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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.6816 dell'anno 2024 RG
TRA
avv. FRABASILE A Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 202 l'istante evocava in giudizio l' per l'accertamento dei postumi connessi alla malattia denunciata nella misura del 10 % ovvero superiore al 6 % riconosciuta in sede collegiale con la conseguente condanna al pagamento delle somme dovute oltre agli accessori ed alle CP_ spese legali nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva l' contestando la fondatezza della domanda attorea. Istruita la causa con produzioni documentali e con ctu, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta ex actis che l'istante è affetto da tendinopatia degenerativa cronica di entrambe le spalle che in sede collegiale hanno implicato il riconoscimento di postumi individuati nella misura del 6
%.
2. Ciò posto, il CTU è pervenuto alla conclusione – condivisibile in quanto fondata su considerazioni scevre da vizi logico – giuridici che si richiamano nella odierna sede per relationem - che la valutazione in contestazione è legittima sul piano medico legale in quanto la predetta patologa ha prodotto un'inabilità attuale del 6 % pari a quella già riconosciuta in sede amministrativa. Ne deriva che la pretesa attorea è infondata e pertanto il ricorso va rigettato.
3. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att cpc.. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Bari 29.9.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.6816 dell'anno 2024 RG
TRA
avv. FRABASILE A Parte_1
E
, avv. M DE PASQUALE CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 202 l'istante evocava in giudizio l' per l'accertamento dei postumi connessi alla malattia denunciata nella misura del 10 % ovvero superiore al 6 % riconosciuta in sede collegiale con la conseguente condanna al pagamento delle somme dovute oltre agli accessori ed alle CP_ spese legali nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva l' contestando la fondatezza della domanda attorea. Istruita la causa con produzioni documentali e con ctu, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta ex actis che l'istante è affetto da tendinopatia degenerativa cronica di entrambe le spalle che in sede collegiale hanno implicato il riconoscimento di postumi individuati nella misura del 6
%.
2. Ciò posto, il CTU è pervenuto alla conclusione – condivisibile in quanto fondata su considerazioni scevre da vizi logico – giuridici che si richiamano nella odierna sede per relationem - che la valutazione in contestazione è legittima sul piano medico legale in quanto la predetta patologa ha prodotto un'inabilità attuale del 6 % pari a quella già riconosciuta in sede amministrativa. Ne deriva che la pretesa attorea è infondata e pertanto il ricorso va rigettato.
3. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att cpc.. Le spese di ctu già liquidate rimangono definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Bari 29.9.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
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