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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4905/2024 R.G. sul ricorso depositato il 15/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Augusto ROMEO) Parte_1 nei confronti di (contumace ), Controparte_1 viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Accoglie la domanda , dichiara infondata la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito e lo annulla .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto , con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Dichiarare illegittimo e/o comunque annullare per i motivi indicati in ricorso, l'avviso di addebito opposto;
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Parte ricorrente deduceva che: in data 19.09.2024 l' sede di Reggio Calabria aveva notificato avviso di addebito n. 394 2024 CP_1
00008589 30 000 con il quale si richiedeva il pagamento del complessivo importo di € 8.645,11 per contributi previdenziali non versati, asseritamente dovuti per il periodo 07/14-07/15 oltre le relative sanzioni;
1 -detta richiesta di pagamento deriverebbe, per come si evince dall'avviso opposto, da segnalazione di inadempienza proveniente da altri enti – evasione – come da diffida notificata il CP_1
05.08.2019;
-che però non sussisteva la contestata evasione contributiva.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
Parte ricorrente si oppone ad un avviso di addebito in relazione a rapporto di lavoro con il lavoratore per il periodo da luglio 2014 a luglio 2015. In base a quanto accertato Parte_2 dall' invece il sig. avrebbe lavorato senza soluzione di continuità dal CP_2 Parte_2
06.03.2014 al 31.01.2016 osservando un orario a tempo pieno fino a tutto il 31.07.2015
La parte ricorrente nega la continuità del rapporto di lavoro accertato dall' e a Controparte_3 sostegno della infondatezza della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito produce una pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria del 13.7.2023 con la quale sono state annullate l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato del lavoro e la diffida accertativa oggetto anche di precetto .da parte del lavoratore essendo stata accertata la insussistenza delle pretese CP_ L' in questa sede aveva dunque l'onere di allegare i fatti a sostegno della pretesa azionata con l'avviso di addebito e provare i fatti.
La contumacia dell'ente resistente invece priva di riscontro la pretesa contributiva , con l'effetto che non risulta fondata e va annullato l'avviso di addebito.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4905/2024 R.G. sul ricorso depositato il 15/10/2024 proposto da (difeso dall'avv. Augusto ROMEO) Parte_1 nei confronti di (contumace ), Controparte_1 viste le note di trattazione scritta della parte ricorrente così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“Accoglie la domanda , dichiara infondata la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito e lo annulla .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto , con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Dichiarare illegittimo e/o comunque annullare per i motivi indicati in ricorso, l'avviso di addebito opposto;
2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Parte ricorrente deduceva che: in data 19.09.2024 l' sede di Reggio Calabria aveva notificato avviso di addebito n. 394 2024 CP_1
00008589 30 000 con il quale si richiedeva il pagamento del complessivo importo di € 8.645,11 per contributi previdenziali non versati, asseritamente dovuti per il periodo 07/14-07/15 oltre le relative sanzioni;
1 -detta richiesta di pagamento deriverebbe, per come si evince dall'avviso opposto, da segnalazione di inadempienza proveniente da altri enti – evasione – come da diffida notificata il CP_1
05.08.2019;
-che però non sussisteva la contestata evasione contributiva.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è accolta.
Parte ricorrente si oppone ad un avviso di addebito in relazione a rapporto di lavoro con il lavoratore per il periodo da luglio 2014 a luglio 2015. In base a quanto accertato Parte_2 dall' invece il sig. avrebbe lavorato senza soluzione di continuità dal CP_2 Parte_2
06.03.2014 al 31.01.2016 osservando un orario a tempo pieno fino a tutto il 31.07.2015
La parte ricorrente nega la continuità del rapporto di lavoro accertato dall' e a Controparte_3 sostegno della infondatezza della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito produce una pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria del 13.7.2023 con la quale sono state annullate l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ispettorato del lavoro e la diffida accertativa oggetto anche di precetto .da parte del lavoratore essendo stata accertata la insussistenza delle pretese CP_ L' in questa sede aveva dunque l'onere di allegare i fatti a sostegno della pretesa azionata con l'avviso di addebito e provare i fatti.
La contumacia dell'ente resistente invece priva di riscontro la pretesa contributiva , con l'effetto che non risulta fondata e va annullato l'avviso di addebito.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 16.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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