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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/10/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Seconda sezione civile
Verbale di udienza con sentenza contestuale
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere all'udienza del 23/10/2025, chiamata la causa n. 1026/2024 R.G., dà atto della presenza di avv. Minissale per il ricorrente, che insiste in domanda.
A conclusione della discussione, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa iscritta al n. 1026/2024 R.G., vertente
TRA
avv. Salvatore, cf , nato a [...], Pt_1 CodiceFiscale_1
il 26 ottobre 1964, e difeso dall'Avv. Giuseppe Minissale, cf C.F._2
, giusta procura allegata al ricorso,
[...] ricorrente
contro
, cf , p.iva , in persona Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, con sede in , Via Vittorio Emanuele, n. CP_1
1,
resistente contumace
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 l'avv. Salvatore Librizzi ha attivato la procedura ex art. 281-decies c.p.c. e art. 14 D.Lgs. n. 150/2011,
convenendo in giudizio innanzi a questa Corte il , Controparte_1
premettendo di avere difeso l'Amministrazione resistente nei procedimenti incardinati e definititi presso le seguenti Autorità Giudiziarie:
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di
Catania (R.G. 377/2007)
• Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (R.G. 927/2007)
• Corte d'Appello di Messina (R.G. 114/2014);
di avere svolto il mandato professionale con diligenza e perizia, curando tutti gli aspetti, come “l'oculato e approfondito studio ed esame degli atti processuali,
nella fase introduttiva dei giudizi e nelle rispettive fasi di istruzione dei giudizi,
nella partecipazione alle numerose udienze, nella fase cautelare, in quella
decisionale e in tutta l'ulteriore attività accessoria e/o complementare”;
che l'Ente chiamato in giudizio, immotivatamente e nonostante le varie diffide, non ha provveduto al pagamento dei compensi dovutigli, pari ad un totale di €
30.327,31 (€ 13.424,45 per il giudizio R.G. 377/2007 TAR e ad € 8.451,43 per il giudizio R.G. 927/2007 Cons. giust. Amm.; € 8.971,75 per il giudizio R.G.
114/2014 innanzi a questa Corte.
Tutto ciò premesso, ha chiesto la Condanna del al pagamento in suo CP_1
favore della superiore somma.
2. Nella contumacia dell' , la causa è stata rinviata all'odierna Controparte_2
udienza per la decisione ai sensi degli artt. 281 decies e 275 bis c.p.c.
3. La domanda è fondata nei limiti che seguono.
3.1 - Il legale ricorrente ha provato di aver assistito il intanto, nella CP_1
causa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione
Staccata di Catania R.G. 377/2007, avente ad oggetto “annullamento del
provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori di
completamento e costruzione del palazzo civico polivalente”, conclusasi con decreto presidenziale 24 agosto 2020 di interruzione per cancellazione dall'albo del legale di controparte.
Esaminando gli atti prodotti (avendo l'avv. redatto un controricorso ed Pt_1
una memoria difensiva) e non avendo cognizione del valore della causa, che può
essere inquadrata come avente valore indeterminato di complessità bassa, a giudizio della Corte possono liquidarsi spettano per compensi € 5.000.00,
escludendo la fase decisoria, che non si è svolta.
3.2 – Ancora, il ricorrente ha documentato di aver difeso il nella causa CP_1
n. 927/2007 innanzi al CGA, in cui il era appellato, conclusasi con CP_1 ordinanza di rigetto dell'inibitoria proposta da controparte.
Non avendosi cognizione del valore della causa, anche in tal caso, in difetto di diverse indicazioni, può applicarsi lo scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, con conseguente compensi di € 5.500.00 per fase studio,
introduttiva e inibitoria
3.3 – Infine, l'avv. ha documentato di aver patrocinato il nella Pt_1 CP_1
causa di appello n. 114/2014 RG, conclusasi con il rigetto sia dell'inibitoria che dello stesso gravame proposto dal CP_1
In ragione della documentata attività difensiva dell'avv. può Pt_1
riconoscersi la somma richiesta di € 8.971,75 per compensi.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_1
somma di € 19.471,75, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota,
tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa, nella misura media, in € 518,00 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase decisoria € 1.911,00, esclusa la fase di trattazione, essendo la causa stata decisa alla prima udienza), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1026 /2024 RG, sul ricorso proposto da IB VA
contro
: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del , Controparte_1
2. Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il a pagare all'avv. la somma di € 19.471,75 per compensi CP_1 Pt_1
professionali, maggiorati di spese generali, c.p.a. ed iva;
3. Condanna il a pagare all'avv. le spese di lite, liquidate in € CP_1 Pt_1
518,00 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a.
ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
Seconda sezione civile
Verbale di udienza con sentenza contestuale
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere all'udienza del 23/10/2025, chiamata la causa n. 1026/2024 R.G., dà atto della presenza di avv. Minissale per il ricorrente, che insiste in domanda.
A conclusione della discussione, la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa iscritta al n. 1026/2024 R.G., vertente
TRA
avv. Salvatore, cf , nato a [...], Pt_1 CodiceFiscale_1
il 26 ottobre 1964, e difeso dall'Avv. Giuseppe Minissale, cf C.F._2
, giusta procura allegata al ricorso,
[...] ricorrente
contro
, cf , p.iva , in persona Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, con sede in , Via Vittorio Emanuele, n. CP_1
1,
resistente contumace
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 l'avv. Salvatore Librizzi ha attivato la procedura ex art. 281-decies c.p.c. e art. 14 D.Lgs. n. 150/2011,
convenendo in giudizio innanzi a questa Corte il , Controparte_1
premettendo di avere difeso l'Amministrazione resistente nei procedimenti incardinati e definititi presso le seguenti Autorità Giudiziarie:
• Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di
Catania (R.G. 377/2007)
• Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (R.G. 927/2007)
• Corte d'Appello di Messina (R.G. 114/2014);
di avere svolto il mandato professionale con diligenza e perizia, curando tutti gli aspetti, come “l'oculato e approfondito studio ed esame degli atti processuali,
nella fase introduttiva dei giudizi e nelle rispettive fasi di istruzione dei giudizi,
nella partecipazione alle numerose udienze, nella fase cautelare, in quella
decisionale e in tutta l'ulteriore attività accessoria e/o complementare”;
che l'Ente chiamato in giudizio, immotivatamente e nonostante le varie diffide, non ha provveduto al pagamento dei compensi dovutigli, pari ad un totale di €
30.327,31 (€ 13.424,45 per il giudizio R.G. 377/2007 TAR e ad € 8.451,43 per il giudizio R.G. 927/2007 Cons. giust. Amm.; € 8.971,75 per il giudizio R.G.
114/2014 innanzi a questa Corte.
Tutto ciò premesso, ha chiesto la Condanna del al pagamento in suo CP_1
favore della superiore somma.
2. Nella contumacia dell' , la causa è stata rinviata all'odierna Controparte_2
udienza per la decisione ai sensi degli artt. 281 decies e 275 bis c.p.c.
3. La domanda è fondata nei limiti che seguono.
3.1 - Il legale ricorrente ha provato di aver assistito il intanto, nella CP_1
causa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione
Staccata di Catania R.G. 377/2007, avente ad oggetto “annullamento del
provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori di
completamento e costruzione del palazzo civico polivalente”, conclusasi con decreto presidenziale 24 agosto 2020 di interruzione per cancellazione dall'albo del legale di controparte.
Esaminando gli atti prodotti (avendo l'avv. redatto un controricorso ed Pt_1
una memoria difensiva) e non avendo cognizione del valore della causa, che può
essere inquadrata come avente valore indeterminato di complessità bassa, a giudizio della Corte possono liquidarsi spettano per compensi € 5.000.00,
escludendo la fase decisoria, che non si è svolta.
3.2 – Ancora, il ricorrente ha documentato di aver difeso il nella causa CP_1
n. 927/2007 innanzi al CGA, in cui il era appellato, conclusasi con CP_1 ordinanza di rigetto dell'inibitoria proposta da controparte.
Non avendosi cognizione del valore della causa, anche in tal caso, in difetto di diverse indicazioni, può applicarsi lo scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, con conseguente compensi di € 5.500.00 per fase studio,
introduttiva e inibitoria
3.3 – Infine, l'avv. ha documentato di aver patrocinato il nella Pt_1 CP_1
causa di appello n. 114/2014 RG, conclusasi con il rigetto sia dell'inibitoria che dello stesso gravame proposto dal CP_1
In ragione della documentata attività difensiva dell'avv. può Pt_1
riconoscersi la somma richiesta di € 8.971,75 per compensi.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_1
somma di € 19.471,75, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota,
tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa, nella misura media, in € 518,00 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 921,00, fase decisoria € 1.911,00, esclusa la fase di trattazione, essendo la causa stata decisa alla prima udienza), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1026 /2024 RG, sul ricorso proposto da IB VA
contro
: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia del , Controparte_1
2. Accoglie la domanda nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il a pagare all'avv. la somma di € 19.471,75 per compensi CP_1 Pt_1
professionali, maggiorati di spese generali, c.p.a. ed iva;
3. Condanna il a pagare all'avv. le spese di lite, liquidate in € CP_1 Pt_1
518,00 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a.
ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, 23 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)