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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI GI, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303AR012312022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in prosieguo solo Ricorrente_1 ) ricorre
contro
Agenzia delle Entrate averso avviso di accertamento n. T6303AR01231/2022, concernente Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2016, notificato in data 04.11.2022.
Il contenzioso è chiamato all' odierna udienza per la trattazione nel merito.
E' costituita la parte resistente.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Espone il patrocinio ricorrente che:
In data 04.06.2019, veniva compilato un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza relativo alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
per il periodo d'imposta 2016 - qui in trattazione la contestazione ha riguardato, esclusivamente, la riqualificazione dell'attività svolta dalla società ricorrente, ovvero da prestazione di trasporto urbano (esente ai fini I.V.A.) a prestazione turistica (imponibile ai fini I.V.A) con le relative rettifiche ai fini I.V.A. ed ai fini delle imposte IRES ed IRAP;
l'avviso di accertamento, qui impugnato, confermava quanto accertato dalla Guardia di Finanza irrogando le conseguenti sanzioni.
Il patrocinio ricorrente deduce, in via pregiudiziale, l'errata indicazione nell'atto impugnato dell'indirizzo pec a cui notificare il ricorso, con conseguente richiesta della società di rimessione in termini per errore ad essa non imputabile in ordine ad una presunta tardività della proposizione del ricorso.
Chiede, poi, la società nel merito:
l'annullamento dell'avviso di accertamento per effetto dello ius superveniens offerto dall'art. 36-bis del d.l.
n. 50/2022, convertito nella l. n. 91/2022, che ha ritenuto applicabile l'esenzione Iva ex art. 10, co. 1, n. 14)
d.p.r. n. 633/1972 anche alle attività di trasporto aventi finalità “turistico-ricreative” e, comunque, In via gradata, l'applicazione dell'esenzione Iva ex art. 10, co. 1, n. 14) d.p.r. n. 633/1972.
La Corte prende atto che, su istanza di Ricorrente_1 che il 18/12/2023 consegnava le fatture emesse nel 2016 unitamente a prospetti Excel, l'Agenzia riteneva che solo una parte delle operazioni attive effettuate dalla società nell'anno in esame potesse considerarsi imponibile ai fini Iva, con aliquota del 22% (servizi articolati e complessi di tipo turistico – ricreativi), risultando le altre attività effettuate assoggettabili al regime di esenzione Iva di cui all'art. 10, c. 1, lett. 14) d.p.r. n. 633/1972, in quanto catalogabili come mero trasporto di passeggeri.
Veniva, pertanto, esercitato il potere di autotutela, ai sensi dell'art. 10 quater della L. n. 212/2000, annullando parzialmente l'avviso d'accertamento di cui è causa e di ciò parte resistente dava atto in giudizio in data
20/03/2024, chiedendo alla Corte di dichiarare la parziale estinzione del giudizio, per parziale cessazione della materia del contendere.
Rileva la Corte che nel corso dell'udienza del 18/11/2025 il patrocinio di Ricorrente_1 s.r.l. ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese. L'Agenzia resistente, pur accettando la rinuncia, si è opposta alla compensazione delle spese.
A questo punto la Corte è tenuta a statuire in merito alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Agenzia delle Entrate ha esposto in una memoria le ragioni che giustificherebbero la condanna alle spese della società ricorrente.
E' sottolineato come nell'intervallo di tempo che va dal 20/03/2024 al 18/11/2025, Ricorrente_1 sceglieva di non rinunciare al ricorso ed anzi in data 26/9/2025 richiedeva al Collegio un rinvio al fine di consentire il deposito nel fascicolo telematico della prova della tempestiva notifica del ricorso non andata a buon fine, per l'asserita erronea indicazione dell'indirizzo pec nell'atto impugnato
E' evidenziato come, una volta concesso tale rinvio con termine per la chiesta produzione, non veniva depositato alcun documento dalla ricorrente.
Così ricostruiti gli accadimenti, il Collegio - ai fini della regolamentazione delle spese di lite - dichiara la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso in quanto notificato il 22/03/2023, ben oltre il termine di
60 giorni decorrente dalla notifica che andava a scadere il 03/01/2023
L' asserito tentativo di notifica entro il termine di legge ad un indirizzo errato per causa non imputabile al ricorrente è rimasto indimostrato.
L'asserito errore di tale indirizzo, come indicato nell'atto impugnato, è - peraltro - infondato in quanto è notorio che nell'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata non fa alcuna differenza l'utilizzo dei termini in stampatello maiuscolo o minuscolo.
La tardività del ricorso ne comporta l'inammissibilità con preclusione per il Collegio di entrare nel merito di quanto dedotto dal ricorrente.
Ne discende, in conclusione, la soccombenza virtuale della parte ricorrente.
Rileva il Collegio che:
l'autotutela esercitata dall'Agenzia si pone, al di fuori del presente contenzioso, non potendosi dar corso ad una conciliazione parziale proprio in presenza della tardiva notifica del ricorso;
l'esercizio dei poteri di autotutela risponde ai princìpi di lealtà e collaborazione nei rapporti tra Agenzia e contribuente;
il comportamento processuale della parte ricorrente, pur ad avvenuto parziale annullamento dell'atto, appare
- per quanto suesposto - meramente dilatorio e defatigatorio.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ed a favore dell'Agenzia delle Entrate e vengono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento, dell'avvenuto parziale annullamento in autotutela e della circostanza che parte resistente si è avvalsa di propri funzionari per le difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ex art. 44 D.Lgs. 546/1992. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate quantificate nel complessivo importo di € 5.000,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
RI GI, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 247/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6303AR012312022 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in prosieguo solo Ricorrente_1 ) ricorre
contro
Agenzia delle Entrate averso avviso di accertamento n. T6303AR01231/2022, concernente Ires, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni, per l'anno
2016, notificato in data 04.11.2022.
Il contenzioso è chiamato all' odierna udienza per la trattazione nel merito.
E' costituita la parte resistente.
Sentiti i procuratori delle parti la Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Espone il patrocinio ricorrente che:
In data 04.06.2019, veniva compilato un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza relativo alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
per il periodo d'imposta 2016 - qui in trattazione la contestazione ha riguardato, esclusivamente, la riqualificazione dell'attività svolta dalla società ricorrente, ovvero da prestazione di trasporto urbano (esente ai fini I.V.A.) a prestazione turistica (imponibile ai fini I.V.A) con le relative rettifiche ai fini I.V.A. ed ai fini delle imposte IRES ed IRAP;
l'avviso di accertamento, qui impugnato, confermava quanto accertato dalla Guardia di Finanza irrogando le conseguenti sanzioni.
Il patrocinio ricorrente deduce, in via pregiudiziale, l'errata indicazione nell'atto impugnato dell'indirizzo pec a cui notificare il ricorso, con conseguente richiesta della società di rimessione in termini per errore ad essa non imputabile in ordine ad una presunta tardività della proposizione del ricorso.
Chiede, poi, la società nel merito:
l'annullamento dell'avviso di accertamento per effetto dello ius superveniens offerto dall'art. 36-bis del d.l.
n. 50/2022, convertito nella l. n. 91/2022, che ha ritenuto applicabile l'esenzione Iva ex art. 10, co. 1, n. 14)
d.p.r. n. 633/1972 anche alle attività di trasporto aventi finalità “turistico-ricreative” e, comunque, In via gradata, l'applicazione dell'esenzione Iva ex art. 10, co. 1, n. 14) d.p.r. n. 633/1972.
La Corte prende atto che, su istanza di Ricorrente_1 che il 18/12/2023 consegnava le fatture emesse nel 2016 unitamente a prospetti Excel, l'Agenzia riteneva che solo una parte delle operazioni attive effettuate dalla società nell'anno in esame potesse considerarsi imponibile ai fini Iva, con aliquota del 22% (servizi articolati e complessi di tipo turistico – ricreativi), risultando le altre attività effettuate assoggettabili al regime di esenzione Iva di cui all'art. 10, c. 1, lett. 14) d.p.r. n. 633/1972, in quanto catalogabili come mero trasporto di passeggeri.
Veniva, pertanto, esercitato il potere di autotutela, ai sensi dell'art. 10 quater della L. n. 212/2000, annullando parzialmente l'avviso d'accertamento di cui è causa e di ciò parte resistente dava atto in giudizio in data
20/03/2024, chiedendo alla Corte di dichiarare la parziale estinzione del giudizio, per parziale cessazione della materia del contendere.
Rileva la Corte che nel corso dell'udienza del 18/11/2025 il patrocinio di Ricorrente_1 s.r.l. ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese. L'Agenzia resistente, pur accettando la rinuncia, si è opposta alla compensazione delle spese.
A questo punto la Corte è tenuta a statuire in merito alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Agenzia delle Entrate ha esposto in una memoria le ragioni che giustificherebbero la condanna alle spese della società ricorrente.
E' sottolineato come nell'intervallo di tempo che va dal 20/03/2024 al 18/11/2025, Ricorrente_1 sceglieva di non rinunciare al ricorso ed anzi in data 26/9/2025 richiedeva al Collegio un rinvio al fine di consentire il deposito nel fascicolo telematico della prova della tempestiva notifica del ricorso non andata a buon fine, per l'asserita erronea indicazione dell'indirizzo pec nell'atto impugnato
E' evidenziato come, una volta concesso tale rinvio con termine per la chiesta produzione, non veniva depositato alcun documento dalla ricorrente.
Così ricostruiti gli accadimenti, il Collegio - ai fini della regolamentazione delle spese di lite - dichiara la inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso in quanto notificato il 22/03/2023, ben oltre il termine di
60 giorni decorrente dalla notifica che andava a scadere il 03/01/2023
L' asserito tentativo di notifica entro il termine di legge ad un indirizzo errato per causa non imputabile al ricorrente è rimasto indimostrato.
L'asserito errore di tale indirizzo, come indicato nell'atto impugnato, è - peraltro - infondato in quanto è notorio che nell'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata non fa alcuna differenza l'utilizzo dei termini in stampatello maiuscolo o minuscolo.
La tardività del ricorso ne comporta l'inammissibilità con preclusione per il Collegio di entrare nel merito di quanto dedotto dal ricorrente.
Ne discende, in conclusione, la soccombenza virtuale della parte ricorrente.
Rileva il Collegio che:
l'autotutela esercitata dall'Agenzia si pone, al di fuori del presente contenzioso, non potendosi dar corso ad una conciliazione parziale proprio in presenza della tardiva notifica del ricorso;
l'esercizio dei poteri di autotutela risponde ai princìpi di lealtà e collaborazione nei rapporti tra Agenzia e contribuente;
il comportamento processuale della parte ricorrente, pur ad avvenuto parziale annullamento dell'atto, appare
- per quanto suesposto - meramente dilatorio e defatigatorio.
Le spese di lite sono poste a carico della ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. ed a favore dell'Agenzia delle Entrate e vengono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento, dell'avvenuto parziale annullamento in autotutela e della circostanza che parte resistente si è avvalsa di propri funzionari per le difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere ex art. 44 D.Lgs. 546/1992. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate quantificate nel complessivo importo di € 5.000,00.