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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/11/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1810 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(p. i.v.a. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NN UL, giusta procura in atti
- ATTRICE - E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Barbaro e
FF Pugliano, per procura in atti
- CONVENUTA - E
(C.F. ), in proprio e n.q. di legale Controparte_2 C.F._2 rappresentante di , già Controparte_3 CP_4
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Lanzilotti, per procura in
[...] P.IVA_2 atti
- ZO IA -
OGGETTO: PP
CONCLUSIONI: come da memorie in atti. pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 23/05/2020, la citava in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 25.000,00 oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, oltre alla restituzione delle attrezzature rimaste in cantiere e non restituite.
L'attrice premetteva di avere ricevuto da l'incarico di eseguire i lavori di CP_1 ristrutturazione all'interno dell'appartamento sito a Venetico (ME) in via Siracusano;
di avere iniziato i lavori il 5/05/2015, perfezionando “la sostituzione dei cassonetti, la demolizione dei vecchi infissi e la collocazione di nuovi, lo smontaggio e rimontaggio di un nuovo portoncino di ingresso, un intervento di risanamento dell'appartamento con eliminazione di infiltrazioni nei solai nelle travi e nei pilastri dello stesso”, pattuendo il prezzo di € 25.000,00; che i lavori, dopo brevi sospensioni nel periodo estivo e nel mese di settembre, sono stati improvvisamente interrotti dalla convenuta il
28/12/2015; che, a seguito dell'interruzione, non è stato concesso l'accesso all'immobile per recuperare il materiale rimasto all'interno dell'area; di avere ripetutamente chiesto – senza ottenerli – il pagamento del proprio credito e la restituzione del materiale edile.
Con comparsa del 31/12/2020 si costituiva in giudizio , Controparte_1 che – previa richiesta di differimento dell'udienza per la chiamata in causa di CP_2
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_3
già – contestava la domanda chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_4
Premetteva di essere comproprietaria – unitamente al fratello – di un immobile, ubicato all'ultimo piano dell' edificio sito a Venetico Marina, in via Vittorio Emanuele Orlando, costituito inizialmente da due mansarde tra loro collegate e da un corridoio;
che, nel giugno del 2013, sua figlia, si era fidanzata con , con cui, nell'anno Parte_2 Controparte_2 successivo, aveva iniziato a cercare una casa in vista del matrimonio;
che i giovani avevano deciso di abitare una unità abitativa della mansarda, ammobiliata e in buone condizioni, decidendo, tuttavia, di apportare degli interventi di miglioria per esigenze estetiche;
che, nel gennaio 2015, erano iniziati i lavori;
che, nell'estate dello stesso anno, aveva deciso CP_2 di sostituire gli infissi e il portone di ingresso;
che, tuttavia, alla fine dell'anno 2015 iniziava pagina 2 di 13 una crisi tra e che portava alla rottura del fidanzamento e all'interruzione Pt_2 CP_2 dei lavori da parte di che l'appartamento rimaneva inservibile;
che la CP_2 CP_3
della quale è amministratore unico, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo
[...] CP_2 avverso la signora , assumendo di avere eseguito “lavori di risanamento strutturali, CP_1 demolizione e rifacimento parziale, eliminazione di umidità di risalita”, fornitura e posa in opera degli infissi e del portone di ingresso, ottenendo il D.I. n. 1088/2016, per € 29.280,00, iva inclusa, oltre spese;
che la incaricava il proprio tecnico di fiducia per stimare le opere CP_1 necessarie a rendere abitabile la propria unità immobiliare;
che tali opere venivano calcolate in complessivi € 30.000,00 per costi di ripristino ed € 12.000,00 all'anno per il mancato godimento dell'immobile; che, quindi, la convenuta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere conferito alcun incarico alla né di ripristino dell'immobile né di fornitura di beni, stante Controparte_3 che tale incarico era stato conferito da , chiamato in causa;
che la Controparte_2
, la e transigevano il contenzioso e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 abbandonavano il giudizio, che si estingueva, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; che con il predetto atto di transazione le parti rinunciavano alle reciproche domande e la Controparte_3 anche al decreto ingiuntivo n. 1088/2066, previo pagamento della somma di € 8.000,00 da parte della;
che, nelle more del giudizio, la riceveva la raccomandata CP_1 CP_1 della che le ingiungeva la restituzione del materiale edile e il pagamento Parte_1 di € 25.000,00, senza specificare la ragione della richiesta;
che la precisava di non CP_1 avere conferito alcun incarico alla e che i ponteggi erano stati Parte_1 abbandonati nel suo immobile da . Controparte_2
Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della nonché Parte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il mancato conferimento di un appalto, in quanto i lavori erano stati eseguiti dalla e da . Controparte_3 Controparte_2
Aggiungeva che il 4/01/2019 aveva ritirato i ponteggi e i montacarichi dalla sua CP_2 mansarda.
pagina 3 di 13 Aggiungeva che con l'atto di transazione del 19/12/2018 , in proprio e Controparte_2
n.q. dispiegata, aveva dichiarato di avere regolato i propri rapporti con la Parte_1
sicché solo nei confronti di questi l'attrice poteva esercitare il proprio diritto di credito.
[...]
Chiedeva, pertanto, l'intervento di in proprio e n.q., ai sensi dell'art. 107 c.p.c.. CP_2
Infine, chiedeva, altresì, la chiamata in garanzia di , in proprio e n.q., Controparte_2 stante che nell'atto di transazione sottoscritto (punto n. 11) tra le parti aveva assunto l'obbligo di garantire e manlevare la signora da ogni e qualsiasi pretesa che la CP_1 [...] avesse fatto valere nei suoi confronti. Parte_1
Contestava, poi, il quantum debeatur ritenuto eccessivo, in relazione ai lavori asseritamente realizzati, anche alla luce della richiesta della che aveva richiesto € Controparte_3
29.280,00, iva inclusa, per i lavori di rifacimento e la fornitura degli infissi e del portone, oltre che alla luce del mancato completamento dei lavori, lasciando l'appartamento inservibile e danneggiato.
In via subordinata e riconvenzionale, la convenuta – nel caso in cui fosse stato accertata la sussistenza di un appalto tra la stessa e la – chiedeva a quest'ultima il Parte_1 risarcimento dei danni patiti dal proprio immobile in conseguenza del mancato completamento dei lavori di rifacimento e del mancato godimento dell'immobile. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice ai sensi degli artt. 94 e 96 c.p.c..
Con decreto del 10/01/2021 veniva autorizzata la chiamata del terzo.
Con comparsa del 13/07/2021 si costituiva in giudizio in proprio e n.q. Controparte_2 di legale rappresentante della già che Controparte_3 Controparte_4 contestava le domande e ne chiedeva il rigetto.
Il terzo chiamato deduceva l'infondatezza e la mancanza di prova dell'asserito credito, sostenendo che i lavori, per l'importo complessivo di € 12.817,50 (come da preventivo di
[...]
, legale rappresentante della società attrice all'epoca dei fatti) erano stati Pt_3 commissionati da (e non da ) e che erano consistiti in Controparte_4 CP_1
“sostituzione dei due cassonetti ( con demolizione dei vecchi infissi e realizzazione di nuovi intonaci e posizionamento soglie e controtelai per infissi interni ed esterni), parziale realizzazione di alcuni impianti e
pagina 4 di 13 lavori per eliminazione di umidità di risalita, ponteggi necessari e trasporto a discarica dei materiali di risulta”.
Affermava che l'importo concordato per i lavori era stato pagato mediante operazione di compensazione per il maggior credito vantato dalla a saldo di fatture di Controparte_3 forniture e lavori eseguiti nel cantiere di via del Mare di pari a Pt_4 Parte_1
€ 12.914,92 (come da scheda contabile depositata). Escludeva che la Parte_1 avesse realizzato ulteriori lavori nella mansarda della , sicché contestava la richiesta CP_1 di € 25.000,00.
Aggiungeva che, in più occasioni, aveva sollecitato verbalmente la a Parte_1 ritirare le attrezzature, permanendo, tuttavia, l'inerzia dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita con l'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza a trattazione scritta del 19.6.2025 la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO Vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva svolte dalla convenuta.
Va premesso che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere
- rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare. pagina 5 di 13 La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie l'attrice ha dedotto di essere stata incaricata dalla convenuta di svolgere lavori di rifacimento del suo appartamento sito a Venetico Marina.
Quest'ultima ha affermato, per un verso, di non avere conferito alcun incarico alla
[...] per l'esecuzione di lavori e, per altro verso, che i lavori erano stati Parte_1 commissionati da alla società di cui lo stesso è legale rappresentante, nonché Controparte_2 all'attrice.
In applicazione dei principi richiamati risulta sussistere la legittimazione sia della convenuta che dell'attrice, ferma restando ogni valutazione sulla sussistenza dell'obbligazione scaturente dal contratto di appalto, che attiene al merito.
Con riferimento al merito della pretesa risarcitoria, l'attrice nell'atto di citazione ha sostenuto la sussistenza di un rapporto contrattuale di appalto tra la e Parte_1
. Controparte_1
Ebbene, ex art. 2697 c.c., spetta alla fornire la prova degli elementi Parte_1 costitutivi della pretesa creditoria fatta valere in giudizio e, segnatamente, del titolo e dell'importo del credito.
La domanda dell'attrice è, infatti, volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria attribuita alla ai sensi degli artt. 1176 e 1655 c.c., quale Parte_1 corrispettivo del contratto di appalto asseritamente stipulato con la convenuta avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di “sostituzione dei cassonetti, demolizione dei vecchi infissi e collocazione di nuovi, lo smontaggio e rimontaggio di un nuovo portoncino di ingresso, un intervento di risanamento dell'appartamento con eliminazione di infiltrazioni nei solai nelle travi e nei pilastri dello stesso”, per complessivi € 25.000,00.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001), in virtù del quale, in tema
pagina 6 di 13 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
È, altresì, noto che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso, perciò, essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza, altresì, le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto”; e, nell'ambito di quanto pattuito, “la qualità di committente può … anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo” (Cass. n. 18792 del 2020).
Nella specie, la ha allegato di avere ricevuto, nell'anno 2015, dalla Parte_1
l'appalto, di avere iniziato i lavori nel mese di gennaio 2015 e di averli ultimati nel CP_1 mese di dicembre dello stesso anno, a causa di una brusca interruzione da parte della proprietaria di casa.
Tuttavia, gli elementi da cui desumere l'esistenza di un contratto di appalto tra l'attrice e la convenuta non sono emersi.
Né è stato depositato un preventivo o un computo metrico estimativo, accettato dalla convenuta, in cui sono stati indicati i lavori da eseguire e i relativi prezzi.
Anzi, la costituzione in giudizio di , in proprio e nella qualità di legale Controparte_2 rappresentante della ha permesso di chiarire che l'incarico per Controparte_3
l'esecuzione dei lavori nell'immobile della è stato affidato proprio da quest'ultimo CP_1 alla società attrice.
Sulla scorta della memoria del terzo chiamato, in proprio e n.q. dispiegata, l'attrice ha chiesto di provare per testi che i lavori le fossero stati affidati da (e non, Controparte_2 quindi, dalla convenuta ), articolando i propri capitolati di prova in tal senso (“a) CP_1 vero o non che il Sig. ha incaricato la società di eseguire dei lavori di Controparte_2 Parte_1
pagina 7 di 13 ristrutturazione all'interno dell'appartamento della signora in Venetico, Controparte_1 via Siracusano”).
I testimoni escussi ( , e ) hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 Parte_3 che era stato – che lo ha espressamente ammesso all'atto della sua Controparte_2 costituzione – ad incaricare “la società di eseguire dei lavori di ristrutturazione Parte_1 all'interno dell'appartamento della signora in Venetico” (cfr. Controparte_1 dichiarazioni di ). Testimone_1
E ancora, la comparsa di costituzione e risposta di , in proprio e n.q., la Controparte_2 documentazione in atti (ivi incluso il verbale di consegna del materiale edile sottoscritto tra quest'ultimo e la ) e le dichiarazioni dei testimoni escussi (cfr. : CP_1 Testimone_2
“vero che il sig. ha più volte invitato verbalmente il sig. e l'attuale legale CP_2 Parte_3 rappresentante della a ritirare i ponteggi e il montacarico custoditi presso il deposito della;
una Pt_1 CP_3 volta l'ho sentito io”; : “i ponteggi arrugginiti stavano macchiando il pavimento del Testimone_3 terrazzino della signora e abbiamo dovuti toglierli noi, ricordo che erano pesanti , ricordo che CP_1
c'erano pezzi di ponteggi ed un montacarichi, li abbiamo trasportati nel magazzino della ”) CP_3 consentono di ritenere che dal 4/01/2019 le attrezzature lasciate nel cantiere della CP_1 erano state rimosse da e portate nel magazzino della Controparte_2 Controparte_3 dove anche alla presenza del teste , aveva chiesto a , legale CP_2 Tes_2 Parte_3 rappresentante della società attrice all'epoca dei fatti, di ritirarle, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
Tali elementi consentono di escludere l'esistenza del contratto di appalto tra l'attrice e convenuta, determinando, quindi, il rigetto della domanda attorea nei confronti di
[...]
. Controparte_1
La mancata prova del titolo permette di assorbire la domanda risarcitoria riconvenzionale svolta dalla convenuta nei confronti della subordinata all'accertamento Parte_1 del titolo e del credito in favore dell'attrice, al fine di operare la compensazione dei reciproci crediti.
pagina 8 di 13 Allo stesso modo, va dichiarato l'assorbimento dell'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta, ex art. 1460 c.c., e della domanda di garanzia spiegata nei confronti di in proprio e n.q. dispiegata. Controparte_2
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attrice ha esteso la propria domanda nei confronti di , in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Controparte_2
Controparte_3
Ebbene, anche in questo caso spetta all'attrice la prova della sussistenza del rapporto contrattuale – non controverso tra le parti e, vieppiù, emerso per come chiarito sopra – e del suo specifico contenuto.
Nella specie, mentre è emerso che a commissionare i lavori di rifacimento eseguiti dalla nell'appartamento della sia stato , l'attrice non Parte_1 CP_1 Controparte_2
è riuscita a dimostrare di avere eseguito tutti i lavori dalla stessa indicati nel preventivo unilaterale depositato in atti e non sottoscritto dalla convenuta né dal terzo chiamato.
Peraltro, la quantità di lavorazioni eseguite è stata espressamente contestata dal terzo chiamato, il quale, costituendosi, ha riconosciuto soltanto l'esecuzione di “sostituzione dei due cassonetti (con demolizione dei vecchi infissi e realizzazione di nuovi intonaci e posizionamento soglie e controtelai per infissi interni ed esterni), parziale realizzazione di alcuni impianti e lavori per eliminazione di umidità di risalita, ponteggi necessari e trasporto a discarica dei materiali di risulta”, per complessivi €
12.817,50, come da preventivo dallo stesso depositato e riferibile a , legale Parte_3 rappresentante della società omonima, al tempo dei fatti.
Da parte sua, la società attrice non ha contestato la riferibilità a sé del preventivo depositato dalla ma si è limitata ad affermare che le lavorazioni ivi Controparte_3 indicate fossero state eseguite sino al mese di agosto 2015, dovendosi, l'ulteriore somma richiesta, imputare a opere realizzate dopo quella data e fino all'interruzione dei lavori nel dicembre 2015.
L'attrice non ha provato né di avere ricevuto da , in proprio o n.q., la Controparte_2 commissione degli ulteriori lavori di cui ha richiesto il pagamento, né di averli eseguiti.
pagina 9 di 13 Le scarne dichiarazioni testimoniali dei suoi dipendenti, contrastate da quelle dei dipendenti (segnatamente quelle del testimone , molto Parte_5 Testimone_3 più precise e circostanziate (“preciso che la ditta ha posizionato il controtelaio del portone blindato, CP_3
i controtelai di tutti gli infissi, abbiamo montato gli infissi;
l'ultima volta che sono andato sul cantiere la casa era un cantiere aperto, mi ricordo che era il mese di agosto ed è piovuto per tre gg di seguito, eravamo in ferie e
ci ha chiamato per evitare danni , per l'acqua piovana, che benché fosse agosto, pioveva. Abbiamo CP_2 montato quindi subito tre o quattro infissi per le parti più esposte alla pioggia;
poi, al rientro dalle ferie abbiamo completato il montaggio degli infissi e del portone che mi ricordo era pesantissimo e lo abbiamo dovuto sollevare con la gru”), non permettono di ritenere assolto l'onere della prova circa le lavorazioni realizzate e il quantum debeatur, potendosi ritenere che solo le opere preventivate per l'importo di € 12.817,50 fossero state effettivamente eseguite dalla Parte_1
Peraltro, anche , dipendente della all'epoca dei fatti, ha Testimone_1 Parte_1 riferito che “Il sig. o qualcuno dallo stesso incaricato ha montato il portoncino di ingresso (…)”, CP_2 con ciò avvalorando le dichiarazioni del . Tes_3
In ordine alla liquidazione della somma accertata, il terzo chiamato, in proprio e n.q., ha eccepito l'avvenuta compensazione con le maggiori somme allo stesso spettanti in forza di lavori eseguiti nel cantiere di via del Mare. Pt_4
A tal fine, ha depositato un estratto contabile delle partite dare-avere tra la CP_2
e la e le fatture emesse nei confronti di Controparte_3 Parte_1 quest'ultima.
Da parte sua, la non ha contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori Parte_1 né il relativo importo né l'emissione delle suddette fatture e non ha eccepito di avere pagato il proprio debito per i lavori menzionati, limitandosi a denunciare la carenza di valore probatorio delle fatture stesse come prova del fatto costitutivo in favore della parte che le ha emesse.
Sul punto, in effetti, è corretto evidenziare che nel procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di giudizio ordinario avente ad oggetto il pagamento di lavori e forniture, spetta a chi fa valere tale diritto
pagina 10 di 13 fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né è sufficiente la mancata contestazione della controparte, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (cfr. nello stesso senso, C. Cass.,
Sez. III, n. 17371/2003).
In altri termini, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/07/2023, n.
19944; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ.,
Sez. III, n. 5071/2009).
Nel caso di specie, come evidenziato, in proprio e n.q., non si è limitato a CP_2 depositare le fatture commerciali e le scritture contabili nelle quali risultava la posizione di credito-debito con la ma ha chiesto di sentire i suoi dipendenti per Parte_1 dare prova di avere in concreto svolto i lavori indicati ed emesso le relative fatture.
Ebbene, i testimoni escussi hanno confermato l'esecuzione dei lavori ( : Testimone_3
“Confermo i lavori eseguiti dalla per la fio presso il cantiere di Rometta marea via del mare, non posso CP_3 precisare l'importo”; ha dichiarato che “ ha eseguito lavori e forniture a favore Testimone_2 CP_3
Par della sul cantiere in Rometta Marea via del Mare, ho installato io gli infissi;
nulla posso riferire se e sono state emesse o meno diverse fatture per l'importo di euro 18.978,60, non occupandomi delle questioni amministrative;
”) e l'impiegata contabile della oltre ad affermare l'avvenuta Controparte_3 esecuzione dei lavori, ha confermato l'emissione delle relative fatture per l'importo indicato, riconoscendo le copie cartacee delle stesse ( ha affermato che: “vero che la Testimone_4 CP_3
Par ha eseguito lavori e forniture a favore della sul cantiere in Rometta Marea via del Mare e per i quali sono state emesse diverse fatture per l'importo di euro 18.978,60; Confermo le fatture che mi vengono rammostrate dall'avv. Lanzillotti, in forma cartacea”).
pagina 11 di 13 Ciò, unitamente alla mancata contestazione del subappalto delle opere realizzate a Pt_4 in via del Mare, della fornitura e del montaggio degli infissi e dell'esecuzione delle lavorazioni da parte della per l'importo indicato, nonché dell'avvenuto pagamento Controparte_3 delle relative somme, consente di ritenere provato l'assunto del terzo chiamato e di reputare il suo credito certo, liquido ed esigibile e, come tale, idoneo ad operare in compensazione con il credito attoreo.
Conseguentemente, operata la compensazione tra il credito di pari Parte_1
a € 12.817,50, e quello della pari a € 18.978,60, la domanda attorea di Controparte_3 pagamento va rigettata anche nei confronti del terzo chiamato, in proprio e n.q..
Va rigettata anche la domanda attorea di restituzione delle attrezzature, in quanto è emerso che la è stata inerte nel recupero del materiale edile abbandonato nel Parte_1 cantiere, anche dopo il sollecito di . Controparte_2
La domanda di applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96
c.p.c., nei confronti dell'attrice non può trovare accoglimento. In materia di lite temeraria, infatti, agire o resistere “con mala fede o colpa grave” vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità
e della fondatezza della propria posizione (Cass. civile, sez. VI, 18/12/2019, n. 33720). La parte che propone la domanda deve, altresì, fornire la prova del danno patito. Nel caso di specie, invece, non paiono provate la mala fede o la colpa grave dell'attrice, né il danno patito dalla convenuta, sicché la domanda va rigettata. Né sussistono i gravi motivi per la condanna del legale rappresentante della ai sensi dell'art. 94 c.p.c.. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, quindi, la va condannata a pagare Parte_1 le spese di lite in favore di Controparte_1
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00, applicando i parametri minimi in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate), nel pagina 12 di 13 seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per un compenso di € 2.540,00.
Vanno, invece, compensate le spese legali tra la e il terzo chiamato in causa CP_1
, in proprio e n.q. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1810/2020 R.G., promosso da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) nei confronti di Parte_1
(convenuta) e , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante di (terzo chiamato) disattesa e Controparte_3 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2. Rigetta le domande della nei confronti di , in Parte_1 Controparte_2
proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_3
3. Rigetta le domande ex artt. 94 e 96 c.p.c.;
4. Condanna la a rifondere, in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
5. Compensa le spese processuali tra e Controparte_1 CP_2
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_3
[...]
Così deciso in Messina il 16.11.2025
Il UD AR TE
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1810 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(p. i.v.a. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NN UL, giusta procura in atti
- ATTRICE - E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Barbaro e
FF Pugliano, per procura in atti
- CONVENUTA - E
(C.F. ), in proprio e n.q. di legale Controparte_2 C.F._2 rappresentante di , già Controparte_3 CP_4
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Lanzilotti, per procura in
[...] P.IVA_2 atti
- ZO IA -
OGGETTO: PP
CONCLUSIONI: come da memorie in atti. pagina 1 di 13 CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 23/05/2020, la citava in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 25.000,00 oltre i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, oltre alla restituzione delle attrezzature rimaste in cantiere e non restituite.
L'attrice premetteva di avere ricevuto da l'incarico di eseguire i lavori di CP_1 ristrutturazione all'interno dell'appartamento sito a Venetico (ME) in via Siracusano;
di avere iniziato i lavori il 5/05/2015, perfezionando “la sostituzione dei cassonetti, la demolizione dei vecchi infissi e la collocazione di nuovi, lo smontaggio e rimontaggio di un nuovo portoncino di ingresso, un intervento di risanamento dell'appartamento con eliminazione di infiltrazioni nei solai nelle travi e nei pilastri dello stesso”, pattuendo il prezzo di € 25.000,00; che i lavori, dopo brevi sospensioni nel periodo estivo e nel mese di settembre, sono stati improvvisamente interrotti dalla convenuta il
28/12/2015; che, a seguito dell'interruzione, non è stato concesso l'accesso all'immobile per recuperare il materiale rimasto all'interno dell'area; di avere ripetutamente chiesto – senza ottenerli – il pagamento del proprio credito e la restituzione del materiale edile.
Con comparsa del 31/12/2020 si costituiva in giudizio , Controparte_1 che – previa richiesta di differimento dell'udienza per la chiamata in causa di CP_2
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_3
già – contestava la domanda chiedendone il rigetto.
[...] Controparte_4
Premetteva di essere comproprietaria – unitamente al fratello – di un immobile, ubicato all'ultimo piano dell' edificio sito a Venetico Marina, in via Vittorio Emanuele Orlando, costituito inizialmente da due mansarde tra loro collegate e da un corridoio;
che, nel giugno del 2013, sua figlia, si era fidanzata con , con cui, nell'anno Parte_2 Controparte_2 successivo, aveva iniziato a cercare una casa in vista del matrimonio;
che i giovani avevano deciso di abitare una unità abitativa della mansarda, ammobiliata e in buone condizioni, decidendo, tuttavia, di apportare degli interventi di miglioria per esigenze estetiche;
che, nel gennaio 2015, erano iniziati i lavori;
che, nell'estate dello stesso anno, aveva deciso CP_2 di sostituire gli infissi e il portone di ingresso;
che, tuttavia, alla fine dell'anno 2015 iniziava pagina 2 di 13 una crisi tra e che portava alla rottura del fidanzamento e all'interruzione Pt_2 CP_2 dei lavori da parte di che l'appartamento rimaneva inservibile;
che la CP_2 CP_3
della quale è amministratore unico, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo
[...] CP_2 avverso la signora , assumendo di avere eseguito “lavori di risanamento strutturali, CP_1 demolizione e rifacimento parziale, eliminazione di umidità di risalita”, fornitura e posa in opera degli infissi e del portone di ingresso, ottenendo il D.I. n. 1088/2016, per € 29.280,00, iva inclusa, oltre spese;
che la incaricava il proprio tecnico di fiducia per stimare le opere CP_1 necessarie a rendere abitabile la propria unità immobiliare;
che tali opere venivano calcolate in complessivi € 30.000,00 per costi di ripristino ed € 12.000,00 all'anno per il mancato godimento dell'immobile; che, quindi, la convenuta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere conferito alcun incarico alla né di ripristino dell'immobile né di fornitura di beni, stante Controparte_3 che tale incarico era stato conferito da , chiamato in causa;
che la Controparte_2
, la e transigevano il contenzioso e CP_1 Controparte_3 Controparte_2 abbandonavano il giudizio, che si estingueva, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; che con il predetto atto di transazione le parti rinunciavano alle reciproche domande e la Controparte_3 anche al decreto ingiuntivo n. 1088/2066, previo pagamento della somma di € 8.000,00 da parte della;
che, nelle more del giudizio, la riceveva la raccomandata CP_1 CP_1 della che le ingiungeva la restituzione del materiale edile e il pagamento Parte_1 di € 25.000,00, senza specificare la ragione della richiesta;
che la precisava di non CP_1 avere conferito alcun incarico alla e che i ponteggi erano stati Parte_1 abbandonati nel suo immobile da . Controparte_2
Nel merito, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della nonché Parte_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il mancato conferimento di un appalto, in quanto i lavori erano stati eseguiti dalla e da . Controparte_3 Controparte_2
Aggiungeva che il 4/01/2019 aveva ritirato i ponteggi e i montacarichi dalla sua CP_2 mansarda.
pagina 3 di 13 Aggiungeva che con l'atto di transazione del 19/12/2018 , in proprio e Controparte_2
n.q. dispiegata, aveva dichiarato di avere regolato i propri rapporti con la Parte_1
sicché solo nei confronti di questi l'attrice poteva esercitare il proprio diritto di credito.
[...]
Chiedeva, pertanto, l'intervento di in proprio e n.q., ai sensi dell'art. 107 c.p.c.. CP_2
Infine, chiedeva, altresì, la chiamata in garanzia di , in proprio e n.q., Controparte_2 stante che nell'atto di transazione sottoscritto (punto n. 11) tra le parti aveva assunto l'obbligo di garantire e manlevare la signora da ogni e qualsiasi pretesa che la CP_1 [...] avesse fatto valere nei suoi confronti. Parte_1
Contestava, poi, il quantum debeatur ritenuto eccessivo, in relazione ai lavori asseritamente realizzati, anche alla luce della richiesta della che aveva richiesto € Controparte_3
29.280,00, iva inclusa, per i lavori di rifacimento e la fornitura degli infissi e del portone, oltre che alla luce del mancato completamento dei lavori, lasciando l'appartamento inservibile e danneggiato.
In via subordinata e riconvenzionale, la convenuta – nel caso in cui fosse stato accertata la sussistenza di un appalto tra la stessa e la – chiedeva a quest'ultima il Parte_1 risarcimento dei danni patiti dal proprio immobile in conseguenza del mancato completamento dei lavori di rifacimento e del mancato godimento dell'immobile. Chiedeva, infine, la condanna dell'attrice ai sensi degli artt. 94 e 96 c.p.c..
Con decreto del 10/01/2021 veniva autorizzata la chiamata del terzo.
Con comparsa del 13/07/2021 si costituiva in giudizio in proprio e n.q. Controparte_2 di legale rappresentante della già che Controparte_3 Controparte_4 contestava le domande e ne chiedeva il rigetto.
Il terzo chiamato deduceva l'infondatezza e la mancanza di prova dell'asserito credito, sostenendo che i lavori, per l'importo complessivo di € 12.817,50 (come da preventivo di
[...]
, legale rappresentante della società attrice all'epoca dei fatti) erano stati Pt_3 commissionati da (e non da ) e che erano consistiti in Controparte_4 CP_1
“sostituzione dei due cassonetti ( con demolizione dei vecchi infissi e realizzazione di nuovi intonaci e posizionamento soglie e controtelai per infissi interni ed esterni), parziale realizzazione di alcuni impianti e
pagina 4 di 13 lavori per eliminazione di umidità di risalita, ponteggi necessari e trasporto a discarica dei materiali di risulta”.
Affermava che l'importo concordato per i lavori era stato pagato mediante operazione di compensazione per il maggior credito vantato dalla a saldo di fatture di Controparte_3 forniture e lavori eseguiti nel cantiere di via del Mare di pari a Pt_4 Parte_1
€ 12.914,92 (come da scheda contabile depositata). Escludeva che la Parte_1 avesse realizzato ulteriori lavori nella mansarda della , sicché contestava la richiesta CP_1 di € 25.000,00.
Aggiungeva che, in più occasioni, aveva sollecitato verbalmente la a Parte_1 ritirare le attrezzature, permanendo, tuttavia, l'inerzia dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita con l'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza a trattazione scritta del 19.6.2025 la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO Vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva svolte dalla convenuta.
Va premesso che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere
- rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare. pagina 5 di 13 La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
Nel caso di specie l'attrice ha dedotto di essere stata incaricata dalla convenuta di svolgere lavori di rifacimento del suo appartamento sito a Venetico Marina.
Quest'ultima ha affermato, per un verso, di non avere conferito alcun incarico alla
[...] per l'esecuzione di lavori e, per altro verso, che i lavori erano stati Parte_1 commissionati da alla società di cui lo stesso è legale rappresentante, nonché Controparte_2 all'attrice.
In applicazione dei principi richiamati risulta sussistere la legittimazione sia della convenuta che dell'attrice, ferma restando ogni valutazione sulla sussistenza dell'obbligazione scaturente dal contratto di appalto, che attiene al merito.
Con riferimento al merito della pretesa risarcitoria, l'attrice nell'atto di citazione ha sostenuto la sussistenza di un rapporto contrattuale di appalto tra la e Parte_1
. Controparte_1
Ebbene, ex art. 2697 c.c., spetta alla fornire la prova degli elementi Parte_1 costitutivi della pretesa creditoria fatta valere in giudizio e, segnatamente, del titolo e dell'importo del credito.
La domanda dell'attrice è, infatti, volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria attribuita alla ai sensi degli artt. 1176 e 1655 c.c., quale Parte_1 corrispettivo del contratto di appalto asseritamente stipulato con la convenuta avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di “sostituzione dei cassonetti, demolizione dei vecchi infissi e collocazione di nuovi, lo smontaggio e rimontaggio di un nuovo portoncino di ingresso, un intervento di risanamento dell'appartamento con eliminazione di infiltrazioni nei solai nelle travi e nei pilastri dello stesso”, per complessivi € 25.000,00.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio, espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001), in virtù del quale, in tema
pagina 6 di 13 di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
È, altresì, noto che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo lo stesso, perciò, essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza, altresì, le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto”; e, nell'ambito di quanto pattuito, “la qualità di committente può … anche non coincidere con quella del soggetto a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo” (Cass. n. 18792 del 2020).
Nella specie, la ha allegato di avere ricevuto, nell'anno 2015, dalla Parte_1
l'appalto, di avere iniziato i lavori nel mese di gennaio 2015 e di averli ultimati nel CP_1 mese di dicembre dello stesso anno, a causa di una brusca interruzione da parte della proprietaria di casa.
Tuttavia, gli elementi da cui desumere l'esistenza di un contratto di appalto tra l'attrice e la convenuta non sono emersi.
Né è stato depositato un preventivo o un computo metrico estimativo, accettato dalla convenuta, in cui sono stati indicati i lavori da eseguire e i relativi prezzi.
Anzi, la costituzione in giudizio di , in proprio e nella qualità di legale Controparte_2 rappresentante della ha permesso di chiarire che l'incarico per Controparte_3
l'esecuzione dei lavori nell'immobile della è stato affidato proprio da quest'ultimo CP_1 alla società attrice.
Sulla scorta della memoria del terzo chiamato, in proprio e n.q. dispiegata, l'attrice ha chiesto di provare per testi che i lavori le fossero stati affidati da (e non, Controparte_2 quindi, dalla convenuta ), articolando i propri capitolati di prova in tal senso (“a) CP_1 vero o non che il Sig. ha incaricato la società di eseguire dei lavori di Controparte_2 Parte_1
pagina 7 di 13 ristrutturazione all'interno dell'appartamento della signora in Venetico, Controparte_1 via Siracusano”).
I testimoni escussi ( , e ) hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 Parte_3 che era stato – che lo ha espressamente ammesso all'atto della sua Controparte_2 costituzione – ad incaricare “la società di eseguire dei lavori di ristrutturazione Parte_1 all'interno dell'appartamento della signora in Venetico” (cfr. Controparte_1 dichiarazioni di ). Testimone_1
E ancora, la comparsa di costituzione e risposta di , in proprio e n.q., la Controparte_2 documentazione in atti (ivi incluso il verbale di consegna del materiale edile sottoscritto tra quest'ultimo e la ) e le dichiarazioni dei testimoni escussi (cfr. : CP_1 Testimone_2
“vero che il sig. ha più volte invitato verbalmente il sig. e l'attuale legale CP_2 Parte_3 rappresentante della a ritirare i ponteggi e il montacarico custoditi presso il deposito della;
una Pt_1 CP_3 volta l'ho sentito io”; : “i ponteggi arrugginiti stavano macchiando il pavimento del Testimone_3 terrazzino della signora e abbiamo dovuti toglierli noi, ricordo che erano pesanti , ricordo che CP_1
c'erano pezzi di ponteggi ed un montacarichi, li abbiamo trasportati nel magazzino della ”) CP_3 consentono di ritenere che dal 4/01/2019 le attrezzature lasciate nel cantiere della CP_1 erano state rimosse da e portate nel magazzino della Controparte_2 Controparte_3 dove anche alla presenza del teste , aveva chiesto a , legale CP_2 Tes_2 Parte_3 rappresentante della società attrice all'epoca dei fatti, di ritirarle, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
Tali elementi consentono di escludere l'esistenza del contratto di appalto tra l'attrice e convenuta, determinando, quindi, il rigetto della domanda attorea nei confronti di
[...]
. Controparte_1
La mancata prova del titolo permette di assorbire la domanda risarcitoria riconvenzionale svolta dalla convenuta nei confronti della subordinata all'accertamento Parte_1 del titolo e del credito in favore dell'attrice, al fine di operare la compensazione dei reciproci crediti.
pagina 8 di 13 Allo stesso modo, va dichiarato l'assorbimento dell'eccezione di inadempimento formulata dalla convenuta, ex art. 1460 c.c., e della domanda di garanzia spiegata nei confronti di in proprio e n.q. dispiegata. Controparte_2
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attrice ha esteso la propria domanda nei confronti di , in proprio e nella qualità di legale rappresentate della Controparte_2
Controparte_3
Ebbene, anche in questo caso spetta all'attrice la prova della sussistenza del rapporto contrattuale – non controverso tra le parti e, vieppiù, emerso per come chiarito sopra – e del suo specifico contenuto.
Nella specie, mentre è emerso che a commissionare i lavori di rifacimento eseguiti dalla nell'appartamento della sia stato , l'attrice non Parte_1 CP_1 Controparte_2
è riuscita a dimostrare di avere eseguito tutti i lavori dalla stessa indicati nel preventivo unilaterale depositato in atti e non sottoscritto dalla convenuta né dal terzo chiamato.
Peraltro, la quantità di lavorazioni eseguite è stata espressamente contestata dal terzo chiamato, il quale, costituendosi, ha riconosciuto soltanto l'esecuzione di “sostituzione dei due cassonetti (con demolizione dei vecchi infissi e realizzazione di nuovi intonaci e posizionamento soglie e controtelai per infissi interni ed esterni), parziale realizzazione di alcuni impianti e lavori per eliminazione di umidità di risalita, ponteggi necessari e trasporto a discarica dei materiali di risulta”, per complessivi €
12.817,50, come da preventivo dallo stesso depositato e riferibile a , legale Parte_3 rappresentante della società omonima, al tempo dei fatti.
Da parte sua, la società attrice non ha contestato la riferibilità a sé del preventivo depositato dalla ma si è limitata ad affermare che le lavorazioni ivi Controparte_3 indicate fossero state eseguite sino al mese di agosto 2015, dovendosi, l'ulteriore somma richiesta, imputare a opere realizzate dopo quella data e fino all'interruzione dei lavori nel dicembre 2015.
L'attrice non ha provato né di avere ricevuto da , in proprio o n.q., la Controparte_2 commissione degli ulteriori lavori di cui ha richiesto il pagamento, né di averli eseguiti.
pagina 9 di 13 Le scarne dichiarazioni testimoniali dei suoi dipendenti, contrastate da quelle dei dipendenti (segnatamente quelle del testimone , molto Parte_5 Testimone_3 più precise e circostanziate (“preciso che la ditta ha posizionato il controtelaio del portone blindato, CP_3
i controtelai di tutti gli infissi, abbiamo montato gli infissi;
l'ultima volta che sono andato sul cantiere la casa era un cantiere aperto, mi ricordo che era il mese di agosto ed è piovuto per tre gg di seguito, eravamo in ferie e
ci ha chiamato per evitare danni , per l'acqua piovana, che benché fosse agosto, pioveva. Abbiamo CP_2 montato quindi subito tre o quattro infissi per le parti più esposte alla pioggia;
poi, al rientro dalle ferie abbiamo completato il montaggio degli infissi e del portone che mi ricordo era pesantissimo e lo abbiamo dovuto sollevare con la gru”), non permettono di ritenere assolto l'onere della prova circa le lavorazioni realizzate e il quantum debeatur, potendosi ritenere che solo le opere preventivate per l'importo di € 12.817,50 fossero state effettivamente eseguite dalla Parte_1
Peraltro, anche , dipendente della all'epoca dei fatti, ha Testimone_1 Parte_1 riferito che “Il sig. o qualcuno dallo stesso incaricato ha montato il portoncino di ingresso (…)”, CP_2 con ciò avvalorando le dichiarazioni del . Tes_3
In ordine alla liquidazione della somma accertata, il terzo chiamato, in proprio e n.q., ha eccepito l'avvenuta compensazione con le maggiori somme allo stesso spettanti in forza di lavori eseguiti nel cantiere di via del Mare. Pt_4
A tal fine, ha depositato un estratto contabile delle partite dare-avere tra la CP_2
e la e le fatture emesse nei confronti di Controparte_3 Parte_1 quest'ultima.
Da parte sua, la non ha contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori Parte_1 né il relativo importo né l'emissione delle suddette fatture e non ha eccepito di avere pagato il proprio debito per i lavori menzionati, limitandosi a denunciare la carenza di valore probatorio delle fatture stesse come prova del fatto costitutivo in favore della parte che le ha emesse.
Sul punto, in effetti, è corretto evidenziare che nel procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di giudizio ordinario avente ad oggetto il pagamento di lavori e forniture, spetta a chi fa valere tale diritto
pagina 10 di 13 fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né è sufficiente la mancata contestazione della controparte, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (cfr. nello stesso senso, C. Cass.,
Sez. III, n. 17371/2003).
In altri termini, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/07/2023, n.
19944; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ.,
Sez. III, n. 5071/2009).
Nel caso di specie, come evidenziato, in proprio e n.q., non si è limitato a CP_2 depositare le fatture commerciali e le scritture contabili nelle quali risultava la posizione di credito-debito con la ma ha chiesto di sentire i suoi dipendenti per Parte_1 dare prova di avere in concreto svolto i lavori indicati ed emesso le relative fatture.
Ebbene, i testimoni escussi hanno confermato l'esecuzione dei lavori ( : Testimone_3
“Confermo i lavori eseguiti dalla per la fio presso il cantiere di Rometta marea via del mare, non posso CP_3 precisare l'importo”; ha dichiarato che “ ha eseguito lavori e forniture a favore Testimone_2 CP_3
Par della sul cantiere in Rometta Marea via del Mare, ho installato io gli infissi;
nulla posso riferire se e sono state emesse o meno diverse fatture per l'importo di euro 18.978,60, non occupandomi delle questioni amministrative;
”) e l'impiegata contabile della oltre ad affermare l'avvenuta Controparte_3 esecuzione dei lavori, ha confermato l'emissione delle relative fatture per l'importo indicato, riconoscendo le copie cartacee delle stesse ( ha affermato che: “vero che la Testimone_4 CP_3
Par ha eseguito lavori e forniture a favore della sul cantiere in Rometta Marea via del Mare e per i quali sono state emesse diverse fatture per l'importo di euro 18.978,60; Confermo le fatture che mi vengono rammostrate dall'avv. Lanzillotti, in forma cartacea”).
pagina 11 di 13 Ciò, unitamente alla mancata contestazione del subappalto delle opere realizzate a Pt_4 in via del Mare, della fornitura e del montaggio degli infissi e dell'esecuzione delle lavorazioni da parte della per l'importo indicato, nonché dell'avvenuto pagamento Controparte_3 delle relative somme, consente di ritenere provato l'assunto del terzo chiamato e di reputare il suo credito certo, liquido ed esigibile e, come tale, idoneo ad operare in compensazione con il credito attoreo.
Conseguentemente, operata la compensazione tra il credito di pari Parte_1
a € 12.817,50, e quello della pari a € 18.978,60, la domanda attorea di Controparte_3 pagamento va rigettata anche nei confronti del terzo chiamato, in proprio e n.q..
Va rigettata anche la domanda attorea di restituzione delle attrezzature, in quanto è emerso che la è stata inerte nel recupero del materiale edile abbandonato nel Parte_1 cantiere, anche dopo il sollecito di . Controparte_2
La domanda di applicazione dell'istituto della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96
c.p.c., nei confronti dell'attrice non può trovare accoglimento. In materia di lite temeraria, infatti, agire o resistere “con mala fede o colpa grave” vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'ammissibilità
e della fondatezza della propria posizione (Cass. civile, sez. VI, 18/12/2019, n. 33720). La parte che propone la domanda deve, altresì, fornire la prova del danno patito. Nel caso di specie, invece, non paiono provate la mala fede o la colpa grave dell'attrice, né il danno patito dalla convenuta, sicché la domanda va rigettata. Né sussistono i gravi motivi per la condanna del legale rappresentante della ai sensi dell'art. 94 c.p.c.. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, quindi, la va condannata a pagare Parte_1 le spese di lite in favore di Controparte_1
Le spese sono liquidate applicando il D.L. n. 1/2012 ed il D.M. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00, applicando i parametri minimi in ragione della relativa semplicità delle questioni trattate), nel pagina 12 di 13 seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per un compenso di € 2.540,00.
Vanno, invece, compensate le spese legali tra la e il terzo chiamato in causa CP_1
, in proprio e n.q. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1810/2020 R.G., promosso da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) nei confronti di Parte_1
(convenuta) e , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante di (terzo chiamato) disattesa e Controparte_3 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande della nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2. Rigetta le domande della nei confronti di , in Parte_1 Controparte_2
proprio e nella qualità di legale rappresentante di Controparte_3
3. Rigetta le domande ex artt. 94 e 96 c.p.c.;
4. Condanna la a rifondere, in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
5. Compensa le spese processuali tra e Controparte_1 CP_2
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...] Controparte_3
[...]
Così deciso in Messina il 16.11.2025
Il UD AR TE
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo.
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