Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
dott, Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1818/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Fracasso, come da mandato in atti;
Parte 1
,
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parlati, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza dell'11.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il Pt 1 e il CP 1 unitisi in matrimonio concordatario in data 1.6.1996, hanno generato due figlie,
nate, rispettivamente, in data 23.9.1996 e in data 15.11.2004; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n.16958/2018 del 12.11.2018 R.G. n. 1223/2018.
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per: decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene.
1. Il sig. SC verserà alla sig.ra AN a titolo di assegno divorzile l'importo di €.170,00
(centosettanta/00) MO avrà azione со сами De mestelde que Til ass_
2. Il sig. SC e la sig.ra AN si impegnano, a titolo di contributo al mantenimento del figlio UC, studente universitario, e sino a che lo stesso non sia economicamente indipendente, la somma di €.300,00 mensili, in ragione di €.150,00 ciascuno, oltre a contribuire al 50% a tutte le spese straordinarie dello stesso ricomprendendo espressamente la spesa per l'alloggio e le relative utenze e quelle dell'uso della Renault
Modus sino a che rimarrà nel possesso del ragazzo, seppure intestata alla sig.ra AN;
I
comparenti stabiliscono altresì che per le sole tasse universitarie la suddivisione della spesa sarà del 70% a carico del sig. SC e del 30% a carico della sig.ra AN, rimane invece la suddivisione al 50% ciascuno per tutte le altre spese straordinarie previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Lecce;
3. I comparenti dichiarano altresì di rinunciare a qualsiasi pretesa rinveniente dal rapporto di coniugio, ed in particolare quanto alla sig.ra AN ad eventuali somme non versate a titolo Let se stene di mantenimento ed il sig. SC alla quota parte spettante alla AN di mutuo pagato per intero dallo stesso sino alla vendita dell'immobile nonché alla quota parte di spettanza della AN delle spese straordinarie sin qui sostenute per il figlio UC;
i sigg.ri AN e
SC, pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo ragione o causa, e di aver risolto ogni questione anche patrimoniale pendente alla data odierna.
4. La sig.ra AN si impegna a trasferire entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la residenza, ancora formalmente risultante presso l'immobile di proprietà
del sig. SC in Alessano alla via C.Colombo 41;
5. Il presente accordo entra in vigore tra le parti a far data dal corrente mese;
6. spese legali compensate, con rinuncia al vincolo di solidarietà dei rispettivi legali.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
1.6.1996 in Morciano di Leuca (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 Parte
II Serie A Anno 1996, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 16.4.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)