Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/08/2022, n. 24971
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Ordinanza 19 agosto 2022

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In tema di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il complesso delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e relativo contenzioso è svolto dall'Agenzia delle Entrate, mentre la provincia interessata, pur deputata per legge all'accertamento delle violazioni, resta beneficiaria finale del relativo gettito, salvo l'intervento di una diversa convenzione non onerosa che attribuisca a quest'ultima l'espletamento delle predette attività; ne deriva che l'errore del contribuente nell'indicazione della provincia destinataria dell'imposta dovuta non genera un pregiudizio per l'erario sul piano dell'adempimento tributario, essendone al più vulnerata la provincia deprivata del gettito corrispondente, e pertanto lo stesso contribuente non può essere destinatario di altra pretesa per il medesimo titolo, producendosi altrimenti un'inutile duplicazione di imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/08/2022, n. 24971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24971
    Data del deposito : 19 agosto 2022

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