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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/09/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.1136/2022
All'udienza del 10/09/2025 ore 9.20
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice opponente: avv. Luca Sebastiani in sost. dell'avv. INDIVERI
ANNA BEATRICE
Per la Parte Convenuta opposta: avv. BASILI RAMONA
L'avv. Sebastiani si riporta integralmente la memoria depositata insiste nelle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
l'avv. Basili fa rilevare la tardività del deposito della memoria conclusionale di parte opponente e insiste per il rigetto dell'opposizione in quanto pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto e insiste per la conferma del d.i. opposto e per le conclusioni già rassegnate;
IL GO di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 13.17, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1 TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana
Liberti ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 1136/2022 promossa da:
con sede a Roma (RM), Viale Antonio Ciamarra n. 259, Controparte_1
00173, P.I.: , pec: in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1 Email_1
e/o legale rappresentante pro temporeSig. e rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Anna Beatrice Indiveri (c.f. ) del Foro di Fermo ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato Rossi-Indiveri in Porto San E Giorgio (FM) Via P. Cotechini, 120, fax 0734.216667 –e.mail: Em_2 Email_3 pec: Email_5
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
corrente in – 63062 – Montefiore Controparte_2 dell'Aso (AP) Via Gentile n. 95, P.I.: in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, sig. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2
2 residente in [...] (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Ramona Basili (C.F.: ) del Foro di Fermo ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del procuratore incaricato sito in
Altidona (FM), Via Cherubini n. 25, (Comunicazioni e notificazioni a mezzo fax al numero 0734/931752 o posta elettronica certificata: . Email_6
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale di udienza del 31.05.2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Va rilevato in via preliminare che alla presente causa si applicano nella fase decisoria le disposizioni introdotte dalla novella 18 giugno 2009 n. 69, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c., di talché deve omettersi in questa sede lo svolgimento del processo, non più previsto.
Con atto di citazione – in opposizione a decreto ingiuntivo n. 284/2022, emesso in data
17.5.2022 dal Tribunale di Fermo, sub RG 798/2022, con il quale si ingiungeva alla
Società di pagare alla parte ricorrente, la Controparte_1 [...] la somma di Euro 15.308,56, oltre interessi come da Parte_2 domanda e spese di procedura, liquidate in Euro 540,00 per compenso professionale e in
Euro 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge - la società conveniva in giudizio la Controparte_1 [...] per ivi sentire accogliere le trascritte Parte_2 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto, in accoglimento delle ragioni di cui in premessa accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ditta CP_1 con condanna alla refusione delle spese di lite e sentenza esecutiva come per legge”.
Deduceva parte opponente che la somma veniva richiesta in relazione alla realizzazione di lavori edili;
eccepiva la carenza di un preventivo sottoscritto dall'ingiunta
[...]
elemento imprescindibile per l'accettazione del preventivo di spesa da Controparte_1 parte del cliente;
la carenza di un accordo verbale tra l'amministratore unico della
3 e i titolari della ditta Basili, sul lavoro da eseguire, sul prezzo e, di CP_1 conseguenza, sull'effettivo conferimento dell'incarico; l'insufficienza della fattura emessa da parte convenuta opposta a costituire prova della prestazione resa;
contestava la congruità del compenso richiesto in relazione al lavoro che si assumeva essere stato eseguito.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto impugnando e contestando le deduzioni ed eccezioni di parte opponente, eccepiva di avere svolto lavori edili in favore della società opponente, dettagliatamente descritti nella fattura azionata in via monitoria.
Contestava la dedotta necessità di sottoscrizione per accettazione del preventivo eccependo l'accettazione per fatti concludenti, quale forma di manifestazione tacita della volontà negoziale, nella fattispecie concreta la condotta adottata da parte opponente al momento della commissione e realizzazione dei lavori quale elemento indicativo della volontà della stessa di avvalersi dell'opera realizzata;
in particolare eccepiva la condotta del il quale, in nome e per conto della ed in qualità di CP_3 Controparte_1 referente della medesima, chiedeva alla società convenuta opposta la realizzazione alcuni lavori ovvero l'installazione di infissi/porte scorrevoli, vetrate e mensole in acciaio INOX presso l'unità locale sita nel comune di Pedaso, in Via della Repubblica n. 9, ove la società opponente svolgeva la propria attività di ristorante/pizzeria sin dal 03.02.2021.
Affermava che la società predisponeva il preventivo e lo consegnava a mano Parte_2 al pur non venendo sottoscritto il preventivo, la Società opposta eseguiva CP_3 tutti i lavori così come descritti nel preventivo consegnato;
i lavori non venivano contestati, conseguendone l'implicita accettazione del preventivo stesso;
allo stesso modo la al ricevimento a mezzo pec della diffida ad adempiere del 21.03.2022 Controparte_1 nella quale si richiedeva il pagamento di una fattura intestata alla Società per dei lavori eseguiti presso la propria unità locale non avanzava alcuna contestazione;
il CP_3 in occasione dell'ultimazione dei lavori forniva alla società opposta i dati fiscali della necessari per la fatturazione apponendo il timbro della medesima società Controparte_1 su di un foglio e consegnandolo al legale rappresentante della ditta F.lli Basili;
la fattura veniva quindi consegnata in data 14.10.2021 e veniva previsto un pagamento dei lavori in tre tranches: 30.11.2021, 31.12.2021 e 31.01.2022; in occasione del mancato rispetto della prima scadenza pattuita, in data 10.12.2021, la sollecitava Parte_2 telefonicamente il pagamento dei lavori ed inviava anche tramite WhatsApp all'utenza telefonica n. 388/3284369 del la fattura n. 145 del 14.10.2021 e questi ringraziava CP_3
4 senza avanzare pretese e contestazioni, a conferma del rapporto e della sua esatta esecuzione. Parte convenuta opposta eccepiva il mancato pagamento dei lavori da parte della . Quanto alla lamentata mancanza di congruità dei prezzi applicati, Controparte_1 evidenziava l'omessa contestazione, sia al momento della consegna della fattura, che dopo l'inoltro della stessa a mezzo WhatsApp, che dopo l'inoltro della diffida ad adempiere del 21.03.2022 e dunque la tardiva contestazione solo successivamente alla notifica del provvedimento monitorio. Così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in narrativa: in via preliminare: disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 284/2022 emesso in data 17.05.2022 dal Tribunale di Fermo e notificato il 23.05.2022 in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito:
- RIGETTARE, siccome pretestuosa, infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta ed ogni altra domanda alla stessa connessa e, per l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto n. 284/2022 emesso in data 17.05.2022 dal Tribunale di
Fermo e notificato a mezzo pec il 23.05.2022 con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso, CONDANNARE la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore della Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €
[...]
15.308,56, oltre interessi, o a quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
- RESPINGERE tutte le domande avanzate dalla nei confronti della Controparte_1
in quanto infondate sia in fatto Parte_2 che in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore”. S.J.
***
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 09.12.2022 veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva istruita con escussione dei testi di parte convenuta opposta. All'esito, ritenuta matura per la
5 decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 31.05.2025 come sopra trascritte.
* * *
Va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assume la veste di un giudizio ordinario di cognizione e “si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.” (Tribunale di Bari, sentenza del 27 marzo 2014). La posizione processuale di parte convenuta opposta, da considerarsi parte attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, va esaminata tenendo conto del costante orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale 'il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento' (Cass. SS.UU. sent. n. 13533/01, Cass. Civ. 9439/08).
Va altresì premesso che principio cardine del processo civile è quello dato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base su cui poggia il potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ.. L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore, sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Orbene nel caso di specie, premesso che non risulta contestata l'esecuzione dei lavori,
l'analisi del complessivo corredo probatorio evidenzia l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte convenuta opposta, sia in relazione alla sussistenza del credito, che al suo ammontare.
Quanto ai motivi di opposizione fondati sulla eccepita carenza di un preventivo sottoscritto dall'opponente, di un accordo tra le parti ed alla carenza di congruità del
6 prezzo applicato, va rilevato che tali assunti risultano smentiti dalla documentazione in atti e dalle risultanze della prova orale.
Posto che il preventivo consegnato dalla al Parte_2 in nome e per conto della non veniva da questi sottoscritto, CP_3 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori, così come descritto in preventivo, risulta provata da parte convenuta opposta e non contestata da parte attrice opponente.
La prova per testi espletata sui seguenti capitoli:
1) Vero che il sig. in nome e per conto della ed in qualità di CP_3 Controparte_1 referente della stessa contattava telefonicamente nel mese di settembre dell'anno 2021 la per chiedere di effettuare dei lavori presso Parte_2 la pizzeria sita in Pedaso, Via della Repubblica n. 9 di proprietà della Controparte_1
2) Vero che in occasione dei sopralluoghi per la valutazione dell'entità dei lavori da eseguire era presente il sig. il quale aveva le chiavi di accesso al locale di CP_3 proprietà della Controparte_1
3) Vero che i lavori da eseguire venivano concordati con il sig. quale CP_3 referente della società proprietaria della pizzeria? Controparte_1
4) Vero che il preventivo veniva consegnato dal sig. legale Controparte_2 rappresentante della nelle mani del sig. Parte_2 CP_3
[...]
5) Vero che il giorno dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi era presente il sig. nonché i dipendenti della società (cassiere, pizzaiolo ecc.)? CP_3
6) Vero che durante l'esecuzione dei lavori la pizzeria era aperta al pubblico?
7) Vero che i lavori sono consistiti nello smontaggio degli infissi già esistenti, nel montaggio di n. 2 porte scorrevoli e nel posizionamento di mensole in acciaio inox all'interno della unità immobiliare adibita a pizzeria sita a Pedaso, Via della Repubblica
n. 9?
8) Vero che i lavori sono terminati il giorno 11.10.2021?
9) Vero che in occasione dell'ultimazione dei lavori il sig. forniva al legale CP_3 rappresentante della i dati fiscali della necessari Parte_2 Controparte_1 per la fatturazione apponendo il timbro sul foglio che si rammostra?
10) Vero che in data 10.12.2021 dall'utenza telefonica del sig. veniva Controparte_2 inviato messaggio WhatsApp all'utenza telefonica del sig. per sollecitare il CP_3 pagamento della fattura?
7 11) Vero che in data 2.03.2022 dall'utenza telefonica del sig. veniva Controparte_2 inviato messaggio WhatsApp all'utenza telefonica del sig. con l'indicazione CP_3 della posizione della sede della dietro richiesta del sig. Parte_2 CP_3 ha consentito di dare riscontro alle deduzioni ed allegazioni di parte convenuta opposta. Il teste rispondendo affermativamente a tutti i capitoli di prova, ha Testimone_1 confermato la richiesta del alla società convenuta opposta di effettuare i lavori CP_3 presso la pizzeria sita in Pedaso, Via della Repubblica n. 9 di proprietà della CP_1
l'effettuazione del sopralluogo in sua presenza, ovvero del per la
[...] Testimone_1 valutazione dell'entità dei lavori da eseguire alla presenza del che deteneva le
CP_3 chiavi di accesso al locale di proprietà della i lavori da eseguire Controparte_1 venivano concordati il quale referente della società
CP_3 Controparte_1 proprietaria della pizzeria;
il preventivo veniva da questi ( ) consegnato dal Testimone_1 sig. , legale rappresentante della Controparte_2 Parte_2 nelle mani del il giorno dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli
CP_3 stessi era presente il durante l'esecuzione dei lavori la pizzeria era aperta al
CP_3 pubblico e i lavori eseguiti consistevano nello smontaggio degli infissi già esistenti, nel montaggio di n. 2 porte scorrevoli e nel posizionamento di mensole in acciaio inox all'interno della unità immobiliare adibita a pizzeria sita a Pedaso, Via della Repubblica
n. 9; i lavori sono terminati il giorno 11.10.2021; in occasione dell'ultimazione dei lavori il forniva al legale rappresentante della i dati fiscali CP_3 Parte_2 della necessari per la fatturazione apponendo il timbro su di un foglio Controparte_1 rammostrato al teste;
in data 10.12.2021 dall'utenza telefonica del veniva Controparte_2 inviato messaggio WhatsApp all'utenza telefonica del per sollecitare il CP_3 pagamento della fattura, messaggio formulato dal con l'utilizzo del Testimone_1 cellulare del proprio titolare;
in data 2.03.2022 dall'utenza telefonica del sig.
[...] veniva inviato messaggio WhatsApp all'utenza telefonica del con CP_2 CP_3
l'indicazione della posizione della sede della dietro richiesta del Parte_2 CP_3
messaggio formulato dal con l'utilizzo del cellulare del proprio
[...] Testimone_1 titolare. Anche il teste ha confermato tutte le suddette circostanze Testimone_2 precisando di essere stato presente agli eventi descritti e di avere realizzato egli stesso le opere di smontaggio degli infissi già esistenti, montaggio di n. 2 porte scorrevoli, posizionamento di mensole in acciaio inox all'interno della unità immobiliare adibita a pizzeria sita a Pedaso, Via della Repubblica n. 9.
8 Dall'esame della documentazione prodotta emerge inoltre la corrispondenza tra i lavori indicati in preventivo e quelli di cui alla fattura n. 145 del 14.10.2021, la mancanza di contestazione dei lavori da parte dell'opponente sia all'esito della consegna della fattura, che dei solleciti avanzati per il pagamento della fattura. Addirittura al sollecito avanzato telefonicamente a mezzo messaggio applicativo WhatsApp con trasmissione della fattura, il rispondeva: “Buongiorno grazie”. Senza avanzare alcuna contestazione. CP_3
Quanto alla lamentata carenza di congruità dei prezzi applicati va del pari rilevato che i prezzi applicati non venivano mai contestati né al momento della consegna, né dopo l'inoltro della stessa a mezzo WhatsApp, né dopo l'invio della diffida ad adempiere del
21.03.2022; la contestazione avveniva solo successivamente alla notifica del provvedimento monitorio, pur avendo avuto la società opponente tutti gli elementi per effettuarne la contestazione una volta a conoscenza della fattura emessa.
Risulta dunque provato che il in nome e per conto della società opponente CP_3 conferiva incarico alla società opposta per l'effettuazione dei lavori di cui al preventivo in atti, la cui conferma risulta avvenuta per fatti concludenti avendo il assistito al CP_3 sopralluogo per la valutazione dei lavori ed alla loro esecuzione. Risulta provato l'accordo verbale raggiunto dalle parti sulla entità e natura dei lavori da eseguire e sul prezzo;
la successiva esecuzione dei lavori di cui alla fattura emessa e congruità nell'applicazione dei prezzi.
A fronte dell'adempimento delle obbligazioni assunte per fatti concludenti da parte convenuta opposta, emerge l'inadempimento al pagamento del prezzo della società opponente.
Privi di pregio sono dunque risultati i motivi posti a fondamento della introdotta opposizione, che va rigettata. Il decreto ingiuntivo va confermato.
***
La regolazione delle spese, in virtù del principio di soccombenza determina la condanna di parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4
9 comma I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6
D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 5.200,00 ad euro 26.000,00 e così stabilite: € 5.077,00, oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale IVA e
CAP come per legge.
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 1136/2022, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta:
- rigetta l'opposizione, conferma il D.I. opposto;
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Fermo il 10.09.2025
(Sentenza di cui viene data lettura in pubblica udienza e allegata al verbale di udienza chiuso alle ore 17.50 del giorno 10.09.2025).
Il G.O.
10