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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/10/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile Nrg 7129/2024 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Pigafetta n. 41, presso lo studio dell'avv. Dario Sardi ( , che Email_1 lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore; contro
(Cf. ); Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace;
Oggetto: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta risoluzione ipso iure della Scrittura Privata di
Cessione di Azienda del 06 marzo 2018 (cfr. Doc. 01) in ragione della diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. del 12 settembre 2023, ricevuta da in Controparte_1 data 13.09.2023, per le ragioni meglio spiegate in atto, e, conseguentemente,
CONDANNARE, in ragione del suo grave inadempimento, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti da nella misura di Euro 58.270,00, o veriore Parte_1 somma accertanda dal Giudice adito, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 decorrenti dalle singole scadenze di ciascuna rata non pagata sino al saldo delle stesse;
IN VIA DI ESCLUSIVO SUBORDINE per la sola denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda formulata in via principale, in via successivamente subordinata,
ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione per (grave) inadempimento ex art. 1453
c.c. della Scrittura Privata di Cessione di Azienda del 06 marzo 2018 (cfr. Doc. 01) e, conseguentemente,
CONDANNARE, in ragione del suo grave inadempimento, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti da nella misura di Euro 58.270,00, o veriore Parte_1 somma accertanda dal Giudice adito, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 decorrenti dalle singole scadenze di ciascuna rata non pagata sino al saldo delle stesse.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 15% per rimborso forfettario, oltre
C.P.A. ed I.V.A. di legge e successive occorrende”;
MOTIVAZIONE
1. Il ricorrente ha proposto il presente giudizio ex art. 281 decies Cpc e ss Parte_1
Cpc chiedendo al Tribunale:
- in via principale, una pronuncia di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione d'azienda concluso con (acquirente) il 6/03/2018 Controparte_1
(cfr. doc 1 fasc. att.) “in ragione della diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art.
1454 c.c. del 12 settembre 2023, ricevuta da in data 13.09.2023” (cfr. ric. p. Controparte_1
5; doc. 4 fasc. att.), nonché la condanna di (acquirente) al risarcimento dei Controparte_1 danni;
- in via subordinata, una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018, ai sensi dell'art. 1453 Cc, per grave inadempimento dell'acquirente nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Controparte_1
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato e documentato:
- che, con scrittura privata del 6/03/2018, autenticata dal Notaio dr. Persona_1 aveva venduto a l'azienda avente ad oggetto la rivendita di Tabacchi n. 2 Controparte_1 sita in Montaldo Torinese, Via Del Castello n. 4 (“con esclusione delle licenze per la vendita dei tabacchi”) al prezzo di € 115.000,00 (cfr. doc. 1 fasc. att., art. 1 e 4);
- che la scrittura privata prevedeva le seguenti modalità di pagamento del prezzo: €
15.500,00 già corrisposti prima della sottoscrizione della scrittura privata;
€ 4.500,00 corrisposti contestualmente alla firma della scrittura;
i residui € 95.000,00 da corrispondere mediante pagamenti rateali come segue (cfr. doc. 1 fasc. att., art. 4)
“ ”.
- che si era resa inadempiente rispetto al piano di rateizzazione Controparte_1 concordato;
conseguentemente , dapprima, l'aveva diffidata al pagamento (cfr. Parte_1 pec del 5/07/2021 e del 9/02/2022, doc. 2, 3 fasc. att.) e poi aveva istaurato una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 1 fasc. att. p. 7 e ss), “che non veniva iscritta
a ruolo in quanto le dichiarazioni dei terzi pignorati risultavano negative o con importi di pochissimi Euro” (cfr. ric. p. 2);
- che, “vani i tentativi di far rientrare la convenuta della grave morosità” accumulata (cfr. ric. p. 2), in data 12/09/2023, aveva inoltrato a formale diffida ad adempiere Controparte_1 ex art. 1454 Cc mediante lettera raccomandata, invitandola ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata (13/09/2023), “con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, la scrittura autenticata” di cessione d'azienda del 6/03/2018 “si intenderà automaticamente risolta di diritto” (cfr. doc. 4 fasc. att.);
- che, con mail del 4/10/2023, aveva risposto alla raccomandata del Controparte_1
12/09/2023, dando atto di essere “consapevole di essere inadempiente” e proponendo un piano di rientro con pagamenti mensili da € 100,00 (cfr. doc. 5 fasc. att.), il quale non veniva accettato;
- che le rate impagate alla data della diffida ad adempiere ammontavano a € 58.270,00;
- che, peraltro, la grave inadempienza di gli aveva “arrecato ulteriori Controparte_1 danni “riflessi” … in ragione del fatto che l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento delle imposte dovute anche per quelle rate che non sono state pagate dalla convenuta” (cfr. ric. p. 3).
Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018 e di condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 58.270,00, somma pari alle rate del prezzo impagate alla data della diffida ad adempiere, oltre interessi ex Dlgs 213/2002 dalla scadenza di ciascuna rata al saldo. nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1
d'udienza, non si è costituita e, con ordinanza dell'11/10/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali di parte attrice ed è stata discussa oralmente all'udienza del 26/09/2025, ove il Giudice ha riservato il deposito della sentenza in 30 giorni ex art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. Sulla risoluzione di diritto ex art. 1454 Cc.
2.1. Con riferimento alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018, in punto di diritto, va premesso che l'art. 1454 Cc stabilisce che la parte adempiente può fissare alla parte inadempiente un congruo termine per adempiere (non inferiore a 15 giorni, salva diversa pattuizione tra le parti e salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine inferiore), trascorso invano il quale il contratto si intenderà risoluto. La diffida deve avere forma scritta e deve contenere l'intimazione di adempiere con l'avvertenza espressa che, in caso di mancato adempimento entro il termine, il contratto si intenderà risolto.
Va poi precisato che, ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere senza esito, il giudice è tenuto comunque a valutare l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 Cc. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti,
“l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e
l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (cfr. Cass. 25703/2023; Cass. 40325/2021; Cass.
18696/2014).
2.2. Nel caso di specie, la raccomandata inviata da in data 12/09/2023 (cfr. Parte_1 doc. 4 fasc. att.) costituisce regolare diffida ad adempiere ex art. 1454 Cc, tenuto conto che:
- l'atto è stato redatto per iscritto e contiene l'intimazione alla debitrice di adempiere entro il termine di 15 giorni, con l'espressa avvertenza che, in mancanza, il contratto si intenderà risolto;
- la diffida individua in modo chiaro e specifico l'obbligazione dovuta (pagamento delle rate del prezzo pattuito per la cessione d'azienda, rimaste insolute per € 58.270,00), così da porre la debitrice in condizione di adempiere;
- è stato concesso un termine congruo (15 giorni), conformemente a quanto previsto dall'art. 1454 c. 2 Cc;
- la diffida è stata ricevuta da n data 13/09/2023. Controparte_1
A fronte di tale diffida, ha riconosciuto di essere inadempiente (cfr. doc. Controparte_1
5 fasc. att.), ma non ha provveduto all'adempimento nel termine assegnatole.
Quanto alla valutazione ex art. 1455 Cc, il Tribunale ritiene che l'inadempimento contrattuale di on possa ritenersi di scarsa importanza, tenuto conto che: Controparte_1
- secondo le pattuizioni contrattuali, nel momento in cui è stata inoltrata la diffida ad adempiere, il prezzo complessivamente già pagato da avrebbero dovuto Controparte_1 essere di € 109.000,00 [€ 15.500,00 + € 4.500,00 + € 8.000,00 (10 rate da € 800,00 dal
31/03/2018 al 31/12/2018) + € 15.000,00 (12 rate da € 1.250,00 dal 31/01/2019 al 31/12/2019)
+ € 66.000,00 (44 rate da € 1.500,00 dal 31/01/2020 al 31/08/2023)];
- le rate impagate alla data della diffida ad adempiere ammontavano a € 58.270,00
(come specificato nella raccomandata del 12-13/09/2023 e confermato da Controparte_1 nella mail del 4/10/2023, ove la debitrice ha dato atto di essere “consapevole di essere inadempiente” senza contestare gli importi indicati nella diffida ad adempiere - cfr. doc. 4, 5 fasc. att.), somma pari a più della metà di quanto avrebbe dovuto essere stato pagato in quella data.
Deve, pertanto, ritenersi perfezionato lo scioglimento di diritto del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018.
3. Sugli effetti della risoluzione contrattuale.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 5 del contratto di cessione d'azienda del
6/03/2018 ha previsto che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 del codice civile, a favore della parte venditrice opera il riservato dominio a valere sino al pagamento dell'ultima rata del corrispettivo pattuito” (cfr. doc. 1 fasc. att.).
Ebbene, essendo stata pattuita una vendita con riserva di proprietà, deve conseguentemente trovare applicazione l'art. 1526 c. 1 e c. 2 Cc, che disciplina gli effetti della risoluzione della vendita con riserva di proprietà per l'inadempimento del compratore stabilendo che: “il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno” (art. 1526 c. 1 Cc); se è stato pattuito “che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità (cd. patto di confisca), il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'entità convenuta” (art. 1526 c. 2 Cc).
Nel caso di specie, le parti non hanno pattuito il diritto del venditore di trattenere le rate riscosse e parte attrice, quale conseguenza della risoluzione del contratto di cessione d'azienda per inadempimento dell'acquirente, ha chiesto il risarcimento del danno, che ha quantificato € 58.270,00 (oltre interessi ex Dlgs 213/2002), somma pari alle rate del prezzo impagate alla data della diffida ad adempiere.
Ritiene il Tribunale che il danno subito dall'attore per effetto dell'inadempimento di possa essere unicamente rapportato alla mancata disponibilità dell'azienda, Controparte_1 non avendo l'attore dimostrato la sussistenza di una perdita patrimoniale ulteriore (rispetto alle allegate imposte pagate all'Agenzia delle Entrate sulle rate non riscosse, nulla è stato prodotto e, comunque, l'attore ha prospettato l'ottenimento di un credito d'imposta dopo la pronuncia di risoluzione).
Ciò detto, per quantificare il controvalore del godimento dell'azienda da parte di
[...]
il Tribunale ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo, onde procedere ad CP_1 adeguata istruttoria mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
4. La liquidazione e regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio verrà effettuata in sede di sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
ACCERTA l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 Cc del contratto di cessione d'azienda concluso tra e n data 6/03/2018; Parte_1 Controparte_1 rispetto alla domanda attorea di risarcimento dei danni, RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Torino, 30/09/2025
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile Nrg 7129/2024 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 C.F._1
Pigafetta n. 41, presso lo studio dell'avv. Dario Sardi ( , che Email_1 lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore; contro
(Cf. ); Controparte_1 C.F._2 convenuta contumace;
Oggetto: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…IN VIA PRINCIPALE
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta risoluzione ipso iure della Scrittura Privata di
Cessione di Azienda del 06 marzo 2018 (cfr. Doc. 01) in ragione della diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. del 12 settembre 2023, ricevuta da in Controparte_1 data 13.09.2023, per le ragioni meglio spiegate in atto, e, conseguentemente,
CONDANNARE, in ragione del suo grave inadempimento, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti da nella misura di Euro 58.270,00, o veriore Parte_1 somma accertanda dal Giudice adito, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 decorrenti dalle singole scadenze di ciascuna rata non pagata sino al saldo delle stesse;
IN VIA DI ESCLUSIVO SUBORDINE per la sola denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda formulata in via principale, in via successivamente subordinata,
ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione per (grave) inadempimento ex art. 1453
c.c. della Scrittura Privata di Cessione di Azienda del 06 marzo 2018 (cfr. Doc. 01) e, conseguentemente,
CONDANNARE, in ragione del suo grave inadempimento, al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti da nella misura di Euro 58.270,00, o veriore Parte_1 somma accertanda dal Giudice adito, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 decorrenti dalle singole scadenze di ciascuna rata non pagata sino al saldo delle stesse.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il 15% per rimborso forfettario, oltre
C.P.A. ed I.V.A. di legge e successive occorrende”;
MOTIVAZIONE
1. Il ricorrente ha proposto il presente giudizio ex art. 281 decies Cpc e ss Parte_1
Cpc chiedendo al Tribunale:
- in via principale, una pronuncia di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione d'azienda concluso con (acquirente) il 6/03/2018 Controparte_1
(cfr. doc 1 fasc. att.) “in ragione della diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art.
1454 c.c. del 12 settembre 2023, ricevuta da in data 13.09.2023” (cfr. ric. p. Controparte_1
5; doc. 4 fasc. att.), nonché la condanna di (acquirente) al risarcimento dei Controparte_1 danni;
- in via subordinata, una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018, ai sensi dell'art. 1453 Cc, per grave inadempimento dell'acquirente nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Controparte_1
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato e documentato:
- che, con scrittura privata del 6/03/2018, autenticata dal Notaio dr. Persona_1 aveva venduto a l'azienda avente ad oggetto la rivendita di Tabacchi n. 2 Controparte_1 sita in Montaldo Torinese, Via Del Castello n. 4 (“con esclusione delle licenze per la vendita dei tabacchi”) al prezzo di € 115.000,00 (cfr. doc. 1 fasc. att., art. 1 e 4);
- che la scrittura privata prevedeva le seguenti modalità di pagamento del prezzo: €
15.500,00 già corrisposti prima della sottoscrizione della scrittura privata;
€ 4.500,00 corrisposti contestualmente alla firma della scrittura;
i residui € 95.000,00 da corrispondere mediante pagamenti rateali come segue (cfr. doc. 1 fasc. att., art. 4)
“ ”.
- che si era resa inadempiente rispetto al piano di rateizzazione Controparte_1 concordato;
conseguentemente , dapprima, l'aveva diffidata al pagamento (cfr. Parte_1 pec del 5/07/2021 e del 9/02/2022, doc. 2, 3 fasc. att.) e poi aveva istaurato una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 1 fasc. att. p. 7 e ss), “che non veniva iscritta
a ruolo in quanto le dichiarazioni dei terzi pignorati risultavano negative o con importi di pochissimi Euro” (cfr. ric. p. 2);
- che, “vani i tentativi di far rientrare la convenuta della grave morosità” accumulata (cfr. ric. p. 2), in data 12/09/2023, aveva inoltrato a formale diffida ad adempiere Controparte_1 ex art. 1454 Cc mediante lettera raccomandata, invitandola ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata (13/09/2023), “con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, la scrittura autenticata” di cessione d'azienda del 6/03/2018 “si intenderà automaticamente risolta di diritto” (cfr. doc. 4 fasc. att.);
- che, con mail del 4/10/2023, aveva risposto alla raccomandata del Controparte_1
12/09/2023, dando atto di essere “consapevole di essere inadempiente” e proponendo un piano di rientro con pagamenti mensili da € 100,00 (cfr. doc. 5 fasc. att.), il quale non veniva accettato;
- che le rate impagate alla data della diffida ad adempiere ammontavano a € 58.270,00;
- che, peraltro, la grave inadempienza di gli aveva “arrecato ulteriori Controparte_1 danni “riflessi” … in ragione del fatto che l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento delle imposte dovute anche per quelle rate che non sono state pagate dalla convenuta” (cfr. ric. p. 3).
Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018 e di condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni, quantificati in € 58.270,00, somma pari alle rate del prezzo impagate alla data della diffida ad adempiere, oltre interessi ex Dlgs 213/2002 dalla scadenza di ciascuna rata al saldo. nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1
d'udienza, non si è costituita e, con ordinanza dell'11/10/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali di parte attrice ed è stata discussa oralmente all'udienza del 26/09/2025, ove il Giudice ha riservato il deposito della sentenza in 30 giorni ex art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. Sulla risoluzione di diritto ex art. 1454 Cc.
2.1. Con riferimento alla domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018, in punto di diritto, va premesso che l'art. 1454 Cc stabilisce che la parte adempiente può fissare alla parte inadempiente un congruo termine per adempiere (non inferiore a 15 giorni, salva diversa pattuizione tra le parti e salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine inferiore), trascorso invano il quale il contratto si intenderà risoluto. La diffida deve avere forma scritta e deve contenere l'intimazione di adempiere con l'avvertenza espressa che, in caso di mancato adempimento entro il termine, il contratto si intenderà risolto.
Va poi precisato che, ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere senza esito, il giudice è tenuto comunque a valutare l'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 Cc. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti,
“l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e
l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (cfr. Cass. 25703/2023; Cass. 40325/2021; Cass.
18696/2014).
2.2. Nel caso di specie, la raccomandata inviata da in data 12/09/2023 (cfr. Parte_1 doc. 4 fasc. att.) costituisce regolare diffida ad adempiere ex art. 1454 Cc, tenuto conto che:
- l'atto è stato redatto per iscritto e contiene l'intimazione alla debitrice di adempiere entro il termine di 15 giorni, con l'espressa avvertenza che, in mancanza, il contratto si intenderà risolto;
- la diffida individua in modo chiaro e specifico l'obbligazione dovuta (pagamento delle rate del prezzo pattuito per la cessione d'azienda, rimaste insolute per € 58.270,00), così da porre la debitrice in condizione di adempiere;
- è stato concesso un termine congruo (15 giorni), conformemente a quanto previsto dall'art. 1454 c. 2 Cc;
- la diffida è stata ricevuta da n data 13/09/2023. Controparte_1
A fronte di tale diffida, ha riconosciuto di essere inadempiente (cfr. doc. Controparte_1
5 fasc. att.), ma non ha provveduto all'adempimento nel termine assegnatole.
Quanto alla valutazione ex art. 1455 Cc, il Tribunale ritiene che l'inadempimento contrattuale di on possa ritenersi di scarsa importanza, tenuto conto che: Controparte_1
- secondo le pattuizioni contrattuali, nel momento in cui è stata inoltrata la diffida ad adempiere, il prezzo complessivamente già pagato da avrebbero dovuto Controparte_1 essere di € 109.000,00 [€ 15.500,00 + € 4.500,00 + € 8.000,00 (10 rate da € 800,00 dal
31/03/2018 al 31/12/2018) + € 15.000,00 (12 rate da € 1.250,00 dal 31/01/2019 al 31/12/2019)
+ € 66.000,00 (44 rate da € 1.500,00 dal 31/01/2020 al 31/08/2023)];
- le rate impagate alla data della diffida ad adempiere ammontavano a € 58.270,00
(come specificato nella raccomandata del 12-13/09/2023 e confermato da Controparte_1 nella mail del 4/10/2023, ove la debitrice ha dato atto di essere “consapevole di essere inadempiente” senza contestare gli importi indicati nella diffida ad adempiere - cfr. doc. 4, 5 fasc. att.), somma pari a più della metà di quanto avrebbe dovuto essere stato pagato in quella data.
Deve, pertanto, ritenersi perfezionato lo scioglimento di diritto del contratto di cessione d'azienda del 6/03/2018.
3. Sugli effetti della risoluzione contrattuale.
In punto di diritto, va premesso che l'art. 5 del contratto di cessione d'azienda del
6/03/2018 ha previsto che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 del codice civile, a favore della parte venditrice opera il riservato dominio a valere sino al pagamento dell'ultima rata del corrispettivo pattuito” (cfr. doc. 1 fasc. att.).
Ebbene, essendo stata pattuita una vendita con riserva di proprietà, deve conseguentemente trovare applicazione l'art. 1526 c. 1 e c. 2 Cc, che disciplina gli effetti della risoluzione della vendita con riserva di proprietà per l'inadempimento del compratore stabilendo che: “il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno” (art. 1526 c. 1 Cc); se è stato pattuito “che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità (cd. patto di confisca), il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'entità convenuta” (art. 1526 c. 2 Cc).
Nel caso di specie, le parti non hanno pattuito il diritto del venditore di trattenere le rate riscosse e parte attrice, quale conseguenza della risoluzione del contratto di cessione d'azienda per inadempimento dell'acquirente, ha chiesto il risarcimento del danno, che ha quantificato € 58.270,00 (oltre interessi ex Dlgs 213/2002), somma pari alle rate del prezzo impagate alla data della diffida ad adempiere.
Ritiene il Tribunale che il danno subito dall'attore per effetto dell'inadempimento di possa essere unicamente rapportato alla mancata disponibilità dell'azienda, Controparte_1 non avendo l'attore dimostrato la sussistenza di una perdita patrimoniale ulteriore (rispetto alle allegate imposte pagate all'Agenzia delle Entrate sulle rate non riscosse, nulla è stato prodotto e, comunque, l'attore ha prospettato l'ottenimento di un credito d'imposta dopo la pronuncia di risoluzione).
Ciò detto, per quantificare il controvalore del godimento dell'azienda da parte di
[...]
il Tribunale ritiene che la causa debba essere rimessa sul ruolo, onde procedere ad CP_1 adeguata istruttoria mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
4. La liquidazione e regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio verrà effettuata in sede di sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
ACCERTA l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 Cc del contratto di cessione d'azienda concluso tra e n data 6/03/2018; Parte_1 Controparte_1 rispetto alla domanda attorea di risarcimento dei danni, RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Torino, 30/09/2025
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero