Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.23 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con l'avv. SPANO' DOMENICO, Parte_1
appellante
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...]
appellati non costituiti oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1928/2022 , pubblicata in data 23/11/2022; opposizione a intimazione di pagamento.
FATTO.
1
1.Il Giudice del lavoro di Cosenza, adito da con ricorso in opposizione CP_1
a intimazione di pagamento, notificata in data 26.10.2021, ha dichiarato la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi di cui alla cartella n. 03420140000976226000, notificata in data 07.05.2014, perché non ha ritenuto provato il compimento di atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica della cartella predetta..
In particolare, il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva sia dell'ente impositore che del concessionario, ha rilevato che quest'ultimo ha depositato documentazione attestante il perfezionamento della notifica ( avvisi di ricevimento delle raccomandate di avviso di deposito degli atti presso la Casa Comunale di Santa Sofia d'Epiro) in data
21.08.2015 di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, e in data
04.09.2017 di una intimazione di pagamento n. 03480201400011305000.
Non avendo prodotto gli atti notificati, non è stato tuttavia possibile verificare se essi fossero effettivamente riferibili ai crediti in contestazione e che dunque potessero efficacemente interrompere il decorso della prescrizione.
2.Con l'appello ha evidenziato di aver depositato nel corso del Parte_1
giudizio di primo grado il dettaglio della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480201400011305000 e della intimazione di pagamento n.
03420179000031205000, dal quale si evincono le sottese cartelle esattoriali.
In ogni caso, ha depositato contestualmente al ricorso in appello copia integrale della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480201400011305000 e della intimazione di pagamento n. 03420179000031205000 con prova di notifica e ha evidenziato che < tale documentazione integrerebbe quanto già versato in atti (il dettaglio), per cui, in tal modo, non si violerebbe il divieto di prove nuove in appello
(considerato che l'appellante già in primo grado avrebbe fornito prova dell'attualità ed esigibilità del credito portato dalla cartella esattoriale n. 03420140000976226000).>.
3. Gli appellati non si sono costituiti sebbene entrambi ritualmente evocati in giudizio.
4. Disposta ai sensi dell'art. 127 cpc la trattazione cartolare dell'udienza già fissata per la discussione, all'esito del deposito delle note scritte da parte dell'appellante, il collegio in camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
2 5. Premesso che è incontestabile ( in mancanza di impugnazione) la statuizione in merito alla legittimazione del concessionario relativamente alla prescrizione dei crediti contributivi in oggetto, ritiene la Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento.
6.La documentazione offerta dall'appellante, acquisibile nel presente grado in quanto integrativa di quella allegata tempestivamente nel giudizio dinanzi al Tribunale, comprova, infatti, che il termine quinquennale ( decorrente dal 07.05.2014) è stato validamente interrotto una prima volta, in data 21.08.2015 con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480201400011305000, e una seconda volta in data 04.09.2017 con la notifica della intimazione di pagamento n.
03420179000031205000.
Dal 4.9.2027 è iniziato a decorrere un nuovo termine quinquennale che era ancora in corso al momento della notifica, in data 26.10.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03420219000829111000 oggetto di causa.
7. Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta dal in tal senso riformandosi CP_1
la sentenza.
8.Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 10/01/2023, avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di , giudice del lavoro, n. 1928/2022 , pubblicata in data 23/11/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso in opposizione proposto da;
CP_1
-condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo CP_1 grado in euro 1312,00 e per il secondo grado in euro 1458,00, oltre accessori di legge.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 23.11.2024.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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