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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE NG IL SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4312 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: selezione per conseguimento fascia retributiva superiore,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
GI RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via Salvator Rosa,
18,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. NG
GL e TO IT, presso i cui indirizzi pec indicati in atti elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 la ricorrente ha esposto: Cont
− di essere dipendente dell' presso il distretto di San Giorgio del Sannio, con profilo professionale di infermiera;
− di essere in possesso di diploma di infermiere professionale conseguito il 30/06/1994;
− di aver partecipato alla selezione interna per il conseguimento della fascia retributiva D2;
− di essere risultata in posizione utile nella graduatoria provvisoria;
− che a seguito di rettifiche ai punteggi di alcune colleghe era risultata nella graduatoria definitiva in posizione non utile;
− che a seguito di accesso agli atti aveva appreso che non le erano stati attribuiti 2 punti in quanto non aveva dichiarato in domanda l'abilitazione o l'iscrizione all'ordine professionale. Cont Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire “accertare la fondatezza della domanda e conseguenzialmente dichiarare illegittima e/o incongrua la valutazione riportata nella scheda individuale definitiva e per l'effetto annullare le valutazioni così come effettuate e condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. (resistente) a Controparte_1 riformulare tali valutazioni in conformità ai richiamati principi di legittimità, congruenza e buona fede ed alla luce delle eccezioni e contestazioni mosse nel presente ricorso, condannare altresì, la
1 resistente alle spese ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario, con riserva di azione autonoma per danni patiti e patendi per evidente perdita di chance”. Cont Si è ritualmente costituita l' evidenziando che la mancata attribuzione del punteggio per il possesso dell'abilitazione era riconducibile all'esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale aveva omesso di dichiararlo in domanda, e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente è un'infermiera professionale alle dipendenze dell' , attualmente inquadrata CP_1 in cat. D, posizione economica D1.
Con delibera n. 507 del 30/12/2021 è stata indetta, in applicazione del Regolamento dell'
[...]
per la disciplina delle selezioni interne per l'attribuzione delle fasce retributive anno CP_1
2021 approvato con delibera n. 505 del 30/12/2021, la selezione interna per l'attribuzione delle fasce retributive con decorrenza 1/01/2021 riservata al personale del comparto dei ruoli amministrativo, professionale, tecnico e sanitario. Cont Il relativo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell' con nota prot. 0067608 del
13/07/2023.
La ricorrente ha conseguito, tanto nella graduatoria provvisoria quanto in quella definitiva, il punteggio di 49,200, ed è pertanto risultata, nella graduatoria definitiva, in quarta posizione, non utile al passaggio (conseguito dai primi tre classificati).
In questa sede, si duole della mancata valutazione dell'abilitazione/iscrizione all'ordine professionale, che le avrebbe viceversa consentito di accedere alla fascia retributiva superiore.
Preliminarmente, si osserva che la giurisprudenza delle Sezioni Unite è ormai costante nel ritenere che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, per “procedure concorsuali di assunzione” ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione alla stregua dell'art. 63, comma 4 cit. si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro
(essendo tali tutte le procedere aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali “interni”, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavoro. Le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001), sono affidate, invece, a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001). Ne discende che in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, la procedura, estranea all'ambito delle attività amministrative autoritative, è retta dal diritto privato (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990, nel testo attuale), con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria (v. ex multis Cass. Sez. U, Sentenza n.
26295 del 31/10/2008, Sez. U, Sentenza n. 220 del 10/01/2007, Sez. U, Sentenza n. 10374 del
08/05/2007, Sez. U, Sentenza n. 5699 del 11/04/2012, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28058 del
25/11/2008).
Dalla natura privatistica degli atti relativi alle procedure per il passaggio alla fascia economica superiore nell'ambito della medesima categoria deriva che i profili alla stregua dei quali gli stessi possono essere scrutinati sono quelli della violazione di specifiche norme legali e contrattuali che 2 presiedono allo svolgimento delle progressioni economiche (cd. orizzontali) e del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Sotto tali aspetti non è, per altro verso, dubitabile che il comportamento dell'ente possa essere sindacato dal giudice.
Il regolamento approvato con delibera n. 505/2021 contempla fra i titoli valutabili “Abilitazione professionale e/o iscrizione all'Ordine: Punti 2, massimo 1 solo titolo”. È pacifico che l'istante non si sia vista riconoscere tale punteggio, in quanto ha omesso di indicarne il possesso nella domanda di partecipazione alla selezione, diversamente da quanto fatto dalle colleghe che la precedono immediatamente nella graduatoria definitiva ( e Controparte_2
). Persona_1
La ricorrente deduce che tale titolo avrebbe dovuto esserle valutato ugualmente, in quanto se l'iscrizione all'albo è un requisito necessario per esercitare la professione infermieristica ella non poteva non possederlo;
in ogni caso, l'iscrizione all'ordine o l'abilitazione professionale non potevano essere considerati come titoli valutabili nell'ambito della selezione, in quanto sono obbligatori per l'esercizio della professione. In virtù di quanto disposto dall'art. 2, co. 3, della l. 43/2006, “L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”.
È, pertanto, indubbio che si tratti di un requisito indispensabile ai fini del legittimo esercizio dell'attività infermieristica, anche alle dipendenze di un ente pubblico.
Ciò non toglie, tuttavia, che lo stesso possa essere legittimamente inserito fra i titoli valutabili nell'ambito di una procedura selettiva finalizzata alla progressione economica orizzontale del dipendente, così come vi è stato, ad esempio, inserito il titolo di studio, in mancanza del quale è parimenti certo che non possa esercitarsi la professione.
La finalità dell'inclusione dell'abilitazione fra i titoli valutabili nella procedura de qua è evidentemente diversa da quella di prerequisito di legge indispensabile per l'esercizio della professione e attiene al suo essere un passaggio nel curriculum formativo e professionale del dipendente.
Secondo quanto statuito dall'art. 52, co.
1-bis, del d.lgs. 165/2001, infatti, “Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”. La valutabilità dell'abilitazione/iscrizione all'ordine è stata prevista nel regolamento aziendale approvato con apposita delibera del D.G. (mai impugnato dalla ricorrente), ed era pertanto conosciuta e conoscibile da tutti i partecipanti alla selezione.
Proprio perché in questo contesto l'abilitazione/iscrizione all'ordine costituiva un titolo valutabile essa andava dichiarata in domanda con le modalità previste dall'avviso di selezione, cosa che l'istante pacificamente non ha fatto, mentre lo hanno fatto le sue colleghe.
Per costante giurisprudenza del G.A., nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio 3 competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso.
Nel caso di specie non sussistono, infatti, le condizioni che, secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198), legittimano la richiesta di ammissione al c.d. soccorso istruttorio.
Ed invero, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
Il soccorso istruttorio ha infatti portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
Si è, tuttavia, precisato, da un lato, come “I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente)” e, dall'altro, come “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (Cons.
Stato, sez. V, sent. n. 7975 del 22/11/2019, che ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio in un caso in cui la parte aveva allegato il titolo di studio astrattamente idoneo all'assegnazione di un punteggio per titoli, ovvero il diploma di laurea, ma non il relativo voto, in relazione al quale andava poi assegnato il punteggio in concreto;
conf.
Cons. Stato, sez. V, sent. n. 10241 del 21/11/2022).
Il soccorso istruttorio, dunque, non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile 4 nelle procedure;
in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n.
4081; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 12 maggio 2000, n. 281; Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 7334 del
02/09/2024).
Ancora, si è evidenziato che l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione;
in quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati;
pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale;
in difetto di una puntuale indicazione dell'interessato, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 4951 del 03/06/2024).
L'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali – quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento – individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9).
Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7815 del 22/11/2021; Cons. Stato, sent. n. 4951/2024, cit.).
Nella fattispecie, si è in presenza di previsioni chiare del regolamento e dell'avviso, che prevedevano la valutabilità di un titolo a condizione che lo stesso fosse dichiarato in domanda con le modalità prescritte (si veda in particolare il punto 2.4 dell'avviso).
Tali previsioni non sono state osservate dalla concorrente, la quale non ha nemmeno dedotto di non aver potuto compilare correttamente la domanda per causa a sé non imputabile.
Non si tratta, pertanto, di un errore “soccorribile”, in quanto, da un lato, non vi è una divergenza immediatamente percepibile fra dichiarato e voluto e, dall'altro, un intervento dell'amministrazione si sarebbe tradotto in una sostanziale rimessione in termini della ricorrente,
a detrimento della posizione degli altri partecipanti alla selezione.
Infine, si rileva, per completezza, che in ricorso non è stata sollevata alcuna contestazione in merito alle rettifiche ai punteggi delle colleghe e , che ne hanno determinato CP_2 Per_1 la collocazione nella graduatoria definitiva in posizione superiore alla . Parte_1
5 Costituisce principio consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416
c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno
2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nella specie, le rettifiche emergevano già dal raffronto fra le graduatorie e dalla documentazione acquisita dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti. Le doglianze avanzate per la prima volta nelle note di trattazione scritta risultano, pertanto, tardive e come tali inammissibili.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, con ulteriore riduzione del 30% in considerazione dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 3.240,30 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice
CE NG IL SI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CE NG IL SI,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4312 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: selezione per conseguimento fascia retributiva superiore,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
GI RI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via Salvator Rosa,
18,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avv. NG
GL e TO IT, presso i cui indirizzi pec indicati in atti elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024 la ricorrente ha esposto: Cont
− di essere dipendente dell' presso il distretto di San Giorgio del Sannio, con profilo professionale di infermiera;
− di essere in possesso di diploma di infermiere professionale conseguito il 30/06/1994;
− di aver partecipato alla selezione interna per il conseguimento della fascia retributiva D2;
− di essere risultata in posizione utile nella graduatoria provvisoria;
− che a seguito di rettifiche ai punteggi di alcune colleghe era risultata nella graduatoria definitiva in posizione non utile;
− che a seguito di accesso agli atti aveva appreso che non le erano stati attribuiti 2 punti in quanto non aveva dichiarato in domanda l'abilitazione o l'iscrizione all'ordine professionale. Cont Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire “accertare la fondatezza della domanda e conseguenzialmente dichiarare illegittima e/o incongrua la valutazione riportata nella scheda individuale definitiva e per l'effetto annullare le valutazioni così come effettuate e condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. (resistente) a Controparte_1 riformulare tali valutazioni in conformità ai richiamati principi di legittimità, congruenza e buona fede ed alla luce delle eccezioni e contestazioni mosse nel presente ricorso, condannare altresì, la
1 resistente alle spese ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario, con riserva di azione autonoma per danni patiti e patendi per evidente perdita di chance”. Cont Si è ritualmente costituita l' evidenziando che la mancata attribuzione del punteggio per il possesso dell'abilitazione era riconducibile all'esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale aveva omesso di dichiararlo in domanda, e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente è un'infermiera professionale alle dipendenze dell' , attualmente inquadrata CP_1 in cat. D, posizione economica D1.
Con delibera n. 507 del 30/12/2021 è stata indetta, in applicazione del Regolamento dell'
[...]
per la disciplina delle selezioni interne per l'attribuzione delle fasce retributive anno CP_1
2021 approvato con delibera n. 505 del 30/12/2021, la selezione interna per l'attribuzione delle fasce retributive con decorrenza 1/01/2021 riservata al personale del comparto dei ruoli amministrativo, professionale, tecnico e sanitario. Cont Il relativo avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell' con nota prot. 0067608 del
13/07/2023.
La ricorrente ha conseguito, tanto nella graduatoria provvisoria quanto in quella definitiva, il punteggio di 49,200, ed è pertanto risultata, nella graduatoria definitiva, in quarta posizione, non utile al passaggio (conseguito dai primi tre classificati).
In questa sede, si duole della mancata valutazione dell'abilitazione/iscrizione all'ordine professionale, che le avrebbe viceversa consentito di accedere alla fascia retributiva superiore.
Preliminarmente, si osserva che la giurisprudenza delle Sezioni Unite è ormai costante nel ritenere che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, per “procedure concorsuali di assunzione” ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione alla stregua dell'art. 63, comma 4 cit. si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro
(essendo tali tutte le procedere aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali “interni”, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavoro. Le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale di inquadramento connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001), sono affidate, invece, a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001). Ne discende che in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, la procedura, estranea all'ambito delle attività amministrative autoritative, è retta dal diritto privato (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990, nel testo attuale), con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria (v. ex multis Cass. Sez. U, Sentenza n.
26295 del 31/10/2008, Sez. U, Sentenza n. 220 del 10/01/2007, Sez. U, Sentenza n. 10374 del
08/05/2007, Sez. U, Sentenza n. 5699 del 11/04/2012, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28058 del
25/11/2008).
Dalla natura privatistica degli atti relativi alle procedure per il passaggio alla fascia economica superiore nell'ambito della medesima categoria deriva che i profili alla stregua dei quali gli stessi possono essere scrutinati sono quelli della violazione di specifiche norme legali e contrattuali che 2 presiedono allo svolgimento delle progressioni economiche (cd. orizzontali) e del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Sotto tali aspetti non è, per altro verso, dubitabile che il comportamento dell'ente possa essere sindacato dal giudice.
Il regolamento approvato con delibera n. 505/2021 contempla fra i titoli valutabili “Abilitazione professionale e/o iscrizione all'Ordine: Punti 2, massimo 1 solo titolo”. È pacifico che l'istante non si sia vista riconoscere tale punteggio, in quanto ha omesso di indicarne il possesso nella domanda di partecipazione alla selezione, diversamente da quanto fatto dalle colleghe che la precedono immediatamente nella graduatoria definitiva ( e Controparte_2
). Persona_1
La ricorrente deduce che tale titolo avrebbe dovuto esserle valutato ugualmente, in quanto se l'iscrizione all'albo è un requisito necessario per esercitare la professione infermieristica ella non poteva non possederlo;
in ogni caso, l'iscrizione all'ordine o l'abilitazione professionale non potevano essere considerati come titoli valutabili nell'ambito della selezione, in quanto sono obbligatori per l'esercizio della professione. In virtù di quanto disposto dall'art. 2, co. 3, della l. 43/2006, “L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”.
È, pertanto, indubbio che si tratti di un requisito indispensabile ai fini del legittimo esercizio dell'attività infermieristica, anche alle dipendenze di un ente pubblico.
Ciò non toglie, tuttavia, che lo stesso possa essere legittimamente inserito fra i titoli valutabili nell'ambito di una procedura selettiva finalizzata alla progressione economica orizzontale del dipendente, così come vi è stato, ad esempio, inserito il titolo di studio, in mancanza del quale è parimenti certo che non possa esercitarsi la professione.
La finalità dell'inclusione dell'abilitazione fra i titoli valutabili nella procedura de qua è evidentemente diversa da quella di prerequisito di legge indispensabile per l'esercizio della professione e attiene al suo essere un passaggio nel curriculum formativo e professionale del dipendente.
Secondo quanto statuito dall'art. 52, co.
1-bis, del d.lgs. 165/2001, infatti, “Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito”. La valutabilità dell'abilitazione/iscrizione all'ordine è stata prevista nel regolamento aziendale approvato con apposita delibera del D.G. (mai impugnato dalla ricorrente), ed era pertanto conosciuta e conoscibile da tutti i partecipanti alla selezione.
Proprio perché in questo contesto l'abilitazione/iscrizione all'ordine costituiva un titolo valutabile essa andava dichiarata in domanda con le modalità previste dall'avviso di selezione, cosa che l'istante pacificamente non ha fatto, mentre lo hanno fatto le sue colleghe.
Per costante giurisprudenza del G.A., nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio 3 competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso.
Nel caso di specie non sussistono, infatti, le condizioni che, secondo una parte della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198), legittimano la richiesta di ammissione al c.d. soccorso istruttorio.
Ed invero, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
Il soccorso istruttorio ha infatti portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione, diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
Si è, tuttavia, precisato, da un lato, come “I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente)” e, dall'altro, come “il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza” (Cons.
Stato, sez. V, sent. n. 7975 del 22/11/2019, che ha ritenuto che ricorressero i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio in un caso in cui la parte aveva allegato il titolo di studio astrattamente idoneo all'assegnazione di un punteggio per titoli, ovvero il diploma di laurea, ma non il relativo voto, in relazione al quale andava poi assegnato il punteggio in concreto;
conf.
Cons. Stato, sez. V, sent. n. 10241 del 21/11/2022).
Il soccorso istruttorio, dunque, non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile 4 nelle procedure;
in forza di tale principio ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28; id., 21 novembre 2022, n. 10241; Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 giugno 2016, n.
4081; C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 12 maggio 2000, n. 281; Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 7334 del
02/09/2024).
Ancora, si è evidenziato che l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione;
in quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati;
pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale;
in difetto di una puntuale indicazione dell'interessato, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 4951 del 03/06/2024).
L'affermazione di questi principi è coerente con la portata generale che si riconosce al principio del soccorso istruttorio anche nell'ambito delle procedure concorsuali – quale doveroso ordinario modus procedendi dell'amministrazione volto a superare formalismi in nome del principio del favor partecipationis, quale applicazione di quello del giusto procedimento – individuando nel contempo dei rigorosi limiti per evitare che l'allargamento del suo ambito applicativo alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9).
Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7815 del 22/11/2021; Cons. Stato, sent. n. 4951/2024, cit.).
Nella fattispecie, si è in presenza di previsioni chiare del regolamento e dell'avviso, che prevedevano la valutabilità di un titolo a condizione che lo stesso fosse dichiarato in domanda con le modalità prescritte (si veda in particolare il punto 2.4 dell'avviso).
Tali previsioni non sono state osservate dalla concorrente, la quale non ha nemmeno dedotto di non aver potuto compilare correttamente la domanda per causa a sé non imputabile.
Non si tratta, pertanto, di un errore “soccorribile”, in quanto, da un lato, non vi è una divergenza immediatamente percepibile fra dichiarato e voluto e, dall'altro, un intervento dell'amministrazione si sarebbe tradotto in una sostanziale rimessione in termini della ricorrente,
a detrimento della posizione degli altri partecipanti alla selezione.
Infine, si rileva, per completezza, che in ricorso non è stata sollevata alcuna contestazione in merito alle rettifiche ai punteggi delle colleghe e , che ne hanno determinato CP_2 Per_1 la collocazione nella graduatoria definitiva in posizione superiore alla . Parte_1
5 Costituisce principio consolidato quello per cui nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416
c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno
2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nella specie, le rettifiche emergevano già dal raffronto fra le graduatorie e dalla documentazione acquisita dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti. Le doglianze avanzate per la prima volta nelle note di trattazione scritta risultano, pertanto, tardive e come tali inammissibili.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per le cause di valore indeterminabile – complessità bassa, con ulteriore riduzione del 30% in considerazione dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 3.240,30 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 25 novembre 2025.
Il Giudice
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