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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RG 464/2023 promossa in sede di appello da con sede in Torino, cod. fisc. in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1
speciale dott.ssa , (atto del 14.4.2021, rogito Notaio Parte_2 Persona_1
di Milano, rep. n. 6745 e racc. n. 4737), rappresentata e difesa in forza di procura del 24.3.2023 dagli avv.ti Giovanni Trenti e Michela Boccardo presso il cui studio in Torino Via Ettore De Sonnaz n. 21 è elettivamente domiciliata, - PARTE APPELLANTE –
Contro
, nata a [...] il [...], residente a [...], cod. fisc. Controparte_1
rappresentata e difesa in forza di procura in data 6.4.2023 dall'avv. Pasquale C.F._1
Mastellone presso il cui studio in Recale, Via Stoppani n. 13 è elettivamente domiciliata,
- PARTE APPELLATA -
Udienza rimessione in decisione: 11 marzo 2025.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa;
riformare
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Torino, G.U. Dott.ssa Silvia Vitrò, nel procedimento iscritto al RG n. 6972/2022, depositata il 27 febbraio 2023 e comunicata il 28 febbraio
2023, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, assolvere dalle domande Parte_1 contro di essa proposte dalla signora , con conseguente condanna dell'appellata Controparte_1
a ripetere le somme a questa corrisposte in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. maggiorata degli interessi. In via istruttoria, occorrendo, disporre una consulenza tecnica d'ufficio tenendo conto dei principi di omogeneità e simmetria secondo quanto esposto nell'atto di citazione in appello. Con vittoria di spese e compensi, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
(15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata
“Voglia l'On.le Collegio adito, rigettata ogni avversa richiesta, così provvedere: a) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello;
b) Nel merito ed in accoglimento di tutte le eccezioni svolte nel presente atto, rigettare l'avverso atto di appello e quindi ogni richiesta, deduzione, eccezione o conclusione ivi formulata, perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e diritto. c) Condannare parte appellante per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte;
d) Condannare parte appellante al pagamento di tutte le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, - premesso che in data 8.4.2004 aveva stipulato Controparte_1
con il contratto di mutuo (n. 603161) con cessione del quinto, contratto che Controparte_2
prevedeva l'erogazione della somma di € 6.636,30 e la restituzione in rate mensili di eguale importo
(€ 119,00) della superiore somma di € 14.280,00 - aveva esposto che, successivamente alla scadenza del rapporto, aveva accertato che la banca aveva applicato, in violazione delle norme in materia, tassi usurai. Aveva quindi chiesto, al Tribunale di Torino che, previo accertamento di quanto denunciato, fosse dichiarata la gratuità del mutuo e l'istituto di credito fosse condannato alla restituzione di tutte le somme, diverse dal capitale, versate dalla ricorrente e quantificate in complessivi € 7.643,71, oltre agli interessi ex art. 1284 4° comma CC e la rivalutazione monetaria.
La domanda era stata corredata con documenti e, in particolare, aveva prodotto Controparte_1
una relazione tecnica di parte nella quale erano sviluppati i conteggi dai quali emergeva ciò che aveva denunciato.
Si era costituita in giudizio - divenuta titolare della posizione a seguito di Controparte_3
cessione da (e che aveva rilasciato in data 16.3.2022 la quietanza liberatoria Controparte_2
attestante la chiusura regolare del rapporto al 30.4.2014) - che aveva preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva (in quanto, secondo la tesi, oggetto della cessione era stato il solo credito e non il contratto) e la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi somma (“… la eccepisce quindi la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi importo asseritamente CP_4
indebito corrisposto dalla signora trattandosi di vizi asseritamente genetici del rapporto che CP_1
è stato stipulato l'8 aprile 2004: sicchè, essendo ormai decorsi oltre dieci anni dalla stipulazione del contratto, ogni pretesa della signora è evidentemente prescritta…”). CP_1
Nel merito, la banca aveva contestato la fondatezza delle domande sul presupposto che il TAEG del contratto risultava pari al 19,410%, il TEG (pari ad € 16,370%), era inferiore al tasso soglia e che il costo della polizza assicurativa era stato correttamente escluso dal calcolo in applicazione delle
Istruzioni di NC D'IA all'epoca vigenti. In ogni caso, nel rispetto di principi di omogeneità e simmetria tra i TEG contrattuali ed i TEGM rilevati, il costo della polizza assicurativa avrebbe potuto includersi solo a condizione che si fosse corretto anche il TEGM, verificandosi, in contrario, la disomogeneità dei panieri di costo.
La banca, infine, nell'ipotesi di accertamento della denunciata usurarietà, aveva contestato che la sanzione dovesse essere quella della totale gratuità del mutuo sul presupposto che la disposizione di cui all'art. 1815 CC prevede che dalla nullità della clausola relativa agli interessi ne deriva la non debenza di interessi e non altro.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata decisa con ordinanza del 27.2.2023 con la quale il Tribunale di Torino dopo aver dato atto della sufficienza di una istruzione sommaria quale quella espletata ed aver rilevato che “… non sono in contestazione i dati fattuali ed economici allegati da parte ricorrente (doc. 3) …” ed anche che “… la decisione presuppone semplicemente la risoluzione della questione giuridica se il costo assicurativo vada o meno incluso nel calcolo del
TEG…”, ha deciso preliminarmente in merito alle eccezioni formulate dalla resistente, rigettandole entrambe: sulla asserita carenza di legittimazione passiva di il primo giudice ha argomentato Pt_1
evidenziando come, fra l'altro, fosse stata l'effettivo percettore di gran parte dei pagamenti Pt_1
della a seguito della cessione del rapporto;
quanto all'eccezione di prescrizione, il CP_1
Tribunale, richiamando principi giurisprudenziali ben consolidati, ne ha esclusa la ricorrenza per il fatto che in un contratto di mutuo, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'obbligo di restituzione non determina la nascita di distinti rapporti perché si configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata ovvero della chiusura del rapporto (Cass. n. 2301/2004; Cass. n. 17798/2011).
Nel merito, il primo giudice, individuato il punto nell'inclusione o meno del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, ha richiamato i diversi e conformi arresti della giurisprudenza di legittimità per affermare che i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purché collegati alla concessione del credito;
pertanto, dopo aver dato atto che la contestualità della stipula del finanziamento e dell'assicurazione non era circostanza contestata nel presente giudizio (ed anche che la polizza costituisce condicio sine qua non per accedere al prestito), ha ritenuto corretta l'inclusione di quest'ultima nel conteggio per la determinazione del costo del finanziamento. II Tribunale ha quindi ritenute irrilevanti le istruzioni di NC d'IA (che non hanno efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del TEG applicati alla singola operazione) essendo le stesse rivolte alle banche ed agli operatori finanziari per il rilievo del TEGM e non potendosi derogare a quanto previsto dalla legge.
Quanto, infine, alle conseguenze sanzionatorie dell'accertata usurarietà, il primo giudice - richiamando univoca giurisprudenza di merito - ha chiarito che la gratuità del mutuo/finanziamento, da intendere come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.
Richiamata ulteriormente la mancanza di contestazione in merito all'importo di € 7.643,71 (da considerarsi allegazione difensiva tecnica) ha accolto la domanda della ricorrente ed ha condannato a pagare a la somma di € 7.643,71, oltre interessi ex art. 1284, Parte_1 Controparte_1
comma 4 CC, dalla domanda al saldo;
oltre alle spese di lite, liquidate, ed alle spese relative alla consulenza econometrica versata in atti.
L'appello
Con tempestivo atto di citazione ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torino Parte_1
affidando ai seguenti motivi le sue censure.
Parte appellante ha in primo luogo contestato che sia corretta la decisione con la quale non è stata accolta l'eccezione di prescrizione ed ha evidenziato come il “… diritto alla ripetizione delle somme versate, decorre dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità e dunque dalla data della stipula del contratto…”. Co Nel merito, ha riproposto le argomentazioni già esposte in relazione all'erronea ricomprensione del costo della polizza assicurativa nel conteggio per la determinazione del tasso applicato al finanziamento, ha richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte per ricavarne, con un ragionamento al contrario, che “… tutti i costi che non assolvono ad una funzione corripettivo/remunerativa del finanziamento sono irrilevanti ai fini dell'usura contrattuale…” precisando che “... se i costi imposti da terzi e/o che non si pongano in rapporto di corrispettività diretta con il finanziamento sono irrilevanti ai fini del perfezionamento del reato di usura (art. 644 comma 1 c.p.), non possono quegli stessi costi essere poi rilevanti nell'accertamento di quel reato
(art. 644 comma 4 c.p.): altrimenti si accerterebbe l'usura in assenza dell'usura…”.
Ad avviso dell'appellante, quindi, il costo polizza è un corrispettivo non imposto dal finanziatore, che non è incassato dalla banca ma da questa girato alla compagnia che eroga il servizio ed è il prezzo di uno specifico vantaggio che il debitore acquista per sé e/o per i suoi eredi e solo indirettamente volge a vantaggio della come una qualunque garanzia personale: pertanto, CP_4
Pa ad avviso di , pervenire ad una conclusione quale quella del primo giudice significherebbe violare l'art. 644 comma 1 c.p., il principio di legalità di cui agli artt. 25 Costituzione e 7 CEDU. In altre parole, secondo parte appellante ciò significherebbe considerare rilevante un costo con cui il debitore acquista un vantaggio non per la NC, ma per sé e per i suoi eredi e quindi consentire ad un costo eteroimposto (dalla legge) ed eterodeterminato (dalla Compagnia) di condizionare il funzionamento del mercato del credito, comprimendo la libertà degli Intermediari di determinare il prezzo dei prodotti collocati sul mercato, in aperta violazione dell'art. 41 Costituzione e privare di qualunque rilevanza l'esistenza del TEG, che intanto si giustifica in quanto contempli un paniere di costi più limitato rispetto a quello che compone il TAEG (l'unico indice che attua il principio di onnicomprensività).
Parte appellante ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza come riportato in epigrafe.
Parte appellante non condivide neppure quanto deciso dal Tribunale in relazione alla disomogeneità dei metodi di calcolo e del metodo di calcolo al quale riferirsi per il raffronto tra i TEG contrattuali e i TEGM rilevati.
Ulteriore motivo di appello è quello con il quale il Tribunale ha concluso per la gratuità del mutuo, posto che l'art. 1815 CC implica che non siano dovuti i soli interessi previsti dalla clausola nulla senza travolgere l'intero negozio che rimane valido ed efficace.
Parte appellata, costituita con comparsa tempestivamente depositata, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dei canoni di cui all'art. 342 cpc ed anche per violazione delle nuove norme introdotte con il D.Lgs. 10/10/2022, n. 149 (per non esser stato il presente gravame, incardinato “... ai sensi della nuova normativa applicabile ...”).
Nel merito, premessa una sintetica ricostruzione dei fatti di causa ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello. Ha affermato la correttezza della decisione sull'eccezione di prescrizione richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010 ed anche giurisprudenza di merito, chiedendo la conferma della decisione sul punto.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, l'appellata ha evidenziato, richiamandole nei dettagli, le pronunce dei giudici sia di legittimità che di merito, che hanno, nel tempo, riaffermato il principio cui il Tribunale di Torino si è conformato.
Parte appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 cpc, con la comparsa conclusionale, parte appellante, ha insistito per la riforma dell'ordinanza impugnata e, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione ha richiamato la sentenza n. 904/2020 di questa sezione, in base alla quale l'eccezione di prescrizione, appunto, sarebbe accoglibile in quanto “... la banca ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi importo asseritamente indebito corrisposto dalla signora CP_1
trattandosi di vizi asseritamente genetici del rapporto che è stato stipulato l'8 aprile 2004: sicchè, essendo stata l'istanza di mediazione (primo atto interruttivo della prescrizione) notificata alla banca il 22 marzo 2022 ben oltre dieci anni dopo la stipulazione del contratto, ogni pretesa della signora
è evidentemente prescritta. In ogni caso, la banca ha rilevato che sarebbe comunque CP_1
prescritta la pretesa ripetizione di qualsiasi somma pagata dalla signora prima del 22 marzo CP_1
2012 (il contratto, si rammenta, è stato estinto poi il 30 aprile 2014). È infatti evidente che alla domanda di nullità derivante dall'asserita usurarietà del contratto, parte appellata colleghi la consequenziale domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. dei pagamenti asseritamente nulli e dunque indebiti effettuati...”.
Parte appellata ha invece confermato tutte le deduzioni contenute nei suoi atti e, sull'eccezione di prescrizione, nella comparsa di replica, ha contestato sia la tardività della modifica sia, in ogni caso la fondatezza, nel merito, di essa (“... con la comparsa conclusionale controparte tenta di modificare la propria doglianza – modifica, dunque, inammissibile – affermando che la prescrizione dell'indebito sorgerebbe dal momento del pagamento delle singole rate (ex art. 2033 c.c.) e perciò sarebbe prescritto la ripetizione di qualsiasi somma pagata successivamente al 22/03/2012...”).
Motivi della decisione
La decisione sui diversi punti della vicenda oggetto del presente appello, presuppone, per logica e diritto, la verifica della tempestività e della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, formulata dalla banca con la comparsa di costituzione in primo grado (“... La eccepisce quindi la prescrizione CP_4
del diritto alla ripetizione di qualsiasi importo asseritamente indebito corrisposto dalla signora trattandosi di vizi asseritamente genetici del rapporto che è stato stipulato l'8 aprile 2004: CP_1
sicchè, essendo ormai decorsi oltre dieci anni dalla stipulazione del contratto, ogni pretesa della signora è evidentemente prescritta...”), rigettata dal Tribunale (“... la rateizzazione in più CP_1
versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario ... non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, bensì, si configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata ovvero della chiusura del rapporto (sul punto, Cass. n. 2301/2004; Cass. n. 17798/2011). Ne consegue, nel caso in esame, che il diritto alla ripetizione non risulta prescritto, in quanto il contratto è andato a naturale scadenza in data 01/05/2014, con il pagamento dell'ultima rata prevista (doc. 2 ricorrente) ed il termine decennale è stato regolarmente interrotto in data 13/04/2022, con il deposito del presente ricorso...”), reiterata, come motivo di appello, negli stessi termini (“... il Tribunale disattende
l'eccezione della in ragione delle note sentenze della Cassazione che hanno riconosciuto come CP_4
nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Si reitera
l'eccezione dal momento che, il conseguente diritto alla ripetizione delle somme versate, decorre dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità e dunque dalla data della stipula del contratto...”) ed infine modificata con la comparsa conclusionale (“... la banca ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi importo asseritamente indebito corrisposto dalla signora trattandosi di vizi asseritamente genetici del rapporto che è stato stipulato l'8 aprile CP_1
2004: sicchè, essendo stata l'istanza di mediazione (primo atto interruttivo della prescrizione) notificata alla il 22 marzo 2022 ben oltre dieci anni dopo la stipulazione del contratto, ogni CP_4
pretesa della signora è evidentemente prescritta. In ogni caso, la banca ha rilevato che CP_1
sarebbe comunque prescritta la pretesa ripetizione di qualsiasi somma pagata dalla signora CP_1
prima del 22 marzo 2012 (il contratto, si rammenta, è stato estinto poi il 30 aprile 2014). È infatti evidente che alla domanda di nullità derivante dall'asserita usurarietà del contratto, parte appellata colleghi la consequenziale domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. dei pagamenti asseritamente nulli
e dunque indebiti effettuati...”).
La Corte osserva come l'odierna appellante avesse eccepito esclusivamente il fatto che la prescrizione decennale dovesse decorrere dalla data di stipula del contratto e su tale argomento si erano articolate le difese della . Sempre, e solo, sotto tale specifico profilo, il Tribunale ha CP_1 rigettato l'eccezione di prescrizione richiamando principi giurisprudenziali che possono considerarsi definitivamente consolidati.
Ora, come noto, la prescrizione costituisce eccezione in senso stretto ed in quanto tale deve necessariamente essere fondata su fatti allegati dalla parte, quand'anche essi siano suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice (Cass. Sez.
6-L 14135/2019), con la conseguenza che è escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (oltre alla già richiamata ordinanza 14135/2019, anche, in precedenza, Cass. Sez. 2^ n. 15991/2018).
Nel caso in esame, l'appellante introduce solo con la comparsa conclusionale in questo grado, ulteriori e differenti presupposti in fatto che sosterrebbero giuridicamente l'eccezione di prescrizione (richiamando, oltre alla già esaminata, e rigettata decorrenza del termine dalla data di stipula del contratto, la nuova allegazione riferita alla decorrenza del termine dal pagamento delle singole rate ex art. 2033 CC), incorrendo quindi nella violazione del divieto ex art. 345 cpc, violazione che determina l'inammissibilità, per tardività, della specifica eccezione (da ultimo, Cass. Sez. 3^ n.
9356/2025).
Nel merito, l'appello non è fondato.
La questione riguarda la verifica e la correttezza della ricomprensione delle somme versate dalla a copertura del premio di assicurazione, nel calcolo per l'accertamento dell'usurarietà del CP_1
contratto di finanziamento.
Parte appellante esclude che ciò sia legittimo (“... Nell'interpretare l'art. 644 comma 5 c.p. – che si occupa delle modalità attraverso le quali accertare l'usura, ossia dei costi da includere nel TEG – non si può allora prescindere dal fatto che ai sensi del primo comma l'usura sussiste solo laddove vi sia promessa o dazione di interessi o altri vantaggi usurari imposti dalla NC e corrispettivi rispetto al finanziamento: è vero che la norma pone il principio di onnicomprensività del paniere di costi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura pattizia, ma tale principio va riferito ai soli costi rilevanti ai fini dell'integrazione del reato e dell'illecito civile, ossia ai soli costi corrispettivi imposti dal finanziatore. E gli oneri assicurativi – lo si ribadisce – non sono né l'una né l'altra cosa: non sono imposti dalla NC finanziatrice, ma dalla legge;
non sono corrispettivo del finanziamento, ma della prestazione assicurativa...”) ma la Corte non condivide tale argomentazione.
Intanto non è condivisibile una interpretazione dell'art. 644 cp che pretenda di escludere, ai fini dell'usura, i costi assicurativi obbligatori addivenendo in tal modo ad una sorta di equiparazione di essi alle “imposte e tasse”. La polizza assicurativa, pur se obbligatoria, tutela in concreto, il rimborso del prestito anche per gli eventi di morte o di perdita del lavoro, a sicuro vantaggio (da qui la sua rilevanza a fini di remuneratorietà, pur se indiretta) della società finanziatrice.
L'obbligatorietà non incide perciò sulla struttura del rapporto ma impone normativamente l'associazione dell'assicurazione al prestito ed ha specifiche caratteristiche di una garanzia che ne assicuri il rimborso, con evidente vantaggio per la società finanziatrice (sul punto Cass.
n.22458/2018).
Né, solo perché imposto, il costo della polizza, che rimane un onere per il mutuatario, può ritenersi escluso per la valutazione di usurarietà del rapporto. Come del resto riconosciuto anche dalla NC
D'IA a partire dal 2010.
La Suprema Corte (Cass.
5.4.2017 n. 8806; 24.9.2018 n. 22458; da ultimo, Cass.sez. VI-1 1.2.2022 n.
3025) ha da tempo evidenziato la centralità della fattispecie usuraia, come definita dall'art. 644 cp, sempre riconoscendo che “... per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ..." e ad essa si devono necessariamente uniformare e raccordare le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Quindi, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Per altro verso, è pure pacifico che a fronte del testo inequivocabile dell'art. 644 cp, non può darsi rilievo, per la valutazione del profilo di usura oggettiva, alle Istruzioni della NC d'IA, posto che esse si rivolgono non al Giudice ma agli operatori economici ed individuano non i tassi soglia ma i
TEGM costituenti gli indici sulla cui base il Ministero competente opera le valutazioni necessarie alla individuazione dei tassi soglia, ex lege n.108/96.
Da ciò consegue che - da un lato - non si possono ritenere vincolanti per la valutazione del Giudice le istruzioni che si sovrappongono al disposto dell'art.644 CP, limitandone la portata senza averne l'efficacia normativa e - dall'altro - che il referente del Giudice per la valutazione della ricorrenza della fattispecie usuraria è il tasso soglia identificato con i decreti ministeriali a ciò deputati, secondo l'iter normativamente previsto dalla legge n.108/1996 e successive modifiche. E' quindi di tutta evidenza che nessun rilievo può avere il fatto che la NC d'IA non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del TEGM del 2006 i costi assicurativi.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 20.6.2018 n. 16303) hanno chiarito che il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 cp, dovrebbe essere inserita (in quel caso si trattava della CMS) ha rilevanza ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione nei decreti ministeriali, di conseguenza, non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, ma impone al giudice di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
In nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (Cass. SS.UU n. 19597/2020).
Non è fondato neppure il differente aspetto prospettato e relativo alla mancanza di omogeneità nella formazione dei panieri per la comparazione dei costi, dovendosi riconoscere (da ultimo Cass. sez. VI ord. 26.11.2021 n. 37058) che la questione, alla luce delle considerazioni svolte ed anche del fatto che non è pretesa o disciplinata da alcuna specifica disposizione normativa, non può risolversi in una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell'usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.
Deve pertanto essere confermata, sul punto, l'ordinanza del Tribunale di Torino che, comprendendo nel TEG le spese per l'assicurazione obbligatoria, ha ritenuto originariamente usurario il finanziamento concluso tra le parti e ne ha di conseguenza espunto gli oneri, ex art.1815 co 2 c.c.
La accertata nullità del titolo in forza del quale erano stati eseguiti i pagamenti, determina il diritto alla ripetizione di essi e stante l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione inerente i singoli versamenti, per i motivi illustrati, deve essere confermata la condanna di alla Parte_1
restituzione della somma di € 7.643,71 oltre interessi legali ex art. 1284, IV° comma, CC dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio
Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante in base al principio di soccombenza.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti, si liquidano in complessivi € 3.966,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.911,00 per la fase decisoria.
Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta con RG 464/2023 promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così decide: CP_1
1) Respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc Parte_1
pubblicata il 27.2.2023 del Tribunale di Torino nel giudizio iscritto con RG 6972/2022;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti