Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Parere definitivo 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00814/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima bis, -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le domande di passaggio in decisione senza previa discussione orale avanzata da entrambe le parti;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, il Cons. Antonella Manzione;
Considerato che oggetto della controversia è la valutazione comportamentale della candidata, in esito alla quale è stata ritenuta inidonea nell’ambito del concorso pubblico per l’ammissione al 27° corso biennale di 300 allievi marescialli dell’aereonautica militare;
Preso atto che prima facie , ad una sommaria delibazione tipica della fase, non si ravvisano le ragioni di contraddittorietà intrinseca al procedimento valutativo evidenziate dalla ricorrente, giusta l’autonomia dell’accertamento comportamentale rispetto a quello attitudinale, come previsto peraltro dalla direttiva emanata dal Comando Scuole dell’aeronautica militare, edizione 2024;
Valutato altresì che la prospettazione di un generico danno economico (comunque risarcibile) e morale non appare sufficiente ad integrare il necessario periculum invocato;
Ritenuto di compensare le spese in ragione della tipologia della materia trattata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello (Ricorso numero: 1206/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.