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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 756/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. D'ERCOLE STEFANO e dall'avv. LORIA CAROLINA
EUNICE ( ) C/O AVV. STEFANO D'ERCOLE C.F._1
VIA IN ARCIONE 71 ROMA;
con domicilio eletto in VIA IN ARCIONE
71 00187 ROMA ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), GIÀ P.IVA_2 Controparte_2 assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA con domicilio eletto in VIA TESTONI 6 BOLOGNA
Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
), contumace
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mantero di CP_5
Rimini, elettivamente domiciliato presso il suo studio In Rimini via Isoardi
n. 23, resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 54 D.P.R. 327/2001, 281 undecies c.p.c. (ex art. 702 bis c.p.c) e 29 D.Lgs. 150/2011 accertare e dichiarare Parte_1
che la stima effettuata dalla Terna Peritale nominata ex art. 21 del D.P.R.
327/2001 (Collegio con riferimento ai terreni Controparte_6
di proprietà del sig. siti nel Comune di San Giovanni in CP_5
Marignano (RN) identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio 23 mappale n. 59, interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento
Ravenna-Chieti - Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar”, è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità stabilite nel complessivo importo di € 58.347,14 (€ 21.365,76 a titolo di asservimento,
pag. 2/18 € 36.981,38 a titolo di occupazione temporanea e danni) e per l'effetto accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante al sig.
è pari ad € 8.189,00, e l'indennità di occupazione CP_5
temporanea e danni spettante al medesimo è pari ad € 5.031,00, per un importo complessivo di € 12.361,00 così come determinato nel Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni dell' 11.03.2022 del con annesso piano particellare. Controparte_4
2.- Si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il CP_5
rigetto dell'impugnazione di svolgendo domanda Parte_1
riconvenzionale solo in relazione alla voce dei danni per ottenere la liquidazione dei maggior danni asseritamente subiti quantificati in €
93.457,91.
3.- Si costituiva in giudizio il Controparte_1
(già )
[...] Controparte_2
chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del
[...]
(già ). Controparte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4.- Il Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
) rimaneva contumace.
[...]
5.- L'appello va parzialmente accolto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passivo del
(già Controparte_1 [...]
) lì dove lo stesso ricorso introduttivo Controparte_2
allega e premette in punto di fatto l'avvenuta emanazione del Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia del pag. 3/18 11/03/2022 con il quale è stato disposto in favore di Pt_1 Pt_1
l'asservimento di metanodotto e occupazione temporanea.
I motivi di appello di possono essere trattati congiuntamente. Pt_1
Preliminarmente, la vicenda va ricostruita nei termini seguenti.
La nel quadro delle attività a cui istituzionalmente è Parte_1
preposta, con particolare riferimento alla progettazione, realizzazione e mantenimento della rete nazionale e regionale di trasporto del gas, in data
12.11.2021 ha presentato istanza al Ministero della Transizione Ecologica –
Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, acquisita in atti al protocollo n. 33867 del 12.11.2021, per: “ a)
l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare allegato all'istanza; b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare allegato all'istanza ; con determinazione urgente delle indennità provvisorie” per aree di terreni ubicati nel Comune di San Giovanni in Marignano (RN).
All'esito di quanto sopra, con Decreto del Transizione Controparte_4
Ecologica – Dipartimento Energia (MiTE) dell'11.03.2022 è stato disposto in favore di l'asservimento di metanodotto e Parte_1
occupazione temporanea per i terreni siti nel comune di San Giovanni in
Marignano (RN) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata
“Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento tratto Ravenna – Jesi DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale con facoltà per di occupare i terreni per un periodo di due anni Parte_1
a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree, con la pag. 4/18 previsione che, per lo stesso periodo di due anni, era dovuta alla proprietà dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni.
Le indennità da riconoscere a , in qualità di proprietario del CP_5
terreno identificato al Catasto del Comune di San Giovanni in Marignano, al foglio 23 mappale 59, venivano quindi conteggiate complessivamente in
€ 12.361,00 e, precisamente, € 8.189,00 a titolo di asservimento ed €
4.172,00 a titolo di occupazione temporanea e danni.
In forza di quanto sopra, la notificava a Parte_1 CP_5
il decreto di asservimento e occupazione temporanea unitamente al
[...]
piano particellare.
In data 01.06.2022, in esecuzione del citato decreto di asservimento e occupazione temporanea, il tecnico incaricato dalla Parte_1
procedeva, alla presenza di , quale tecnico CP_5 Parte_2
delegato dalla proprietà, e di e quali Controparte_7 Parte_3
testimoni, alla redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso dei relativi terreni con la seguente descrizione: “trattasi di terreno agrario leggermente declive che, in data odierna, risulta coltivato a vivaio di piante madri certificate per la produzione di talee porta innesti di viti
(CV KOBER 5DB) di anni 8 (impianto del 2014). La superficie da occupare interferisce trasversalmente con i filari di ceppi di viti madri.
Sesto di impianto 1,50 m X 2,50 m (2666 piante ettaro). L'impianto non presenta sostegno verticale in quanto le piante si sviluppano orizzontalmente (attualmente i tralci misurano 2m circa). L'impianto si presenta in ordinarie condizioni fitopatologiche e vegetative”.
pag. 5/18 non accettava le indennità provvisorie quantificate nel CP_5
richiamato decreto del MiTE e attivava la procedura di determinazione dell'indennità definitiva di cui all'art. 21, comma 3, del D.P.R. 327/2001.
La terna arbitrale così nominata provvedeva ad una nuova determinazione dell'indennità dovuta nei seguenti termini: € 21.365,76 a titolo di indennità per asservimento ed € 36.981,38 per occupazione e danni, per un importo complessivo di € 58.347,14.
Avverso detta determinazione proponeva la presente Parte_1
impugnazione.
In linea generale l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost. (Cass. n. 23865 cit.), ove il provvedimento impositivo diviene fonte del credito indennitario per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità (in ordine a quest'ultimo rapporto ed alla qualificazione del decreto ablativo quale condizione dell'azione v. Cass. 31/05/2016 n. 11261).
Su siffatto presupposto il criterio di calcolo dell'indennità dovuta al privato il cui fondo sia gravato, giusta decreto di asservimento, da una servitù permanente che consegua alla realizzazione di una opera pubblica o di pubblica utilità, consiste in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi (Cass. n. 23865 cit.; Cass. 04/11/2005 n. 21401; Cass.
30/09/2004, n. 19643; Cass. SU 18/12/1998 n. 12700; Cass. 09/10/1998 n.
10012).
pag. 6/18 L'indennità di espropriazione è infatti diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto di ablazione, là dove invece l'indennità di asservimento è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito a causa dell'esecuzione dell'opera pubblica dal proprietario non espropriato, che rimane pur sempre tale (Cass. n. 19643 cit.; Cass.
30/11/2007, n. 25011).
Qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di esproprio o di asservimento, trova quindi riconoscimento nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablativo o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo.
Si tratta del criterio che, dapprima stabilito in materia di cd. esproprio parziale dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 44 (Cass. S.U. n.
10502/2012, Cass. n. 6926/2016), resta successivamente regolamentato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 e secondo il quale si riconosce al soggetto espropriato una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio.
Là dove alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari - quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti - la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù, e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella pag. 7/18 direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa (Cass. n. 17112 del 27/08/2004; Cass. n. 2812 del
2006; Cass. n. 17679 del 2010; Cass. n. 27195 del 2019) Cass. ord.
18581/2020 e 5342/2021).
Sulla scorta di questi principi, passando quindi all'analisi dei singoli motivi di appello si rileva quanto segue.
Il ricorrente lamenta errori nei criteri e metodi di stima dell'indennità da parte della terna arbitrale con riferimento alla considerazione del valore medio agricolo dei terreni e dei riferimenti tratti dai listini di agenzie immobiliari.
Detti rilievi appaiono superati dai criteri seguiti dal consulente nominato in corso di causa, i cui risultati peritali vengono in questa sede interamente recepiti perché fondati su un metodo corretto di indagine ed argomentazioni precise e puntuali, con compiuta risposta anche alle osservazioni dei tecnici di parte, riproposte senza sostanziali modifiche nelle conclusioni presentate nel presente procedimento anche per chiedere un'integrazione della consulenza su punti già affrontati e risolti in quella sede.
Il consulente ha quantificato le indennità dovute nel caso di specie suddividendole nei seguenti termini:
- Valore della striscia soprastante alla condotta e di quella destinata al transito per manutenzione per una larghezza di tre metri;
- Metà del valore della striscia con limitazioni alle colture praticabili per una larghezza totale di 37 metri;
- Deprezzamento generale del fondo;
- Imposte capitalizzate;
pag. 8/18 - Frutti pendenti;
- Valore del soprassuolo distrutto;
- Mancate produzioni (area interclusa);
- Spese di ripristino della fertilità, sistemazioni, ecc.
In particolare, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento il perito ha correttamente utilizzato il criterio sintetico-comparativo con l'utilizzo di idonee comparabili, in linea con la giurisprudenza che prevede che il criterio cd. sintetico-comparativo consiste nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento sia agli elementi materiali come la natura, la posizione o la consistenza morfologica, sia alla loro condizione giuridica urbanistica (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34743; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1904; v. pure Cass. 17 luglio 2012, n. 12213; Cass. 26 marzo 2012, n. 4783): Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18577
Conseguentemente, assumendo come data della stima quella del decreto di asservimento (11 marzo 2022), all'esito di apposita ricerca presso la
Conservatoria RR nel periodo compreso tra l'1/1/2020 e il 31/3/2023 sono state individuate le seguenti comparabili:
- Comparabile 1 Atto per notar del 16/12/2022 Persona_1
Rep
17611/14161
- Comparabile 2 Atto per notar del 12/07/2022 Rep Persona_2
18173/14475
- Comparabile 3 Atto per notar del 26/10/22 Rep Persona_3
45095/23047.
pag. 9/18 Dette comparabili appaiono, a parere della Corte, omogenee all'area di interesse, per quanto riguarda la prossimità, la destinazione urbanistica e il tipo di suolo. Inoltre, gli atti di compravendita si presentano sostanzialmente uniformi su base temporale, essendo tutti riferiti allo stesso anno che coincide con l'anno della stima.
Il ricorrente contesta la valutazione dell'indennità con riferimento a varie fasce di terreno, ritenendo che un metanodotto non comporti alcuna concreta alterazione della destinazione di un terreno agricolo e che non sia necessaria una fascia di terreno per garantire il passaggio di personale per manutenzione, negando la possibilità di utilizzare criteri analoghi a quelli seguiti per le servitù di elettrodotto e concludendo al più per un deprezzamento della sola area asservita del 10% del valore venale del terreno, ribadendo che il valore dell'indennità di asservimento non può mai superare quello dell'indennità di esproprio. Conclude quindi ritenendo congruo l'indennità di asservimento già determinata dal di € CP_2
8.189,00.
Sul punto, va tuttavia rilevato che la distinzione in tre distinte fasce è presente già nel decreto di asservimento in oggetto che all'art. 2 prevede:
- un'area di posa della tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro;
- un'area di accesso necessaria per l'esecuzione dei lavori, con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto
- un'area di vincolo alla realizzazione di qualsiasi genere di opere:
l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, fognature e pag. 10/18 canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione.
Pur patendo da questi dati, il perito ha tuttavia opportunamente ritenuto che, se è vero che per il terreno in oggetto va esclusa qualsiasi potenziale intervento edificatorio precluso dal RUE vigente, dall'altro lato l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere concerne anche le serre e gli impianti per agri-voltaico per la produzione di energia elettrica fotovoltaica. Non è pertanto condivisibile la scelta della relazione collegiale di indennizzare con un importo pari a un quarto del valore venale la fascia di terreno con limitazioni edificatorie, mentre sicuramente sussiste la striscia con limitazioni alle colture praticabili fino ai 20 metri di distanza dall'asse della condotta, così concludendo, con riferimento alla superficie di 40 mq di asservimento per lo sviluppo lineare di un metro, individuato il valore unitario medio della fascia di terreno asservita, per un'indennità finale di asservimento per mq 8.346 x 2,20 pari a € 18.347,64.
Passando all'indennità per occupazione temporanea, la ritiene non Pt_1
applicabile al caso di specie l'art. 50 comma 1, richiamato dall'art. 22-bis
D.P.R..
In particolare, deduce che ai sensi del D.P.R. n. 327 cit., art. 52- CP_8
octies, l'Autorità espropriante ha disposto sia l'asservimento che l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione del metanodotto dopo aver riconosciuto il carattere di urgenza dei lavori agli effetti dell'art. 22 D.P.R. cit. e che pertanto, ciò posto, non dovrebbe applicarsi l'art. 50, comma 1, richiamato dall'art. 22-bis D.P.R. cit., relativo alla diversa ipotesi dell'occupazione in cui l'avvio dei lavori dell'opera di pubblica utilità rivesta "particolare urgenza" preordinata ed anticipata pag. 11/18 rispetto all'esproprio-asservimento di aree ancora non attinte dal provvedimento ablativo-impositivo.
Così facendo, secondo l'impostazione del ricorrente, si avrebbero in ordine al medesimo fatto due indennità con illegittima duplicazione: l'una in base ai parametri dell'art. 50 cit., l'altra per il ristoro dei danni.
Tuttavia, l'art. 52-octies, inserito nel Capo II del D.P.R. n. 32 del 2001, contenente "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche", rubricato "Decreto di imposizione di servitù" stabilisce che: "Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'art. 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'art. 24".
Detta disciplina, riferita all'istituto della servitù per la realizzazione delle opere lineari energetiche come i gasdotti e gli elettrodotti, vale ad ampliare i riferimenti di cui all'art. 23 D.P.R. cit., dettato a definizione di contenuti ed effetti del decreto di esproprio e del diverso fenomeno dell'ablazione del diritto di proprietà. La disposizione precisa, infatti, che il decreto di imposizione della servitù per la realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti di cui all'art. 23, prevede l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù.
Il decreto indica infatti, segnatamente, secondo l'art. 52-octies cit., le indennità che si accompagnano all'asservimento dell'area e che consistono nella indennità dovuta per l'occupazione temporanea dei fondi, ovverosia del tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori e la riconsegna pag. 12/18 delle aree a ripristini effettuati, nel risarcimento del danno cagionato alle colture ed a quanto insista sul Fondo e nella indennità di servitù.
Non viene utile, pertanto, al riconoscimento dell'indicata posta la differente disciplina di cui all'art. 22-bis che, dettata in materia di esproprio, riconosce l'indennità di occupazione solo là dove, in ipotesi di particolare urgenza,
l'occupazione preceda l'ablazione del bene (Cassazione civile sez. I,
07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18581).
Peraltro, il criterio previsto dall'art. 50 TUE, ancorché richiami la diversa fattispecie regolata dall'art. 22-bis di occupazione che precede il provvedimento ablatorio o impositivo, "e' oggi il solo criterio normativo esistente per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile" (Cass. ord. 14330/2019).
Nel caso di specie, applicando detti criteri, il consulente ha quindi quantificato l'indennità di occupazione in € 11.060,02 / 2/12 = € 1.843,34.
Passando infine alla quantificazione relativa ai danni, il ricorrente contesta il criterio basato sul riconoscimento dei mancati redditi fino al presunto fine-vita dell'impianto, giacchè la scelta di rinunciare ad ogni reddito su una superficie di oltre 5.000 mq per la durata di ben 20 anni, appare irrealistica e meramente ascrivibile ad una decisione della proprietà, non essendo provato che, per effetto della servitù di metanodotto, il terreno abbia subito un' alterazione funzionale o un pregiudizio della continuità colturale.
Circa l'insussistenza di vincoli colturali prospettate da , si rileva che Pt_1
risulta acclarata l'impossibilità di realizzare nell'area asservita serre ed impianti fotovoltaici e quindi l'assoggettamento dell'area asservita ad una pag. 13/18 limitazione all'ordinamento colturale potenziale (“una condotta posizionata ad un metro di profondità rientra nel franco di coltivazione di qualsiasi coltura arborea e, contrariamente a quanto assumono le osservazioni in esame a pag. 11 e segg., rappresenta al riguardo una limitazione alle colture praticabili tra le quali rientrano appunto vigneto, uliveto, frutteto, il cui impianto prevede una profondità di scasso fino ad
1,50 metri oltre, per vigneto e frutteto, alla realizzazione di onerose opere di sostegno (pali e fili metallici)”).
In relazione poi al prospettato volontario abbandono delle coltivazioni da parte del resistente, si rileva che dagli atti risulta chiaramente che non vi è stato alcun abbandono, lì dove la fascia della particella 59 compresa tra il fosso Cattolicaccio e l'area di occupazione è effettivamente interclusa ed ha una superficie grafica di 4.725 metri quadrati, di cui 2.916 occupati dal vigneto di piante madri e 1.809 metri quadrati costituiti dalla testata.
Il CTU ha quindi giustamente rilevato che il danno da deprezzamento - derivante dal fatto che una conduttura ad una profondità di un metro dall'estradosso costituisce un limite oggettivo alle scelte colturali poiché, precludendo la possibilità di realizzare all'interno dell'area asservita ogni tipo di struttura, finisce per restringere le scelte colturali al solo seminativo, sia per la fascia asservita sia per la porzione a nord di essa, in quanto di dimensioni troppo esigue ed irregolari per consentire un investimento profittevole con colture che prevedano un soprassuolo - il consulente ha concluso per un deprezzamento del terreno soggetto alle limitazioni derivanti dalla realizzazione della conduttura metanifera pari al 22% che, considerato il valore del fondo nella fase ante opera e post opera, porta ad pag. 14/18 un deprezzamento finale di € 11.694,46 (pari al 7,58 % del valore dell'intero fondo).
Considerato inoltre che il criterio indennitario prevede che il valore della fascia asservita e di quella con limitazione alle colture sia calcolato al lordo delle imposte che le gravano, vanno poi correttamente aggiunte imposte per un valore di € 1.201,82 (“La determinazione dell'indennità al lordo delle imposte non consegue pertanto all'effettività della coltivazione sul suolo asservito ma nella riduzione che la servitù comporta alla potestà dominicale”).
In ordine inoltre al valore del frutto perso, considerato che con riferimento alla data della stima risulta che una talea di Kober 5BB aveva un prezzo di
0,18 Euro (prezzo di riferimento indicato dal ), che la resa media CP_2
per ceppo era di 60 talee e che il costo di produzione per ettaro era di circa
18.000,00 Euro per ettaro, il perito ha concluso per un valore del frutto pendente perduto per la realizzazione dell'opera di € 5.032,50 (superficie occupata mq 5.031; numero piante madri nella superficie occupata 1.342, numero talee producibili 80.520; valore netto per talea € 0,0625).
In ordine poi al valore del soprassuolo distrutto, il consulente ha rilevato che la realizzazione dell'opera ha determinato l'espianto dei ceppi presenti nell'area occupata, sopra calcolati in 1.342 piante madri, sulla superficie di
5.031 mq, pari a 0,5031 ettari, e ritenuta una durata economica di un impianto di viti madri di 20 anni, ha concluso per un valore residuo dell'impianto pari a € 3.009,96 .
Il valore delle mancate produzioni nell'area interclusa per due anni è stato infine individuato in € 5.727,39, considerata una superficie grafica di 4.725
pag. 15/18 metri quadrati, di cui 2.916 occupati dal vigneto di piante madri e 1.809 metri quadrati costituiti dalla testata.
In ordine, infine, alle spese di ripristino della fertilità, tenendo conto che al termine dei lavori della realizzazione dell'opera, e quindi prima della restituzione sul terreno interessato dai lavori di apposizione della condotta, sarà riposizionato lo strato di terreno preventivamente accantonato, considerato un tempo per le operazioni di ripristino della fertilità di tre anni, il costo finale di ripristino della fertilità nel triennio è pari a €
1.587,18.
Considerate tutte le voci di danno sopra riportate come correttamente calcolate dal perito si arriva ad un importo finale di € 48.444,29 (indennità asservimento 18.347,64 €, deprezzamento 11.694,46 , imposte capitalizzate
1.201,82, valore residuo 3.009,96 , frutto pendente 5.032,50 , mancato raccolto 5.727,39 , ripristino fertilità 1.587,18, indennità occupazione
1.843,34).
Gli ulteriori danni lamentati e richiesti dal resistente non risultano provati.
La stessa parte all'ultima udienza si è opposta a qualsiasi ulteriore accertamento peritale.
L'esito finale della lite induce alla compensazione per 1/5 delle spese di lite fra e , con condanna di Parte_1 CP_5 Parte_1
ai restanti 4/5 per la maggiore soccombenza di . Pt_1
Compensazione delle spese con il costituito. CP_2
Spese di CTU definitivamente a carico di per 2/3 e di Parte_1
per 1/3. CP_5
P.Q.M.
pag. 16/18 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di GIÀ Parte_1 [...]
Controparte_9
e costituiti, con la contumacia
[...] CP_5
Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
), in opposizione alla stima di cui al decreto di asservimento
[...]
ed occupazione temporanea/danni dell'11.03.2022 del
[...]
, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, Controparte_4
disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passivo del
[...]
(già Controparte_1 [...]
; Controparte_2
dichiara che l'indennità di asservimento spettante a in virtù CP_5
del decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del
11.03.2022 del con annesso piano Controparte_4
particellare è pari ad € 18.347,64 per indennità di asservimento, €
1.843,34 per l'indennità di occupazione temporanea ed € 28.253,31 per danni, per un importo complessivo di 48.444,29; compensa le spese con il Controparte_1
(già ;
[...] Controparte_2
compensa per 1/5 le spese di lite fra e Parte_1 CP_5
e condanna al pagamento dei restanti 4/5
[...] Parte_1
che liquida in € 11.453,60 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali al
15% come per legge;
spese di CTU per 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di Pt_1 CP_5
pag. 17/18 Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 21.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 756/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. D'ERCOLE STEFANO e dall'avv. LORIA CAROLINA
EUNICE ( ) C/O AVV. STEFANO D'ERCOLE C.F._1
VIA IN ARCIONE 71 ROMA;
con domicilio eletto in VIA IN ARCIONE
71 00187 ROMA ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), GIÀ P.IVA_2 Controparte_2 assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA con domicilio eletto in VIA TESTONI 6 BOLOGNA
Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
), contumace
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mantero di CP_5
Rimini, elettivamente domiciliato presso il suo studio In Rimini via Isoardi
n. 23, resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 54 D.P.R. 327/2001, 281 undecies c.p.c. (ex art. 702 bis c.p.c) e 29 D.Lgs. 150/2011 accertare e dichiarare Parte_1
che la stima effettuata dalla Terna Peritale nominata ex art. 21 del D.P.R.
327/2001 (Collegio con riferimento ai terreni Controparte_6
di proprietà del sig. siti nel Comune di San Giovanni in CP_5
Marignano (RN) identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio 23 mappale n. 59, interessati dal tracciato del metanodotto “Rifacimento
Ravenna-Chieti - Tratto Ravenna – Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar”, è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità stabilite nel complessivo importo di € 58.347,14 (€ 21.365,76 a titolo di asservimento,
pag. 2/18 € 36.981,38 a titolo di occupazione temporanea e danni) e per l'effetto accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante al sig.
è pari ad € 8.189,00, e l'indennità di occupazione CP_5
temporanea e danni spettante al medesimo è pari ad € 5.031,00, per un importo complessivo di € 12.361,00 così come determinato nel Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni dell' 11.03.2022 del con annesso piano particellare. Controparte_4
2.- Si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il CP_5
rigetto dell'impugnazione di svolgendo domanda Parte_1
riconvenzionale solo in relazione alla voce dei danni per ottenere la liquidazione dei maggior danni asseritamente subiti quantificati in €
93.457,91.
3.- Si costituiva in giudizio il Controparte_1
(già )
[...] Controparte_2
chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del
[...]
(già ). Controparte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4.- Il Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
) rimaneva contumace.
[...]
5.- L'appello va parzialmente accolto.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passivo del
(già Controparte_1 [...]
) lì dove lo stesso ricorso introduttivo Controparte_2
allega e premette in punto di fatto l'avvenuta emanazione del Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia del pag. 3/18 11/03/2022 con il quale è stato disposto in favore di Pt_1 Pt_1
l'asservimento di metanodotto e occupazione temporanea.
I motivi di appello di possono essere trattati congiuntamente. Pt_1
Preliminarmente, la vicenda va ricostruita nei termini seguenti.
La nel quadro delle attività a cui istituzionalmente è Parte_1
preposta, con particolare riferimento alla progettazione, realizzazione e mantenimento della rete nazionale e regionale di trasporto del gas, in data
12.11.2021 ha presentato istanza al Ministero della Transizione Ecologica –
Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, acquisita in atti al protocollo n. 33867 del 12.11.2021, per: “ a)
l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare allegato all'istanza; b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare allegato all'istanza ; con determinazione urgente delle indennità provvisorie” per aree di terreni ubicati nel Comune di San Giovanni in Marignano (RN).
All'esito di quanto sopra, con Decreto del Transizione Controparte_4
Ecologica – Dipartimento Energia (MiTE) dell'11.03.2022 è stato disposto in favore di l'asservimento di metanodotto e Parte_1
occupazione temporanea per i terreni siti nel comune di San Giovanni in
Marignano (RN) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata
“Metanodotto Ravenna – Chieti – Rifacimento tratto Ravenna – Jesi DN
650 (26”) DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale con facoltà per di occupare i terreni per un periodo di due anni Parte_1
a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree, con la pag. 4/18 previsione che, per lo stesso periodo di due anni, era dovuta alla proprietà dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni.
Le indennità da riconoscere a , in qualità di proprietario del CP_5
terreno identificato al Catasto del Comune di San Giovanni in Marignano, al foglio 23 mappale 59, venivano quindi conteggiate complessivamente in
€ 12.361,00 e, precisamente, € 8.189,00 a titolo di asservimento ed €
4.172,00 a titolo di occupazione temporanea e danni.
In forza di quanto sopra, la notificava a Parte_1 CP_5
il decreto di asservimento e occupazione temporanea unitamente al
[...]
piano particellare.
In data 01.06.2022, in esecuzione del citato decreto di asservimento e occupazione temporanea, il tecnico incaricato dalla Parte_1
procedeva, alla presenza di , quale tecnico CP_5 Parte_2
delegato dalla proprietà, e di e quali Controparte_7 Parte_3
testimoni, alla redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso dei relativi terreni con la seguente descrizione: “trattasi di terreno agrario leggermente declive che, in data odierna, risulta coltivato a vivaio di piante madri certificate per la produzione di talee porta innesti di viti
(CV KOBER 5DB) di anni 8 (impianto del 2014). La superficie da occupare interferisce trasversalmente con i filari di ceppi di viti madri.
Sesto di impianto 1,50 m X 2,50 m (2666 piante ettaro). L'impianto non presenta sostegno verticale in quanto le piante si sviluppano orizzontalmente (attualmente i tralci misurano 2m circa). L'impianto si presenta in ordinarie condizioni fitopatologiche e vegetative”.
pag. 5/18 non accettava le indennità provvisorie quantificate nel CP_5
richiamato decreto del MiTE e attivava la procedura di determinazione dell'indennità definitiva di cui all'art. 21, comma 3, del D.P.R. 327/2001.
La terna arbitrale così nominata provvedeva ad una nuova determinazione dell'indennità dovuta nei seguenti termini: € 21.365,76 a titolo di indennità per asservimento ed € 36.981,38 per occupazione e danni, per un importo complessivo di € 58.347,14.
Avverso detta determinazione proponeva la presente Parte_1
impugnazione.
In linea generale l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42 Cost. (Cass. n. 23865 cit.), ove il provvedimento impositivo diviene fonte del credito indennitario per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità (in ordine a quest'ultimo rapporto ed alla qualificazione del decreto ablativo quale condizione dell'azione v. Cass. 31/05/2016 n. 11261).
Su siffatto presupposto il criterio di calcolo dell'indennità dovuta al privato il cui fondo sia gravato, giusta decreto di asservimento, da una servitù permanente che consegua alla realizzazione di una opera pubblica o di pubblica utilità, consiste in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi (Cass. n. 23865 cit.; Cass. 04/11/2005 n. 21401; Cass.
30/09/2004, n. 19643; Cass. SU 18/12/1998 n. 12700; Cass. 09/10/1998 n.
10012).
pag. 6/18 L'indennità di espropriazione è infatti diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto di ablazione, là dove invece l'indennità di asservimento è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito a causa dell'esecuzione dell'opera pubblica dal proprietario non espropriato, che rimane pur sempre tale (Cass. n. 19643 cit.; Cass.
30/11/2007, n. 25011).
Qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di esproprio o di asservimento, trova quindi riconoscimento nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablativo o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo.
Si tratta del criterio che, dapprima stabilito in materia di cd. esproprio parziale dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 44 (Cass. S.U. n.
10502/2012, Cass. n. 6926/2016), resta successivamente regolamentato dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 e secondo il quale si riconosce al soggetto espropriato una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio.
Là dove alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari - quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti - la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù, e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella pag. 7/18 direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa (Cass. n. 17112 del 27/08/2004; Cass. n. 2812 del
2006; Cass. n. 17679 del 2010; Cass. n. 27195 del 2019) Cass. ord.
18581/2020 e 5342/2021).
Sulla scorta di questi principi, passando quindi all'analisi dei singoli motivi di appello si rileva quanto segue.
Il ricorrente lamenta errori nei criteri e metodi di stima dell'indennità da parte della terna arbitrale con riferimento alla considerazione del valore medio agricolo dei terreni e dei riferimenti tratti dai listini di agenzie immobiliari.
Detti rilievi appaiono superati dai criteri seguiti dal consulente nominato in corso di causa, i cui risultati peritali vengono in questa sede interamente recepiti perché fondati su un metodo corretto di indagine ed argomentazioni precise e puntuali, con compiuta risposta anche alle osservazioni dei tecnici di parte, riproposte senza sostanziali modifiche nelle conclusioni presentate nel presente procedimento anche per chiedere un'integrazione della consulenza su punti già affrontati e risolti in quella sede.
Il consulente ha quantificato le indennità dovute nel caso di specie suddividendole nei seguenti termini:
- Valore della striscia soprastante alla condotta e di quella destinata al transito per manutenzione per una larghezza di tre metri;
- Metà del valore della striscia con limitazioni alle colture praticabili per una larghezza totale di 37 metri;
- Deprezzamento generale del fondo;
- Imposte capitalizzate;
pag. 8/18 - Frutti pendenti;
- Valore del soprassuolo distrutto;
- Mancate produzioni (area interclusa);
- Spese di ripristino della fertilità, sistemazioni, ecc.
In particolare, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento il perito ha correttamente utilizzato il criterio sintetico-comparativo con l'utilizzo di idonee comparabili, in linea con la giurisprudenza che prevede che il criterio cd. sintetico-comparativo consiste nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento sia agli elementi materiali come la natura, la posizione o la consistenza morfologica, sia alla loro condizione giuridica urbanistica (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34743; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1904; v. pure Cass. 17 luglio 2012, n. 12213; Cass. 26 marzo 2012, n. 4783): Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18577
Conseguentemente, assumendo come data della stima quella del decreto di asservimento (11 marzo 2022), all'esito di apposita ricerca presso la
Conservatoria RR nel periodo compreso tra l'1/1/2020 e il 31/3/2023 sono state individuate le seguenti comparabili:
- Comparabile 1 Atto per notar del 16/12/2022 Persona_1
Rep
17611/14161
- Comparabile 2 Atto per notar del 12/07/2022 Rep Persona_2
18173/14475
- Comparabile 3 Atto per notar del 26/10/22 Rep Persona_3
45095/23047.
pag. 9/18 Dette comparabili appaiono, a parere della Corte, omogenee all'area di interesse, per quanto riguarda la prossimità, la destinazione urbanistica e il tipo di suolo. Inoltre, gli atti di compravendita si presentano sostanzialmente uniformi su base temporale, essendo tutti riferiti allo stesso anno che coincide con l'anno della stima.
Il ricorrente contesta la valutazione dell'indennità con riferimento a varie fasce di terreno, ritenendo che un metanodotto non comporti alcuna concreta alterazione della destinazione di un terreno agricolo e che non sia necessaria una fascia di terreno per garantire il passaggio di personale per manutenzione, negando la possibilità di utilizzare criteri analoghi a quelli seguiti per le servitù di elettrodotto e concludendo al più per un deprezzamento della sola area asservita del 10% del valore venale del terreno, ribadendo che il valore dell'indennità di asservimento non può mai superare quello dell'indennità di esproprio. Conclude quindi ritenendo congruo l'indennità di asservimento già determinata dal di € CP_2
8.189,00.
Sul punto, va tuttavia rilevato che la distinzione in tre distinte fasce è presente già nel decreto di asservimento in oggetto che all'art. 2 prevede:
- un'area di posa della tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro;
- un'area di accesso necessaria per l'esecuzione dei lavori, con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto
- un'area di vincolo alla realizzazione di qualsiasi genere di opere:
l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, fognature e pag. 10/18 canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione.
Pur patendo da questi dati, il perito ha tuttavia opportunamente ritenuto che, se è vero che per il terreno in oggetto va esclusa qualsiasi potenziale intervento edificatorio precluso dal RUE vigente, dall'altro lato l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere concerne anche le serre e gli impianti per agri-voltaico per la produzione di energia elettrica fotovoltaica. Non è pertanto condivisibile la scelta della relazione collegiale di indennizzare con un importo pari a un quarto del valore venale la fascia di terreno con limitazioni edificatorie, mentre sicuramente sussiste la striscia con limitazioni alle colture praticabili fino ai 20 metri di distanza dall'asse della condotta, così concludendo, con riferimento alla superficie di 40 mq di asservimento per lo sviluppo lineare di un metro, individuato il valore unitario medio della fascia di terreno asservita, per un'indennità finale di asservimento per mq 8.346 x 2,20 pari a € 18.347,64.
Passando all'indennità per occupazione temporanea, la ritiene non Pt_1
applicabile al caso di specie l'art. 50 comma 1, richiamato dall'art. 22-bis
D.P.R..
In particolare, deduce che ai sensi del D.P.R. n. 327 cit., art. 52- CP_8
octies, l'Autorità espropriante ha disposto sia l'asservimento che l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione del metanodotto dopo aver riconosciuto il carattere di urgenza dei lavori agli effetti dell'art. 22 D.P.R. cit. e che pertanto, ciò posto, non dovrebbe applicarsi l'art. 50, comma 1, richiamato dall'art. 22-bis D.P.R. cit., relativo alla diversa ipotesi dell'occupazione in cui l'avvio dei lavori dell'opera di pubblica utilità rivesta "particolare urgenza" preordinata ed anticipata pag. 11/18 rispetto all'esproprio-asservimento di aree ancora non attinte dal provvedimento ablativo-impositivo.
Così facendo, secondo l'impostazione del ricorrente, si avrebbero in ordine al medesimo fatto due indennità con illegittima duplicazione: l'una in base ai parametri dell'art. 50 cit., l'altra per il ristoro dei danni.
Tuttavia, l'art. 52-octies, inserito nel Capo II del D.P.R. n. 32 del 2001, contenente "Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche", rubricato "Decreto di imposizione di servitù" stabilisce che: "Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'art. 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'art. 24".
Detta disciplina, riferita all'istituto della servitù per la realizzazione delle opere lineari energetiche come i gasdotti e gli elettrodotti, vale ad ampliare i riferimenti di cui all'art. 23 D.P.R. cit., dettato a definizione di contenuti ed effetti del decreto di esproprio e del diverso fenomeno dell'ablazione del diritto di proprietà. La disposizione precisa, infatti, che il decreto di imposizione della servitù per la realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti di cui all'art. 23, prevede l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù.
Il decreto indica infatti, segnatamente, secondo l'art. 52-octies cit., le indennità che si accompagnano all'asservimento dell'area e che consistono nella indennità dovuta per l'occupazione temporanea dei fondi, ovverosia del tempo intercorrente tra l'esecuzione dei lavori e la riconsegna pag. 12/18 delle aree a ripristini effettuati, nel risarcimento del danno cagionato alle colture ed a quanto insista sul Fondo e nella indennità di servitù.
Non viene utile, pertanto, al riconoscimento dell'indicata posta la differente disciplina di cui all'art. 22-bis che, dettata in materia di esproprio, riconosce l'indennità di occupazione solo là dove, in ipotesi di particolare urgenza,
l'occupazione preceda l'ablazione del bene (Cassazione civile sez. I,
07/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18581).
Peraltro, il criterio previsto dall'art. 50 TUE, ancorché richiami la diversa fattispecie regolata dall'art. 22-bis di occupazione che precede il provvedimento ablatorio o impositivo, "e' oggi il solo criterio normativo esistente per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile" (Cass. ord. 14330/2019).
Nel caso di specie, applicando detti criteri, il consulente ha quindi quantificato l'indennità di occupazione in € 11.060,02 / 2/12 = € 1.843,34.
Passando infine alla quantificazione relativa ai danni, il ricorrente contesta il criterio basato sul riconoscimento dei mancati redditi fino al presunto fine-vita dell'impianto, giacchè la scelta di rinunciare ad ogni reddito su una superficie di oltre 5.000 mq per la durata di ben 20 anni, appare irrealistica e meramente ascrivibile ad una decisione della proprietà, non essendo provato che, per effetto della servitù di metanodotto, il terreno abbia subito un' alterazione funzionale o un pregiudizio della continuità colturale.
Circa l'insussistenza di vincoli colturali prospettate da , si rileva che Pt_1
risulta acclarata l'impossibilità di realizzare nell'area asservita serre ed impianti fotovoltaici e quindi l'assoggettamento dell'area asservita ad una pag. 13/18 limitazione all'ordinamento colturale potenziale (“una condotta posizionata ad un metro di profondità rientra nel franco di coltivazione di qualsiasi coltura arborea e, contrariamente a quanto assumono le osservazioni in esame a pag. 11 e segg., rappresenta al riguardo una limitazione alle colture praticabili tra le quali rientrano appunto vigneto, uliveto, frutteto, il cui impianto prevede una profondità di scasso fino ad
1,50 metri oltre, per vigneto e frutteto, alla realizzazione di onerose opere di sostegno (pali e fili metallici)”).
In relazione poi al prospettato volontario abbandono delle coltivazioni da parte del resistente, si rileva che dagli atti risulta chiaramente che non vi è stato alcun abbandono, lì dove la fascia della particella 59 compresa tra il fosso Cattolicaccio e l'area di occupazione è effettivamente interclusa ed ha una superficie grafica di 4.725 metri quadrati, di cui 2.916 occupati dal vigneto di piante madri e 1.809 metri quadrati costituiti dalla testata.
Il CTU ha quindi giustamente rilevato che il danno da deprezzamento - derivante dal fatto che una conduttura ad una profondità di un metro dall'estradosso costituisce un limite oggettivo alle scelte colturali poiché, precludendo la possibilità di realizzare all'interno dell'area asservita ogni tipo di struttura, finisce per restringere le scelte colturali al solo seminativo, sia per la fascia asservita sia per la porzione a nord di essa, in quanto di dimensioni troppo esigue ed irregolari per consentire un investimento profittevole con colture che prevedano un soprassuolo - il consulente ha concluso per un deprezzamento del terreno soggetto alle limitazioni derivanti dalla realizzazione della conduttura metanifera pari al 22% che, considerato il valore del fondo nella fase ante opera e post opera, porta ad pag. 14/18 un deprezzamento finale di € 11.694,46 (pari al 7,58 % del valore dell'intero fondo).
Considerato inoltre che il criterio indennitario prevede che il valore della fascia asservita e di quella con limitazione alle colture sia calcolato al lordo delle imposte che le gravano, vanno poi correttamente aggiunte imposte per un valore di € 1.201,82 (“La determinazione dell'indennità al lordo delle imposte non consegue pertanto all'effettività della coltivazione sul suolo asservito ma nella riduzione che la servitù comporta alla potestà dominicale”).
In ordine inoltre al valore del frutto perso, considerato che con riferimento alla data della stima risulta che una talea di Kober 5BB aveva un prezzo di
0,18 Euro (prezzo di riferimento indicato dal ), che la resa media CP_2
per ceppo era di 60 talee e che il costo di produzione per ettaro era di circa
18.000,00 Euro per ettaro, il perito ha concluso per un valore del frutto pendente perduto per la realizzazione dell'opera di € 5.032,50 (superficie occupata mq 5.031; numero piante madri nella superficie occupata 1.342, numero talee producibili 80.520; valore netto per talea € 0,0625).
In ordine poi al valore del soprassuolo distrutto, il consulente ha rilevato che la realizzazione dell'opera ha determinato l'espianto dei ceppi presenti nell'area occupata, sopra calcolati in 1.342 piante madri, sulla superficie di
5.031 mq, pari a 0,5031 ettari, e ritenuta una durata economica di un impianto di viti madri di 20 anni, ha concluso per un valore residuo dell'impianto pari a € 3.009,96 .
Il valore delle mancate produzioni nell'area interclusa per due anni è stato infine individuato in € 5.727,39, considerata una superficie grafica di 4.725
pag. 15/18 metri quadrati, di cui 2.916 occupati dal vigneto di piante madri e 1.809 metri quadrati costituiti dalla testata.
In ordine, infine, alle spese di ripristino della fertilità, tenendo conto che al termine dei lavori della realizzazione dell'opera, e quindi prima della restituzione sul terreno interessato dai lavori di apposizione della condotta, sarà riposizionato lo strato di terreno preventivamente accantonato, considerato un tempo per le operazioni di ripristino della fertilità di tre anni, il costo finale di ripristino della fertilità nel triennio è pari a €
1.587,18.
Considerate tutte le voci di danno sopra riportate come correttamente calcolate dal perito si arriva ad un importo finale di € 48.444,29 (indennità asservimento 18.347,64 €, deprezzamento 11.694,46 , imposte capitalizzate
1.201,82, valore residuo 3.009,96 , frutto pendente 5.032,50 , mancato raccolto 5.727,39 , ripristino fertilità 1.587,18, indennità occupazione
1.843,34).
Gli ulteriori danni lamentati e richiesti dal resistente non risultano provati.
La stessa parte all'ultima udienza si è opposta a qualsiasi ulteriore accertamento peritale.
L'esito finale della lite induce alla compensazione per 1/5 delle spese di lite fra e , con condanna di Parte_1 CP_5 Parte_1
ai restanti 4/5 per la maggiore soccombenza di . Pt_1
Compensazione delle spese con il costituito. CP_2
Spese di CTU definitivamente a carico di per 2/3 e di Parte_1
per 1/3. CP_5
P.Q.M.
pag. 16/18 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di GIÀ Parte_1 [...]
Controparte_9
e costituiti, con la contumacia
[...] CP_5
Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
), in opposizione alla stima di cui al decreto di asservimento
[...]
ed occupazione temporanea/danni dell'11.03.2022 del
[...]
, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, Controparte_4
disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara il difetto di legittimazione passivo del
[...]
(già Controparte_1 [...]
; Controparte_2
dichiara che l'indennità di asservimento spettante a in virtù CP_5
del decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del
11.03.2022 del con annesso piano Controparte_4
particellare è pari ad € 18.347,64 per indennità di asservimento, €
1.843,34 per l'indennità di occupazione temporanea ed € 28.253,31 per danni, per un importo complessivo di 48.444,29; compensa le spese con il Controparte_1
(già ;
[...] Controparte_2
compensa per 1/5 le spese di lite fra e Parte_1 CP_5
e condanna al pagamento dei restanti 4/5
[...] Parte_1
che liquida in € 11.453,60 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali al
15% come per legge;
spese di CTU per 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di Pt_1 CP_5
pag. 17/18 Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 21.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 18/18