Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2025, proposto da LI Contino, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Università degli Studi di Enna “Kore”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedullà, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- del verbale di Commissione del 3 dicembre 2024 di ricorrezione della prova scritta della ricorrente con i relativi giudizi, griglie ed esiti in esso riportati;
- del decreto rettorale n. 142 del 29 novembre 2024 di nomina della Commissione;
- della nota trasmessa il 6 dicembre 2024 di comunicazione della ricorrezione della prova scritta (senza comunicazione del relativo esito);
- di ogni atto presupposto o, comunque, connesso ivi compresi l’elenco, datato 5 giugno 2024, relativo agli ammessi alla prova orale della procedura selettiva per l’accesso al “Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2023-2024, IX Ciclo” – Scuola Secondaria di 2° Grado indetto con Decreto del Rettore dell’Università Kore di Enna n. 19 del 15/4/2024 e la graduatoria finale definitiva, datata 9/7/2024, relativa alla procedura selettiva di cui sopra, con i successivi decreti di scorrimento e nomina dei vincitori pubblicati sul sito della Kore di Enna privi di data e protocollo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Università degli Studi di Enna “Kore”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, il Presidente RO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe;
Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile;
Ritenuto opportuno compensare le spese tenuto conto delle peculiarità in fatto e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO EN |
IL SEGRETARIO