Art. 3. 1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non e' considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 .
Note all'art. 3:
- Si riporta l' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949:
«Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».
Note all'art. 3:
- Si riporta l' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949:
«Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.».