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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Zampaglione, presso il cui studio in Messina, viale Cadorna n. 14, piazza San Barbara ha eletto domicilio attore
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (p. iva del Iva CP_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno, presso il cui studio in P.IVA_1
Messina, Strada San Giacomo n. 19 ha eletto domicilio convenuta
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio la Parte_1
successore della al fine di Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 ottenere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto dalla polizza assicurativa stipulata tra la società dante causa della convenuta e la in CP_5
conseguenza del sinistro occorsogli durante un allenamento presso un circuito di motocross.
In particolare, parte attrice riferiva di essere un socio-atleta della Associazione
Sportiva Dilettantistica (ASD) “Centauromenium”, affiliata alla Associazione Centri
Sportivi Italiani (ACSI), e di essersi recato, in data 19.12.2021, presso il circuito di motocross sito in Carlentini (SR), c.da Sabuci, al fine di svolgere una seduta di allenamento organizzata dalla ASD “Centauromenium”, presso una struttura gestita dalla ASD “Mc Hy Fly”, anch'essa associata alla CP_5
Rappresentava che, durante l'allenamento, intorno alle ore 11.45, nel percorrere la pista con il proprio motociclo Yamaha YZ 125, cadeva per terra, dopo aver perso il controllo del mezzo durante il passaggio su uno dei dossi realizzati lungo il percorso.
In conseguenza di tale sinistro, il subiva ingenti lesioni che ne determinavano Pt_1
il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania mediante elisoccorso, dove gli venivano refertate “multiple lesioni del rachide vertebrale dorsale, insieme ad avulsione delle radici distali del plesso brachiale”, a causa delle quali subiva un primo intervento chirurgico in data 03.01.2022 e un secondo intervento chirurgico in data 06.01.2022.
Riferiva che, nonostante tali interventi – rivelatisi non risolutivi – e i trattamenti fisioterapici, risultava ancora assolutamente limitato nella normale funzionalità dell'arto superiore, del tronco e del bacino, con conseguenti gravi deficit della capacità lavorativa e della vita quotidiana.
L'attore allegava di avere dapprima denunciato il sinistro in data 19.12.2021 e, successivamente, di avere richiesto l'attivazione della “Polizza Collettiva Infortuni –
Garanzia Motori Base”, stipulata dalla – a cui è affiliata la propria ASD di CP_5
appartenenza – e la , al fine di ottenere un indennizzo per Controparte_2
l'infortunio subito durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
pagina 2 di 8 A seguito di istruttoria, la compagnia assicurativa, con comunicazione del
04.04.2023, rigettava la richiesta di indennizzo ritenendo che il sinistro non rientrasse in una delle ipotesi garantite dalla polizza assicurativa, per cui parte attrice, con comunicazione del 13.11.2023, inoltrava una richiesta di risarcimento dei danni, a cui la compagnia dava riscontro, ribadendo l'impossibilità di procedere alla liquidazione di un indennizzo.
Per tali ragioni il agiva dinnanzi a questo Tribunale chiedendo di riconoscere Pt_1
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della con Controparte_2 riferimento alla polizza assicurativa n. 79731000197; per l'effetto, di condannare la al pagamento dell'indennizzo in misura corrispondente Controparte_2
all'invalidità permanente dell'86,5% e al rimborso della diaria per i giorni di ricovero e delle spese documentate;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario, Avv. Zampaglione.
Con decreto del 24.06.2024 il G.I. riteneva di sottoporre alle parti la questione relativa alla competenza territoriale ai sensi dell'art.
2.5 della polizza infortuni n.
79731000197, sicché veniva differita la data della prima udienza.
Con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte attrice ribadiva la competenza del
Tribunale di Messina – individuata tenuto conto della residenza dell'attore – stante la qualifica di “consumatore” del e, quindi, argomentando la vessatorietà della Pt_1
clausola derogatoria della competenza territoriale ai sensi dell'art. 33 del Codice del
Consumo; in subordine, osservava che la vessatorietà della clausola deriva anche dalla mancata doppia sottoscrizione, prescritta per questa tipologia di clausole dall'art. 1341 c.c. quando si tratta di contrattazioni rivolte ad un elevato numero di soggetti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale successore della eccependo,
[...] Controparte_2
preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza per territorio del Tribunale adito da controparte ai sensi dell'art.
2.5 delle C.G.A., il quale pagina 3 di 8 individua il foro competente, a scelta di parte attrice, nel luogo di residenza o sede del convenuto o in quello del luogo in cui ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Nel merito osservava che l'infortunio subito dal non poteva essere oggetto di Pt_2
indennizzo non sussistendo i requisiti di cui all'art.
3.1 lett. b delle C.G.A., stante l'assenza di un istruttore della di altra persona a ciò incaricata. CP_5
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'incompetenza per territorio con fissazione del termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Trieste o al Tribunale di Milano;
di rigettare le domande attoree in quanto riferite ad un infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza assicurativa;
in subordine, in caso di accoglimento, di contenere l'indennizzo nel massimale di € 100.000,00 e della franchigia assoluta del 6%, come da contratto;
con vittoria di spese e compensi.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, all'udienza a trattazione scritta del
5.3.2025 la causa veniva assunta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Va ritenuta fondata l'eccezione preliminare con cui la rilevava Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina.
Come rilevato in sede di verifiche preliminari, l'art.
2.5 delle C.G.A. della Polizza
Collettiva Infortuni – Garanzia Motori n. n. 79731000197 stabilisce che per Pt_3 tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto “il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza” (cfr. pag. 6 all. 6 atto di citazione).
Nel caso di specie, il adiva, invece, il Tribunale di Messina, determinando la Pt_1 competenza dell'organo giudiziale sulla scorta della propria residenza – Taormina – rientrante nella circoscrizione del presente Tribunale.
A sostegno della competenza del Tribunale di Messina parte attrice eccepiva la invalidità della clausola di cui all'art.
2.5 delle C.G.A. della polizza infortuni per la sua vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo),
pagina 4 di 8 applicabile al caso di specie, data la natura di “consumatore” del , nonché ai Pt_1
sensi dell'art. 1341 c.c., applicabile in caso di contratti stipulati mediante contrattazioni rivolte ad un elevato numero di soggetti.
Entrambe le argomentazioni dell'attore sono, tuttavia, prive di pregio.
Va innanzitutto esclusa l'applicabilità, nel caso che occupa, dell'art. 33 del d.lgs. n.
206/2005.
Sul punto si rileva che in un primo momento la Cassazione aveva ritenuto di poter parificare il beneficiario di una polizza per conto altrui o per conto di chi spetti ex art. 1891 c.c. alla figura di “consumatore”, con conseguente applicabilità della disciplina a tutela del consumatore di cui al Codice del Consumo (cfr. Cass. ord. n. 369/2007); successivamente, discostandosi espressamente da quest'ultimo principio di diritto, i giudici ermellini hanno mutato il proprio orientamento, escludendo l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 206/2005 ai casi di assicurazioni per contro altrui contro gli infortuni stipulate da un soggetto privo della qualità di consumatore (nel caso di specie una associazione sportiva in favore degli iscritti alle associazioni dilettantistiche affiliate), a nulla rilevando se tale qualità sia rivestita dal beneficiario
(cfr. Cass. n. 21070/2012, ripresa di recente da Cass. civ. n. 20802/2022).
D'altra parte, questo Giudice ritiene di poter condividere quest'ultima tesi, in quanto maggiormente corrispondente alla ratio della tutela garantita al consumatore dal legislatore italiano – sulla scorta delle indicazioni comunitarie – mediante l'emanazione del Codice del Consumo.
Infatti la disciplina di particolare favore di cui al d. lgs. n. 206/2005 e, specificamente, per quel che ivi rileva, la nullità delle clausole considerate vessatorie ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto, è finalizzata a tutelare il consumatore, che si trovi a stipulare un accordo negoziale in mancanza di una reale contrattazione paritaria, conseguenza del presunto squilibrio contrattuale derivante dalle differenti posizioni rivestite in sede di trattative dal consumatore (parte contrattuale debole) e dal professionista (parte contrattuale forte).
pagina 5 di 8 Orbene, la mancanza della qualifica di “consumatore” in capo alla Associazione
Centri Sportivi Italiani che concludeva nomine proprio la polizza assicurativa osta all'applicazione della disciplina del Codice del Consumo, volta ad approntare regole di riequilibrio in favore del consumatore fondate sulla presunzione di disparità di potere contrattuale tra le parti. Nel caso di specie, infatti, un tale squilibrio non si verificava, atteso che il , beneficiario della polizza, non era parte né Pt_1
sostanziale né formale del contratto, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito e operante.
Va, inoltre esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341, co. 2 c.c., secondo il quale, in tema di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Ed invero, sebbene corrisponda a verità la circostanza che la non effettuava la CP_5 doppia sottoscrizione con riferimento alla clausola di cui all'art.
2.5 delle C.G.A., è parimenti vero che il contratto in questione non è riconducibile alla categoria dei contratti per adesionem ai quali la disciplina codicistica si riferisce.
Come da insegnamento della Suprema Corte, vanno definiti contratti per adesione quei contratti destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ossia se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti con riferimento ad una singola e specifica vicenda pagina 6 di 8 negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il contratto sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Cass. civ. n. 6753/2018).
Nel caso in esame, sebbene non sia stata provata la sussistenza di trattative tra la e la la circostanza che la Associazione Sportiva CP_5 Controparte_2
si sia avvalsa, nella determinazione del contenuto del contratto, di un operatore
“broker”, ossia di un soggetto a cui viene affidato specificamente il compito di gestire il contratto e la sua esecuzione (cfr. pag. 11 all. 6 atto di citazione), la specificità delle clausole di cui alla suddetta polizza contro gli infortuni, nonché la sussistenza di una doppia sottoscrizione con riferimento ad alcune delle clausole contrattuali, induce a ritenere che effettivamente vi siano state delle trattative negoziali tra le parti contraenti e che, quindi, la lungi dall'aver aderito passivamente ad un contratto CP_5
predisposto unilateralmente dalla abbia previamente valutato Controparte_2
il contenuto delle condizioni di polizza, con possibilità di diversa negoziazione.
Da quanto sin qui esposto, si ritiene che la clausola di cui all'art.
2.5 delle C.G.A. della polizza n. 79731000197 sia da considerarsi valida ed efficace nei confronti dell'attore, sicché va dichiarata la incompetenza del Tribunale di Messina in favore del Foro individuato alternativamente nel Giudice del luogo di residenza o sede del convenuto – Tribunale di Trieste – ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui
è assegnata la polizza – il Tribunale di Milano.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sul tema dell'applicabilità del d.lgs. n. 206/2005 ai beneficiari di assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta giustifica, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa pagina 7 di 8 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1266/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina, essendo competente, alternativamente, il Tribunale di Trieste o il Tribunale di Milano;
2) assegna alla parte interessata termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina, il giorno 11 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Zampaglione, presso il cui studio in Messina, viale Cadorna n. 14, piazza San Barbara ha eletto domicilio attore
E
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore (p. iva del Iva CP_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno, presso il cui studio in P.IVA_1
Messina, Strada San Giacomo n. 19 ha eletto domicilio convenuta
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio la Parte_1
successore della al fine di Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 ottenere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto dalla polizza assicurativa stipulata tra la società dante causa della convenuta e la in CP_5
conseguenza del sinistro occorsogli durante un allenamento presso un circuito di motocross.
In particolare, parte attrice riferiva di essere un socio-atleta della Associazione
Sportiva Dilettantistica (ASD) “Centauromenium”, affiliata alla Associazione Centri
Sportivi Italiani (ACSI), e di essersi recato, in data 19.12.2021, presso il circuito di motocross sito in Carlentini (SR), c.da Sabuci, al fine di svolgere una seduta di allenamento organizzata dalla ASD “Centauromenium”, presso una struttura gestita dalla ASD “Mc Hy Fly”, anch'essa associata alla CP_5
Rappresentava che, durante l'allenamento, intorno alle ore 11.45, nel percorrere la pista con il proprio motociclo Yamaha YZ 125, cadeva per terra, dopo aver perso il controllo del mezzo durante il passaggio su uno dei dossi realizzati lungo il percorso.
In conseguenza di tale sinistro, il subiva ingenti lesioni che ne determinavano Pt_1
il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania mediante elisoccorso, dove gli venivano refertate “multiple lesioni del rachide vertebrale dorsale, insieme ad avulsione delle radici distali del plesso brachiale”, a causa delle quali subiva un primo intervento chirurgico in data 03.01.2022 e un secondo intervento chirurgico in data 06.01.2022.
Riferiva che, nonostante tali interventi – rivelatisi non risolutivi – e i trattamenti fisioterapici, risultava ancora assolutamente limitato nella normale funzionalità dell'arto superiore, del tronco e del bacino, con conseguenti gravi deficit della capacità lavorativa e della vita quotidiana.
L'attore allegava di avere dapprima denunciato il sinistro in data 19.12.2021 e, successivamente, di avere richiesto l'attivazione della “Polizza Collettiva Infortuni –
Garanzia Motori Base”, stipulata dalla – a cui è affiliata la propria ASD di CP_5
appartenenza – e la , al fine di ottenere un indennizzo per Controparte_2
l'infortunio subito durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
pagina 2 di 8 A seguito di istruttoria, la compagnia assicurativa, con comunicazione del
04.04.2023, rigettava la richiesta di indennizzo ritenendo che il sinistro non rientrasse in una delle ipotesi garantite dalla polizza assicurativa, per cui parte attrice, con comunicazione del 13.11.2023, inoltrava una richiesta di risarcimento dei danni, a cui la compagnia dava riscontro, ribadendo l'impossibilità di procedere alla liquidazione di un indennizzo.
Per tali ragioni il agiva dinnanzi a questo Tribunale chiedendo di riconoscere Pt_1
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della con Controparte_2 riferimento alla polizza assicurativa n. 79731000197; per l'effetto, di condannare la al pagamento dell'indennizzo in misura corrispondente Controparte_2
all'invalidità permanente dell'86,5% e al rimborso della diaria per i giorni di ricovero e delle spese documentate;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario, Avv. Zampaglione.
Con decreto del 24.06.2024 il G.I. riteneva di sottoporre alle parti la questione relativa alla competenza territoriale ai sensi dell'art.
2.5 della polizza infortuni n.
79731000197, sicché veniva differita la data della prima udienza.
Con memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte attrice ribadiva la competenza del
Tribunale di Messina – individuata tenuto conto della residenza dell'attore – stante la qualifica di “consumatore” del e, quindi, argomentando la vessatorietà della Pt_1
clausola derogatoria della competenza territoriale ai sensi dell'art. 33 del Codice del
Consumo; in subordine, osservava che la vessatorietà della clausola deriva anche dalla mancata doppia sottoscrizione, prescritta per questa tipologia di clausole dall'art. 1341 c.c. quando si tratta di contrattazioni rivolte ad un elevato numero di soggetti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
quale successore della eccependo,
[...] Controparte_2
preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza per territorio del Tribunale adito da controparte ai sensi dell'art.
2.5 delle C.G.A., il quale pagina 3 di 8 individua il foro competente, a scelta di parte attrice, nel luogo di residenza o sede del convenuto o in quello del luogo in cui ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Nel merito osservava che l'infortunio subito dal non poteva essere oggetto di Pt_2
indennizzo non sussistendo i requisiti di cui all'art.
3.1 lett. b delle C.G.A., stante l'assenza di un istruttore della di altra persona a ciò incaricata. CP_5
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'incompetenza per territorio con fissazione del termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Trieste o al Tribunale di Milano;
di rigettare le domande attoree in quanto riferite ad un infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza assicurativa;
in subordine, in caso di accoglimento, di contenere l'indennizzo nel massimale di € 100.000,00 e della franchigia assoluta del 6%, come da contratto;
con vittoria di spese e compensi.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, all'udienza a trattazione scritta del
5.3.2025 la causa veniva assunta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Va ritenuta fondata l'eccezione preliminare con cui la rilevava Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina.
Come rilevato in sede di verifiche preliminari, l'art.
2.5 delle C.G.A. della Polizza
Collettiva Infortuni – Garanzia Motori n. n. 79731000197 stabilisce che per Pt_3 tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto “il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza” (cfr. pag. 6 all. 6 atto di citazione).
Nel caso di specie, il adiva, invece, il Tribunale di Messina, determinando la Pt_1 competenza dell'organo giudiziale sulla scorta della propria residenza – Taormina – rientrante nella circoscrizione del presente Tribunale.
A sostegno della competenza del Tribunale di Messina parte attrice eccepiva la invalidità della clausola di cui all'art.
2.5 delle C.G.A. della polizza infortuni per la sua vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del Consumo),
pagina 4 di 8 applicabile al caso di specie, data la natura di “consumatore” del , nonché ai Pt_1
sensi dell'art. 1341 c.c., applicabile in caso di contratti stipulati mediante contrattazioni rivolte ad un elevato numero di soggetti.
Entrambe le argomentazioni dell'attore sono, tuttavia, prive di pregio.
Va innanzitutto esclusa l'applicabilità, nel caso che occupa, dell'art. 33 del d.lgs. n.
206/2005.
Sul punto si rileva che in un primo momento la Cassazione aveva ritenuto di poter parificare il beneficiario di una polizza per conto altrui o per conto di chi spetti ex art. 1891 c.c. alla figura di “consumatore”, con conseguente applicabilità della disciplina a tutela del consumatore di cui al Codice del Consumo (cfr. Cass. ord. n. 369/2007); successivamente, discostandosi espressamente da quest'ultimo principio di diritto, i giudici ermellini hanno mutato il proprio orientamento, escludendo l'applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. 206/2005 ai casi di assicurazioni per contro altrui contro gli infortuni stipulate da un soggetto privo della qualità di consumatore (nel caso di specie una associazione sportiva in favore degli iscritti alle associazioni dilettantistiche affiliate), a nulla rilevando se tale qualità sia rivestita dal beneficiario
(cfr. Cass. n. 21070/2012, ripresa di recente da Cass. civ. n. 20802/2022).
D'altra parte, questo Giudice ritiene di poter condividere quest'ultima tesi, in quanto maggiormente corrispondente alla ratio della tutela garantita al consumatore dal legislatore italiano – sulla scorta delle indicazioni comunitarie – mediante l'emanazione del Codice del Consumo.
Infatti la disciplina di particolare favore di cui al d. lgs. n. 206/2005 e, specificamente, per quel che ivi rileva, la nullità delle clausole considerate vessatorie ai sensi dell'art. 33 del medesimo decreto, è finalizzata a tutelare il consumatore, che si trovi a stipulare un accordo negoziale in mancanza di una reale contrattazione paritaria, conseguenza del presunto squilibrio contrattuale derivante dalle differenti posizioni rivestite in sede di trattative dal consumatore (parte contrattuale debole) e dal professionista (parte contrattuale forte).
pagina 5 di 8 Orbene, la mancanza della qualifica di “consumatore” in capo alla Associazione
Centri Sportivi Italiani che concludeva nomine proprio la polizza assicurativa osta all'applicazione della disciplina del Codice del Consumo, volta ad approntare regole di riequilibrio in favore del consumatore fondate sulla presunzione di disparità di potere contrattuale tra le parti. Nel caso di specie, infatti, un tale squilibrio non si verificava, atteso che il , beneficiario della polizza, non era parte né Pt_1
sostanziale né formale del contratto, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito e operante.
Va, inoltre esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341, co. 2 c.c., secondo il quale, in tema di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Ed invero, sebbene corrisponda a verità la circostanza che la non effettuava la CP_5 doppia sottoscrizione con riferimento alla clausola di cui all'art.
2.5 delle C.G.A., è parimenti vero che il contratto in questione non è riconducibile alla categoria dei contratti per adesionem ai quali la disciplina codicistica si riferisce.
Come da insegnamento della Suprema Corte, vanno definiti contratti per adesione quei contratti destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ossia se predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti con riferimento ad una singola e specifica vicenda pagina 6 di 8 negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il contratto sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (Cass. civ. n. 6753/2018).
Nel caso in esame, sebbene non sia stata provata la sussistenza di trattative tra la e la la circostanza che la Associazione Sportiva CP_5 Controparte_2
si sia avvalsa, nella determinazione del contenuto del contratto, di un operatore
“broker”, ossia di un soggetto a cui viene affidato specificamente il compito di gestire il contratto e la sua esecuzione (cfr. pag. 11 all. 6 atto di citazione), la specificità delle clausole di cui alla suddetta polizza contro gli infortuni, nonché la sussistenza di una doppia sottoscrizione con riferimento ad alcune delle clausole contrattuali, induce a ritenere che effettivamente vi siano state delle trattative negoziali tra le parti contraenti e che, quindi, la lungi dall'aver aderito passivamente ad un contratto CP_5
predisposto unilateralmente dalla abbia previamente valutato Controparte_2
il contenuto delle condizioni di polizza, con possibilità di diversa negoziazione.
Da quanto sin qui esposto, si ritiene che la clausola di cui all'art.
2.5 delle C.G.A. della polizza n. 79731000197 sia da considerarsi valida ed efficace nei confronti dell'attore, sicché va dichiarata la incompetenza del Tribunale di Messina in favore del Foro individuato alternativamente nel Giudice del luogo di residenza o sede del convenuto – Tribunale di Trieste – ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui
è assegnata la polizza – il Tribunale di Milano.
La sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sul tema dell'applicabilità del d.lgs. n. 206/2005 ai beneficiari di assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta giustifica, ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa pagina 7 di 8 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1266/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina, essendo competente, alternativamente, il Tribunale di Trieste o il Tribunale di Milano;
2) assegna alla parte interessata termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina, il giorno 11 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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