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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 914/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria
Email_2elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società specificata in epigrafe ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza presentata dalla stessa il 25 febbraio 2025 (all. 2 al ricorso introduttivo) per il rimborso della maggiore IRAP indebitamente versata nel periodo d'imposta 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022, pari a complessivi € 767.499,93, per effetto della mancata deduzione dalla base imponibile IRAP del Contributo straordinario (di seguito, anche solo
“Contributo”) istituito dall'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e per la condanna dell'ufficio alla restituzione della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria replicando alle argomentazioni della società ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2025, resa il 7 ottobre 2025 e depositata il 2 dicembre 2025, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7 del d.l. 21/2022, il quale dispone che: “Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la società ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, con l'accettazione alla rinuncia da parte dell'Ufficio, che si è espresso favorevolmente alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte della società contribuente, e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che entrambe le parti lo hanno chiesto espressamente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore MARESCA MARCELLO, Giudice PENNA RICCARDO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 914/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Liguria
Email_2elettivamente domiciliato presso dr.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società specificata in epigrafe ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza presentata dalla stessa il 25 febbraio 2025 (all. 2 al ricorso introduttivo) per il rimborso della maggiore IRAP indebitamente versata nel periodo d'imposta 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2022, pari a complessivi € 767.499,93, per effetto della mancata deduzione dalla base imponibile IRAP del Contributo straordinario (di seguito, anche solo
“Contributo”) istituito dall'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e per la condanna dell'ufficio alla restituzione della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Liguria replicando alle argomentazioni della società ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2025, resa il 7 ottobre 2025 e depositata il 2 dicembre 2025, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7 del d.l. 21/2022, il quale dispone che: “Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la società ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, con l'accettazione alla rinuncia da parte dell'Ufficio, che si è espresso favorevolmente alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte della società contribuente, e rileva di conseguenza la cessazione della materia del contendere. Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, in considerazione del fatto che entrambe le parti lo hanno chiesto espressamente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente. Spese compensate.