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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/11/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 802/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 07.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9 – presso lo studio dell'avv.
LA ER (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Crotone (KR), alla Via Vittorio Veneto, C.F._3
n. 130 – presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA VERONICA (cod. fisc.
– pec: che la rappresenta e difende per C.F._4 Email_2
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato in data 11.07.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Crotone, il Parte_2
14.12.1989 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 52 – parte I – anno 1989); di aver avuto quattro figli: , nata a [...] il [...], Per_1
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e , Persona_2 Per_3 Per_4
nata a [...] il [...], tutti maggiorenni, economicamente autosufficienti e residenti in luoghi diversi dalla casa familiare;
che con decreto di omologa pronunciato il 03.05.2006 (R.G. n. 6235/2005), il Tribunale di Reggio Emilia, aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la sig.ra , si impegna ed obbliga a trasferire al sig. , Parte_2 Parte_1
senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile, di comune proprietà ed adibito a casa familiare, acquistato con atto notarile Dott.
rep. 25073, racc. 1302 del 27.04.2001, ivicosìi identificato Persona_5
catastalmente al Catasto Fabbricati – Comune Guastalla:
Foglio 18 Numero 59 Sub 25 Via Zibordi Giovanni 46 Piano 3 Cat. A/2 Cl 1 AN
6 Superficie Catastale 100 Mq Rendita Euro 542,28
Foglio 18 Numero 59 Sub 9 Via Zibordi Giovanni Piano S1 Cat.C/6 Cl 4 Mq 9
Superficie Catastale Mq 12 Rendita Euro 47,88;
- l'atto notarile di trasferimento sarà redatto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione del vincolo matrimoniale, compatibilmente con la disponibilità del Notaio, che sarà scelto dal sig. , il quale Parte_1
assumerà a proprio carico le spese notarili relative all'atto medesimo;
- le parti sottolineano che tale trasferimento è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi e, considerato che il suddetto trasferimento immobiliare, verrà effettuato nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, conseguenti allo scioglimento del matrimonio, gli stessi provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19
Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente, cosi come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999 n. 154, nonché della circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate del 6.03.2000 n.
49/E, per cui i suddetti trasferimenti dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastali;
- contestualmente alla redazione dell'atto notarile di trasferimento immobiliare della quota di proprietà dalla moglie al marito, il sig. , verserà alla Parte_1
sig.ra la somma di € 10.000,00 (diecimila), mediante assegno Parte_2
circolare, a definizione di ogni rapporto di debito - credito intercorrente tra le parti;
- fatta eccezione per quanto sopra indicato, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere, nemmeno reciprocamente, anche a titolo di prelevamenti, rimborsi e restituzioni ex art. 192 c.c., nonché di divisione ai sensi dell'art. 194 c.c., rinunciando sin d'ora ad ogni eventuale e possibile pretesa passata, presente e futura, su tutte le categorie di beni indicate agli artt. 177 e 178 c.c.
Con decreto di fissazione udienza del 17.07.2025, il Presidente del. assegnava la causa al Giudice rel., autorizzandone altresì la trattazione scritta mediante il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ. In data 22.09.2025, le parti depositavano congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 25.07.2025, letti gli atti, con ordinanza del 07.10.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, come su riportate e trascritte.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a Parte_1
RO (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
02.04.1971 a RO (KR), cod. fisc. (matrimonio celebrato con C.F._3
rito civile in Crotone, il 14.12.1989, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 52 – parte I – anno 1989 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 802/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 07.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Guastalla (RE), Piazza Garibaldi n. 9 – presso lo studio dell'avv.
LA ER (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in Crotone (KR), alla Via Vittorio Veneto, C.F._3
n. 130 – presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA VERONICA (cod. fisc.
– pec: che la rappresenta e difende per C.F._4 Email_2
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato in data 11.07.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Crotone, il Parte_2
14.12.1989 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 52 – parte I – anno 1989); di aver avuto quattro figli: , nata a [...] il [...], Per_1
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e , Persona_2 Per_3 Per_4
nata a [...] il [...], tutti maggiorenni, economicamente autosufficienti e residenti in luoghi diversi dalla casa familiare;
che con decreto di omologa pronunciato il 03.05.2006 (R.G. n. 6235/2005), il Tribunale di Reggio Emilia, aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- la sig.ra , si impegna ed obbliga a trasferire al sig. , Parte_2 Parte_1
senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'immobile, di comune proprietà ed adibito a casa familiare, acquistato con atto notarile Dott.
rep. 25073, racc. 1302 del 27.04.2001, ivicosìi identificato Persona_5
catastalmente al Catasto Fabbricati – Comune Guastalla:
Foglio 18 Numero 59 Sub 25 Via Zibordi Giovanni 46 Piano 3 Cat. A/2 Cl 1 AN
6 Superficie Catastale 100 Mq Rendita Euro 542,28
Foglio 18 Numero 59 Sub 9 Via Zibordi Giovanni Piano S1 Cat.C/6 Cl 4 Mq 9
Superficie Catastale Mq 12 Rendita Euro 47,88;
- l'atto notarile di trasferimento sarà redatto entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione del vincolo matrimoniale, compatibilmente con la disponibilità del Notaio, che sarà scelto dal sig. , il quale Parte_1
assumerà a proprio carico le spese notarili relative all'atto medesimo;
- le parti sottolineano che tale trasferimento è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi e, considerato che il suddetto trasferimento immobiliare, verrà effettuato nell'ambito di una convenzione che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, conseguenti allo scioglimento del matrimonio, gli stessi provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19
Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente, cosi come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999 n. 154, nonché della circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate del 6.03.2000 n.
49/E, per cui i suddetti trasferimenti dovranno ritenersi esenti da qualsiasi imposta o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastali;
- contestualmente alla redazione dell'atto notarile di trasferimento immobiliare della quota di proprietà dalla moglie al marito, il sig. , verserà alla Parte_1
sig.ra la somma di € 10.000,00 (diecimila), mediante assegno Parte_2
circolare, a definizione di ogni rapporto di debito - credito intercorrente tra le parti;
- fatta eccezione per quanto sopra indicato, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere, nemmeno reciprocamente, anche a titolo di prelevamenti, rimborsi e restituzioni ex art. 192 c.c., nonché di divisione ai sensi dell'art. 194 c.c., rinunciando sin d'ora ad ogni eventuale e possibile pretesa passata, presente e futura, su tutte le categorie di beni indicate agli artt. 177 e 178 c.c.
Con decreto di fissazione udienza del 17.07.2025, il Presidente del. assegnava la causa al Giudice rel., autorizzandone altresì la trattazione scritta mediante il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ. In data 22.09.2025, le parti depositavano congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 25.07.2025, letti gli atti, con ordinanza del 07.10.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, come su riportate e trascritte.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato il [...] a Parte_1
RO (KR), cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
02.04.1971 a RO (KR), cod. fisc. (matrimonio celebrato con C.F._3
rito civile in Crotone, il 14.12.1989, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Crotone al n. 52 – parte I – anno 1989 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Alessandra Angiuli