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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/10/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 14-1/2023 Proc. Unitario
TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di RG 14-1/2023
a seguito del ricorso depositato in data 20 novembre 2023, nell'interesse Parte 1 nato a [...], il [...], CF C.F. 1 Parte 2 nata
[...]
/1976, CF n.31, C.F. 2 assistiti dall'avvocato Pietro Paolo Callà, pec: Email 1 e domiciliati presso il suo studio in unale l'accesso alla procedura di Ottana, Via europa n.1,, col quale si chi composizione della crisi da sovraindebitamento, osserva: La relazione dell'OCC, depositata in data 22 aprile 2024 e successivamente integrata in data 19 agosto
2024, dà atto e documenta quanto segue:
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7 della legge n. 3 del 2012 e cioè i debitori:
a) risultano in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della legge n. 23 del 2012;
b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle in esame;
d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n.3 del 2012;
non hanno subito, per cause a essi imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.
La proposta di accordo formulata dal debitore è corredata da tutta la documentazione prevista dall'articolo 9 comma 2 della legge 3/2012, in particolare:
-elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
-elenco dei beni di proprietà dei debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
-copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni;
-elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
-certificato di stato di famiglia.
Parte_3 è riconducibileLa genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versano i coniugi all'inaspettata patologia inabilitante diagnosticata al sig. Pt 1 e nelle relative necessità di cure, la quale ha determinato l'inabilità al lavoro del sig. Pt 1, per cui si ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode. La situazione dei coniugi Parte_3 può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che hanno dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere.
I coniugi, infatti, dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici fiscali, catastali e dalle ispezioni ipotecarie, risultano disporre, in termini patrimoniali e reddituali, di beni di relativamente modico valore e precisamente:
Sig. Pt 1:
- n. 1 immobile nel Comune di Ottana, casa di civile abitazione nella quale risiedono i coniugi;
n. 2 terreni nel Comune di Ottana per la quota di (1/1) in Ottana gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario;
- n. 1 mezzo di locomozione intestato al sig. Parte 1 ;
Sig.ra Pt 2:
- n. 2 fabbricati nel Comune di Ottana per la quota di 1/12esimo ognuno;
- n. 1 fabbricato nel Comune di Ottana per la quota di 1/42esimo;
- n. 2 terreni nel Comune di Ottana per la quota di 1/12esimo ognuno.
,come da ispezione effettuata, risulta proprietario di un'autovettura Il sig. Parte 1 modello Wolkswagen targata EN237AN immatricolata la prima volta in data 19.11.2009 e acquistata, in data 21.12.2022, per il prezzo dichiarato di € 5.500,00.
La sig.ra Pt 2 non risulta proprietaria di alcun autoveicolo.
L'autovettura è utilizzata per le esigenze familiari.
I coniugi Pt_1 Pt 2 hanno dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore degni di nota.
Il sig. Pt 1 e la sig.ra Pt 2 risultano titolari del conto corrente n. C/C n. 70344716 acceso presso il
Org_1 di Ottana, il cui saldo alla data del 31/08/2023 è pari ad euro 3.481,14
Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:
Valore stimato del patrimonio dei Debitori Immobile casa di civile abitazione € 120.388,50
Terreni sig. Pt_1 N.D.
Terreni sig.ra Pt_2 N.D.
Immobili sig.ra Pt_2 € 1.342,15
Autovettura € 5.500,00
€ 3.481,14 Conti correnti al 31.08.2023
VALORE 130.711,79 TOTALE
PATRIMONIO CONIUGI
Il signor Pt 1, al momento del deposito della prima relazione, risultava essere disoccupato dal
03.07.2017 e titolare di pensione di invalidità Org_2 n. 15033094 dal 01.03.2017 oltre che di reddito di cittadinanza dal mese di Aprile 2020.
A far data dal 01.12.2023 il sig. Pt 1 è stato assunto con la qualifica di conducente di escavatore meccanico presso la Org 3 di Lula, motivo per cui è stata presentata una nuova proposta che prevede prevede:
1) una riduzione del periodo di pagamento delle rate scadute al 30.09.2023 del mutuo BNL da 9,42 anni a 7,08 anni con incremento dell'ammontare della rata da € 229,49 ad € 301,09;
Orga per pagamento delle rate non scadute al 2) la conferma della necessità di un accordo con la
30.09.2023;
3) preso atto della decadenza della definizione agevolata del debito verso 1 Controparte_1
[...] la rateazione del nuovo importo di € 5.108,73 in 72 rate di € 70,95.
,
Il sig. Pt 1, come si evince dalla busta paga inviata unitamente alla modifica della proposta di piano, è inquadrato al livello 3 del contratto edilizia con uno stipendio netto, per il mese di marzo 2024, di €
1.733,00.
Tale mutata situazione, da un lato rafforza la situazione economica del sig. Pt 1 e della sua capacità di mettere a disposizione maggiori risorse per l'esecuzione del piano, dall'altra come evidenziato dallo
- stesso - ha privato il debitore delle risorse del reddito di cittadinanza e di oltre il 50% della pensione di invalidità.
Assumendo come significativo l'ammontare dello stipendio di marzo 2024, per 13 mensilità e la riduzione degli ammortizzatori sociali come sopra indicati, si determina un ammontare di reddito lordo presunto per il 2024 pari ad € così composto:
1) Reddito di lavoro dipendente € 1.733,00 netti x 13 mensilità = 22.529,00 +
2) Pensione di invalidità 2023 x 2/3* x 50% = 2.777,49 +
3) Reddito di cittadinanza 2024 = 0,00 +
4) Reddito Sotgiu 2024 = 0,00 = Reddito netto presunto Pt 1 - Sotgiu 2024 = 25.306,49
pari ad € 2.108,87 netti mensili.
Assumendo, invece, come parametro, la retribuzione indicata nel piano dall'avvocato del legale, pari ad
€ 1.380,00 mensili, e tenendo immutate le altre condizioni, si avrà:
1) Reddito di lavoro dipendente € 1.380,00 netti x 13 mensilità 17.940,00 +
2) Pensione di invalidità 2023 x 2/3* x 50% = 2.777,49 +
3) Reddito di cittadinanza 2024 = 0,00 +
4) Reddito Sotgiu 2024 = 0,00 =
Reddito netto presunto Pt 1 - Sotgiu 2024 = 20.717,49
pari ad € 1.726,45 netti mensili.
Nell'incertezza di quanto effettivamente possa essere il reddito netto del 2024, e assumendo in ragione di ciò, un parametro intermedio tra le due ipotesi, si può ritenere che il reddito netto mensile del nucleo familiare possa realisticamente attestarsi sulla cifra di € 1.917,66, la quale permetterebbe da un lato, comunque un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare e, in seconda istanza, anche un eventuale ulteriore sforzo economico per il contribuente, relativamente al valore della rata mensile da rimborsare al creditore ipotecario e per il pagamento della rateazione con l' Controparte_1
La signora Pt 2 ha dichiarato di non essere occupata e, nel modello 730/2023 risulta a carico del marito unitamente al figlio minorenne della coppia.
I coniugi Parte_3 hanno allegato un prospetto riepilogativo delle proprie spese annuali pari ad €
9.620,00, unitamente all'indicazione della percezione del reddito di cittadinanza di € 240,00 mensili dal mese di Aprile 2020.
Successivamente, nel piano del consumatore hanno indicato che, attualmente, necessitano di circa €
8.070,00 euro annuali, pari ad € 672,50 mensili per il sostentamento della famiglia.
All'esito delle analisi e delle verifiche effettuate, sono state acquisite le seguenti quantificazioni delle esposizioni debitorie:
Elenco creditori NATURA DEL IMPORTO DEBITORE
sigg. Pt 1 CP_2
[...]
CREDITORE
CP 3 Nazionale del Mutuo ipotecario 117.217,81 Pt 1 Pt 2
Lavoro
Agenzia delle Cartelle esattoriali € 1.708,46 Ielpo
Entrate Riscossione
TOTALE POSIZIONE 118.926,27 Pt 1 - SOTGIU DEBITORIA
Non risultano protesti nei confronti dei coniugi Pt_1 Pt 2 come da visure allegate.
Non risultano cause in corso presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado nei confronti dei debitori.
Risulta in corso di esecuzione un pignoramento della casa dove abitano i coniugi, promosso dalla | [...] il 13.04.2023 avverso Parte_1 e Parte 2Organizzazione_5
Si segnala che i debitori ed il loro avvocato hanno prestato, con serietà e disponibilità, la massima collaborazione.
Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del
Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 8 L. 3/2012 e 67 e segg. CCII.
Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dai debitori nell'istanza all'O.C.C., quest'ultimo ha formulato un calcolo dei propri onorari, accettato dagli istanti in quanto inserito nel piano pari a complessivi euro 3.274,53. Non è ancora stato pagato l'acconto disposto dal sig. Giudice nel provvedimento di incarico.
In aggiunta a tali compensi, l'OCC ha anticipato spese per € 65,50 per visure e acquisizione documentale.
Nella tabella che segue sono riepilogati i costi di procedura, per complessivi euro 3.340,03 che sono da considerarsi in prededuzione ai fini della presente procedura di sovraindebitamento.
Al fine di tener conto dell'art. 66, comma 5, del CCII si è provveduto a ripartire i costi di procedura in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascun debitore, come indicato nella seguente tabella.
in IMPORTO SPESA Spese prededuzione
Compenso OCC € 2.580,81
Org_6 € 103,23
IVA € 590,49
Orga Visure Pt 1 € 18,00
Pt 2
Ispezioni ipotecarie € 32,20
Pt 1
Ispezioni ipotecarie € 11,00
Pt 2
Visure Camera €4,30 Commercio
TOTALE € 3.340,03
Il soggetto finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore idoneo considerando adeguatamente l'importo necessario al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile.
Il creditore, Organizzazione_5 ha osservato che:
,
Pt la normativa applicabile al procedimento di composizione della crisi di e Pt 2 è quella prescritta dalla
Legge 3/2012 e non quella applicata dall'OCC;
Pt
l'immobile gravato dall'ipoteca iscritta in favore della Org_8 è di esclusiva proprietà di
Pt tutto il patrimonio di e Pt 2 deve essere tenuto in debita considerazione ai fini della composizione della
.Pt crisi (non è dato sapere i motivi della mancata considerazione dell'ulteriore terreno di intera proprietà di e dei beni di proprietà di Pt 2, seppure pro quota);
è previsto integrale soddisfacimento del credito dell'Erario e falcidia solo per il creditore Org 8 che viceversa vanta un credito privilegiato ipotecario;
non è assicurato che il pagamento del credito ipotecario nella misura proposta dal piano non sia inferiore a quanto realizzabile in ipotesi di liquidazione;
la tempistica prevista per il pagamento del credito ipotecario è di durata tale da imporre al creditore non solo il sacrificio della falcidia ma anche quello della ulteriore perdita economica conseguente alla abnorme dilatazione temporale
(2043!)
Con riferimento alle suddette osservazioni l'OCC ha evidenziato quanto segue:
Con riferimento alla prima osservazione, per cui la relazione particolareggiata riporta i riferimenti normativi anche del nuovo codice per la Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, (D. Lgs 14/2019) anziché soltanto quelli della L. 3/2012, si evidenzia che l'OCC aveva ben presente tale questione tant'è che nelle premesse della relazione ricorda che "risultando in vigore la previgente normativa (L. 3/2012) al momento della presentazione dell'istanza all'OCC da parte dei debitori ed al momento della nomina dei sottoscritti Gestori, la presente relazione è stata predisposta in conformità alla nuova normativa (D.Lgs.
n. 14/2019) vigente alla data di sottoscrizione della presente relazione”. Ciò è stato fatto al fine di dare maggiore completezza formale alla relazione stessa, che è stata elaborata in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore del C.C.I.I.
Tale precisazione è, come detto, più formale che sostanziale in quanto la L. 3/2012 e il D. Lgs 14/2019, per ciò che attiene le definizioni dei requisiti soggetti ed oggettivi del piano sono di fatto sovrapponibili.
Le valutazioni espresse dall'O.C.C. nella relazione si basano sui medesimi presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L. 3/2012 e dal D. Lgs 14/2019 e il riferimento a quest'ultimo, nella relazione particolareggiata, non inficia o modifica in alcun modo le conclusioni della stessa. Con riferimento all'osservazione per cui l'immobile appartenga in via esclusiva al sig. Pt 1 e non sia in comproprietà con la sig.ra Pt_2, l'OCC aveva già specificato nella propria relazione che non risultava
-nella relazione di chiaro se l'immobile fosse al 50% o al 100% di Pt 1, in ragione dell'indicazione stima prodotta dal debitore a firma dell'ing. Persona 1 della percentuale del 50% in
-
comproprietà dei coniugi.
Dall'audizione del debitore, è emerso che, erroneamente, l' OCC, nella Relazione, ha evidenziato che i coniugi Parte 4 sono in regime di separazione dei beni, mentre il regime corretto è quello della comunione dei beni.
Il sig. Pt 1 ha confermato che la casa è stata costruita precedentemente al matrimonio con la sig.ra
Pt 2 e, pertanto, non rientra in comunione dei beni.
Ciò non di meno, dalla visura catastale si evidenzia che in sede di accatastamento la quota dei coniugi è del 50% e tale fatto può aver indotto in errore l'ingegnere stimatore.
La predetta circostanza non inficia le conclusioni dell'OCC in quanto l'immobile rientra, comunque, per intero nell'attivo del piano.
Con riferimento all'osservazione per cui l'OCC non avrebbe incluso nel piano una parte del patrimonio del sig. Pt 1, in particolare uno dei due terreni, si precisa che i due terreni ereditati dal sig. Pt_1 dal padre (foglio 14 part. 624 e part. 586/B) a seguito dell'edificazione della casa sono stati censiti catastalmente in un'unica particella, quella dove insiste l'immobile, e che riporta l'identificativo catastale foglio 14, sub. 824.
Contr Relativamente agli immobili di proprietà della sig.ra Pt_2, evidenzia di averli correttamente ed integralmente ricompresi nell'attivo con la precisazione che per gli immobili di cui la sig.ra Pt_2 è comproprietaria per 1/12, in sede di Relazione non è stato possibile attribuire un valore di mercato perché il sistema non permette una visura per immobile. L'Contr Orga sulla scorta dell'osservazione della ha allora proceduto ad una ricerca catastale a nome del padre della sig.ra Pt 2 a cui questi immobili risultano ancora catastalmente intestati (e dal quale questa ha ereditato), e ha rinvenuto la consistenza economica degli immobili.
All'attivo della procedura devono, pertanto, sommarsi, ulteriori € 1.774,78 rappresentato dal valore di
1/12 dei suddetti immobili.
Con riferimento alla quarta osservazione l'OCC ha evidenziato che non è, in realtà, previsto il Orga soddisfacimento integrale dell'Erario a differenza del creditore perché la somma da corrispondersi all'Erario è oggetto di definizione agevolata e, quindi, oggetto anch'essa di falcidia, se pur di legge.
Non pagare le rate della definizione comporterebbe la perdita del beneficio fiscale e l'incremento della posizione debitoria complessiva della Procedura.
Anche nell'ipotesi di un non pagamento della definizione agevolata con 1 Controparte_1 Orga
[...] (pari a complessivi € 1.708,46) l'incidenza di tale somma sui pagamenti alla sarebbe del tutto irrilevante perché la suddetta somma, divisa per il numero di rate previste (112) incrementerebbe il valore delle rate da pagare di soli € 15,24 mensili, non andando ad incidere significativamente, per il Orga creditore sui tempi di definizione che lo stesso creditore ritiene eccessivi. Con riferimento all'ipotesi liquidatoria da preferirsi al piano l'OCC osserva che, anche da una semplice verifica sul sito delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Nuoro, l'andamento degli esperimenti di vendita per una casa di civile abitazione, prima casa, occupata dai proprietari, in comuni piccoli o medio-piccoli della Organizzazione_9 , non vengono venduti prima del sesto/ottavo esperimento (in ragione del prezzo iniziale) con una diminuzione del prezzo base anche del 80%.
Si verifichino gli esiti, solo a titolo di esempio, della Procedura n. 100/2014, della n. 113/2012, della n.
14/2015 ecc. che hanno raggiunto ribassi imponenti e percentuali di soddisfazione per il creditore procedente del tutto al di sotto delle aspettative iniziali.
L'ipotesi liquidatoria è certamente meno conveniente per il creditore, in termini di spese da sostenere, tempi di attuazione e somma presumibilmente da incassare.
Orga Con riferimento all'osservazione sulle tempistiche, l'OCC concorda con la che la durata del piano
è indubbiamente lunga ma necessitata dalle oggettive condizioni economiche del debitore, ampiamente esposte nella relazione.
La migliorata condizione del sig. Pt 1 che ha trovato nel frattempo un'occupazione comporta una riduzione del periodo di pagamento delle rate scadute al 30.09.2023 del mutuo BNL da 9,42 anni a 7,08 anni con incremento dell'ammontare della rata da € 229,49 ad € 301,09
Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte il sottoscritto OCC ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come proposto dai debitori, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire all'alternativa liquidatoria
Ritenuto di poter condividere le risposte alle osservazioni del creditore dall'OCC;
Ritenuto, pertanto, che sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, il piano di ristrutturazione dei debiti vada omologato;
P.Q.M.
Letto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
[...] e Parte_2
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura;
dispone che la sentenza di omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del Tribunale di Nuoro, con oscuramento dei dati sensibili;
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Nuoro, in data 24 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Riccardo De Vito
TRIBUNALE DI NUORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura di RG 14-1/2023
a seguito del ricorso depositato in data 20 novembre 2023, nell'interesse Parte 1 nato a [...], il [...], CF C.F. 1 Parte 2 nata
[...]
/1976, CF n.31, C.F. 2 assistiti dall'avvocato Pietro Paolo Callà, pec: Email 1 e domiciliati presso il suo studio in unale l'accesso alla procedura di Ottana, Via europa n.1,, col quale si chi composizione della crisi da sovraindebitamento, osserva: La relazione dell'OCC, depositata in data 22 aprile 2024 e successivamente integrata in data 19 agosto
2024, dà atto e documenta quanto segue:
ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7 della legge n. 3 del 2012 e cioè i debitori:
a) risultano in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della legge n. 23 del 2012;
b) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle in esame;
d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n.3 del 2012;
non hanno subito, per cause a essi imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore.
La proposta di accordo formulata dal debitore è corredata da tutta la documentazione prevista dall'articolo 9 comma 2 della legge 3/2012, in particolare:
-elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
-elenco dei beni di proprietà dei debitori e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
-copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni;
-elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
-certificato di stato di famiglia.
Parte_3 è riconducibileLa genesi dello stato di sovraindebitamento in cui versano i coniugi all'inaspettata patologia inabilitante diagnosticata al sig. Pt 1 e nelle relative necessità di cure, la quale ha determinato l'inabilità al lavoro del sig. Pt 1, per cui si ritiene che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave, malafede o frode. La situazione dei coniugi Parte_3 può essere senz'altro inquadrata nel concetto di sovraindebitamento, dal momento che hanno dimostrato di non disporre di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte, da cui l'impossibilità ad adempiere.
I coniugi, infatti, dalle ricerche effettuate presso i competenti uffici fiscali, catastali e dalle ispezioni ipotecarie, risultano disporre, in termini patrimoniali e reddituali, di beni di relativamente modico valore e precisamente:
Sig. Pt 1:
- n. 1 immobile nel Comune di Ottana, casa di civile abitazione nella quale risiedono i coniugi;
n. 2 terreni nel Comune di Ottana per la quota di (1/1) in Ottana gravati da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario;
- n. 1 mezzo di locomozione intestato al sig. Parte 1 ;
Sig.ra Pt 2:
- n. 2 fabbricati nel Comune di Ottana per la quota di 1/12esimo ognuno;
- n. 1 fabbricato nel Comune di Ottana per la quota di 1/42esimo;
- n. 2 terreni nel Comune di Ottana per la quota di 1/12esimo ognuno.
,come da ispezione effettuata, risulta proprietario di un'autovettura Il sig. Parte 1 modello Wolkswagen targata EN237AN immatricolata la prima volta in data 19.11.2009 e acquistata, in data 21.12.2022, per il prezzo dichiarato di € 5.500,00.
La sig.ra Pt 2 non risulta proprietaria di alcun autoveicolo.
L'autovettura è utilizzata per le esigenze familiari.
I coniugi Pt_1 Pt 2 hanno dichiarato di non possedere ulteriori beni mobili di valore degni di nota.
Il sig. Pt 1 e la sig.ra Pt 2 risultano titolari del conto corrente n. C/C n. 70344716 acceso presso il
Org_1 di Ottana, il cui saldo alla data del 31/08/2023 è pari ad euro 3.481,14
Di seguito si presenta una sintetica stima del valore corrente del patrimonio posseduto:
Valore stimato del patrimonio dei Debitori Immobile casa di civile abitazione € 120.388,50
Terreni sig. Pt_1 N.D.
Terreni sig.ra Pt_2 N.D.
Immobili sig.ra Pt_2 € 1.342,15
Autovettura € 5.500,00
€ 3.481,14 Conti correnti al 31.08.2023
VALORE 130.711,79 TOTALE
PATRIMONIO CONIUGI
Il signor Pt 1, al momento del deposito della prima relazione, risultava essere disoccupato dal
03.07.2017 e titolare di pensione di invalidità Org_2 n. 15033094 dal 01.03.2017 oltre che di reddito di cittadinanza dal mese di Aprile 2020.
A far data dal 01.12.2023 il sig. Pt 1 è stato assunto con la qualifica di conducente di escavatore meccanico presso la Org 3 di Lula, motivo per cui è stata presentata una nuova proposta che prevede prevede:
1) una riduzione del periodo di pagamento delle rate scadute al 30.09.2023 del mutuo BNL da 9,42 anni a 7,08 anni con incremento dell'ammontare della rata da € 229,49 ad € 301,09;
Orga per pagamento delle rate non scadute al 2) la conferma della necessità di un accordo con la
30.09.2023;
3) preso atto della decadenza della definizione agevolata del debito verso 1 Controparte_1
[...] la rateazione del nuovo importo di € 5.108,73 in 72 rate di € 70,95.
,
Il sig. Pt 1, come si evince dalla busta paga inviata unitamente alla modifica della proposta di piano, è inquadrato al livello 3 del contratto edilizia con uno stipendio netto, per il mese di marzo 2024, di €
1.733,00.
Tale mutata situazione, da un lato rafforza la situazione economica del sig. Pt 1 e della sua capacità di mettere a disposizione maggiori risorse per l'esecuzione del piano, dall'altra come evidenziato dallo
- stesso - ha privato il debitore delle risorse del reddito di cittadinanza e di oltre il 50% della pensione di invalidità.
Assumendo come significativo l'ammontare dello stipendio di marzo 2024, per 13 mensilità e la riduzione degli ammortizzatori sociali come sopra indicati, si determina un ammontare di reddito lordo presunto per il 2024 pari ad € così composto:
1) Reddito di lavoro dipendente € 1.733,00 netti x 13 mensilità = 22.529,00 +
2) Pensione di invalidità 2023 x 2/3* x 50% = 2.777,49 +
3) Reddito di cittadinanza 2024 = 0,00 +
4) Reddito Sotgiu 2024 = 0,00 = Reddito netto presunto Pt 1 - Sotgiu 2024 = 25.306,49
pari ad € 2.108,87 netti mensili.
Assumendo, invece, come parametro, la retribuzione indicata nel piano dall'avvocato del legale, pari ad
€ 1.380,00 mensili, e tenendo immutate le altre condizioni, si avrà:
1) Reddito di lavoro dipendente € 1.380,00 netti x 13 mensilità 17.940,00 +
2) Pensione di invalidità 2023 x 2/3* x 50% = 2.777,49 +
3) Reddito di cittadinanza 2024 = 0,00 +
4) Reddito Sotgiu 2024 = 0,00 =
Reddito netto presunto Pt 1 - Sotgiu 2024 = 20.717,49
pari ad € 1.726,45 netti mensili.
Nell'incertezza di quanto effettivamente possa essere il reddito netto del 2024, e assumendo in ragione di ciò, un parametro intermedio tra le due ipotesi, si può ritenere che il reddito netto mensile del nucleo familiare possa realisticamente attestarsi sulla cifra di € 1.917,66, la quale permetterebbe da un lato, comunque un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare e, in seconda istanza, anche un eventuale ulteriore sforzo economico per il contribuente, relativamente al valore della rata mensile da rimborsare al creditore ipotecario e per il pagamento della rateazione con l' Controparte_1
La signora Pt 2 ha dichiarato di non essere occupata e, nel modello 730/2023 risulta a carico del marito unitamente al figlio minorenne della coppia.
I coniugi Parte_3 hanno allegato un prospetto riepilogativo delle proprie spese annuali pari ad €
9.620,00, unitamente all'indicazione della percezione del reddito di cittadinanza di € 240,00 mensili dal mese di Aprile 2020.
Successivamente, nel piano del consumatore hanno indicato che, attualmente, necessitano di circa €
8.070,00 euro annuali, pari ad € 672,50 mensili per il sostentamento della famiglia.
All'esito delle analisi e delle verifiche effettuate, sono state acquisite le seguenti quantificazioni delle esposizioni debitorie:
Elenco creditori NATURA DEL IMPORTO DEBITORE
sigg. Pt 1 CP_2
[...]
CREDITORE
CP 3 Nazionale del Mutuo ipotecario 117.217,81 Pt 1 Pt 2
Lavoro
Agenzia delle Cartelle esattoriali € 1.708,46 Ielpo
Entrate Riscossione
TOTALE POSIZIONE 118.926,27 Pt 1 - SOTGIU DEBITORIA
Non risultano protesti nei confronti dei coniugi Pt_1 Pt 2 come da visure allegate.
Non risultano cause in corso presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado nei confronti dei debitori.
Risulta in corso di esecuzione un pignoramento della casa dove abitano i coniugi, promosso dalla | [...] il 13.04.2023 avverso Parte_1 e Parte 2Organizzazione_5
Si segnala che i debitori ed il loro avvocato hanno prestato, con serietà e disponibilità, la massima collaborazione.
Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del
Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, fornendo un valido supporto alla richiesta di accesso alla procedura ex art. 8 L. 3/2012 e 67 e segg. CCII.
Sulla base della situazione economico-patrimoniale rappresentata dai debitori nell'istanza all'O.C.C., quest'ultimo ha formulato un calcolo dei propri onorari, accettato dagli istanti in quanto inserito nel piano pari a complessivi euro 3.274,53. Non è ancora stato pagato l'acconto disposto dal sig. Giudice nel provvedimento di incarico.
In aggiunta a tali compensi, l'OCC ha anticipato spese per € 65,50 per visure e acquisizione documentale.
Nella tabella che segue sono riepilogati i costi di procedura, per complessivi euro 3.340,03 che sono da considerarsi in prededuzione ai fini della presente procedura di sovraindebitamento.
Al fine di tener conto dell'art. 66, comma 5, del CCII si è provveduto a ripartire i costi di procedura in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascun debitore, come indicato nella seguente tabella.
in IMPORTO SPESA Spese prededuzione
Compenso OCC € 2.580,81
Org_6 € 103,23
IVA € 590,49
Orga Visure Pt 1 € 18,00
Pt 2
Ispezioni ipotecarie € 32,20
Pt 1
Ispezioni ipotecarie € 11,00
Pt 2
Visure Camera €4,30 Commercio
TOTALE € 3.340,03
Il soggetto finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore idoneo considerando adeguatamente l'importo necessario al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito disponibile.
Il creditore, Organizzazione_5 ha osservato che:
,
Pt la normativa applicabile al procedimento di composizione della crisi di e Pt 2 è quella prescritta dalla
Legge 3/2012 e non quella applicata dall'OCC;
Pt
l'immobile gravato dall'ipoteca iscritta in favore della Org_8 è di esclusiva proprietà di
Pt tutto il patrimonio di e Pt 2 deve essere tenuto in debita considerazione ai fini della composizione della
.Pt crisi (non è dato sapere i motivi della mancata considerazione dell'ulteriore terreno di intera proprietà di e dei beni di proprietà di Pt 2, seppure pro quota);
è previsto integrale soddisfacimento del credito dell'Erario e falcidia solo per il creditore Org 8 che viceversa vanta un credito privilegiato ipotecario;
non è assicurato che il pagamento del credito ipotecario nella misura proposta dal piano non sia inferiore a quanto realizzabile in ipotesi di liquidazione;
la tempistica prevista per il pagamento del credito ipotecario è di durata tale da imporre al creditore non solo il sacrificio della falcidia ma anche quello della ulteriore perdita economica conseguente alla abnorme dilatazione temporale
(2043!)
Con riferimento alle suddette osservazioni l'OCC ha evidenziato quanto segue:
Con riferimento alla prima osservazione, per cui la relazione particolareggiata riporta i riferimenti normativi anche del nuovo codice per la Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, (D. Lgs 14/2019) anziché soltanto quelli della L. 3/2012, si evidenzia che l'OCC aveva ben presente tale questione tant'è che nelle premesse della relazione ricorda che "risultando in vigore la previgente normativa (L. 3/2012) al momento della presentazione dell'istanza all'OCC da parte dei debitori ed al momento della nomina dei sottoscritti Gestori, la presente relazione è stata predisposta in conformità alla nuova normativa (D.Lgs.
n. 14/2019) vigente alla data di sottoscrizione della presente relazione”. Ciò è stato fatto al fine di dare maggiore completezza formale alla relazione stessa, che è stata elaborata in un momento successivo rispetto all'entrata in vigore del C.C.I.I.
Tale precisazione è, come detto, più formale che sostanziale in quanto la L. 3/2012 e il D. Lgs 14/2019, per ciò che attiene le definizioni dei requisiti soggetti ed oggettivi del piano sono di fatto sovrapponibili.
Le valutazioni espresse dall'O.C.C. nella relazione si basano sui medesimi presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla L. 3/2012 e dal D. Lgs 14/2019 e il riferimento a quest'ultimo, nella relazione particolareggiata, non inficia o modifica in alcun modo le conclusioni della stessa. Con riferimento all'osservazione per cui l'immobile appartenga in via esclusiva al sig. Pt 1 e non sia in comproprietà con la sig.ra Pt_2, l'OCC aveva già specificato nella propria relazione che non risultava
-nella relazione di chiaro se l'immobile fosse al 50% o al 100% di Pt 1, in ragione dell'indicazione stima prodotta dal debitore a firma dell'ing. Persona 1 della percentuale del 50% in
-
comproprietà dei coniugi.
Dall'audizione del debitore, è emerso che, erroneamente, l' OCC, nella Relazione, ha evidenziato che i coniugi Parte 4 sono in regime di separazione dei beni, mentre il regime corretto è quello della comunione dei beni.
Il sig. Pt 1 ha confermato che la casa è stata costruita precedentemente al matrimonio con la sig.ra
Pt 2 e, pertanto, non rientra in comunione dei beni.
Ciò non di meno, dalla visura catastale si evidenzia che in sede di accatastamento la quota dei coniugi è del 50% e tale fatto può aver indotto in errore l'ingegnere stimatore.
La predetta circostanza non inficia le conclusioni dell'OCC in quanto l'immobile rientra, comunque, per intero nell'attivo del piano.
Con riferimento all'osservazione per cui l'OCC non avrebbe incluso nel piano una parte del patrimonio del sig. Pt 1, in particolare uno dei due terreni, si precisa che i due terreni ereditati dal sig. Pt_1 dal padre (foglio 14 part. 624 e part. 586/B) a seguito dell'edificazione della casa sono stati censiti catastalmente in un'unica particella, quella dove insiste l'immobile, e che riporta l'identificativo catastale foglio 14, sub. 824.
Contr Relativamente agli immobili di proprietà della sig.ra Pt_2, evidenzia di averli correttamente ed integralmente ricompresi nell'attivo con la precisazione che per gli immobili di cui la sig.ra Pt_2 è comproprietaria per 1/12, in sede di Relazione non è stato possibile attribuire un valore di mercato perché il sistema non permette una visura per immobile. L'Contr Orga sulla scorta dell'osservazione della ha allora proceduto ad una ricerca catastale a nome del padre della sig.ra Pt 2 a cui questi immobili risultano ancora catastalmente intestati (e dal quale questa ha ereditato), e ha rinvenuto la consistenza economica degli immobili.
All'attivo della procedura devono, pertanto, sommarsi, ulteriori € 1.774,78 rappresentato dal valore di
1/12 dei suddetti immobili.
Con riferimento alla quarta osservazione l'OCC ha evidenziato che non è, in realtà, previsto il Orga soddisfacimento integrale dell'Erario a differenza del creditore perché la somma da corrispondersi all'Erario è oggetto di definizione agevolata e, quindi, oggetto anch'essa di falcidia, se pur di legge.
Non pagare le rate della definizione comporterebbe la perdita del beneficio fiscale e l'incremento della posizione debitoria complessiva della Procedura.
Anche nell'ipotesi di un non pagamento della definizione agevolata con 1 Controparte_1 Orga
[...] (pari a complessivi € 1.708,46) l'incidenza di tale somma sui pagamenti alla sarebbe del tutto irrilevante perché la suddetta somma, divisa per il numero di rate previste (112) incrementerebbe il valore delle rate da pagare di soli € 15,24 mensili, non andando ad incidere significativamente, per il Orga creditore sui tempi di definizione che lo stesso creditore ritiene eccessivi. Con riferimento all'ipotesi liquidatoria da preferirsi al piano l'OCC osserva che, anche da una semplice verifica sul sito delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Nuoro, l'andamento degli esperimenti di vendita per una casa di civile abitazione, prima casa, occupata dai proprietari, in comuni piccoli o medio-piccoli della Organizzazione_9 , non vengono venduti prima del sesto/ottavo esperimento (in ragione del prezzo iniziale) con una diminuzione del prezzo base anche del 80%.
Si verifichino gli esiti, solo a titolo di esempio, della Procedura n. 100/2014, della n. 113/2012, della n.
14/2015 ecc. che hanno raggiunto ribassi imponenti e percentuali di soddisfazione per il creditore procedente del tutto al di sotto delle aspettative iniziali.
L'ipotesi liquidatoria è certamente meno conveniente per il creditore, in termini di spese da sostenere, tempi di attuazione e somma presumibilmente da incassare.
Orga Con riferimento all'osservazione sulle tempistiche, l'OCC concorda con la che la durata del piano
è indubbiamente lunga ma necessitata dalle oggettive condizioni economiche del debitore, ampiamente esposte nella relazione.
La migliorata condizione del sig. Pt 1 che ha trovato nel frattempo un'occupazione comporta una riduzione del periodo di pagamento delle rate scadute al 30.09.2023 del mutuo BNL da 9,42 anni a 7,08 anni con incremento dell'ammontare della rata da € 229,49 ad € 301,09
Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte il sottoscritto OCC ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come proposto dai debitori, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile, ragionevolmente attuabile e da preferire all'alternativa liquidatoria
Ritenuto di poter condividere le risposte alle osservazioni del creditore dall'OCC;
Ritenuto, pertanto, che sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, il piano di ristrutturazione dei debiti vada omologato;
P.Q.M.
Letto l'art. 70 CCII, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
[...] e Parte_2
dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura;
dispone che la sentenza di omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del Tribunale di Nuoro, con oscuramento dei dati sensibili;
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito;
dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Nuoro, in data 24 ottobre 2024
Il Giudice
Dott. Riccardo De Vito