.2019 sulla somma di € 5329,86 e dal 22.11.2020 sull'importo di € 1.094,46 al saldo effettivo. Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannato a corrispondere i predetti importi.
Vanno infine rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti, che integralmente si richiamano. xii. L'esito della controversia, con l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento dell'opponente, anche se in misura parziale, e la revoca del decreto ingiuntivo, consente di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione parziale delle spese del processo fra le parti nella misura del 50% ponendosi la restante parte a carico dell'attore, comunque soccombente rispetto alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dalla convenuta, ancorché questa sia stata ridimensionata nel quantum;
spese di lite che si liquidano per l'intero secondo i valori medi, in relazione allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, di cui al D.M. n. 55/2014 nella somma di € 4.835,00 per compensi oltre accessori (come da nota depositata dall'opposta), e sono dunque addebitati all'attore in ragione della compensazione, nella misura del 50% pari a € 2.417,50.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell'opposta in ragione del Controparte_1 fatto che la c.t.u. ha accertato la fondatezza delle doglianze dell'opponente in merito all'impianto di riscaldamento e alla coibentazione del tetto. Quanto alle spese di c.t.p., pure richieste dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni, si rammenta che “Le spese sostenute per la c.t.p., la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole, eccessive o superflue”(Cass. Sez. II, sent. n. 84 del 3/1/2013). Ebbene, all'attore vanno rimborsate pure le spese del c.t.p., la cui rifusione nella misura richiesta appare tuttavia eccessiva, specie se parametrata a quelle del c.t.u., e che vengono, dunque, riconosciute nel minor importo di cui è documentato l'esborso di € 951,60.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto (n. 1351/2021 del 20/04/2021 del Tribunale di Verona - ricorso R.G. n. 2429/2021);
2. accerta che il credito dell'opposta è pari ad € 6.424,32 (IVA compresa) e per Controparte_1
l'effetto condanna a corrispondere la predetta somma a in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., maggiorata degli interessi legali dal 23.09.2019 sulla somma di €
5329,86 e dal 22.11.2020 sull'importo di € 1.094,46 al saldo effettivo;
3. compensa nella misura del 50% le spese del giudizio e condanna al pagamento, in favore Parte_1 di in persona del legale rappresentante p.t., del residuo 50% delle spese di Controparte_1 lite della presente fase di opposizione che liquida, già operata la compensazione, in € 2.417,50 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
4. condanna in persona del legale rappresentante p.t., a fornire a Controparte_1 Parte_1 la dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento secondo il DM 37/08;
5. pone definitivamente le spese della CTU (liquidata come in atti) a carico di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con condanna a rifondere all'attore quanto pagato a tale titolo;
6. condanna in persona del legale rappresentante p.t., corrispondere a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 951,60 a titolo di esborso ctp;
[...]
7. rigetta ogni altra domanda ed eccezione spiegata dalle parti.
Così deciso in Verona, il 17.03.2025
Il Giudice onorario
Livia Bonollo
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