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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 8827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8827 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del lavoro, all'udienza del 19.12.2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3773/2020 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adelino Pulciano che lo rapp.ta e Parte_1 dif.de giusta procura alle liti conferito su foglio separato ed allegato al ricorso , ai sensi dell'art. 176 II co. c.p.c. ed elett.te dom.to in Napoli Via San Tommaso d'Aquino
n. 33 ;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa anche Controparte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Gaetano Rizzo e Vittorio Rizzo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione , ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli, via S. Lucia n. 97;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.02.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società in epigrafe e ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa per la suddetta società a far data dal 1.8.1977 sino al 30.9.2012.
Ha specificato di essere stato assunto con la qualifica di operaio meccanico per poi,
a seguito di diversi mutamenti di qualifica, essere andato in pensione con la qualifica di responsabile del CAL (Centro Assistenza in Linea). Ha evidenziato, inoltre, che a partire dal 3.10.995 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ha svolto mansioni superiori “che gli danno diritto al riconoscimento della superiore qualifica di capo impianto, liv. II di cui all'Accordo Nazionale 13 maggio
1987, qualifica che in conseguenza della nuova classificazione operata a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo Nazionale 27.11.2000 è confluita in quella di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, parametro 230”. Il ricorrente ha esposto di aver più volte adito il Tribunale affinché gli venissero riconosciute – com'è effettivamente accaduto – le differenze retributive.
Ciò posto, il medesimo ha evidenziato che, sulle summenzionate differenze retributive, la società convenuta non ha provveduto a versare le corrispondenti differenze contributive all' in relazione a diverse annualità, di tal che ha CP_2 ottenuto una pensione inferiore rispetto a quella di cui avrebbe goduto se la datrice di lavoro avesse versato all'ente previdenziale la somma di contributi adeguata alla retribuzione così come ricalcolata.
Da ultimo, l'odierno ricorrente ha esposto di aver formulato domande di riliquidazione della pensione all' che tenesse conto delle suddette differenze CP_2 retributive cui era stata condannata la odierna convenuta, ma tali domande venivano rigettate in sede amministrativa in quanto la società datrice di lavoro non aveva provveduto al versamento delle differenze contributive ed essendo, in ogni caso, prescritto il relativo diritto.
Per tali ragioni il sig. ha adito il Tribunale di Napoli al fine di far accertare la Pt_1 parziale omissione contributiva da parte dell' e di ottenere, per l'effetto, CP_1 la condanna al pagamento, in suo favore, del risarcimento ex art. 2116, comma 2,
c.c. del danno subito e quantificato in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13, L. 1338/1962. In particolare, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertata e dichiarata la parziale omissione contributiva da parte deIl' CP_1
Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. in danno della posizione contributiva del ricorrente nel periodo dal 20 aprile 2005 al 30 settembre 2012, accertare e dichiarare
ii diritto del ricorrente a vedersi risarcito ex art. 2116, co.2, c.c., il danno consistente nelle quote di pensione non percepite e non percepiende dall' in misura pari al CP_2 capitale necessario a costituire la rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L.
1338/1962, e condannare l'Azienda convenuta al pagamento del risarcimento In favore del ricorrente nella detta misura che sarà determinata nel suo ammontare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. Contabile;
b) in subordine, accertata e dichiarata la parziale omissione contributiva da parte della convenuta in danno della posizione contributiva del ricorrente nel periodo dal 20 aprile 2005 al 30 settembre 2012, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento, ex art. 2216, co. 2, c.c., dei danni subiti e condannare parte convenuta, in via generica, al pagamento del detto risarcimento che sarà quantificato con autonomo giudizio;
c) condannare l' al pagamento delle spese e compensi di lite in favore del CP_1 ricorrente, con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscossi i compensi;
d) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo la inammissibilità e CP_1 la infondatezza della domanda, e rilevando in particolare che in esecuzione della sentenza n. 7789/18 emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio RG 24219/17 a favore del ricorrente l'odierna convenuta ha emesso atto di liquidazione per Pt_1 il pagamento delle differenze retributive. Ha lamentato che , tuttavia , l'effettivo pagamento non è ancora avvenuto trattandosi di crediti maturati anteriormente alla data di pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. L' ha rilevato, a tal proposito, che nel piano concordatario CP_1 omologato si è previsto il pagamento di tutti i crediti maturati anteriormente alla detta data di pubblicazione della domanda di ammissione nell'arco di 5 anni e nel modo e nella misura ivi previsti, essendo in particolare contemplato l'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati, ivi compresi quindi sia i crediti contributivi ex art. 2754 c.c. sia i crediti retributivi dei dipendenti ex art. 2751 bis c.c., entro il
31.12.2020.
Orbene, la convenuta ha evidenziato che il credito azionato dal ricorrente mediante il presente ricorso non sarebbe più esigibile, essendo maturato ante concordato ed essendo riconosciuto e inserito nel relativo piano omologato. Diversamente opinando, ad avviso della convenuta , verrebbe violata la regola della par condicio creditorum che informa le procedure concorsuali.
Riassegnata la causa all'odierna scrivente, nominato, da ultimo, CTU il dott. Per_1
incaricato all'udienza del 22.02.2024 dell'accertamento tecnico contabile
[...]
,prorogati i termini per il deposito della relazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo, reso al termine della camera di consiglio e allegato in calce .
2)La domanda è fondata e va accolta , come di seguito illustrato.
Appare dirimente , ai fini del tenore della presente decisione, puntualizzare, come dichiarato in udienza da entrambi i procuratori , che la situazione della società è ormai regolare e che dunque non risultano più attuali i vincoli derivanti dal Contr concordato preventivo di cui alla memoria difensiva della .
Per esigenze di completezza, considerando comunque che il giudizio è durato alcuni anni, durante i quali il citato concordato era ancora in vigore, appare opportuno precisare quanto segue .
La proposta di concordato preventivo – com'è noto – costituisce una virtuosa modalità di soddisfacimento delle obbligazioni debitorie da parte di chi, come nel caso che ci occupa, è temporaneamente in una condizione di difficoltà economica, giammai potendo tradursi in una sostanziale violazione della legge primaria a tutela dei lavoratori che vantano crediti privilegiati nell'ambito delle procedure concorsuali.
L'art. 84, c. 7, CCII stabilisce infatti le regole di soddisfacimento dei crediti dei lavoratori, prescrivendo anche che la proposta deve assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 2116, c. 1, c.c. In termini, si veda più approfonditamente Tribunale
Genova, Sez. VII, Sent., 17/06/2024, n. 100.
Anzi, va semmai ricordato – si veda, in proposito, Cassazione civile sez. lav.,
09/01/2024, (ud. 14/11/2023, dep. 09/01/2024), n.701 – che tale garanzia è stata ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione della direttiva 80/987/CEE, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria: l'art. 3, D. Lgs. n. 80/1992, nel disporre il recepimento della normativa comunitaria cit. (oggi codificata nella direttiva
2008/94/CE), ha infatti stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o procedura di amministrazione straordinaria abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962, e che il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, "può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che, ai fini del diritto e della misura della prestazione, vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti”.
Peraltro, dall'analisi della documentazione depositata da parte convenuta, ed in particolare dal piano di concordato, può inferirsi come la società datrice di lavoro non versasse in una situazione di crisi tale da ritenere impossibile la soddisfazione delle obbligazioni. Al contrario, al paragrafo 4.2.2, titolato “fondo rischi e oneri” e
“fondo contenzioni personale” – a titolo esemplificativo – si legge che l'importo a tal fine disponibile ammonta ad euro 12,9 milioni;
del pari, al paragrafo 4.3 è riportato:
“La situazione patrimoniale alla base del piano concordatario. Rispetto alla situazione contabile alla data del 22 dicembre 2017, la situazione patrimoniale che la Società ha utilizzato come spalla di partenza per le proiezioni economico-finanziarie del Piano presenta alcune specifiche rettifiche dovuto fondamentalmente a: (i) necessità di ricorrere a criteri più prudenziali rispetto a quanto già previsto dall'art. 2423 bis c.c. per le società che non si trovano in stato di crisi/insolvenza”. In particolare, al paragrafo 9.3, rubricato “patrimonio netto”, si evince che: “Si evidenzia che, nel
2019, a seguito della sopravvenienza da esdebitazione concordataria per Euro 30,2 milioni che occorre alla data della prevista omologazione del concordato preventivo, il patrimonio netto della Società torna ampiamente positivo e pari ad Euro 14,2 milioni”.
Da ultimo, occorre evidenziare che nel decreto del 5.12.2018 – oggetto di deposito da parte dell' – di apertura della procedura di concordato preventivo del CP_1
Tribunale di Napoli è previsto: “L'attivo concordatario è invece pari ad euro
134.200.000,00; esso, secondo le affermazioni della proponente, consentirà di pagare integralmente le spese di procedura prededucibili, così come i crediti da garanzia ipotecaria ed i creditori privilegiati, che verranno pagati entro l'anno (ed ai quali è comunque riconosciuto il prodursi di interessi, ai tassi previsti dalla proposta)”.
Occorre, infine , rammentare che il ricorrente appartiene alla classe dei creditori privilegiati i quali, dunque, debbono ottenere soddisfazione prioritaria rispetto alle altre classi creditorie per legge, senza che ciò vulneri la par condicio. Neppure può essere sottaciuto, a ogni buon conto, che la legge impedisce la prosecuzione di azioni cautelari ovvero esecutive sul patrimonio del debitore assoggettato a procedure concorsuali, ma tale previsione non si presta a regolare il caso di specie, trattandosi di azione di diversa natura. Ne consegue che sussiste non soltanto la necessità, bensì anche la possibilità di soddisfare le pretese economiche dell'odierno ricorrente.
A maggior ragione nell'attuale situazione .
3)Orbene, fugato ogni dubbio in ordine all'ammissibilità del ricorso, è il caso di rammentare che l'art. 2116 c.c., norma idonea a regolare la fattispecie de qua, stabilisce il principio di automaticità delle prestazioni, erogabili cioè anche allorquando non siano stati versati, dalla parte datoriale, i contributi dovuti. La operatività della disposizione, tuttavia, è subordinata – oltre che alla dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, che in questa sede non viene revocata in dubbio – alla circostanza che il diritto non sia prescritto.
Nel caso in esame il rapporto lavorativo in relazione al quale è maturata l'obbligazione contributiva si è svolto dal 1.8.1977 al 30.9.2012 , allorquando il ricorrente è stato posto in quiescenza . Ne consegue che, essendo nel caso di specie spirato il termine di prescrizione quinquennale per il versamento degli stessi ( ex art. 3 L. n. 335/1995 ) , occorre applicare il secondo comma dell'art. 2116 c.c., a norma del quale il datore è responsabile del danno derivante dalla impossibilità, per gli enti previdenziali, di erogare la prestazione dovuta.
Come noto, i contributi rappresentano le quote della retribuzione (nel caso di rapporti di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (nel caso del lavoro autonomo, in collaborazione o associato) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l'onere contributivo sorge generalmente all'avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all'erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli enti di previdenza.
I contributi si possono , poi, classificare in due differenti tipologie:
-contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale ( per settore privato;
Inpdap per settore CP_2 pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
-contributi assistenziali: versamenti effettuati all' o all'Inail, al fine di ottenere CP_2 una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all'invalidità, malattia.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, determina automaticamente l'insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo. Obbligato al versamento dei contributi per i rapporti di lavoro subordinato è, in via generale, il datore di lavoro (art. 2115 c.c.). Anche nei casi in cui l'onere contributivo è ripartito tra il datore e il prestatore (ad esempio per la pensione di anzianità), la quota di competenza di quest'ultimo viene ugualmente versata dal datore, il quale trattiene la somma corrispondente dalla retribuzione del lavoratore, restando così l'unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e sia intervenuta la prescrizione dei contributi, il lavoratore può chiedere all'Istituto previdenziale la costituzione di “una rendita vitalizia reversibile” per ottenere l'accredito del periodo di omissione contributiva: tale rimedio consente, attraverso un versamento all' il cui importo varia a seconda di diversi fattori CP_2
(quali l'età, la retribuzione, il sesso, ecc.), l'accreditamento del periodo non coperto da contribuzione.
In altre parole, qualora, per il compimento della prescrizione, l'automaticità delle prestazioni non possa operare, l'assicurato potrà esercitare l'azione risarcitoria a carico del datore di lavoro nella duplice forma di costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 13, L. 12.8.1962, n. 1338, ovvero di risarcimento del danno.
È appena il caso di rilevare che, ad avviso di parte della dottrina e della giurisprudenza, tale responsabilità avrebbe natura contrattuale e una siffatta configurazione, com'è naturale, si ripercuote sul termine prescrizionale che diverrebbe, conseguentemente, decennale (C. 10121/1994; C. 3462/1991).
In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, inoltre, esso coincide, tendenzialmente, con l'importo della prestazione non conseguita, per effetto dell'inadempimento (C., S.U., 2161/1988) e comprende sia il danno emergente, comprensivo dei ratei (o differenze di essi) perduti, che il lucro cessante secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (C. 145/1983).
Nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia e dato dalla necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione (C. 12213/2004).
Va altresì evidenziato che la giurisprudenza di legittimità si è così espressa (Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/1994, n. 486): “Con riguardo a lavoratore il quale, essendosi prescritti i contributi non versati dal datore di lavoro, abbia proposto contro il medesimo azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c. facendo riferimento all'art. 13 della l. 12 agosto 1962 n. 1338 per la sola quantificazione delle somme richieste a titolo risarcitorio, è irrilevante l'indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste dal detto art. 13; restando peraltro legittima la determinazione del pregiudizio sulla base della somma necessaria alla costituzione della rendita in base alla normativa vigente al tempo della domanda risarcitoria, pur successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ed essendo da escludere - ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. - che nell'ordinaria diligenza considerata da tale norma rientri un onere del lavoratore di richiedere al datore di lavoro l'esercizio (prima della cessazione del rapporto) della facoltà di cui al citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 o di provvedere egli direttamente, ove non possa ottenerla dal datore di lavoro, alla costituzione della rendita”.
3)Illustrati tali principi , deve ritenersi fondato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116, co.2 c.c., consistente nelle quote di pensione non percepite, in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1962, che è stato quantificato attraverso l'accertamento tecnico contabile , in complessivi € 29.961,39.
Le pronunce giudiziali definitive intervenute tra le parti nel corso del tempo hanno delimitato , poi, il campo del presente accertamento . In particolare , vanno menzionate :
- la sent. n. 749/2022 pubbl. il 21/02/2022 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 4852/2017, è stato dichiarato il diritto di a percepire Parte_1 le differenze retributive, da liquidarsi in separata sede, tra il livello in cui era inquadrato (livello 3° parametro 205) ed il livello 2° parametro 230 qualifica di “Capo
Unità Organizzativa Amministrativa-Tecnica” a decorrere dal 20.04.2005 e fino al
27.03.2008, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione al saldo;
Contr
- la sent. n. 7789/2018 del Tribunale di Napoli con la quale è stata condannata al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenze retributive pari in totale a
€ 26.798,87 , su cui la convenuta non ha mai provveduto al versamento contributivo, con conseguente liquidazione , da parte dell' , di un trattamento CP_2 pensionistico inferiore a quello effettivamente spettante al . Pt_1
Il ricorrente, dunque, dopo aver proposto inutilmente , in data 20.12.2018 e poi in data 10.12.2019 , domanda all' di riliquidazione della pensione , con inclusione CP_2 nella base di calcolo delle differenze retributive a cui era stata condanna tala società Contr datrice , oltre che degli ulteriori contributi dovuti dall' , ha intentato il presente giudizio.
All'esito della consulenza tecnica espletata , è stato eseguito il calcolo della rendita vitalizia spettante , ex art. 13 L. n. 1338/1962.
Precisamente il consulente ha individuato dapprima il differenziale annuo tra la pensione con riscatto e quella senza riscatto da moltiplicare per il coefficiente corrispondente al sesso, età e anzianità contributiva. Atteso che il differenziale mensile della pensione con riscatto e la pensione senza riscatto è di € 36,97 esso , moltiplicato per 13 mensilità , determina una rendita annua di € 2610,47 che moltiplicata per il coefficiente 11,4765 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale
31.8.2007 tabella sez. 3 VM 72 anni (anni del alla data della domanda) Pt_1 conduce all'importo della rendita vitalizia riversibile , pari a € 29.961,39.
La rendita vitalizia così calcolata e versata all' andrà ad integrare con effetto CP_2 immediato l'importo della pensione ai sensi dell'Art. 13 L. n. 1338/1962 secondo cui :
“La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all' nazionale della CP_3 previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell' Controparte_4
previdenza sociale”
[...]
Ritenuti corretti i criteri seguiti dal CTU nell'elaborazione eseguita, deve dunque concludersi, sulla scorta degli atti di causa, che il ricorrente deve Parte_1 percepire a titolo di rendita vitalizia riversibile di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962 €
29.961,39. Le conclusioni raggiunte dal consulente appaiono corrette e pienamente condivisibili per cui vanno fatte proprie dall'odierno giudicante . Del resto , non sono pervenute osservazioni o contestazioni all'elaborato peritale.
Per l'effetto, deve condannarsi la parte convenuta al pagamento di complessivi €
29.961,39 in favore di . Parte_1
Va in questa sede corretto il refuso contenuto nel dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio, relativo al periodo oggetto dell'accertamento, che non è 20 aprile 2005 - 30 settembre 2012 come statuito dalla sentenza di primo grado del
Tribunale bensì quello individuato dalla pronuncia di Appello intervenuta e che , riformando parzialmente la sentenza di primo grado , ha delimitato il periodo dal
20.04.2005 e fino al 27.03.2008. Riguardo a tale ultimo lasso temporale, infatti, è stato eseguito l'accertamento tecnico peritale . Il dispositivo deve quindi essere rettificato con sostituzione della data del 30 settembre 2012 con quella , esatta , del
27.03.2008.
4)Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendosi conto della complessità delle questioni poste e della natura degli interessi sottostanti, in applicazione dei criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 .
Le spese di consulenza si liquidano con separato decreto e tengono ugualmente conto della complessità dell'accertamento eseguito dal CTU incaricato dr. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
a) Accoglie il ricorso e, in relazione al periodo dal 20 aprile 2005 - 30 settembre 2012, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi risarcito, ex art. 2116, co.2 c.c., il danno- consistente nelle quote di pensione non percepite, in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1962- quantificato in complessivi € 29.961,39;
b) Per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di complessivi € 29.961,39 in favore di;
Parte_1
c) Condanna altresì la società convenuta alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente liquidate in complessivi € 4629,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Liquida con separato decreto le spese di CTU.
Così deciso in Napoli 19.12.2024
Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa STEFANIA
MASTROIANNI , MOT in tirocinio generico .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del lavoro, all'udienza del 19.12.2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3773/2020 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adelino Pulciano che lo rapp.ta e Parte_1 dif.de giusta procura alle liti conferito su foglio separato ed allegato al ricorso , ai sensi dell'art. 176 II co. c.p.c. ed elett.te dom.to in Napoli Via San Tommaso d'Aquino
n. 33 ;
Ricorrente
E
rappresentata e difesa anche Controparte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Gaetano Rizzo e Vittorio Rizzo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione , ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Napoli, via S. Lucia n. 97;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.02.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società in epigrafe e ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa per la suddetta società a far data dal 1.8.1977 sino al 30.9.2012.
Ha specificato di essere stato assunto con la qualifica di operaio meccanico per poi,
a seguito di diversi mutamenti di qualifica, essere andato in pensione con la qualifica di responsabile del CAL (Centro Assistenza in Linea). Ha evidenziato, inoltre, che a partire dal 3.10.995 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ha svolto mansioni superiori “che gli danno diritto al riconoscimento della superiore qualifica di capo impianto, liv. II di cui all'Accordo Nazionale 13 maggio
1987, qualifica che in conseguenza della nuova classificazione operata a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo Nazionale 27.11.2000 è confluita in quella di capo unità organizzativa amministrativa/tecnica, parametro 230”. Il ricorrente ha esposto di aver più volte adito il Tribunale affinché gli venissero riconosciute – com'è effettivamente accaduto – le differenze retributive.
Ciò posto, il medesimo ha evidenziato che, sulle summenzionate differenze retributive, la società convenuta non ha provveduto a versare le corrispondenti differenze contributive all' in relazione a diverse annualità, di tal che ha CP_2 ottenuto una pensione inferiore rispetto a quella di cui avrebbe goduto se la datrice di lavoro avesse versato all'ente previdenziale la somma di contributi adeguata alla retribuzione così come ricalcolata.
Da ultimo, l'odierno ricorrente ha esposto di aver formulato domande di riliquidazione della pensione all' che tenesse conto delle suddette differenze CP_2 retributive cui era stata condannata la odierna convenuta, ma tali domande venivano rigettate in sede amministrativa in quanto la società datrice di lavoro non aveva provveduto al versamento delle differenze contributive ed essendo, in ogni caso, prescritto il relativo diritto.
Per tali ragioni il sig. ha adito il Tribunale di Napoli al fine di far accertare la Pt_1 parziale omissione contributiva da parte dell' e di ottenere, per l'effetto, CP_1 la condanna al pagamento, in suo favore, del risarcimento ex art. 2116, comma 2,
c.c. del danno subito e quantificato in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13, L. 1338/1962. In particolare, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) accertata e dichiarata la parziale omissione contributiva da parte deIl' CP_1
Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. in danno della posizione contributiva del ricorrente nel periodo dal 20 aprile 2005 al 30 settembre 2012, accertare e dichiarare
ii diritto del ricorrente a vedersi risarcito ex art. 2116, co.2, c.c., il danno consistente nelle quote di pensione non percepite e non percepiende dall' in misura pari al CP_2 capitale necessario a costituire la rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L.
1338/1962, e condannare l'Azienda convenuta al pagamento del risarcimento In favore del ricorrente nella detta misura che sarà determinata nel suo ammontare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. Contabile;
b) in subordine, accertata e dichiarata la parziale omissione contributiva da parte della convenuta in danno della posizione contributiva del ricorrente nel periodo dal 20 aprile 2005 al 30 settembre 2012, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento, ex art. 2216, co. 2, c.c., dei danni subiti e condannare parte convenuta, in via generica, al pagamento del detto risarcimento che sarà quantificato con autonomo giudizio;
c) condannare l' al pagamento delle spese e compensi di lite in favore del CP_1 ricorrente, con attribuzione al sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscossi i compensi;
d) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo la inammissibilità e CP_1 la infondatezza della domanda, e rilevando in particolare che in esecuzione della sentenza n. 7789/18 emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio RG 24219/17 a favore del ricorrente l'odierna convenuta ha emesso atto di liquidazione per Pt_1 il pagamento delle differenze retributive. Ha lamentato che , tuttavia , l'effettivo pagamento non è ancora avvenuto trattandosi di crediti maturati anteriormente alla data di pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. L' ha rilevato, a tal proposito, che nel piano concordatario CP_1 omologato si è previsto il pagamento di tutti i crediti maturati anteriormente alla detta data di pubblicazione della domanda di ammissione nell'arco di 5 anni e nel modo e nella misura ivi previsti, essendo in particolare contemplato l'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati, ivi compresi quindi sia i crediti contributivi ex art. 2754 c.c. sia i crediti retributivi dei dipendenti ex art. 2751 bis c.c., entro il
31.12.2020.
Orbene, la convenuta ha evidenziato che il credito azionato dal ricorrente mediante il presente ricorso non sarebbe più esigibile, essendo maturato ante concordato ed essendo riconosciuto e inserito nel relativo piano omologato. Diversamente opinando, ad avviso della convenuta , verrebbe violata la regola della par condicio creditorum che informa le procedure concorsuali.
Riassegnata la causa all'odierna scrivente, nominato, da ultimo, CTU il dott. Per_1
incaricato all'udienza del 22.02.2024 dell'accertamento tecnico contabile
[...]
,prorogati i termini per il deposito della relazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo, reso al termine della camera di consiglio e allegato in calce .
2)La domanda è fondata e va accolta , come di seguito illustrato.
Appare dirimente , ai fini del tenore della presente decisione, puntualizzare, come dichiarato in udienza da entrambi i procuratori , che la situazione della società è ormai regolare e che dunque non risultano più attuali i vincoli derivanti dal Contr concordato preventivo di cui alla memoria difensiva della .
Per esigenze di completezza, considerando comunque che il giudizio è durato alcuni anni, durante i quali il citato concordato era ancora in vigore, appare opportuno precisare quanto segue .
La proposta di concordato preventivo – com'è noto – costituisce una virtuosa modalità di soddisfacimento delle obbligazioni debitorie da parte di chi, come nel caso che ci occupa, è temporaneamente in una condizione di difficoltà economica, giammai potendo tradursi in una sostanziale violazione della legge primaria a tutela dei lavoratori che vantano crediti privilegiati nell'ambito delle procedure concorsuali.
L'art. 84, c. 7, CCII stabilisce infatti le regole di soddisfacimento dei crediti dei lavoratori, prescrivendo anche che la proposta deve assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 2116, c. 1, c.c. In termini, si veda più approfonditamente Tribunale
Genova, Sez. VII, Sent., 17/06/2024, n. 100.
Anzi, va semmai ricordato – si veda, in proposito, Cassazione civile sez. lav.,
09/01/2024, (ud. 14/11/2023, dep. 09/01/2024), n.701 – che tale garanzia è stata ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione della direttiva 80/987/CEE, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria: l'art. 3, D. Lgs. n. 80/1992, nel disporre il recepimento della normativa comunitaria cit. (oggi codificata nella direttiva
2008/94/CE), ha infatti stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o procedura di amministrazione straordinaria abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962, e che il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, "può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che, ai fini del diritto e della misura della prestazione, vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti”.
Peraltro, dall'analisi della documentazione depositata da parte convenuta, ed in particolare dal piano di concordato, può inferirsi come la società datrice di lavoro non versasse in una situazione di crisi tale da ritenere impossibile la soddisfazione delle obbligazioni. Al contrario, al paragrafo 4.2.2, titolato “fondo rischi e oneri” e
“fondo contenzioni personale” – a titolo esemplificativo – si legge che l'importo a tal fine disponibile ammonta ad euro 12,9 milioni;
del pari, al paragrafo 4.3 è riportato:
“La situazione patrimoniale alla base del piano concordatario. Rispetto alla situazione contabile alla data del 22 dicembre 2017, la situazione patrimoniale che la Società ha utilizzato come spalla di partenza per le proiezioni economico-finanziarie del Piano presenta alcune specifiche rettifiche dovuto fondamentalmente a: (i) necessità di ricorrere a criteri più prudenziali rispetto a quanto già previsto dall'art. 2423 bis c.c. per le società che non si trovano in stato di crisi/insolvenza”. In particolare, al paragrafo 9.3, rubricato “patrimonio netto”, si evince che: “Si evidenzia che, nel
2019, a seguito della sopravvenienza da esdebitazione concordataria per Euro 30,2 milioni che occorre alla data della prevista omologazione del concordato preventivo, il patrimonio netto della Società torna ampiamente positivo e pari ad Euro 14,2 milioni”.
Da ultimo, occorre evidenziare che nel decreto del 5.12.2018 – oggetto di deposito da parte dell' – di apertura della procedura di concordato preventivo del CP_1
Tribunale di Napoli è previsto: “L'attivo concordatario è invece pari ad euro
134.200.000,00; esso, secondo le affermazioni della proponente, consentirà di pagare integralmente le spese di procedura prededucibili, così come i crediti da garanzia ipotecaria ed i creditori privilegiati, che verranno pagati entro l'anno (ed ai quali è comunque riconosciuto il prodursi di interessi, ai tassi previsti dalla proposta)”.
Occorre, infine , rammentare che il ricorrente appartiene alla classe dei creditori privilegiati i quali, dunque, debbono ottenere soddisfazione prioritaria rispetto alle altre classi creditorie per legge, senza che ciò vulneri la par condicio. Neppure può essere sottaciuto, a ogni buon conto, che la legge impedisce la prosecuzione di azioni cautelari ovvero esecutive sul patrimonio del debitore assoggettato a procedure concorsuali, ma tale previsione non si presta a regolare il caso di specie, trattandosi di azione di diversa natura. Ne consegue che sussiste non soltanto la necessità, bensì anche la possibilità di soddisfare le pretese economiche dell'odierno ricorrente.
A maggior ragione nell'attuale situazione .
3)Orbene, fugato ogni dubbio in ordine all'ammissibilità del ricorso, è il caso di rammentare che l'art. 2116 c.c., norma idonea a regolare la fattispecie de qua, stabilisce il principio di automaticità delle prestazioni, erogabili cioè anche allorquando non siano stati versati, dalla parte datoriale, i contributi dovuti. La operatività della disposizione, tuttavia, è subordinata – oltre che alla dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, che in questa sede non viene revocata in dubbio – alla circostanza che il diritto non sia prescritto.
Nel caso in esame il rapporto lavorativo in relazione al quale è maturata l'obbligazione contributiva si è svolto dal 1.8.1977 al 30.9.2012 , allorquando il ricorrente è stato posto in quiescenza . Ne consegue che, essendo nel caso di specie spirato il termine di prescrizione quinquennale per il versamento degli stessi ( ex art. 3 L. n. 335/1995 ) , occorre applicare il secondo comma dell'art. 2116 c.c., a norma del quale il datore è responsabile del danno derivante dalla impossibilità, per gli enti previdenziali, di erogare la prestazione dovuta.
Come noto, i contributi rappresentano le quote della retribuzione (nel caso di rapporti di lavoro subordinato) o del reddito di lavoro (nel caso del lavoro autonomo, in collaborazione o associato) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l'onere contributivo sorge generalmente all'avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all'erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli enti di previdenza.
I contributi si possono , poi, classificare in due differenti tipologie:
-contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale ( per settore privato;
Inpdap per settore CP_2 pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
-contributi assistenziali: versamenti effettuati all' o all'Inail, al fine di ottenere CP_2 una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all'invalidità, malattia.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, determina automaticamente l'insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo. Obbligato al versamento dei contributi per i rapporti di lavoro subordinato è, in via generale, il datore di lavoro (art. 2115 c.c.). Anche nei casi in cui l'onere contributivo è ripartito tra il datore e il prestatore (ad esempio per la pensione di anzianità), la quota di competenza di quest'ultimo viene ugualmente versata dal datore, il quale trattiene la somma corrispondente dalla retribuzione del lavoratore, restando così l'unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e sia intervenuta la prescrizione dei contributi, il lavoratore può chiedere all'Istituto previdenziale la costituzione di “una rendita vitalizia reversibile” per ottenere l'accredito del periodo di omissione contributiva: tale rimedio consente, attraverso un versamento all' il cui importo varia a seconda di diversi fattori CP_2
(quali l'età, la retribuzione, il sesso, ecc.), l'accreditamento del periodo non coperto da contribuzione.
In altre parole, qualora, per il compimento della prescrizione, l'automaticità delle prestazioni non possa operare, l'assicurato potrà esercitare l'azione risarcitoria a carico del datore di lavoro nella duplice forma di costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 13, L. 12.8.1962, n. 1338, ovvero di risarcimento del danno.
È appena il caso di rilevare che, ad avviso di parte della dottrina e della giurisprudenza, tale responsabilità avrebbe natura contrattuale e una siffatta configurazione, com'è naturale, si ripercuote sul termine prescrizionale che diverrebbe, conseguentemente, decennale (C. 10121/1994; C. 3462/1991).
In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, inoltre, esso coincide, tendenzialmente, con l'importo della prestazione non conseguita, per effetto dell'inadempimento (C., S.U., 2161/1988) e comprende sia il danno emergente, comprensivo dei ratei (o differenze di essi) perduti, che il lucro cessante secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. (C. 145/1983).
Nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia e dato dalla necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione (C. 12213/2004).
Va altresì evidenziato che la giurisprudenza di legittimità si è così espressa (Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/1994, n. 486): “Con riguardo a lavoratore il quale, essendosi prescritti i contributi non versati dal datore di lavoro, abbia proposto contro il medesimo azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c. facendo riferimento all'art. 13 della l. 12 agosto 1962 n. 1338 per la sola quantificazione delle somme richieste a titolo risarcitorio, è irrilevante l'indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste dal detto art. 13; restando peraltro legittima la determinazione del pregiudizio sulla base della somma necessaria alla costituzione della rendita in base alla normativa vigente al tempo della domanda risarcitoria, pur successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ed essendo da escludere - ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. - che nell'ordinaria diligenza considerata da tale norma rientri un onere del lavoratore di richiedere al datore di lavoro l'esercizio (prima della cessazione del rapporto) della facoltà di cui al citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962 o di provvedere egli direttamente, ove non possa ottenerla dal datore di lavoro, alla costituzione della rendita”.
3)Illustrati tali principi , deve ritenersi fondato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116, co.2 c.c., consistente nelle quote di pensione non percepite, in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1962, che è stato quantificato attraverso l'accertamento tecnico contabile , in complessivi € 29.961,39.
Le pronunce giudiziali definitive intervenute tra le parti nel corso del tempo hanno delimitato , poi, il campo del presente accertamento . In particolare , vanno menzionate :
- la sent. n. 749/2022 pubbl. il 21/02/2022 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 4852/2017, è stato dichiarato il diritto di a percepire Parte_1 le differenze retributive, da liquidarsi in separata sede, tra il livello in cui era inquadrato (livello 3° parametro 205) ed il livello 2° parametro 230 qualifica di “Capo
Unità Organizzativa Amministrativa-Tecnica” a decorrere dal 20.04.2005 e fino al
27.03.2008, oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla maturazione al saldo;
Contr
- la sent. n. 7789/2018 del Tribunale di Napoli con la quale è stata condannata al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenze retributive pari in totale a
€ 26.798,87 , su cui la convenuta non ha mai provveduto al versamento contributivo, con conseguente liquidazione , da parte dell' , di un trattamento CP_2 pensionistico inferiore a quello effettivamente spettante al . Pt_1
Il ricorrente, dunque, dopo aver proposto inutilmente , in data 20.12.2018 e poi in data 10.12.2019 , domanda all' di riliquidazione della pensione , con inclusione CP_2 nella base di calcolo delle differenze retributive a cui era stata condanna tala società Contr datrice , oltre che degli ulteriori contributi dovuti dall' , ha intentato il presente giudizio.
All'esito della consulenza tecnica espletata , è stato eseguito il calcolo della rendita vitalizia spettante , ex art. 13 L. n. 1338/1962.
Precisamente il consulente ha individuato dapprima il differenziale annuo tra la pensione con riscatto e quella senza riscatto da moltiplicare per il coefficiente corrispondente al sesso, età e anzianità contributiva. Atteso che il differenziale mensile della pensione con riscatto e la pensione senza riscatto è di € 36,97 esso , moltiplicato per 13 mensilità , determina una rendita annua di € 2610,47 che moltiplicata per il coefficiente 11,4765 di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale
31.8.2007 tabella sez. 3 VM 72 anni (anni del alla data della domanda) Pt_1 conduce all'importo della rendita vitalizia riversibile , pari a € 29.961,39.
La rendita vitalizia così calcolata e versata all' andrà ad integrare con effetto CP_2 immediato l'importo della pensione ai sensi dell'Art. 13 L. n. 1338/1962 secondo cui :
“La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all' nazionale della CP_3 previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell' Controparte_4
previdenza sociale”
[...]
Ritenuti corretti i criteri seguiti dal CTU nell'elaborazione eseguita, deve dunque concludersi, sulla scorta degli atti di causa, che il ricorrente deve Parte_1 percepire a titolo di rendita vitalizia riversibile di cui all'art. 13 L. n. 1338/1962 €
29.961,39. Le conclusioni raggiunte dal consulente appaiono corrette e pienamente condivisibili per cui vanno fatte proprie dall'odierno giudicante . Del resto , non sono pervenute osservazioni o contestazioni all'elaborato peritale.
Per l'effetto, deve condannarsi la parte convenuta al pagamento di complessivi €
29.961,39 in favore di . Parte_1
Va in questa sede corretto il refuso contenuto nel dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio, relativo al periodo oggetto dell'accertamento, che non è 20 aprile 2005 - 30 settembre 2012 come statuito dalla sentenza di primo grado del
Tribunale bensì quello individuato dalla pronuncia di Appello intervenuta e che , riformando parzialmente la sentenza di primo grado , ha delimitato il periodo dal
20.04.2005 e fino al 27.03.2008. Riguardo a tale ultimo lasso temporale, infatti, è stato eseguito l'accertamento tecnico peritale . Il dispositivo deve quindi essere rettificato con sostituzione della data del 30 settembre 2012 con quella , esatta , del
27.03.2008.
4)Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendosi conto della complessità delle questioni poste e della natura degli interessi sottostanti, in applicazione dei criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022 .
Le spese di consulenza si liquidano con separato decreto e tengono ugualmente conto della complessità dell'accertamento eseguito dal CTU incaricato dr. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
a) Accoglie il ricorso e, in relazione al periodo dal 20 aprile 2005 - 30 settembre 2012, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi risarcito, ex art. 2116, co.2 c.c., il danno- consistente nelle quote di pensione non percepite, in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1962- quantificato in complessivi € 29.961,39;
b) Per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento di complessivi € 29.961,39 in favore di;
Parte_1
c) Condanna altresì la società convenuta alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente liquidate in complessivi € 4629,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
d) Liquida con separato decreto le spese di CTU.
Così deciso in Napoli 19.12.2024
Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa STEFANIA
MASTROIANNI , MOT in tirocinio generico .