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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 6489 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carla Parte_1
Lucia LANDRI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D. Lgs. Parte_1 286/98”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2025 il sig. , cittadino del Parte_1
Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino
1 in data 4.3.2025, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la domanda di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato. In questa sede, il ricorrente impugna il menzionato provvedimento questorile limitatamente alla parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno protezione speciale, chiedendo conseguentemente che venga accertato il suo diritto alla protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscere il suo diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8
CEDU.
2.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “l'ulteriore richiesta in subordine del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 TUI non può trovare accoglimento poiché tale titolo di soggiorno, a causa delle modifiche intervenute con il DL 20/2023 convertito in L 50/2023, non può essere richiesta direttamente al Questore ma deve essere presentata alla competente
Commissione territoriale” – costituisce un espresso atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Orbene, costituisce consolidato orientamento di questo Tribunale che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il
2 diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel
TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 20/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
2.2. Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 24.7.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte
3 della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
4 L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 30.6.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia ormai da cinque anni;
di abitare a , in corso Palermo, in un appartamento in affitto insieme ad altri tre CP_1 connazionali;
di lavorare da circa tre mesi a Sassi in un ristorante;
di avere precedentemente lavorato come commesso in un negozio di alimentari cinese, in via Monterosa 61 e in altri ristoranti cinesi.
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di assunzione a tempo indeterminato del 4.3.2024 alle dipendenze di
Controparte_3
− buste paga anni 2024 e 2025 di dalle quali emerge un reddito Controparte_3 medio pari a circa € 1.000 mensili;
− contratto a termine alle dipendenze di proroga sino al 31.8.2025; CP_4
− buste paga di da cui emerge un reddito medio mensile di circa € 1.250. CP_4
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
5 Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Nulla sulle spese di lite, essendo il richiedente vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
06/11/1989, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 07/07/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa n. 6489 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carla Parte_1
Lucia LANDRI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore del sig. ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D. Lgs. Parte_1 286/98”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2025 il sig. , cittadino del Parte_1
Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino
1 in data 4.3.2025, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la domanda di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato. In questa sede, il ricorrente impugna il menzionato provvedimento questorile limitatamente alla parte in cui non si è pronunciato sulla sussistenza del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno protezione speciale, chiedendo conseguentemente che venga accertato il suo diritto alla protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscere il suo diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8
CEDU.
2.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “l'ulteriore richiesta in subordine del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 TUI non può trovare accoglimento poiché tale titolo di soggiorno, a causa delle modifiche intervenute con il DL 20/2023 convertito in L 50/2023, non può essere richiesta direttamente al Questore ma deve essere presentata alla competente
Commissione territoriale” – costituisce un espresso atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Orbene, costituisce consolidato orientamento di questo Tribunale che il d.l. n. 20/2023 non abbia escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la sussistenza di cause di inespellibilità, rilevante ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Va innanzitutto rilevato che l'art. 5 c. 9 TUI prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Da tale norma, dunque, deriva l'obbligo per la PA di valutare sempre se sussista – nel merito – il
2 diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno anche per un titolo diverso rispetto a quello originariamente invocato.
A ciò si aggiunga che il comma 6 del medesimo art. 5 TUI (richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) ha mantenuto invariato il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TU Immigrazione della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale necessariamente comporta il corrispettivo obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al realizzarsi di questi casi, che garantisca la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il godimento di tutti i diritti connessi (in questo senso, cfr. Trib. Roma, sentenza 10.7.2024 nella causa RG n. 37931/23).
Reputa il Collegio che, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme, il titolo di soggiorno idoneo ad assicurare il rispetto del divieto di inespellibilità di cui art. 19 c.
1.1 TUI debba essere individuato proprio nel permesso per protezione speciale, non rinvenendosi nel
TU Immigrazione né nel Regolamento di attuazione (d.P.R. n.394/1999) altro titolo di soggiorno di analogo contenuto. Da ciò consegue che – anche a seguito delle modifiche normative di cui al d.l. n. 20/2023 – la PA conserva l'obbligo, a fronte del rigetto di una richiesta di permesso di soggiorno ad altro titolo, di valutare la sussistenza nel caso concreto di cause di inespellibilità rilevanti ex art. 19 c.
1.1 TUI.
Nella fattispecie in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, non essendosi la PA pronunciata sul punto pur a fronte delle espresse allegazioni del ricorrente sul punto già nel corso della fase amministrativa.
2.2. Tanto premesso, occorre stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 24.7.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte
3 della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
4 L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_2
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
All'udienza del 30.6.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia ormai da cinque anni;
di abitare a , in corso Palermo, in un appartamento in affitto insieme ad altri tre CP_1 connazionali;
di lavorare da circa tre mesi a Sassi in un ristorante;
di avere precedentemente lavorato come commesso in un negozio di alimentari cinese, in via Monterosa 61 e in altri ristoranti cinesi.
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di assunzione a tempo indeterminato del 4.3.2024 alle dipendenze di
Controparte_3
− buste paga anni 2024 e 2025 di dalle quali emerge un reddito Controparte_3 medio pari a circa € 1.000 mensili;
− contratto a termine alle dipendenze di proroga sino al 31.8.2025; CP_4
− buste paga di da cui emerge un reddito medio mensile di circa € 1.250. CP_4
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
5 Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro dei suoi familiari conviventi, nonché la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, sottolineandosi come la richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Nulla sulle spese di lite, essendo il richiedente vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
06/11/1989, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 07/07/2025
Il Presidente
Roberta Dotta
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6