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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
IU IN Presidente
RI MA Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 52/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. IU Bruno, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Lombardia n. 16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
conclusioni della ricorrente: come da note scritte depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2022 , premettendo di aver contratto Parte_1 il 4.6.2002 a Palermo matrimonio concordatario con – trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, Parte II, Serie A, dell'anno Per_ 2002 – dal quale sono nati i figli , l'8.8.2006, e , il 22.7.2008, domandava al Per_1 Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili, confermando l'affidamento esclusivo dei figli alla madre – già previsto nel decreto che aveva modificato le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo – con diritto di visita del padre e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al loro mantenimento (€ 400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di corrisponderle la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile.
A fondamento del ricorso allegava il totale disinteresse del resistente nei confronti dei figli, sia sotto il profilo affettivo che dal punto di vista economico, deducendo, per altro verso, il peggioramento della propria condizione economica a causa del licenziamento subito nel
2017 – dopo il quale gli unici suoi introiti mensili erano il reddito di cittadinanza, pari ad €
426,00 (da ottobre 2021), ed un assegno per i figli, pari ad € 222,00 – che l'aveva indotta ad attivare il procedimento ex art. 148 cc nei confronti degli ascendenti paterni, non avendo il marito mai versato la somma prevista in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€ 200,00 ciascuno),
Quanto alla situazione economica del resistente, deduceva che svolgeva diverse attività lavorative che gli consentivano di aver un buon tenore di vita e che nel 2020 aveva ereditato diversi beni immobili a seguito della morte del padre.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e con la sentenza sullo status ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 6.5.2023, il Presidente del Tribunale, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente , confermava le condizioni della Controparte_1 separazione consensuale omologate dal Tribunale di Palermo con decreto n. 7784/2009 (n.
2289/2009 R.G.), come modificate con decreto del Tribunale di Palermo dell'11-26 ottobre
2010 (n. 867/2010 RGVG), fatta eccezione per il regime di visita del padre, che, stante l'età raggiunta dai figli (17 e 15 anni), rimetteva alla libera volontà delle parti, prevedendo in caso di disaccordo apposita regolamentazione (cfr. ordinanza del 6.5.2023).
Con sentenza n. 1250/2023, pubblicata il 17.11.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza in pari data, ritenuta la necessità di proseguire il giudizio per istruire le restanti domande, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
Con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa – istruita mediante produzioni documentali, nonché ordine di esibizione emesso nei confronti di Inps e
Agenzia delle Entrate – Uffici territorialmente competenti, al fine di acquisire documentazione sulla situazione reddituale/patrimoniale del resistente – è stata assunta in decisione, assegnando alla ricorrente il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale.
*******
Così delineato l'oggetto del contendere, preso atto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre in questa sede soffermarsi sulle restanti domande avanzate nell'ambito del presente giudizio.
Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle l'importo Parte_1 mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile – somma già prevista quale contributo al suo mantenimento in sede di separazione consensuale (trasformata) –, deducendo di essere disoccupata.
In particolare, ha rappresentato di aver perso il proprio lavoro nel 2017 e di percepire, dal mese di ottobre 2021, il reddito di cittadinanza nella misura mensile di € 426,00 mensili.
Ebbene, in materia di assegno divorzile deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. n.
898/70: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n. 18287/2018 hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, che ha sottolineato come
“La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale. L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (cfr. Cass., n. 5148/2024).
Orbene, ad avviso del Tribunale, nel caso sub iudice non sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno divorzile, che non consegue di per sé alla sola differenza reddituale atteso che “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione” è solamente “il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile” (cfr., ex multis, Cass., n. 32398/2019; Cass., n. 11796/2021; Cass., n. 7596/2022).
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21926/2019 – richiamata dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 35385/2023 – ha affermato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
Nella vicenda in esame, innanzitutto, non sono emersi elementi idonei a ritenere che tra le parti vi sia uno squilibrio reddituale effettivo e non di modesta entità.
Infatti, dalla valutazione comparativa delle loro condizioni economico-patrimoniali – cristallizzate nella documentazione reddituale offerta da e in quella Parte_1 trasmessa dall'Inps in seguito all'ordine di esibizione giudiziale – non è emersa una rilevante disparità economica tra le stesse.
Peraltro, nel modello 730/2022 (redditi 2021) depositato dalla ricorrente a corredo delle note scritte depositate il 10.6.2024, oltre alla voce di € 2.775,00 sub redditi da lavoro, è indicato l'importo di € 43.293,00 sub specie di altri redditi, essendo priva di efficacia probatoria la dichiarazione sottoscritta dalla parte in relazione alla mancata produzione di redditi per gli anni 2022 e 2023.
D'altra parte, dalla certificazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate si evince che per l'anno d'imposta 2020 ha percepito redditi pari ad € 6.375,18, che Parte_2 per l'anno 2021 non ha percepito redditi e per l'anno d'imposta 2022 ha percepito redditi pari ad € 5.350,00 (cfr. certificazione del 20.3.2024), mentre, dall'estratto conto previdenziale offerto dall'Inps, emerge che egli, negli ultimi anni, ha percepito modesti redditi da lavoro part time (pari a € 1.679,00 ed € 1.192,70 per il 2023 e ad € 843,00 e €
3.585,00 per il 2024), avendo tra settembre e ottobre del 2023 percepito la CP_2 Ad ogni modo, anche volendo aderire alla tesi prospettata da – che ha Parte_1 allegato una disparità economica senza fornire alcun valido elemento a supporto –, la non configurabilità dell'assegno divorzile in favore della resistente consegue all'esito negativo dell'accertamento in ordine agli ulteriori parametri da tenere in considerazione nell'indagine.
Invero, la resistente non ha dimostrato “l'inadeguatezza dei mezzi e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” limitandosi ad affermare di essere disoccupata, di avere in passato svolto attività lavorativa e di essere stata poi licenziata, né d'altra parte ha fornito alcun elemento – neanche sul piano assertivo – idoneo a ricostruire concretamente il contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, non avendo, per altro verso, neanche allegato di aver sacrificato eventuali aspettative professionali durante il matrimonio, in ragione del contributo contestualmente dato sul piano familiare, rispetto al quale non ha dedotto alcunché.
Alla luce delle argomentazioni svolte, va rigettata la domanda in tal senso formulata da
. Parte_1
Sull'affidamento esclusivo dei figli e sulla regolamentazione del diritto di visita del padre
ha chiesto di confermare l'affidamento esclusivo dei figli e Parte_1 Per_1 Per_
alla madre, già disposto dal Tribunale di Palermo con decreto dell'11.10.2010 (n.
867/2010 RGVG), a modifica delle condizioni della separazione consensuale trasformata,
In ordine a tale domanda, non va adottata alcuna statuizione rispetto al figlio , Per_1 Per_ nato l'[...] e dunque ormai maggiorenne;
mentre rispetto alla figlia , nata il
22.7.2008, può confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre – con tutte le conseguenze che ne discendono in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e dunque di adozione delle scelte inerenti alla minore –.
È noto che l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.(Cass., n. 19393/2020:
“in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). Nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore (best interest of the child), l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà – nel medio/lungo periodo – sui figli e il livello di conflittualità tra le parti, che, laddove troppo elevato, potrebbe pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori ( Cass., n. 26517/2024).
A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato il persistente disinteresse del padre nei confronti dei figli, sia sotto il profilo morale che materiale, precisando che per far fronte ai loro bisogni ha dovuto ricorrere all'aiuto dei propri genitori nonché a quello dei nonni paterni, attivando il procedimento di cui all'art. 148 cc – in esito al quale il Tribunale di Palermo, con decreto del 6.12.2010 nell'ambito del procedimento n. 6878/2010 R.G., preso atto del mancato assolvimento da parte di dell'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli, ha ordinato ai nonni paterni, ed Parte_3
di versare a a decorrere dal mese di giugno 2010, entro il Persona_3 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento dei nipoti Per_
e . Per_1
Ebbene, tali elementi, in assenza di elementi idonei a comprovare un interesse e/o un riavvicinamento del padre – che non si è neanche costituito nel presente giudizio –, depongono nel senso della conferma del regime di affidamento esclusivo della figlia Per_ minore – prossima al raggiungimento della maggiore età – alla madre, mantenendo l'equilibrio già consolidatosi in questi anni.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, l'età della ragazza e l'assenza di fatto di rapporti col genitore fanno sì che lo stesso vada lasciato alla volontà della stessa.
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di , divenuto Per_1 Per_ maggiorenne nelle more del presente giudizio, e , prossima al raggiungimento della maggiore età.
A tal riguardo, l'art. 337 ter, co. 4, c.c. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi richiamare, con specifico riguardo a RI l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Dunque, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae nell'ipotesi in cui egli, divenuto maggiorenne, sia senza sua colpa ancora dipendente dai genitori.
In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio nonché in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
La giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ebbene, ad avviso del Tribunale, l'assenza di allegazioni in ordine al mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio maggiorenne è in qualche misura superata dall'età dello stesso – che ha da poco compiuto diciannove anni –, dovendosi d'altra parte tenere conto delle condizioni economiche del resistente.
Va, dunque, posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo mantenimento dei figli Per_1 Per_ (maggiorenne) e (minorenne), la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), rivalutabile secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Termini Imerese e il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
L'esito della lite, la sua natura, la contumacia del resistente e l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato fanno sì nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , a Controparte_1 seguito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore , nata a [...] il Persona_4
22.7.2008, alla madre;
- dispone che il diritto di visita del padre secondo quanto previsto in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, a la somma di € 350,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a Parte_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e (€ 175,00 ciascuno), oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1 - nulla sulle spese.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
RI MA IU IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
IU IN Presidente
RI MA Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 52/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. IU Bruno, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Lombardia n. 16, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
conclusioni della ricorrente: come da note scritte depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2022 , premettendo di aver contratto Parte_1 il 4.6.2002 a Palermo matrimonio concordatario con – trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, Parte II, Serie A, dell'anno Per_ 2002 – dal quale sono nati i figli , l'8.8.2006, e , il 22.7.2008, domandava al Per_1 Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili, confermando l'affidamento esclusivo dei figli alla madre – già previsto nel decreto che aveva modificato le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Palermo – con diritto di visita del padre e ponendo a carico del resistente l'obbligo di versarle la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al loro mantenimento (€ 400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di corrisponderle la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile.
A fondamento del ricorso allegava il totale disinteresse del resistente nei confronti dei figli, sia sotto il profilo affettivo che dal punto di vista economico, deducendo, per altro verso, il peggioramento della propria condizione economica a causa del licenziamento subito nel
2017 – dopo il quale gli unici suoi introiti mensili erano il reddito di cittadinanza, pari ad €
426,00 (da ottobre 2021), ed un assegno per i figli, pari ad € 222,00 – che l'aveva indotta ad attivare il procedimento ex art. 148 cc nei confronti degli ascendenti paterni, non avendo il marito mai versato la somma prevista in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (€ 200,00 ciascuno),
Quanto alla situazione economica del resistente, deduceva che svolgeva diverse attività lavorative che gli consentivano di aver un buon tenore di vita e che nel 2020 aveva ereditato diversi beni immobili a seguito della morte del padre.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e con la sentenza sullo status ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 6.5.2023, il Presidente del Tribunale, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione del resistente , confermava le condizioni della Controparte_1 separazione consensuale omologate dal Tribunale di Palermo con decreto n. 7784/2009 (n.
2289/2009 R.G.), come modificate con decreto del Tribunale di Palermo dell'11-26 ottobre
2010 (n. 867/2010 RGVG), fatta eccezione per il regime di visita del padre, che, stante l'età raggiunta dai figli (17 e 15 anni), rimetteva alla libera volontà delle parti, prevedendo in caso di disaccordo apposita regolamentazione (cfr. ordinanza del 6.5.2023).
Con sentenza n. 1250/2023, pubblicata il 17.11.2023, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza in pari data, ritenuta la necessità di proseguire il giudizio per istruire le restanti domande, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore.
Con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa – istruita mediante produzioni documentali, nonché ordine di esibizione emesso nei confronti di Inps e
Agenzia delle Entrate – Uffici territorialmente competenti, al fine di acquisire documentazione sulla situazione reddituale/patrimoniale del resistente – è stata assunta in decisione, assegnando alla ricorrente il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale.
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Così delineato l'oggetto del contendere, preso atto della sentenza non definitiva con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre in questa sede soffermarsi sulle restanti domande avanzate nell'ambito del presente giudizio.
Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle l'importo Parte_1 mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile – somma già prevista quale contributo al suo mantenimento in sede di separazione consensuale (trasformata) –, deducendo di essere disoccupata.
In particolare, ha rappresentato di aver perso il proprio lavoro nel 2017 e di percepire, dal mese di ottobre 2021, il reddito di cittadinanza nella misura mensile di € 426,00 mensili.
Ebbene, in materia di assegno divorzile deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 5, co. 6, l. n.
898/70: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando il dettato normativo, con la sentenza n. 18287/2018 hanno affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, che ha sottolineato come
“La funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale. L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare
l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (cfr. Cass., n. 5148/2024).
Orbene, ad avviso del Tribunale, nel caso sub iudice non sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno divorzile, che non consegue di per sé alla sola differenza reddituale atteso che “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione” è solamente “il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile” (cfr., ex multis, Cass., n. 32398/2019; Cass., n. 11796/2021; Cass., n. 7596/2022).
La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 21926/2019 – richiamata dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 35385/2023 – ha affermato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi”.
Nella vicenda in esame, innanzitutto, non sono emersi elementi idonei a ritenere che tra le parti vi sia uno squilibrio reddituale effettivo e non di modesta entità.
Infatti, dalla valutazione comparativa delle loro condizioni economico-patrimoniali – cristallizzate nella documentazione reddituale offerta da e in quella Parte_1 trasmessa dall'Inps in seguito all'ordine di esibizione giudiziale – non è emersa una rilevante disparità economica tra le stesse.
Peraltro, nel modello 730/2022 (redditi 2021) depositato dalla ricorrente a corredo delle note scritte depositate il 10.6.2024, oltre alla voce di € 2.775,00 sub redditi da lavoro, è indicato l'importo di € 43.293,00 sub specie di altri redditi, essendo priva di efficacia probatoria la dichiarazione sottoscritta dalla parte in relazione alla mancata produzione di redditi per gli anni 2022 e 2023.
D'altra parte, dalla certificazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate si evince che per l'anno d'imposta 2020 ha percepito redditi pari ad € 6.375,18, che Parte_2 per l'anno 2021 non ha percepito redditi e per l'anno d'imposta 2022 ha percepito redditi pari ad € 5.350,00 (cfr. certificazione del 20.3.2024), mentre, dall'estratto conto previdenziale offerto dall'Inps, emerge che egli, negli ultimi anni, ha percepito modesti redditi da lavoro part time (pari a € 1.679,00 ed € 1.192,70 per il 2023 e ad € 843,00 e €
3.585,00 per il 2024), avendo tra settembre e ottobre del 2023 percepito la CP_2 Ad ogni modo, anche volendo aderire alla tesi prospettata da – che ha Parte_1 allegato una disparità economica senza fornire alcun valido elemento a supporto –, la non configurabilità dell'assegno divorzile in favore della resistente consegue all'esito negativo dell'accertamento in ordine agli ulteriori parametri da tenere in considerazione nell'indagine.
Invero, la resistente non ha dimostrato “l'inadeguatezza dei mezzi e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” limitandosi ad affermare di essere disoccupata, di avere in passato svolto attività lavorativa e di essere stata poi licenziata, né d'altra parte ha fornito alcun elemento – neanche sul piano assertivo – idoneo a ricostruire concretamente il contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, non avendo, per altro verso, neanche allegato di aver sacrificato eventuali aspettative professionali durante il matrimonio, in ragione del contributo contestualmente dato sul piano familiare, rispetto al quale non ha dedotto alcunché.
Alla luce delle argomentazioni svolte, va rigettata la domanda in tal senso formulata da
. Parte_1
Sull'affidamento esclusivo dei figli e sulla regolamentazione del diritto di visita del padre
ha chiesto di confermare l'affidamento esclusivo dei figli e Parte_1 Per_1 Per_
alla madre, già disposto dal Tribunale di Palermo con decreto dell'11.10.2010 (n.
867/2010 RGVG), a modifica delle condizioni della separazione consensuale trasformata,
In ordine a tale domanda, non va adottata alcuna statuizione rispetto al figlio , Per_1 Per_ nato l'[...] e dunque ormai maggiorenne;
mentre rispetto alla figlia , nata il
22.7.2008, può confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre – con tutte le conseguenze che ne discendono in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e dunque di adozione delle scelte inerenti alla minore –.
È noto che l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.(Cass., n. 19393/2020:
“in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). Nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore (best interest of the child), l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà – nel medio/lungo periodo – sui figli e il livello di conflittualità tra le parti, che, laddove troppo elevato, potrebbe pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori ( Cass., n. 26517/2024).
A fondamento della domanda la ricorrente ha allegato il persistente disinteresse del padre nei confronti dei figli, sia sotto il profilo morale che materiale, precisando che per far fronte ai loro bisogni ha dovuto ricorrere all'aiuto dei propri genitori nonché a quello dei nonni paterni, attivando il procedimento di cui all'art. 148 cc – in esito al quale il Tribunale di Palermo, con decreto del 6.12.2010 nell'ambito del procedimento n. 6878/2010 R.G., preso atto del mancato assolvimento da parte di dell'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli, ha ordinato ai nonni paterni, ed Parte_3
di versare a a decorrere dal mese di giugno 2010, entro il Persona_3 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento dei nipoti Per_
e . Per_1
Ebbene, tali elementi, in assenza di elementi idonei a comprovare un interesse e/o un riavvicinamento del padre – che non si è neanche costituito nel presente giudizio –, depongono nel senso della conferma del regime di affidamento esclusivo della figlia Per_ minore – prossima al raggiungimento della maggiore età – alla madre, mantenendo l'equilibrio già consolidatosi in questi anni.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, l'età della ragazza e l'assenza di fatto di rapporti col genitore fanno sì che lo stesso vada lasciato alla volontà della stessa.
Sul mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di , divenuto Per_1 Per_ maggiorenne nelle more del presente giudizio, e , prossima al raggiungimento della maggiore età.
A tal riguardo, l'art. 337 ter, co. 4, c.c. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito, dovendosi richiamare, con specifico riguardo a RI l'art. 337 septies c.c., secondo cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Dunque, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae nell'ipotesi in cui egli, divenuto maggiorenne, sia senza sua colpa ancora dipendente dai genitori.
In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio nonché in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.
La giurisprudenza ha chiarito, in punto di prova del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]”
(Cass., n. 17183/2020).
Ebbene, ad avviso del Tribunale, l'assenza di allegazioni in ordine al mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio maggiorenne è in qualche misura superata dall'età dello stesso – che ha da poco compiuto diciannove anni –, dovendosi d'altra parte tenere conto delle condizioni economiche del resistente.
Va, dunque, posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere a , Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo mantenimento dei figli Per_1 Per_ (maggiorenne) e (minorenne), la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 ciascuno), rivalutabile secondo gli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (come individuate analiticamente nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Termini Imerese e il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
L'esito della lite, la sua natura, la contumacia del resistente e l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato fanno sì nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , a Controparte_1 seguito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore , nata a [...] il Persona_4
22.7.2008, alla madre;
- dispone che il diritto di visita del padre secondo quanto previsto in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, a la somma di € 350,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, a Parte_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento dei figli e (€ 175,00 ciascuno), oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Parte_1 - nulla sulle spese.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
RI MA IU IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44