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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3063 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1788 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ES ER MO e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 604/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 05/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 02/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato domanda volta ad ottenere la Parte_1 pensione di reversibilità quale figlia inabile superstite di , deceduto Persona_1
1 in data 20/11/2021, dal quale, al momento della morte, si trovava nella condizione di dipendenza economica, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di alla Parte_1 pensione di reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile superstite di , Persona_1 come da domanda del 22/12/2021 ai sensi e con la decorrenza di legge o di Giustizia. CONSEGUENTEMENTE: CONDANNARE l in persona del suo Presidente pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione e con vittoria di spese, competenze e onorari più IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha così statuito: “- rigetta il CP_1 ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che CP_1 liquida in euro 1863,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda proposta da Parte_1 alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) la ricorrente con decreto di
[...] omologa del Tribunale di Velletri del 10/11/2014 era stata riconosciuta invalida al 100% ai fini della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971, non è emerso in giudizio se la pensione sia stata revocata, comunque deve presumersi una invalidità al 100% al momento del decesso del padre;
b) non è emerso se la ricorrente sia stata titolare al momento del decesso del padre di un reddito pari a quello della pensione di invalidità civile totale, tuttavia, da quanto emerge dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2021 la ricorrente ha conseguito un reddito pari ad € 4.640,13; c) anche volendo ammettere la sussistenza del requisito dell'inabilità al lavoro, non è emerso in giudizio l'ulteriore presupposto della vivenza a carico del genitore al momento della morte, né costituisce prova l'autodichiarazione della parte di cui all'allegato n. 7 del ricorso, trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte e quindi non prova in senso stretto, né la ricorrente ha chiesto di provare la circostanza con testimoni, non assolvendo all'onere probatorio previsto dalla norma espressa dall'art. 2697 c.c.; d) d'altro canto, la convivenza dimostrata per il tramite dei certificati storici di residenza della ricorrente e del padre non è sufficiente a provare il requisito del mantenimento della da parte del padre. Parte_1
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il requisito socio-economico per ottenere la pensione di reversibilità, diversamente evincibile dalla documentazione prodotta in atti, nonché per aver rigettato la domanda nonostante la sussistenza di prova del requisito sanitario, e per non aver disposto la c.t.u. medico-legale ovvero l'integrazione della prova mancante con l'esercizio dei poteri officiosi.
2.1. L' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 5. Sostiene, in sintesi, parte appellante con i tre motivi di gravame – che ben possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione logica – che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della documentazione allegata al ricorso, che consentiva di ritenere provato il requisito della vivenza a carico in ragione della dimostrata convivenza della originaria ricorrente con il genitore defunto per il tramite dei certificati storici di residenza e della attestata non autosufficienza economica in ragione della valenza probatoria del certificato dell'Agenzia delle Entrate: diversamente, il Tribunale, pur ritenendo provato il requisito sanitario, rigettava la domanda omettendo di svolgere ulteriore attività istruttoria anche d'ufficio, essendo presenti in atti elementi quantomeno idonei a fornire indizi della sussistenza dei vari elementi fondativi del diritto invocato.
5.1. Come è noto, il beneficio oggetto di controversia è regolato dall'art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, modificato dapprima dall'art. 2 legge n. 218/1952 e poi sostituito dall'art. 22 legge n. 903/1965: la richiamata norma, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, dispone, ai primi due commi, che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli”. Il successivo comma 4 dispone che “La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12”. Successivamente l'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, nell'estendere “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria… a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime” ha stabilito che “In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Per quanto riguarda specificamente il requisito della vivenza a carico, il comma 6 dispone infine che: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
3 6. Il requisito della vivenza a carico, dunque, è integrato allorquando, in presenza dell'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli elementi acquisiti in giudizio siano tali da far emergere la sussistenza di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal genitore defunto. Il requisito in argomento, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass. n. 9237 del 13/04/2018; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024).
6.1. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007), evidenziando (in motivazione) che “La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n.41, art. 24, comma 6)”.
6.2. In epoca successiva, si è affermato (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23058 del 2020) che: i) il requisito della cd. vivenza a carico, è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
ii) in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto», così indicando due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari «come due facce dello stesso fenomeno» (Cass. nr. 18520 del 2006); iii) in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr. 4 14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come «ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 [...]» sicché devono «considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale».
6.3. Vanno considerati, inoltre, i chiarimenti forniti dallo stesso previdenziale CP_1 con la circolare n. 185/2015, con cui si è detto che il requisito della vivenza a carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni: a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari: in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa, condizione che si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto, e nella cui valutazione assume particolare rilevanza la convivenza, nel senso che per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
6.4. Applicando i richiamati principi al caso di specie, ferma la rigorosità del controllo imposta dalla Suprema Corte, non può non rilevarsi la fondatezza del gravame nella misura in cui, da un lato, e come constatato anche dal primo giudice, l'odierna appellante nell'anno 2021 era titolare di un reddito pari ad € 4.460,13 (come attesta la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate doc. 6 allegato al ricorso), non superiore al limite annuale previsto per la maturazione del diritto alla pensione di invalido civile totale, che per l'anno 2019 era pari ad € 16.982,49 per gli invalidi al 100%. La percentuale del 100% di invalidità in capo a risulta, Parte_1 difatti, documentalmente provata dal decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10/11/2014, e comunque riconosciuta dal giudice di prime cure con statuizione che non risulta oggetto di impugnazione da parte dell' e che, quindi, non può essere CP_1 posta ulteriormente in discussione in questa sede.
6.4.1. Dall'altro, il requisito della convivenza tra il titolare di pensione defunto e la figlia inabile al lavoro risulta altresì documentalmente provato in virtù della produzione dei certificati storici di residenza dei due congiunti, che attestano una situazione di convivenza sin dal 23/07/2013 (doc. n. 8), il che, tenuto conto anche della durata consistente del periodo di convivenza, instaurata quando già l'odierna appellante era da considerarsi totalmente inabile secondo la decorrenza (28/05/2012) 5 dell'accertamento compiuto dal c.t.u. dott.ssa nell'ambito del Persona_2 procedimento R.G. 3810/2013 (doc. n. 51), consente di ritenere provato altresì il requisito del mantenimento abituale ad opera del familiare defunto.
6.5. L' con la memoria di costituzione nel giudizio di appello, sostiene, in primo CP_1 luogo, che la residenza di risulterebbe in realtà fissata, all'epoca del Persona_1 decesso, in Velletri via Colle Perino Vecchio n. 4, indirizzo diverso rispetto a quello della figlia odierna appellante;
inoltre, si afferma che la medesima appellante convivesse nello stesso periodo con il coniuge deceduto nell'anno Persona_3
2024. 6.5.1. Trattasi di argomentazioni fattuali - corredate da produzioni documentali - proposte e prodotte dall'istituto per la prima volta in grado di appello, e, quindi, tardivamente. Difatti, le circostanze attinenti la effettiva residenza del padre dell'appellante, il rapporto coniugale con e l'esistenza di redditi in Persona_3 capo a quest'ultimo non avevano formato oggetto di allegazione nella memoria di costituzione dell' nel giudizio di primo grado, mentre unitamente alla memoria CP_1 erano stati prodotti soltanto la lettera di reiezione della domanda di pensione di reversibilità, la cartolina di spedizione della relativa raccomandata e una sentenza del Tribunale di Velletri.
6.5.2. Dunque, da un lato, le nuove deduzioni in fatto devono ritenersi inammissibili, poiché necessariamente comporterebbero accertamenti fattuali da compiersi per la prima volta in grado di appello. Dall'altro, se è vero che, in caso di produzione documentale tardiva, può essere anche in grado di appello disposta l'acquisizione del documento in questione se indispensabile ai fini della decisione (art. 437, comma 2, c.p.c.), non può affermarsi che la produzione documentale offerta dall' per la CP_1 prima volta in allegato al ricorso in appello possegga un tale grado di decisività, inteso come “potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
6.5.3. Difatti, al fine di individuare l'esatta residenza di e della figlia Persona_1
deve farsi riferimento ai certificati di residenza storici, Parte_1 rilasciati dal comune di Velletri, e ritualmente prodotti in atti, da cui si evince che entrambi dal 31/12/2017 erano effettivamente residenti in [...]: e tale documentazione, ufficiale e certificata, certamente prevale su quanto evincibile da una banca dati (Arcanet) che fa capo allo stesso e che ha sicuramente CP_1 un minore grado di attendibilità.
6.5.4. Inoltre, con riguardo all'esistenza di redditi coniugali, si osserva che, come dimostrato documentalmente dalla parte appellante, e Parte_2 [...]
avevano dato corso ad una separazione consensuale già dall'anno Parte_1
1995, e non vi è neanche prova certa di una loro convivenza all'epoca del decesso di : difatti, in assenza di un certificato di residenza storico, non può Persona_1 ritenersi attendibile quanto attestato dall' poiché l'estratto dalla banca dati CP_1 prodotto in atti risulta aggiornato al 03/05/2001. 6 7. La domanda dell'appellante, dovrà pertanto, essere accolta, accertando, in riforma della gravata sentenza, il diritto alla prestazione oggetto di controversia, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del padre Persona_1
(“In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite CP_1 con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011, conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18400 del 2022), nell'importo dovuto per legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati oltre interessi come per CP_1 legge.
7.1. Nessuna prescrizione, in ultima analisi, risulta maturata, essendo
[...]
deceduto in data 20/11/2021, avendo l'appellante presentato la domanda Per_1 amministrativa in data 22/12/2021 ed essendo stato depositato il ricorso di primo grado in data 25/09/2023.
7.2. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità quale figlia Parte_1 ultradiciottenne inabile di nella misura di legge e a decorrere dal Parte_3
01/12/2021, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati CP_1 oltre interessi come per legge. Condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1 appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.863,50 e per il grado di appello in € 2.100,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 02/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1788 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
ES ER MO e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma via Valdinievole n. 11 Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Cinzia Eutizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 604/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 05/04/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 02/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver presentato domanda volta ad ottenere la Parte_1 pensione di reversibilità quale figlia inabile superstite di , deceduto Persona_1
1 in data 20/11/2021, dal quale, al momento della morte, si trovava nella condizione di dipendenza economica, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di alla Parte_1 pensione di reversibilità, quale figlia maggiorenne inabile superstite di , Persona_1 come da domanda del 22/12/2021 ai sensi e con la decorrenza di legge o di Giustizia. CONSEGUENTEMENTE: CONDANNARE l in persona del suo Presidente pro- CP_1 tempore, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Con la decorrenza di legge e con gli interessi legali e rivalutazione da ogni singola scadenza di pensione e con vittoria di spese, competenze e onorari più IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Velletri ha così statuito: “- rigetta il CP_1 ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che CP_1 liquida in euro 1863,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda proposta da Parte_1 alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) la ricorrente con decreto di
[...] omologa del Tribunale di Velletri del 10/11/2014 era stata riconosciuta invalida al 100% ai fini della pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/1971, non è emerso in giudizio se la pensione sia stata revocata, comunque deve presumersi una invalidità al 100% al momento del decesso del padre;
b) non è emerso se la ricorrente sia stata titolare al momento del decesso del padre di un reddito pari a quello della pensione di invalidità civile totale, tuttavia, da quanto emerge dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, nell'anno 2021 la ricorrente ha conseguito un reddito pari ad € 4.640,13; c) anche volendo ammettere la sussistenza del requisito dell'inabilità al lavoro, non è emerso in giudizio l'ulteriore presupposto della vivenza a carico del genitore al momento della morte, né costituisce prova l'autodichiarazione della parte di cui all'allegato n. 7 del ricorso, trattandosi di atto proveniente dalla stessa parte e quindi non prova in senso stretto, né la ricorrente ha chiesto di provare la circostanza con testimoni, non assolvendo all'onere probatorio previsto dalla norma espressa dall'art. 2697 c.c.; d) d'altro canto, la convivenza dimostrata per il tramite dei certificati storici di residenza della ricorrente e del padre non è sufficiente a provare il requisito del mantenimento della da parte del padre. Parte_1
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provato il requisito socio-economico per ottenere la pensione di reversibilità, diversamente evincibile dalla documentazione prodotta in atti, nonché per aver rigettato la domanda nonostante la sussistenza di prova del requisito sanitario, e per non aver disposto la c.t.u. medico-legale ovvero l'integrazione della prova mancante con l'esercizio dei poteri officiosi.
2.1. L' si è costituito in giudizio, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate. 5. Sostiene, in sintesi, parte appellante con i tre motivi di gravame – che ben possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione logica – che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della documentazione allegata al ricorso, che consentiva di ritenere provato il requisito della vivenza a carico in ragione della dimostrata convivenza della originaria ricorrente con il genitore defunto per il tramite dei certificati storici di residenza e della attestata non autosufficienza economica in ragione della valenza probatoria del certificato dell'Agenzia delle Entrate: diversamente, il Tribunale, pur ritenendo provato il requisito sanitario, rigettava la domanda omettendo di svolgere ulteriore attività istruttoria anche d'ufficio, essendo presenti in atti elementi quantomeno idonei a fornire indizi della sussistenza dei vari elementi fondativi del diritto invocato.
5.1. Come è noto, il beneficio oggetto di controversia è regolato dall'art. 13 del r.d.l. n. 636/1939, modificato dapprima dall'art. 2 legge n. 218/1952 e poi sostituito dall'art. 22 legge n. 903/1965: la richiamata norma, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, dispone, ai primi due commi, che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12: a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli”. Il successivo comma 4 dispone che “La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12”. Successivamente l'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, nell'estendere “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria… a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime” ha stabilito che “In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Per quanto riguarda specificamente il requisito della vivenza a carico, il comma 6 dispone infine che: “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
3 6. Il requisito della vivenza a carico, dunque, è integrato allorquando, in presenza dell'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli elementi acquisiti in giudizio siano tali da far emergere la sussistenza di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal genitore defunto. Il requisito in argomento, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Cass. n. 9237 del 13/04/2018; conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024).
6.1. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt.3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007), evidenziando (in motivazione) che “La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n.41, art. 24, comma 6)”.
6.2. In epoca successiva, si è affermato (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23058 del 2020) che: i) il requisito della cd. vivenza a carico, è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016) al sostentamento del discendente;
ii) in particolare, secondo Cass. nr. 2630 del 2008, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: «Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto», così indicando due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari «come due facce dello stesso fenomeno» (Cass. nr. 18520 del 2006); iii) in relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), Cass. nr. 4 14996 del 2007 (richiamata di recente da Cass. nn. 19555 e 32286 del 2019), ha osservato come «ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delib. dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000 [...]» sicché devono «considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale».
6.3. Vanno considerati, inoltre, i chiarimenti forniti dallo stesso previdenziale CP_1 con la circolare n. 185/2015, con cui si è detto che il requisito della vivenza a carico risulta verificato al ricorrere delle seguenti due condizioni: a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari: in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
b) mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa, condizione che si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto, e nella cui valutazione assume particolare rilevanza la convivenza, nel senso che per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
6.4. Applicando i richiamati principi al caso di specie, ferma la rigorosità del controllo imposta dalla Suprema Corte, non può non rilevarsi la fondatezza del gravame nella misura in cui, da un lato, e come constatato anche dal primo giudice, l'odierna appellante nell'anno 2021 era titolare di un reddito pari ad € 4.460,13 (come attesta la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate doc. 6 allegato al ricorso), non superiore al limite annuale previsto per la maturazione del diritto alla pensione di invalido civile totale, che per l'anno 2019 era pari ad € 16.982,49 per gli invalidi al 100%. La percentuale del 100% di invalidità in capo a risulta, Parte_1 difatti, documentalmente provata dal decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 10/11/2014, e comunque riconosciuta dal giudice di prime cure con statuizione che non risulta oggetto di impugnazione da parte dell' e che, quindi, non può essere CP_1 posta ulteriormente in discussione in questa sede.
6.4.1. Dall'altro, il requisito della convivenza tra il titolare di pensione defunto e la figlia inabile al lavoro risulta altresì documentalmente provato in virtù della produzione dei certificati storici di residenza dei due congiunti, che attestano una situazione di convivenza sin dal 23/07/2013 (doc. n. 8), il che, tenuto conto anche della durata consistente del periodo di convivenza, instaurata quando già l'odierna appellante era da considerarsi totalmente inabile secondo la decorrenza (28/05/2012) 5 dell'accertamento compiuto dal c.t.u. dott.ssa nell'ambito del Persona_2 procedimento R.G. 3810/2013 (doc. n. 51), consente di ritenere provato altresì il requisito del mantenimento abituale ad opera del familiare defunto.
6.5. L' con la memoria di costituzione nel giudizio di appello, sostiene, in primo CP_1 luogo, che la residenza di risulterebbe in realtà fissata, all'epoca del Persona_1 decesso, in Velletri via Colle Perino Vecchio n. 4, indirizzo diverso rispetto a quello della figlia odierna appellante;
inoltre, si afferma che la medesima appellante convivesse nello stesso periodo con il coniuge deceduto nell'anno Persona_3
2024. 6.5.1. Trattasi di argomentazioni fattuali - corredate da produzioni documentali - proposte e prodotte dall'istituto per la prima volta in grado di appello, e, quindi, tardivamente. Difatti, le circostanze attinenti la effettiva residenza del padre dell'appellante, il rapporto coniugale con e l'esistenza di redditi in Persona_3 capo a quest'ultimo non avevano formato oggetto di allegazione nella memoria di costituzione dell' nel giudizio di primo grado, mentre unitamente alla memoria CP_1 erano stati prodotti soltanto la lettera di reiezione della domanda di pensione di reversibilità, la cartolina di spedizione della relativa raccomandata e una sentenza del Tribunale di Velletri.
6.5.2. Dunque, da un lato, le nuove deduzioni in fatto devono ritenersi inammissibili, poiché necessariamente comporterebbero accertamenti fattuali da compiersi per la prima volta in grado di appello. Dall'altro, se è vero che, in caso di produzione documentale tardiva, può essere anche in grado di appello disposta l'acquisizione del documento in questione se indispensabile ai fini della decisione (art. 437, comma 2, c.p.c.), non può affermarsi che la produzione documentale offerta dall' per la CP_1 prima volta in allegato al ricorso in appello possegga un tale grado di decisività, inteso come “potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al c.d. thema probandum” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7883 del 20/03/2019, conforme da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19829 del 18/07/2024).
6.5.3. Difatti, al fine di individuare l'esatta residenza di e della figlia Persona_1
deve farsi riferimento ai certificati di residenza storici, Parte_1 rilasciati dal comune di Velletri, e ritualmente prodotti in atti, da cui si evince che entrambi dal 31/12/2017 erano effettivamente residenti in [...]: e tale documentazione, ufficiale e certificata, certamente prevale su quanto evincibile da una banca dati (Arcanet) che fa capo allo stesso e che ha sicuramente CP_1 un minore grado di attendibilità.
6.5.4. Inoltre, con riguardo all'esistenza di redditi coniugali, si osserva che, come dimostrato documentalmente dalla parte appellante, e Parte_2 [...]
avevano dato corso ad una separazione consensuale già dall'anno Parte_1
1995, e non vi è neanche prova certa di una loro convivenza all'epoca del decesso di : difatti, in assenza di un certificato di residenza storico, non può Persona_1 ritenersi attendibile quanto attestato dall' poiché l'estratto dalla banca dati CP_1 prodotto in atti risulta aggiornato al 03/05/2001. 6 7. La domanda dell'appellante, dovrà pertanto, essere accolta, accertando, in riforma della gravata sentenza, il diritto alla prestazione oggetto di controversia, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del padre Persona_1
(“In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite CP_1 con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius", senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011, conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18400 del 2022), nell'importo dovuto per legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati oltre interessi come per CP_1 legge.
7.1. Nessuna prescrizione, in ultima analisi, risulta maturata, essendo
[...]
deceduto in data 20/11/2021, avendo l'appellante presentato la domanda Per_1 amministrativa in data 22/12/2021 ed essendo stato depositato il ricorso di primo grado in data 25/09/2023.
7.2. Dunque, ed in conclusione, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado totalmente riformata.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità quale figlia Parte_1 ultradiciottenne inabile di nella misura di legge e a decorrere dal Parte_3
01/12/2021, e per l'effetto condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati CP_1 oltre interessi come per legge. Condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1 appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.863,50 e per il grado di appello in € 2.100,00, oltre per entrambe le fasi rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione.
Roma, 02/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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