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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola, all' udienza di discussione del 18.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 19819/24 R.G.A.C. tra
ER ND, cittadina italiana, nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gambardella in virtù di procura in atti -RICORRENTE- contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede I.N.P.S. di Napoli, in via A. De
Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano
-RESISTENTE-
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.9.24 l'istante conveniva in giudizio l' I.N.P.S. esponendo:
- Di essere titolare di assegno sociale n. 04615795 con decorrenza giugno
2016;
- Che il 24/04/2023 aveva presentato domanda di ricostituzione per motivi reddituali n 2113961000027, indicando i redditi presuntivi coniugali per il
2023, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria
2002 modificato dall'art. 5 comma 5 della legge 127/2007 con decorrenza dal gennaio 2023;
- Che il 13/9/2023, l'Inps aveva richiesto integrazione documentale consistente nell'autocertificazione dei redditi relativi agli anni dal 2017 al
2022, riscontrata in data 03/01/2024;
- Che il 02/05/2024 aveva presentato ricorso amministrativo essendo trascorsi oltre 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa;
- Che, coniugata con AN PE possedeva tutti i requisiti socioeconomici di legge per il godimento della maggiorazione sociale de qua, essendo ultrasettantenne ed avendo percepito per l'anno 2023 (e presuntivamente anche per il 2024) un reddito personale pari ad euro
3.665,04 (di cui euro 1.061,04 per AS ed euro 2.604,00 per pensione estera) e coniugale pari ad euro 10.106,00 (di cui euro 9.023 per pensione
Inps ed euro 1083,00 per pensione estera);
- Che visti i limiti di reddito le spettava spetta la maggiorazione sociale pari all'importo mensile di euro 152,09 per l'anno 2023 ed, in via presuntiva, in pari misura anche per il 2024.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostituzione e ricalcolo della pensione cat. AS n. 04615795 con il riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002, modificato dall'art. 5 comma 5 della legge 127/2007 con decorrenza dal 01/01/2023 pari alla somma mensile di euro 152,09 per tredici mensilità, ovvero dalla diversa data che dovesse ritenersi di giustizia;
condannare, per l'effetto, l'Inps al pagamento in favore della ricorrente dei ratei
2 maturati e maturndi di maggiorazione sociale sulla pensione cat AS n.
04615795 dal 01/01/2023, ovvero dalla diversa data che dovesse ritenersi di giustizia, oltre interessi legali;
Condannare l'Inps al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 18.11.24 esponendo di aver provveduto in sede di autotutela alla ricostituzione per maggiorazione sociale trasmessa telematicamente il 24.04.2023 e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con la pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le pari danno atto della definitiva cessazione della materia del contendere avendo l'INPS riliquidato in data successiva al deposito del ricorso la prestazione. Quanto alla soccombenza virtuale deve rilevarsi quanto segue.
La esistenza del diritto è incontestata e comunque provata dalla circostanza che l'INPS eroga la prestazione in esame ed ha proceduto a riliquidazione. Ne deriva che non sussisteva alcuna ragione ostativa alla liquidazione tempestiva e la soccombenza virtuale deve stimarsi in capo all'INPS.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 2697,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola, all' udienza di discussione del 18.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 19819/24 R.G.A.C. tra
ER ND, cittadina italiana, nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gambardella in virtù di procura in atti -RICORRENTE- contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede I.N.P.S. di Napoli, in via A. De
Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano
-RESISTENTE-
OGGETTO: assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.9.24 l'istante conveniva in giudizio l' I.N.P.S. esponendo:
- Di essere titolare di assegno sociale n. 04615795 con decorrenza giugno
2016;
- Che il 24/04/2023 aveva presentato domanda di ricostituzione per motivi reddituali n 2113961000027, indicando i redditi presuntivi coniugali per il
2023, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria
2002 modificato dall'art. 5 comma 5 della legge 127/2007 con decorrenza dal gennaio 2023;
- Che il 13/9/2023, l'Inps aveva richiesto integrazione documentale consistente nell'autocertificazione dei redditi relativi agli anni dal 2017 al
2022, riscontrata in data 03/01/2024;
- Che il 02/05/2024 aveva presentato ricorso amministrativo essendo trascorsi oltre 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa;
- Che, coniugata con AN PE possedeva tutti i requisiti socioeconomici di legge per il godimento della maggiorazione sociale de qua, essendo ultrasettantenne ed avendo percepito per l'anno 2023 (e presuntivamente anche per il 2024) un reddito personale pari ad euro
3.665,04 (di cui euro 1.061,04 per AS ed euro 2.604,00 per pensione estera) e coniugale pari ad euro 10.106,00 (di cui euro 9.023 per pensione
Inps ed euro 1083,00 per pensione estera);
- Che visti i limiti di reddito le spettava spetta la maggiorazione sociale pari all'importo mensile di euro 152,09 per l'anno 2023 ed, in via presuntiva, in pari misura anche per il 2024.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: dichiarare il diritto della ricorrente alla ricostituzione e ricalcolo della pensione cat. AS n. 04615795 con il riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002, modificato dall'art. 5 comma 5 della legge 127/2007 con decorrenza dal 01/01/2023 pari alla somma mensile di euro 152,09 per tredici mensilità, ovvero dalla diversa data che dovesse ritenersi di giustizia;
condannare, per l'effetto, l'Inps al pagamento in favore della ricorrente dei ratei
2 maturati e maturndi di maggiorazione sociale sulla pensione cat AS n.
04615795 dal 01/01/2023, ovvero dalla diversa data che dovesse ritenersi di giustizia, oltre interessi legali;
Condannare l'Inps al pagamento delle competenze di lite oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria depositata il 18.11.24 esponendo di aver provveduto in sede di autotutela alla ricostituzione per maggiorazione sociale trasmessa telematicamente il 24.04.2023 e chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con la pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le pari danno atto della definitiva cessazione della materia del contendere avendo l'INPS riliquidato in data successiva al deposito del ricorso la prestazione. Quanto alla soccombenza virtuale deve rilevarsi quanto segue.
La esistenza del diritto è incontestata e comunque provata dalla circostanza che l'INPS eroga la prestazione in esame ed ha proceduto a riliquidazione. Ne deriva che non sussisteva alcuna ragione ostativa alla liquidazione tempestiva e la soccombenza virtuale deve stimarsi in capo all'INPS.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in €. 2697,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)
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