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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1425/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Armentano)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Incitti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1255 del 13/12/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell' (d'ora in poi, breviter, “ ”) - presso cui la Controparte_2 Pt_1 ricorrente aveva lavorato come infermiera, inquadrata nella categoria D, livello economico D4, del CCNL del
Comparto Sanità, con orario di 36 ore settimanali, articolato su tre turni giornalieri, con diritto al riposo ogni tre giorni di lavoro - si dichiarava il diritto della stessa ricorrente al pagamento delle ore di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e nelle giornate domenicali, durante gli anni dal 2016 al 2020, con la maggiorazione del 30% rispetto alla paga oraria del dipendente in caso di turni festivi nelle ore diurne e del
50% in caso di turni festini nelle ore notturne e, per l'effetto, si condannava la resistente al pagamento, per tali titoli, della complessiva somma di € 18.130,64, oltre interessi come per legge.
L'Azienda interponeva appello, cui resisteva la lavoratrice.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello è articolato in due motivi di gravame e si rivela solo in parte fondato, come statuito, peraltro, da questa Corte in una fattispecie in toto sovrapponibile alla presente - v. la sentenza n. 4349 del
27/12/2023 - le cui considerazioni fattuali e giuridiche, qui pienamente condivise, vengono appresso richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v., altresì, la sentenza n. 1248 dell'1/4/2025, estensore lo scrivente).
Il primo motivo di gravame è, sua volta, articolato in due censure.
Innanzitutto, l' sostiene che la in quanto appartenente ad una categoria di Pt_1 CP_1 personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbe titolo per invocare l'art. 9 del CCNL Integrativo Sanità del 20/9/2001 e, in particolare, le maggiorazioni stipendiali ivi previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali, in quanto, per le mansioni espletate, era impiegata normalmente per turni nei giorni festivi e, quindi, per tale motivo, già godrebbe della maggiorazione prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1/9/1995.
Sempre secondo la prospettazione dell'appellante, l'indennità de qua, per espressa previsione contrattuale, sarebbe dovuta “per il servizio di turno prestato in giorno festivo”, con la conseguente inapplicabilità, nella fattispecie in esame, della maggiorazione contrattuale di cui all'art. 9 del CCNL citato.
Quindi, la ricostruzione dell conduce a ritenere applicabile l'art. 9 ai soli dipendenti addetti ad Pt_1 un'attività lavorativa prestata secondo un orario ordinario e non articolata su turni, nei cui confronti sia richiesto di svolgere attività in giornate festive infrasettimanali, laddove, per coloro i quali tale attività svolgano in virtù di una turnazione ordinaria, verrebbe in considerazione il solo art. 44, comma 12.
Orbene, quanto al lavoro infrasettimanale, il Tribunale, sulla scorta di Cass., sez. lav., 25/1/2021, n.
1505 e del relativo excursus storico sull'evoluzione degli istituti retributivi in discorso - a cui, per brevità, si rinvia - ha correttamente riconosciuto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 9 del CCNL del 20/9/2001.
Infatti, in base al CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999, le parti collettive, con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo che: “Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 20 del CCNL 1/9/1995 e 34 del CCNL 7/4/1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Tale indennità si aggiunge alla (e non è incompatibile con la) indennità di cui all'art. 44, inserito nella parte seconda del CCNL dell'1/9/1995, che ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva, in favore del personale operante su tre turni, dell'importo di £
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui, “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo, compete un'indennità di £
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a £ 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
La contrattazione successiva, poi, non ha apportato significative modificazioni, ed anche il più recente contratto del 21/5/2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo, compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
Pertanto, come ritenuto dalla citata Cassazione (cui adde i precedenti di questo giudice distrettuale, v. tra le altre, sent. n. 1717/2021): “ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' , secondo cui l'indennità Pt_1 prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17); va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale, della quale si invoca l'applicazione, è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda 'particolari condizioni di lavoro' che, per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata - come detto - nell'evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”. Va evidenziato, inoltre, che l'art. 44, invocato dall , non contiene alcun accenno al carattere Pt_1 onnicomprensivo dell'indennità di turno, che, peraltro, viene stabilita in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7/4/1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Pertanto, la Cassazione - oltre che con la citata sentenza n. 1505/2021, anche con la n. 6716/2021, e poi con le ordinanze n. 33126/2020 e n. 2066/2022 - ha enunciato il principio di diritto, dal quale questo
Collegio non vede motivo di discostarsi, secondo cui: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL dell'1/9/1995 per il personale del Comparto Sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Le argomentazioni del Supremo Collegio - così sunteggiate - implicano l'infondatezza della tesi dell'appellante, secondo cui l'art. 44 sarebbe “una sorta di corpus iuris definito, che reca una disciplina di carattere speciale riguardante la prestazione ed il corrispettivo di coloro che svolgono la propria attività nell'àmbito di un'organizzazione su base turnaria e che, quindi, possono essere chiamati a prestare servizio, ordinariamente, sia in giornate feriali che festive”, mentre, invece, “l'art. 9, comma 1, del CCNL del 20/9/2001
è una disposizione di carattere generale, che trova applicazione allorquando un dipendente, in via eccezionale o occasionale, è chiamato a prestare attività in giorni festivi infrasettimanali”.
Tale tesi, infatti, non trova alcun appiglio nelle altre disposizioni citate dall'Azienda, non potendo, a livello logico, ricavarsi né dall'art. 20 del CCNL dell'1/9/1995, per cui “il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale”, né dall'art. 34 del CCNL del 7/4/1999, a mente del quale le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale.
In altre parole, non può essere richiamato al riguardo il principio di specialità - con conseguente applicabilità al personale turnista del solo art. 44, comma 12, del CCNL dell'1/9/1995 nel caso di lavoro festivo infrasettimanale - proprio per la diversità delle funzioni svolte tra la suddetta norma pattizia e l'art. 9 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL Sanità del 7/4/1999.
Va, altresì, esclusa la sovrapponibilità della fattispecie in esame rispetto alle apparentemente analoghe previsioni contenute nel CCNL degli Enti Locali: anche sul punto - argomentato nel presente appello - la Suprema Corte, nella medesima pronuncia citata, ha chiarito che “ha errato il giudice di appello nell'estendere ai lavoratori del Comparto Sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL del 14/9/2000 per i dipendenti degli Enti Locali (v., fra le più recenti,
Cass. nn. 1201/2019, 16600/2019 e 21412/2019), e ciò perché, in quel caso: a) la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); b) è inserita nell'àmbito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
e c) riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c, del CCNL del
14/9/2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo”, circostanze normative, tutte, che non si riscontrano - come si è detto - nel caso in esame. Nemmeno può dirsi - come sostenuto dall' nel secondo motivo di appello - che “il diritto al Pt_1 compenso per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale (alternativo a quello al riposo compensativo) sorge soltanto qualora il lavoratore interessato abbia formulato apposita richiesta nel termine perentorio di 30 giorni, il cui dies a quo coincide con il momento in cui è stata resa la prestazione lavorativa”, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto perché la non avrebbe dimostrato di avere CP_1 richiesto, nei termini, la fruizione dei riposi compensativi.
La tesi non convince, perchè - come correttamente argomentato dalla difesa dell'appellata - la richiesta di riposo entro 30 giorni non è un elemento costitutivo della fattispecie, come lo è, invece, l'avere lavorato in un giorno festivo infrasettimanale.
Invero, l'art. 9 non subordina affatto il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo, prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta;
esso rimette al lavoratore la scelta di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'omessa richiesta del dipendente non può, quindi, comportare la perdita del diritto al compenso per la prestazione resa, risultando semmai l' ad essere onerata di dimostrare che la non aveva Pt_1 CP_1 diritto ai suddetti emolumenti per avere fruito, in loro vece, dei riposi compensativi (si tratta, in buona sostanza, di applicare l'art. 1287 c.c., in tema di obbligazioni alternative a scelta del creditore).
Conclusivamente, questa parte della gravata sentenza va confermata, ribadendosi il diritto dell'odierna appellata alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione per lavoro straordinario festivo, pari al 30% per il lavoro svolto dalle 6 alle 22 e pari al 50% per il lavoro svolto dalle 22 alle 6, in relazione a ciascuna delle festività infrasettimanali lavorate ex art. 9 del CCNL del Comparto
Sanità.
L'appello è, invece, fondato per quanto riguarda il lavoro domenicale (seconda censura articolata dall'Azienda all'interno del primo motivo di gravame).
Il lavoro domenicale, infatti, a differenza di quello prestato nei giorni festivi infrasettimanali, non è contemplato dall'art. 9 e non si può, quindi, estendere ad esso la relativa maggiorazione;
la norma - il cui testo è stato sopra riportato - è chiara nel riferirsi esclusivamente alla “attività prestata in giorno festivo infrasettimanale” e non è, pertanto, possibile dilatarne la sfera applicativa.
Ciò anche in quanto le indennità correlate al lavoro su turni disciplinate dall'art. 44 sono già ulteriormente maggiorate quando il turno è effettuato in giorno festivo: il comma 12 dell'art. 44 così dispone:
“Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo, compete un'indennità di £ 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a £ 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Non è idoneo a ribaltare il chiaro senso delle citate disposizioni l'argomento dell'appellata, supportato dai cartellini marcatempo, secondo il quale l'art. 9 potrebbe estendersi analogicamente al lavoro domenicale, in quanto le domeniche lavorate esulerebbero dal c.d. “debito orario mensile” e sono state trattate dall'Azienda come lavoro straordinario (diurno festivo o notturno festivo), trattandosi di dati che non scalfiscono il chiaro disposto sopra ricordato, essendo in presenza, comunque, di un lavoro che, per essere prestato di domenica per effetto della turnazione, già viene retribuito in misura maggiore. Si rammenta, in proposito, che il ricorso introduttivo del presente giudizio fa esclusivo riferimento, anche per il lavoro domenicale, all'indennità ex art. 9 e non, genericamente, ai compensi per straordinari disciplinati in altre disposizioni collettive.
Per quanto fin qui esposto, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata - confermata nel resto - dalla condanna statuita in primo grado va detratta la porzione da imputarsi a maggiorazione ex art. 9 per le domeniche lavorate, come da documentazione in atti, oltre gli accessori di legge (d'altronde, la presente condanna alla minore somma non è generica, bensì di pronta e facile liquidazione, con meri calcoli aritmetici ad opera delle parti sulla scorta delle indicazioni sopra fornite, il che consente a questo Collegio di statuire ex art. 112 c.p.c. nel merito della questione).
Atteso l'esito complessivo del giudizio, che registra la parziale e prevalente soccombenza dell' , sussistono giusti motivi per compensare 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la Pt_1 restante parte a carico dell'odierna appellante, così come liquidate nel dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonchè in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta (discostandosi, in tal modo, dal citato precedente di questa Corte, ma solo riguardo al regime delle spese processuali, e discostandosi, in ordine al lavoro domenicale, dalle più recenti App. Roma n. 3514 del
30/10/2025 e App. Roma n. 3833 dell'8/11/2024, anche se contraddette da App. Roma n. 911 del 5/3/2025).
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna l al pagamento, in favore di , Controparte_2 Controparte_1 della minore somma costituita dalla condanna di primo grado detratto quanto da imputarsi a lavoro domenicale, come da buste paga in atti, oltre gli accessori di legge;
b - compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' appellante alla Pt_1 refusione della restante parte, che si liquida, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura determinata dal
Tribunale e, quanto al presente grado, in complessivi € 3.965,85 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 11/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER CE)