Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 159/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra indicato promosso su ricorso depositato in data 15.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Sabrina Ciarrocchi del Foro di Fermo elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Porto San Giorgio (FM) Via Simonetti n. 70
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Botticelli e Avv. Alessandra Annibali, entrambe del Foro di Fermo, unitamente e disgiuntamente elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Fermo (FM) Corso Cefalonia n. 31
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fermo (FM) in data 30.08.2008
(anno 2008 atto n. 55 reg. parte II serie A Ufficio 1) optando per il regime della separazione dei beni;
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], Persona_1 cittadinanza italiana pagina 1 di 4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza dove meglio riterranno;
2. la casa familiare, sita in Fermo alla via F. Mannocchi Tornabuoni n. 15, di proprietà del sig.
[...]
rimarrà a disposizione dello stesso, avendo la sig.ra rinunciato alla richiesta Parte_2 Pt_1 di assegnazione della casa coniugale ed essendosi già trasferita con la figlia minore presso un'altra abitazione, sita in Fermo Via S. Andrea n.
3.Tutti gli effetti personali e gli oggetti della Sig.ra Pt_1 ancora presenti nella casa familiare–l'elenco verrà redatto in contraddittorio fra le parti, verranno da quest'ultima prelevati entro e non oltre il giorno 31.01.2025;
3. la figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con PE collocamento prevalente presso la residenza materna sita in Fermo via S. Andrea n.
3. La Sig.ra Pt_1 insieme alla figlia , con il consenso già espresso dal Sig. trasferirà le PE Parte_2 residenze di entrambe in Fermo in via S. Andrea n. 3 entro e non oltre il 31.01.2025;
4. I genitori hanno stilato di comune accordo un piano genitoriale in rispetto del principio della bigenitorialità che prevede quanto segue:
Il sig. salvo non sia impegnato in turni lavorativi, nel periodo scolastico dal lunedì al Parte_2 sabato, accompagnerà la figlia a scuola al mattino prelevandola dall'abitazione materna;
la riprenderà all'uscita di scuola e la terrà con sé per il pranzo – ad eccezione del sabato quando la andrà a Pt_1 riprendere a scuola - e nel pomeriggio, fino a quando la madre non andrà a riprenderla PE presso l'abitazione paterna, eventualmente dopo che avrà svolto i compiti con il papà. PE
trascorrerà il 1° e 3° week end del mese con il padre, dall'uscita da scuola del venerdì fino PE al lunedì pomeriggio, quando la sig.ra dopo il lavoro, andrà a prendere a casa del Pt_1 PE sig. Parte_2
Nel caso in cui il sig. sia impegnato per lavoro nel week end, lo stesso ridurrebbe il Parte_2 tempo da trascorrere con;
in tale evenienza comunicherebbe il turno alla sig.ra con PE Pt_1 congruo anticipo per consentire alla stessa di organizzarsi con , quale baby sitter di prima PE chiamata. Qualora tuttavia la sig.ra non possa tenere con sé la figlia, il sig. Pt_1 Parte_2 provvederà ad organizzarsi in autonomia.
Durante le vacanze estive il sig. sempre compatibilmente con i turni lavorativi in Parte_2 ospedale, potrà tenere con sé la figlia al mattino, prelevandola da casa della madre in un orario da concordare, tenendo la minore con sé fino al pomeriggio, quando la madre andrà a riprenderla dopo il lavoro;
fermo restando che, anche durante i periodi in cui non c'è scuola, trascorrerà il 1° PE ed il 3° week end del mese con il padre, dal venerdì pomeriggio da -orario da concordare- fino al lunedì pomeriggio, quando la sig.ra andrà a riprendere , dopo il lavoro, a casa del padre. Pt_1 PE
, oltre a quanto sopra previsto, avrà ampio libero accesso al papà con cui potrà trascorrere PE tutto il tempo che vorrà (notti comprese) sia nel periodo scolastico che durante le vacanze. Inoltre, durante le vacanze estive (giugno dopo chiusura scuola/luglio/agosto/settembre fino all'inizio dell'anno scolastico), il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per 15 giorni, anche da suddividersi in due pagina 2 di 4 periodi, in deroga alla regolamentazione ordinaria di cui al punto 4); tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie.
5. Durante le festività natalizie, trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la vigilia PE di Natale ed il giorno di Natale, seguendo per il restante periodo la turnazione di cui al punto 4). Durante le festività pasquali, trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ed il PE
Lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza sarà essere rispettata per tutte le altre feste rosse previste nel calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre). Durante il periodo invernale, ciascun genitore potrà trascorrere in compagnia della figlia sette giorni consecutivi per eventuale settimana bianca o altra vacanza, in aggiunta alla regolamentazione ordinaria non ricadente nel periodo compreso tra il 24.12 ed il 31.12 di ogni anno;
6. La minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché il giorno della festa della mamma e della festa del papà; il giorno del compleanno di verrà festeggiato secondo i desideri della ragazzina, possibilmente PE con la presenza di entrambi i genitori;
7. i giorni indicati nei precedenti punti 4, 5 e 6, potranno essere modificati previo accordo fra i genitori, in considerazione di sopraggiunte esigenze lavorative dei medesimi e tenendo conto degli impegni scolatici ed extrascolastici di;
PE
8. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore e soprattutto dell'interesse della stessa.
9. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la genitorialità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di turnazione. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni più rilevanti inerenti . PE
10. il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il Parte_2 Parte_1 giorno 10 di ogni mese la somma di € 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
il sig. continuerà a Parte_2 farsi carico del costo della ricarica mensile del telefonico in uso a . PE
11. L'assegno unico/assegno familiare verrà percepito nella misura del 50% dai rispettivi genitori;
i sig.ri e si obbligano a collaborare lealmente per ottenere l'assegno unico e Pt_1 Parte_2 qualsivoglia agevolazione offerta dallo Stato per la figlia minore.
12. Le spese straordinarie sostenute per la figlia minore, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia adottato presso la Corte D'Appello di Ancona in data 10.07.2024, che i sig.ri e Pt_1 Parte_2 dichiarano di conoscere, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno.
13. I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento. i coniugi dichiarano di aver transatto definitivamente tra loro ogni rapporto di qualsiasi genere, ivi compreso quello economico patrimoniale, e di non aver più null'altro a pretendere l'una dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale, salvo per l'auto TG FG328NC per la quale dispongono quanto segue. Il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra che accetta, l'auto Targata Parte_2 Pt_1
FG328NC che la donna utilizza in modo esclusivo ormai da anni;
la dovrà provvedere al Pt_1 passaggio di proprietà dell'auto entro e non oltre il 31.01.2025 facendosi carico delle relative spese. 14.
i coniugi concordano che gli effetti del presente ricorso congiunto decorreranno dalla sottoscrizione dello stesso;
pagina 3 di 4 15. I sig.ri e dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione Parte_2 Pt_1 dell'emananda sentenza;
16. Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti che provvederanno al pagamento ai relativi difensori. I professionisti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Fermo in data 30.08.2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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