CA
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 467/2021 La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, così composta:
R. Gen. n. 470/2021 Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti nn. 467/2021 R.G. e 470/2021 R.G., promossi con atti di OGGETTO: Azione citazione notificati in data 23.04.2021, riuniti con ordinanza del 03.11.2021 revocatoria ordinaria e posti in decisione all'udienza collegiale del 26.03.2025 ex art. 2901 c.c. d a codice: 102002 P.I. ), con sede legale in Cazzago San Martino Parte_1 P.IVA_1
(BS), Via Dei mille n. 13, in persona della legale rappresentante sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Ragni del Foro Parte_2
di ES, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti;
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_3 C.F._1
difeso dagli Avv. Carlo Tinti del Foro di ES, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti;
APPELLANTI
1 c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in , Piazza Garibaldi n. 16, in persona del Rag. CP_1 CP_2
e del Dott. , Vice Direttori Centrale all'uopo
[...] Controparte_3
autorizzati, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bondioni del Foro di
ES, procuratore domiciliatario giusta procura in atti;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
C.F. ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_3
in Milano, corso Vittorio Emanuele II n 24/28, e per essa, quale mandataria,
(C.F. P. IVA ), con sede CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5
legale in Verona, Viale dell'agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Orizio del Foro di ES, procuratore domiciliatario giusta procura rilasciata in atti;
INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di ES,
pubblicata in data 11.02.2021, n. 383/2021.
CONCLUSIONI
Parte_4
“In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado,
sussistendo gravi motivi. In via principale in accoglimento del presente
appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n.383/2021 emessa dal
2 Tribunale di ES, pubblicata in data 11/02/2021 e notificata in data
25/03/2021, e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate dalla
nei confronti della soc. con atto Controparte_1 Pt_1
di citazione notificato in data 19/01/2017. Disporre la cancellazione della
trascrizione dell'atto di citazione, sui beni oggetto della vendita, con esonero
del conservatore dei registri immobiliari di ES da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, compensi oltre 15% spese generali ed accessori di
legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede ammissione
di capitoli di prova per interpello e testi dedotti con la memoria 183 VI co.
n.2 c.p.c. che qui si ritrascrivono: 1) vero che la soc. ha acquistato in Pt_1
data 05/11/2015, dal sig. , appezzamenti di terreno presso il Parte_3
Comune di Cellatica, destinata parte ad aree di salvaguardia, parte a ambiti
soggetti a trasformazione urbanistica e parte a fascia di rispetto stradale,
con sovrastante piccolo deposito isolato, così come meglio descritto nell'atto
di vendita a Ministero Notaio Dr. Rep. 104923 del Persona_1
05/11/2015 n. racc. 21698, per € 142.000,00, così come dimostrato dall'atto,
sub. doc. 1, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
2) vero che i detti
terreni di cui al capitolo precedente sono stati destinati all'agricoltura, in
quanto produttivi di alberi di olivo per la fabbricazione, produzione e vendita
al dettaglio dell'olio di oliva;
3) vero l'oggetto sociale della soc. , come Pt_1
da statuto, prevede testualmente l'attività di acquisto e vendita, a qualsiasi
titolo, l'edificazione, la ristrutturazione demolizione affitto locazione e
gestione di immobili e di arredi, così come pure la commercializzazione e
produzione di prodotti agricoli in genere, come da visura, sub. doc.2, da
3 rammostrarsi all'interrogando e al teste;
4) vero che la coltivazione /
produzione / vendita dell'olio rientra all'interno delle attività previste dallo
statuo sociale della soc. di cui al capitolo precedente;
5) dica Pt_1
l'interrogando/teste se la soc. , in persona del suo Amministratore Unico Pt_1
sig.ra , ha intrattenuto rapporti e contatti con il sig. Parte_2
, nel tempo antecedente alla compravendita di cui è causa ed Parte_3
estranei alla detta compravendita;
6) vero che la sig.ra è Parte_2
residente ed abita, sin dall'01/12/2003 a Bussolengo, Via Sen Montresor n.17
- int. 2; 7) vero che i beni di cui è causa siti nel Comune di Cellatica, hanno
un valore di mercato pari ad un prezzo di € 135,000,00, come dimostrato
dalla perizia giurata ed asseverata, espletata dal Geom. Persona_2
sub. doc.3, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
8) vero che la
compravendita di cui è causa si è perfezionata al prezzo di € 142.000,00,
come dimostrato dall'atto, sub. doc.1, da rammostrarsi all'interrogando e al
teste; 9) vero che il prezzo di € 142.000,00 dei beni di cui è causa è superiore
rispetto al valore di mercato degli stessi, come da documento sub. doc. 3, da
rammostrarsi all'interrogando e al teste;
10) vero che i detti cespiti
compravenduti sono costituiti da terreni inedificabili, destinati ad Aree di
salvaguardia zona a Parco delle colline di ES, sui quali si estendono
alberi di ulivi, come dimostrato anche dall'oggetto contenuto nell'atto di
compravendita, sub. doc. 1, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
11)
vero che il prezzo della compravendita di cui è causa, pari ad € 142.000,00,
constava di € 137.000,00 per la porzione di terreno ed € 5.000,00 per la
piccola porzione di deposito, come dimostrato anche dal documento, sub.
4 doc.1, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
12) vero che il detto
prezzo di € 142.000,00 veniva corrisposto, dalla soc. , nel modo Pt_1
seguente: quanto ad € 5,000,00 al momento della stipulazione dell'atto
notarile, mentre quanto alla parte restante di €137.000,00, a mezzo assegni
circolari intestati al sig. , di cui assegno n. 5-985196911- 10, Parte_3
pari ad € 5.000,00, emesso dal Credito Valtellinese in data 19/11/2015,
assegno n.6-985328062-04, pari ad e 50.000,00 emesso dal Credito
Valtellinese in data 19/11/2015, assegno n.6-985328063-05 pari ad €
50,000,00, emesso dal credito Valtelinese in data 19/11/2015 ed, infine,
assegno n.6-985328064-06 pari ad € 37.000,00 emesso dal Credito
Valtellinese in data 19/11/2015, come da documenti da rammostrarsi
all'interrogando e al teste, sub. doc. 4;13) vero che il pagamento del prezzo
della vendita di cui è causa di € 142.000,00 è avvenuta da parte della soc.
regolarmente e puntualmente, entro il termine stabilito nell'atto Pt_1
pubblico di vendita del 30/11/2015, come da documento da rammostrarsi
all'interrogando e al teste, sub.doc.1; 14) vero che al sig. è Parte_3
proprietario dell'immobile sito in Comune di Adro, Via Vittime delle
Deportazioni n.13, su cui la ha acceso ipoteca. Controparte_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversi e si chiede di essere
ammessi alla prova contraria, con i testi già indicati, sui capitoli di prova
avversi eventualmente ammessi. Si indicano a testi: Via Persona_2
EP ER n.6 Castegnano;
res. ad AN LL Testimone_1
(BS), Località Isoletta;
, Via Vittorio Emanuele n.12 – ES. Testimone_2
Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c. p. c., alla e al Controparte_1
5 sig. , la produzione in giudizio di tutte le note di Parte_3
trascrizione/annotazione dei beni sui quali la Banca ha iscritto ipoteca.”
Del sig. Parte_3
“Respingere la domanda revocatoria e di simulazione avanzata dalla
[...]
con l'atto di citazione notificato in data 17/01/2017 nei Controparte_1
confronti del sig. in ordine all'atto di vendita intercorso tra Parte_3
il sig. e la società in data 05/11/2015 a ministero del Pt_3 Parte_1
Notaio n°104923 di repertorio e n° 21698 di raccolta, dando Persona_1
atto che il sig. nulla deve alla , Parte_3 Controparte_1
ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale e delle relative annotazioni,
sollevando il Conservatore da ogni responsabilità in merito. Spese di lite
rifuse. In via istruttoria, ordinare alla ex art. 210 Controparte_1
c.p.c. di produrre in giudizio le note delle iscrizioni ipotecarie accese su tutti
i beni dei pretesi debitori di cui al decreto ingiuntivo n°1718/2016 – R.G.
3643/2016 ed ammettere la CTU richiesta e diretta a determinare il valore
dei beni oggetto della trascrizione”
Della Controparte_1
“Previa ogni declaratoria necessaria anche ai sensi dell'art. 342 e 348 bis
c.p.c.: in via principale nel merito: respingere l'impugnazione proposta
avverso la sentenza n. 383/2021 del Tribunale di ES, pubblicata in data
11 febbraio 2021 da nonché in ogni caso, tutte le domande Parte_1
proposte nei confronti della in quanto Controparte_1
6 inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con conferma integrale della
sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente
grado di giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c. In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex
adverso in quanto inammissibili ex art. 345 c.p.c.. Nella denegata e non
creduta ipotesi in cui la Corte intenda rimettere in istruttoria si chiede
l'ammissione delle prove per interpello e per testi alle quali non è stato dato
accesso in primo grado: 1) Vero che , nel giudizio R.G. Parte_3
9462/2016 ha proceduto al disconoscimento della sola fideiussione datata
26.10.2006 prestata a garanzia del debito della MAST? 2) Vero che le altre
fideiussioni datate 26.11.2004 e 25.1.2001 prestate a garanzia del debito
Contr della MAST non sono state oggetto di disconoscimento? 3) Vero che la
ha inviato in data 15.10.2015 la lettera raccomandata contenente l'invito
alla MAST di rientrare dallo scoperto di conto corrente n. 40554 che
all'epoca presentava un saldo debitore di € 224.492,90 e un affidamento di
€ 161.060,00 (v. doc. 13)? 4) Vero che all'epoca dell'invio della
raccomandata di cui sopra era amministratore e socio Parte_3
lavorante della (v doc. 7)? 5) Vero che era CP_7 Parte_3
delegato a operare sul conto corrente intestato alla MAST (v. doc. 16)? 6)
Vero che , sorella di , è di moglie di Testimone_2 Parte_3 Per_3
Contr
? 7) Vero che è anch'essa garante della in
[...] Testimone_2
relazione alla posizione (v. docc. 7 e 9 fasc. fase monitoria)? Si CP_7
indicano a testi: e tutti Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
presso filiale di Ospitaletto e di Peschiera. Controparte_1
7 Sempre in via istruttoria si chiede ammettersi C.T.U. estimativa del valore
dell'immobile compravenduto e C.T.U. contabile amministrativa. Quanto al
giudizio RG 470/2021: In via principale nel merito: respingere
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 383/2021 del Tribunale di
ES, pubblicata in data 11.02.2021 nonché in ogni caso, tutte le domande
proposte nei confronti della in quanto Controparte_1
inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con conferma integrale della
sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente
grado di giudizio spese e distrazione a favore del procuratore antistatario ex
art. 93 c.p.c.. In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie
formulate ex adverso in quanto inammissibili ex art. 345 c.p.c. Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte intenda rimettere in istruttoria
si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi alle quali non è
stato dato accesso in primo grado: 1) Vero che , nel giudizio Parte_3
R.G. 9462/2016 ha proceduto al disconoscimento della sola fideiussione
datata 26.10.2006 prestata a garanzia del debito della MAST? 2) Vero che
le altre fideiussioni datate 26.11.2004 e 25.1.2001 prestate a garanzia del
debito della MAST non sono state oggetto di disconoscimento? 3) Vero che
Contr la ha inviato in data 15.10.2015 la lettera raccomandata contenente
l'invito alla MAST di rientrare dallo scoperto di conto corrente n. 40554 che
all'epoca presentava un saldo debitore di € 224.492,90 e un affidamento di
€ 161.060,00 (v. doc. 13)? 4) Vero che all'epoca dell'invio della
raccomandata di cui sopra era amministratore e socio Parte_3
lavorante della (v doc. 7)? 5) Vero che era CP_7 Parte_3
8 delegato a operare sul conto corrente intestato alla MAST (v. doc. 16)? 6)
Vero che , sorella di , è di moglie di Testimone_2 Parte_3 Per_3
Contr
? 7) Vero che è anch'essa garante della in
[...] Testimone_2
relazione alla posizione (v. docc. 7 e 9 fasc. fase monitoria)? Si CP_7
indicano a testi: e tutti Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
presso filiale di Ospitaletto e di Peschiera. Controparte_1
Sempre in via istruttoria si chiede ammettersi C.T.U. estimativa del valore
dell'immobile compravenduto e C.T.U. contabile amministrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
ha convenuto in giudizio il sig. e la società
[...] Parte_3 CP_8
domandando che l'atto n. 104923 del 05.11.2015, con cui il primo ha
[...]
venduto alla seconda un appezzamento di terreno con sovrastante deposito,
siti in via Campiani, a Cellatica (BS), venisse dichiarato, in via principale,
inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e, in via subordinata, simulato.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il sig. e la società Parte_3
i quali hanno chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate. Parte_1
Con sentenza n. 383/2021, pubblicata il 04.02.2021, il Tribunale di ES
ha accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c. e ha condannato le parti convenute a rifondere alla attrice le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha valutato che:
- la risultava creditrice nei confronti del sig. della somma di CP_1 Pt_3
€ 18.569,20, per saldo debitore del conto corrente ad esso intestato, aperto il
9 21.08.2001, e della somma di € 393.836,39, in forza delle fideiussioni dallo stesso rilasciate negli anni 2004, 2006 e 2011 a garanzia dei debiti della
Cont società CP_10
- si trattava di crediti per i quali la aveva ottenuto i decreti ingiuntivi CP_1
n. 1436/16 e n. 1718/2016, avverso i quali il sig. aveva proposto Pt_3
opposizione, la quale era stata rigettata dal Tribunale di ES con sentenze n. 1075/19 e n. 1441/20;
- pur essendo stata quest'ultima pronuncia impugnata, tale circostanza non incideva sulla legittimazione ad agire della Banca perché, con l'azione revocatoria, era tutelabile anche il credito litigioso (cfr. Cass. n. 4212/2020);
- quanto all'eventus damni, la sostituzione di un immobile libero da gravami con il denaro derivante dalla compravendita aveva comportato di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale e che il convenuto non aveva provato la capienza del proprio patrimonio residuo;
- quanto alla scientia damni, data la anteriorità della maggior parte crediti rispetto all'atto dispositivo e l'onerosità dello stesso, fosse sufficiente la prova che le parti convenute erano consapevoli del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori dell'alienante;
- il sig. era senza dubbio a conoscenza dei propri debiti nei confronti Pt_3
della banca, considerato che uno di questi si riferiva allo scoperto del suo conto corrente e l'altro gravava sulla società di cui egli era stato socio e amministratore dal 2004 al 2016 (quando ne era divenuto liquidatore);
- plurimi indizi dimostravano la scientia damni in capo alla società Parte_1
(precisamente: la costituzione della società era avvenuta pochi giorni prima
10 della compravendita;
il sig. le aveva accordato una insolita dilazione Pt_3
per il pagamento della quasi totalità del prezzo;
il convenuto aveva rinunciato all'ipoteca legale;
non vi era prova della consegna al sig. degli Pt_3
assegni circolari, la cui produzione era peraltro avvenuta tardivamente, né
dell'effettivo incasso degli stessi da parte del venditore, con la conseguenza che non era stato dimostrato il pagamento del prezzo della vendita).
Avverso la sentenza hanno proposto appello separatamente il sig.
[...]
che ne ha chiesto la riforma sulla scorta di tre motivi e la società Pt_3
che ne ha chiesto la riforma sulla scorta di un unico ed articolato Parte_1
motivo.
Si è ritualmente costituita la resistendo Controparte_1
al gravame avversario.
Con ordinanza del 03.11.2021, la Corte ha disposto la riunione della causa di cui al n. 470/2021 R.G. a quella di cui al 467/2021 R.G. e ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
In data 14.07.2023, è intervenuta e, per essa, Controparte_4
quale mandataria, deducendo di essere cessionaria dei crediti CP_5
a tutela dei quali è stata domandata la revocatoria e facendo proprie tutte le domande, istanze, difese, eccezioni, produzioni e deduzioni formulate dall'Istituto di credito nel corso del giudizio.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, il sig. contesta l'esistenza dei crediti Pt_3
a tutela dei quali la ha agito. A suo giudizio, non potrebbe ritenersi CP_1
idonea a fondare l'azione revocatoria un'aspettativa creditoria vantata sulla base della sentenza n. 1441/2020, la cui impugnazione è pendente dinanzi alla Corte d'appello di ES (sub procedimento n. 784/2020).
Deduce, inoltre, che il credito derivante dalle fideiussioni prestate in favore
Contro della società sarebbe stato oggetto di rimessione tacita da parte CP_10
della che, non avendo impugnato la cancellazione della società dal CP_1
registro delle imprese e non avendone richiesto il fallimento, avrebbe posto in essere una condotta incompatibile con la volontà di esigere il pagamento dei crediti vantati nei confronti della società, determinando così l'estinzione della garanzia.
Eccepisce, infine, che la pretesa della Banca si fonderebbe su fideiussioni che egli esclude di aver sottoscritto (nel caso della fideiussione del 2006) o a cui nega di prestato il proprio consenso (nel caso delle fideiussioni del 2004 e del 2011).
Nel caso in esame, è pacifico che l'azione revocatoria è stata esperita dalla a tutela di due distinti crediti, derivanti l'uno dal contratto di conto CP_1
corrente intestato al sig. l'altro da tre contratti di fideiussione Pt_3
sottoscritti dal medesimo a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società
Cont
che tali crediti sono stati oggetto di due distinti procedimenti CP_10
monitori, conclusisi con l'emissione dei decreti ingiuntivi nn. 1718/2016 e
1436/2016; che le opposizioni proposte dal sig. avverso tali Pt_3
12 ingiunzioni sono state rigettate con le sentenze nn. 1075/2019 e 1441/2020;
che la sola sentenza n. 1441/2020, riguardante il d.i. n. 1718/2016, è stata appellata.
Si osserva a riguardo che la circostanza che la sentenza n. 1441/2020 sia stata impugnata per Cassazione non risulta idonea ad incidere sul giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria: infatti, alla luce dell'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione e correttamente richiamato dal Tribunale,
l'azione revocatoria è esperibile anche a tutela del credito eventuale, in veste di credito litigioso (cfr. Cass. SS. UU. 9440/2012; Cass. 5246/2006; Cass.
16722/2009; Cass. 1129/2012; Cass. 11573/2013; Cass. 17257/2023; Cass.
2673/2016; Cass. 3369/2019; Cass. n. 4212/2020).
Si osserva peraltro che, con sentenza 767/2024, pubblicata il 25.07.2024 (cfr.
doc. D – fasc. di II grado , questa Corte ha rigettato l'appello proposto CP_1
avverso la sentenza n. 1441/2020, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Si osserva ulteriormente che, nel caso in esame, dalla condotta della Banca
non può desumersi in alcun modo la volontà di rimettere tacitamente il
Cont credito dalla stessa vantato nei confronti della società alla luce CP_10
del fatto che l'Istituto di credito ha agito in via monitoria per ottenerne il pagamento ed ha resistito all'impugnazione proposta dal fideiussore.
Peraltro, la mancata impugnazione della cancellazione dal registro delle imprese e la omessa richiesta di fallimento non possono determinare l'estinzione della garanzia fideiussoria perché, in caso di estinzione della società, trova applicazione l'art. 1307 cod. civ. in base al quale “Se
13 l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa non
imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati
dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta”.
Si osserva decisivamente che la vanta un Controparte_1
altro credito non contestato nei confronti del sig. relativo Pt_3
all'esposizione debitoria del suo conto corrente personale. Infatti,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1436/2016, avente ad oggetto tale credito, è stata rigettata dal Tribunale di ES con sentenza n.
1075/2019 (cfr. doc. 20 fasc. I grado), la quale è divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ne consegue che, anche a voler ritenere fondate, per mera ipotesi, le censure prospettate nel primo motivo di gravame relativamente al debito garantito dal sig. con le fideiussioni prestate Pt_3
Contro per le obbligazioni assunte dalla società la sarebbe stata CP_10 CP_1
comunque legittimata a esperire l'azione revocatoria a tutela di tale ulteriore credito.
Con il secondo motivo di gravame, il sig. censura la sentenza nella Pt_3
parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'atto dispositivo stipulato con
[...]
avesse comportato una modifica della garanzia patrimoniale tale da Pt_1
pregiudicare la creditrice e che egli non avesse assolto all'onere di provare l'esistenza di un patrimonio residuo capiente;
in particolare, lamenta che,
avendo la riconosciuto di aver iscritto ipoteca su altri fabbricati di sua CP_1
proprietà e di proprietà degli altri fideiussori, spettasse a quest'ultima l'onere di dimostrare la somma ricavata dalla loro vendita.
Si osserva, innanzitutto, che le statuizioni oggetto di tale censura fanno
14 applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione
revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del
debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la
conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni
quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del
debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
creditore” (cfr. Cass. 19.07.2018 n. 19207; Cass. n. 2400/2000; Cass. civ. n.
16986/2007).
Si osserva inoltre che, nel caso in esame, è evidente che l'atto dispositivo impugnato, disponendo la sostituzione del compendio immobiliare di proprietà del debitore con denaro, da corrispondersi mediante assegni circolari (di cui peraltro non risultano provati né la consegna né l'incasso),
ha determinato quantomeno una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere meno agevole il soddisfacimento del credito vantato dalla Banca, considerato che il denaro, per sua natura, risulta più facilmente occultabile rispetto al bene immobile.
A fronte di ciò, gravava sul sig. l'onere di provare la capienza del Pt_3
proprio patrimonio residuo e che l'atto dispositivo non avesse reso più
difficoltosa l'esazione del consistente debito sul medesimo gravante, così da
15 escludere qualsivoglia pregiudizio per le ragioni creditorie. Quest'ultimo onere non è stato adempiuto dal suddetto appellante, il quale non ha prodotto alcun documento utile a dimostrare la proprietà di beni ulteriori rispetto a quelli alienati, limitandosi invero alla mera allegazione della loro esistenza.
Non può valere ad esimerlo da tale onere la circostanza che la avesse CP_1
riconosciuto di aver iscritto ipoteca sui beni di proprietà di altro fideiussore
Contro della società (sig.ra ; infatti, la Suprema Corte, CP_10 Testimone_2
pronunciandosi in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (costituzione del fondo patrimoniale), ha stabilito che: “Qualora uno solo tra più
coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è
facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901
c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i
patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento.” (cfr. Cass. 33391/22).
Con il terzo motivo d'appello, il sig. censura l'erroneità della Pt_3
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'atto dispositivo impugnato sia posteriore rispetto al sorgere del credito. Evidenzia a riguardo come la data di emissione del decreto ingiuntivo (18.03.2016) a carico della
Cont Co
e dei fideiussori sia successiva alla stipula della compravendita
(05.11.2015) e come, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto provare la dolosa preordinazione dell'atto al fine di compromettere il soddisfacimento del credito.
Si osserva a riguardo che il sig. è correntista della Pt_3 [...]
a decorrere dal 21.08.2001 (cfr. doc. 1 fasc. I grado Controparte_11 CP_1
16 e che, al 30.10.2015, il saldo del suo conto corrente personale riportava un debito pari ad € 16.943,95 (cfr. doc. 8 fasc. I grado;
analogamente, la CP_1
Contro società di cui l'appellante è fideiussore in forza dei contratti CP_10
stipulati negli anni 2004, 2006 e 2011, presentava un'esposizione debitoria sul conto corrente della Banca appellata, al 31.10.2015, pari a € 224.422,29
(cfr. doc. 9 fasc. I grado . CP_1
Si osserva ulteriormente che la censura prospettata nel terzo motivo parte dall'erroneo presupposto che, ai fini dell'individuazione della data di insorgenza del credito tutelabile in revocatoria, rilevi la data di emissione dei decreti ingiuntivi;
in realtà, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di
azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il momento di insorgenza del
credito va individuato non nella data del decreto ingiuntivo o
dell'accertamento giudiziale del credito stesso, bensì nel momento della
stipula della fideiussione o comunque del sorgere del saldo negativo di conto
corrente della società garantita. L'azione revocatoria, infatti, può essere
proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche
a tutela di una legittima aspettativa di credito, in coerenza con la sua
funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale
garanzia generica delle ragioni creditizie.” (cfr. Cass. 7014/2023)
Tali considerazione inducono a ritenere che la compravendita stipulata tra il
Sig. e sia successiva all'insorgenza dei crediti vantati dalla Pt_3 Parte_1
Banca, con la conseguenza che, ai fini dell'accoglimento della domanda,
risulta sufficiente la prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni della
17 creditrice (cd. “dolo generico”), la cui prova “può essere fornita tramite
presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass.
7014/2023)
Si ritiene che il sig. fosse consapevole del saldo negativo del proprio Pt_3
conto corrente, circostanza peraltro mai contestata da quest'ultimo, il quale invero non svolge alcuna considerazione in merito all'esistenza di tale debito.
Si ritiene inoltre che il sig. fosse altrettanto consapevole dell'ingente Pt_3
Cont debito maturato dalla società nei confronti dell'Istituto di CP_10
credito. Infatti, la deduzione dell'appellante secondo la quale egli non avrebbe avuto contezza dei debiti della società, lavorando come mero conducente dei mezzi di trasporto e non avendo dimestichezza con le questioni amministrative, è contraddetta dalla documentazione prodotta già
in primo grado dalla che attesta che Controparte_11
Cont quest'ultimo era socio e amministratore della dal 2004 al 2016 CP_10
(cfr. doc. 19 fasc. I° Banca) con la conseguenza che si deve ritenere che, in tale veste, avesse certamente avuto conoscenza della intimazione ad adempiere notificata dalla Banca in data 15.10.2015 (cfr. doc. 13 fasc. I°
Banca); inoltre, il medesimo aveva sottoscritto il contratto di conto corrente intestato alla società (cfr. doc. 10 fasc. I° Banca) ed era il soggetto delegato ad operare sul predetto conto (cfr. doc. 16 fasc. I° Banca).
Alla luce di tali elementi fattuali, il Collegio ritiene che, al momento della stipula dell'atto dispositivo impugnato, il sig. fosse ben consapevole Pt_3
dei debiti maturati nei confronti della Banca appellata e del pregiudizio che
18 l'alienazione dell'immobile di Cellatica avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. Ciò determina il rigetto del terzo motivo di gravame.
Con un unico motivo la società contesta la sentenza nella parte in Parte_1
cui il Tribunale ha ritenuto che essa fosse consapevole del pregiudizio che la vendita avrebbe arrecato alle ragioni della Controparte_1
[...]
Precisa che il pagamento del prezzo era avvenuto, in parte, nel momento della stipulazione dell'atto dispositivo (per un valore di 5.000,00 €) e, in parte,
mediante gli assegni circolari, emessi in data 19.11.2015 e intestati al sig.
(per un valore di 137.000,00 €), prodotti da tale appellante il Pt_3
21.06.2018.
Sostiene, inoltre, che la dilazione del pagamento del prezzo era stata accordata per un breve periodo di tempo e che proprio la brevità della dilazione giustificava la rinuncia all'ipoteca legale da parte del sig. Pt_3
sostiene, inoltre la congruità del prezzo del bene rispetto al suo valore di mercato.
Deduce, infine, che la sua amministratrice unica, sig.ra Parte_2
Contro risulta totalmente estranea al sig. e alla società e che la Pt_3 CP_10
circostanza che la costituzione della società fosse avvenuta pochi giorni prima della compravendita deve essere ritenuta irrilevante, considerato che l'acquisto del bene era finalizzato proprio ad intraprendere l'attività
economica prevista nello statuto e nell'oggetto sociale.
Si osserva che la censura in oggetto non scalfisce il quadro indiziario prospettato dal Tribunale, il quale ha ritenuto dimostrata la consapevolezza
19 in capo alla società del pregiudizio arrecato alla Banca da una serie Parte_1
di elementi, quali: la circostanza che l'acquirente sia stata costituita in data
14.10.2015, pochi giorni prima della stipula della compravendita;
l'insolita dilazione del pagamento accordatale dal sig. “in una o più soluzioni Pt_3
e senza interessi” per la quasi totalità del prezzo - 135.000,00 su 142.000,00
€ - e la rinuncia da parte del medesimo all'ipoteca legale sul bene venduto,
nonostante fosse una società di nuova costituzione e priva di Parte_1
liquidità al momento della vendita;
infine, la mancata prova della consegna degli assegni e dell'incasso degli stessi.
In particolare, la società fonda la sua doglianza sulla avvenuta Parte_1
consegna degli assegni al sig. circostanza che, tuttavia, non è stata Pt_3
in alcun modo dimostrata. Infatti, come già statuito dal Tribunale, la produzione degli assegni è stata effettuata in data 21.06.2018, oltre il termine previsto dall'art. 183 co. VI n. 2 cod. proc. civ., quando erano ormai maturate le preclusioni istruttorie;
ne consegue che tale produzione risulta tardiva e,
pertanto, inammissibile;
d'altronde anche volendo considerarla tempestiva,
la produzione degli assegni dimostrerebbe esclusivamente la loro emissione,
non la loro materiale consegna e, soprattutto, il loro incasso da parte dell'alienante, circostanza che la avrebbe potuto agevolmente Parte_1
dimostrare mediante richiesta di copia dei titoli incassati presso la banca emittente e la relativa produzione ovvero da parte dell'alienante mediante la produzione degli estratti conto.
Si osserva decisivamente che tale quadro indiziario è ulteriormente corroborato dalla circostanza che la società pur avendo quale Parte_1
20 oggetto sociale la locazione di beni immobili e pur asserendo di svolgere l'attività di produzione e vendita di prodotti agricoli, dalla data di costituzione e sino al 31.12.2016 ha prodotto ricavi per complessivi €
1.140,00, risultando quindi di fatto non operativa, con una perdita di esercizio di oltre € 15.000,00 (cfr. bilancio di al 31.12.2016, sub doc. 17 Parte_1
fasc. I grado . CP_1
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, nei rapporti fra gli appellanti e la e secondo la regola Controparte_1
generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dei primi e, tenuto conto della diversità dei motivi di gravame formulati dagli appellanti, sono liquidate in conformità alla nota spese depositata in atti, in complessivi €
16.339,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia di cui al
R.G. 467/2021, € 1.665,00 per la fase introduttiva del giudizio di cui al R.G.
467/2021, € 2.518,00 per la fase di studio della controversia di cui al R.G.
470/2021, € 1.665,00 per la fase introduttiva del giudizio di cui al R.G.
470/2021, € € 3.686,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale. Non risultano documentate spese vive di parte appellata
[...]
con la conseguenza che non vi è luogo a Controparte_1
pronunciare sul punto.
Quanto al regolamento delle spese nei rapporti fra gli appellanti e l'intervenuta (in persona della mandataria Controparte_4
21 si rileva che, alla luce del disposto di cui all'art. 2909 c.c. e CP_5
dell'intervenuta cessione dei crediti sulla base dei quali è stata proposta l'azione revocatoria dalla Banca appellata, l'intervento non era necessario con la conseguenza che deve ritenersi la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite in applicazione del principio di causalità.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale Ordinario di ES n. 383/2021, pubblicata in data
11 febbraio 2021;
2) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_3
sentenza del Tribunale Ordinario di ES n. 383/2021, pubblicata in data
11 febbraio 2021;
3) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della delle spese del grado, che liquida in Controparte_1
complessivi € 16.339,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A.;
4) compensa le spese di lite del grado nei rapporti fra gli appellanti e l'intervenuta in persona della mandataria Controparte_4
22 CP_5
5) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maura Mancini Il Presidente
Dott. Cesare Massetti
23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 467/2021 La Corte d'Appello di ES, Sezione Prima civile, così composta:
R. Gen. n. 470/2021 Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti nn. 467/2021 R.G. e 470/2021 R.G., promossi con atti di OGGETTO: Azione citazione notificati in data 23.04.2021, riuniti con ordinanza del 03.11.2021 revocatoria ordinaria e posti in decisione all'udienza collegiale del 26.03.2025 ex art. 2901 c.c. d a codice: 102002 P.I. ), con sede legale in Cazzago San Martino Parte_1 P.IVA_1
(BS), Via Dei mille n. 13, in persona della legale rappresentante sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Ragni del Foro Parte_2
di ES, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti;
e
(C.F. ), rappresentato e Parte_3 C.F._1
difeso dagli Avv. Carlo Tinti del Foro di ES, procuratore domiciliatario giusta procura agli atti;
APPELLANTI
1 c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in , Piazza Garibaldi n. 16, in persona del Rag. CP_1 CP_2
e del Dott. , Vice Direttori Centrale all'uopo
[...] Controparte_3
autorizzati, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bondioni del Foro di
ES, procuratore domiciliatario giusta procura in atti;
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
C.F. ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_3
in Milano, corso Vittorio Emanuele II n 24/28, e per essa, quale mandataria,
(C.F. P. IVA ), con sede CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5
legale in Verona, Viale dell'agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv.
Marco Orizio del Foro di ES, procuratore domiciliatario giusta procura rilasciata in atti;
INTERVENUTA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di ES,
pubblicata in data 11.02.2021, n. 383/2021.
CONCLUSIONI
Parte_4
“In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado,
sussistendo gravi motivi. In via principale in accoglimento del presente
appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n.383/2021 emessa dal
2 Tribunale di ES, pubblicata in data 11/02/2021 e notificata in data
25/03/2021, e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate dalla
nei confronti della soc. con atto Controparte_1 Pt_1
di citazione notificato in data 19/01/2017. Disporre la cancellazione della
trascrizione dell'atto di citazione, sui beni oggetto della vendita, con esonero
del conservatore dei registri immobiliari di ES da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, compensi oltre 15% spese generali ed accessori di
legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede ammissione
di capitoli di prova per interpello e testi dedotti con la memoria 183 VI co.
n.2 c.p.c. che qui si ritrascrivono: 1) vero che la soc. ha acquistato in Pt_1
data 05/11/2015, dal sig. , appezzamenti di terreno presso il Parte_3
Comune di Cellatica, destinata parte ad aree di salvaguardia, parte a ambiti
soggetti a trasformazione urbanistica e parte a fascia di rispetto stradale,
con sovrastante piccolo deposito isolato, così come meglio descritto nell'atto
di vendita a Ministero Notaio Dr. Rep. 104923 del Persona_1
05/11/2015 n. racc. 21698, per € 142.000,00, così come dimostrato dall'atto,
sub. doc. 1, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
2) vero che i detti
terreni di cui al capitolo precedente sono stati destinati all'agricoltura, in
quanto produttivi di alberi di olivo per la fabbricazione, produzione e vendita
al dettaglio dell'olio di oliva;
3) vero l'oggetto sociale della soc. , come Pt_1
da statuto, prevede testualmente l'attività di acquisto e vendita, a qualsiasi
titolo, l'edificazione, la ristrutturazione demolizione affitto locazione e
gestione di immobili e di arredi, così come pure la commercializzazione e
produzione di prodotti agricoli in genere, come da visura, sub. doc.2, da
3 rammostrarsi all'interrogando e al teste;
4) vero che la coltivazione /
produzione / vendita dell'olio rientra all'interno delle attività previste dallo
statuo sociale della soc. di cui al capitolo precedente;
5) dica Pt_1
l'interrogando/teste se la soc. , in persona del suo Amministratore Unico Pt_1
sig.ra , ha intrattenuto rapporti e contatti con il sig. Parte_2
, nel tempo antecedente alla compravendita di cui è causa ed Parte_3
estranei alla detta compravendita;
6) vero che la sig.ra è Parte_2
residente ed abita, sin dall'01/12/2003 a Bussolengo, Via Sen Montresor n.17
- int. 2; 7) vero che i beni di cui è causa siti nel Comune di Cellatica, hanno
un valore di mercato pari ad un prezzo di € 135,000,00, come dimostrato
dalla perizia giurata ed asseverata, espletata dal Geom. Persona_2
sub. doc.3, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
8) vero che la
compravendita di cui è causa si è perfezionata al prezzo di € 142.000,00,
come dimostrato dall'atto, sub. doc.1, da rammostrarsi all'interrogando e al
teste; 9) vero che il prezzo di € 142.000,00 dei beni di cui è causa è superiore
rispetto al valore di mercato degli stessi, come da documento sub. doc. 3, da
rammostrarsi all'interrogando e al teste;
10) vero che i detti cespiti
compravenduti sono costituiti da terreni inedificabili, destinati ad Aree di
salvaguardia zona a Parco delle colline di ES, sui quali si estendono
alberi di ulivi, come dimostrato anche dall'oggetto contenuto nell'atto di
compravendita, sub. doc. 1, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
11)
vero che il prezzo della compravendita di cui è causa, pari ad € 142.000,00,
constava di € 137.000,00 per la porzione di terreno ed € 5.000,00 per la
piccola porzione di deposito, come dimostrato anche dal documento, sub.
4 doc.1, da rammostrarsi all'interrogando e al teste;
12) vero che il detto
prezzo di € 142.000,00 veniva corrisposto, dalla soc. , nel modo Pt_1
seguente: quanto ad € 5,000,00 al momento della stipulazione dell'atto
notarile, mentre quanto alla parte restante di €137.000,00, a mezzo assegni
circolari intestati al sig. , di cui assegno n. 5-985196911- 10, Parte_3
pari ad € 5.000,00, emesso dal Credito Valtellinese in data 19/11/2015,
assegno n.6-985328062-04, pari ad e 50.000,00 emesso dal Credito
Valtellinese in data 19/11/2015, assegno n.6-985328063-05 pari ad €
50,000,00, emesso dal credito Valtelinese in data 19/11/2015 ed, infine,
assegno n.6-985328064-06 pari ad € 37.000,00 emesso dal Credito
Valtellinese in data 19/11/2015, come da documenti da rammostrarsi
all'interrogando e al teste, sub. doc. 4;13) vero che il pagamento del prezzo
della vendita di cui è causa di € 142.000,00 è avvenuta da parte della soc.
regolarmente e puntualmente, entro il termine stabilito nell'atto Pt_1
pubblico di vendita del 30/11/2015, come da documento da rammostrarsi
all'interrogando e al teste, sub.doc.1; 14) vero che al sig. è Parte_3
proprietario dell'immobile sito in Comune di Adro, Via Vittime delle
Deportazioni n.13, su cui la ha acceso ipoteca. Controparte_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversi e si chiede di essere
ammessi alla prova contraria, con i testi già indicati, sui capitoli di prova
avversi eventualmente ammessi. Si indicano a testi: Via Persona_2
EP ER n.6 Castegnano;
res. ad AN LL Testimone_1
(BS), Località Isoletta;
, Via Vittorio Emanuele n.12 – ES. Testimone_2
Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c. p. c., alla e al Controparte_1
5 sig. , la produzione in giudizio di tutte le note di Parte_3
trascrizione/annotazione dei beni sui quali la Banca ha iscritto ipoteca.”
Del sig. Parte_3
“Respingere la domanda revocatoria e di simulazione avanzata dalla
[...]
con l'atto di citazione notificato in data 17/01/2017 nei Controparte_1
confronti del sig. in ordine all'atto di vendita intercorso tra Parte_3
il sig. e la società in data 05/11/2015 a ministero del Pt_3 Parte_1
Notaio n°104923 di repertorio e n° 21698 di raccolta, dando Persona_1
atto che il sig. nulla deve alla , Parte_3 Controparte_1
ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale e delle relative annotazioni,
sollevando il Conservatore da ogni responsabilità in merito. Spese di lite
rifuse. In via istruttoria, ordinare alla ex art. 210 Controparte_1
c.p.c. di produrre in giudizio le note delle iscrizioni ipotecarie accese su tutti
i beni dei pretesi debitori di cui al decreto ingiuntivo n°1718/2016 – R.G.
3643/2016 ed ammettere la CTU richiesta e diretta a determinare il valore
dei beni oggetto della trascrizione”
Della Controparte_1
“Previa ogni declaratoria necessaria anche ai sensi dell'art. 342 e 348 bis
c.p.c.: in via principale nel merito: respingere l'impugnazione proposta
avverso la sentenza n. 383/2021 del Tribunale di ES, pubblicata in data
11 febbraio 2021 da nonché in ogni caso, tutte le domande Parte_1
proposte nei confronti della in quanto Controparte_1
6 inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con conferma integrale della
sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente
grado di giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c. In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate ex
adverso in quanto inammissibili ex art. 345 c.p.c.. Nella denegata e non
creduta ipotesi in cui la Corte intenda rimettere in istruttoria si chiede
l'ammissione delle prove per interpello e per testi alle quali non è stato dato
accesso in primo grado: 1) Vero che , nel giudizio R.G. Parte_3
9462/2016 ha proceduto al disconoscimento della sola fideiussione datata
26.10.2006 prestata a garanzia del debito della MAST? 2) Vero che le altre
fideiussioni datate 26.11.2004 e 25.1.2001 prestate a garanzia del debito
Contr della MAST non sono state oggetto di disconoscimento? 3) Vero che la
ha inviato in data 15.10.2015 la lettera raccomandata contenente l'invito
alla MAST di rientrare dallo scoperto di conto corrente n. 40554 che
all'epoca presentava un saldo debitore di € 224.492,90 e un affidamento di
€ 161.060,00 (v. doc. 13)? 4) Vero che all'epoca dell'invio della
raccomandata di cui sopra era amministratore e socio Parte_3
lavorante della (v doc. 7)? 5) Vero che era CP_7 Parte_3
delegato a operare sul conto corrente intestato alla MAST (v. doc. 16)? 6)
Vero che , sorella di , è di moglie di Testimone_2 Parte_3 Per_3
Contr
? 7) Vero che è anch'essa garante della in
[...] Testimone_2
relazione alla posizione (v. docc. 7 e 9 fasc. fase monitoria)? Si CP_7
indicano a testi: e tutti Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
presso filiale di Ospitaletto e di Peschiera. Controparte_1
7 Sempre in via istruttoria si chiede ammettersi C.T.U. estimativa del valore
dell'immobile compravenduto e C.T.U. contabile amministrativa. Quanto al
giudizio RG 470/2021: In via principale nel merito: respingere
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 383/2021 del Tribunale di
ES, pubblicata in data 11.02.2021 nonché in ogni caso, tutte le domande
proposte nei confronti della in quanto Controparte_1
inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con conferma integrale della
sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente
grado di giudizio spese e distrazione a favore del procuratore antistatario ex
art. 93 c.p.c.. In via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie
formulate ex adverso in quanto inammissibili ex art. 345 c.p.c. Nella
denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte intenda rimettere in istruttoria
si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi alle quali non è
stato dato accesso in primo grado: 1) Vero che , nel giudizio Parte_3
R.G. 9462/2016 ha proceduto al disconoscimento della sola fideiussione
datata 26.10.2006 prestata a garanzia del debito della MAST? 2) Vero che
le altre fideiussioni datate 26.11.2004 e 25.1.2001 prestate a garanzia del
debito della MAST non sono state oggetto di disconoscimento? 3) Vero che
Contr la ha inviato in data 15.10.2015 la lettera raccomandata contenente
l'invito alla MAST di rientrare dallo scoperto di conto corrente n. 40554 che
all'epoca presentava un saldo debitore di € 224.492,90 e un affidamento di
€ 161.060,00 (v. doc. 13)? 4) Vero che all'epoca dell'invio della
raccomandata di cui sopra era amministratore e socio Parte_3
lavorante della (v doc. 7)? 5) Vero che era CP_7 Parte_3
8 delegato a operare sul conto corrente intestato alla MAST (v. doc. 16)? 6)
Vero che , sorella di , è di moglie di Testimone_2 Parte_3 Per_3
Contr
? 7) Vero che è anch'essa garante della in
[...] Testimone_2
relazione alla posizione (v. docc. 7 e 9 fasc. fase monitoria)? Si CP_7
indicano a testi: e tutti Testimone_3 Tes_4 Testimone_5
presso filiale di Ospitaletto e di Peschiera. Controparte_1
Sempre in via istruttoria si chiede ammettersi C.T.U. estimativa del valore
dell'immobile compravenduto e C.T.U. contabile amministrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
ha convenuto in giudizio il sig. e la società
[...] Parte_3 CP_8
domandando che l'atto n. 104923 del 05.11.2015, con cui il primo ha
[...]
venduto alla seconda un appezzamento di terreno con sovrastante deposito,
siti in via Campiani, a Cellatica (BS), venisse dichiarato, in via principale,
inefficace ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. e, in via subordinata, simulato.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il sig. e la società Parte_3
i quali hanno chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate. Parte_1
Con sentenza n. 383/2021, pubblicata il 04.02.2021, il Tribunale di ES
ha accolto la revocatoria ex art. 2901 c.c. e ha condannato le parti convenute a rifondere alla attrice le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha valutato che:
- la risultava creditrice nei confronti del sig. della somma di CP_1 Pt_3
€ 18.569,20, per saldo debitore del conto corrente ad esso intestato, aperto il
9 21.08.2001, e della somma di € 393.836,39, in forza delle fideiussioni dallo stesso rilasciate negli anni 2004, 2006 e 2011 a garanzia dei debiti della
Cont società CP_10
- si trattava di crediti per i quali la aveva ottenuto i decreti ingiuntivi CP_1
n. 1436/16 e n. 1718/2016, avverso i quali il sig. aveva proposto Pt_3
opposizione, la quale era stata rigettata dal Tribunale di ES con sentenze n. 1075/19 e n. 1441/20;
- pur essendo stata quest'ultima pronuncia impugnata, tale circostanza non incideva sulla legittimazione ad agire della Banca perché, con l'azione revocatoria, era tutelabile anche il credito litigioso (cfr. Cass. n. 4212/2020);
- quanto all'eventus damni, la sostituzione di un immobile libero da gravami con il denaro derivante dalla compravendita aveva comportato di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale e che il convenuto non aveva provato la capienza del proprio patrimonio residuo;
- quanto alla scientia damni, data la anteriorità della maggior parte crediti rispetto all'atto dispositivo e l'onerosità dello stesso, fosse sufficiente la prova che le parti convenute erano consapevoli del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori dell'alienante;
- il sig. era senza dubbio a conoscenza dei propri debiti nei confronti Pt_3
della banca, considerato che uno di questi si riferiva allo scoperto del suo conto corrente e l'altro gravava sulla società di cui egli era stato socio e amministratore dal 2004 al 2016 (quando ne era divenuto liquidatore);
- plurimi indizi dimostravano la scientia damni in capo alla società Parte_1
(precisamente: la costituzione della società era avvenuta pochi giorni prima
10 della compravendita;
il sig. le aveva accordato una insolita dilazione Pt_3
per il pagamento della quasi totalità del prezzo;
il convenuto aveva rinunciato all'ipoteca legale;
non vi era prova della consegna al sig. degli Pt_3
assegni circolari, la cui produzione era peraltro avvenuta tardivamente, né
dell'effettivo incasso degli stessi da parte del venditore, con la conseguenza che non era stato dimostrato il pagamento del prezzo della vendita).
Avverso la sentenza hanno proposto appello separatamente il sig.
[...]
che ne ha chiesto la riforma sulla scorta di tre motivi e la società Pt_3
che ne ha chiesto la riforma sulla scorta di un unico ed articolato Parte_1
motivo.
Si è ritualmente costituita la resistendo Controparte_1
al gravame avversario.
Con ordinanza del 03.11.2021, la Corte ha disposto la riunione della causa di cui al n. 470/2021 R.G. a quella di cui al 467/2021 R.G. e ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
In data 14.07.2023, è intervenuta e, per essa, Controparte_4
quale mandataria, deducendo di essere cessionaria dei crediti CP_5
a tutela dei quali è stata domandata la revocatoria e facendo proprie tutte le domande, istanze, difese, eccezioni, produzioni e deduzioni formulate dall'Istituto di credito nel corso del giudizio.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, il sig. contesta l'esistenza dei crediti Pt_3
a tutela dei quali la ha agito. A suo giudizio, non potrebbe ritenersi CP_1
idonea a fondare l'azione revocatoria un'aspettativa creditoria vantata sulla base della sentenza n. 1441/2020, la cui impugnazione è pendente dinanzi alla Corte d'appello di ES (sub procedimento n. 784/2020).
Deduce, inoltre, che il credito derivante dalle fideiussioni prestate in favore
Contro della società sarebbe stato oggetto di rimessione tacita da parte CP_10
della che, non avendo impugnato la cancellazione della società dal CP_1
registro delle imprese e non avendone richiesto il fallimento, avrebbe posto in essere una condotta incompatibile con la volontà di esigere il pagamento dei crediti vantati nei confronti della società, determinando così l'estinzione della garanzia.
Eccepisce, infine, che la pretesa della Banca si fonderebbe su fideiussioni che egli esclude di aver sottoscritto (nel caso della fideiussione del 2006) o a cui nega di prestato il proprio consenso (nel caso delle fideiussioni del 2004 e del 2011).
Nel caso in esame, è pacifico che l'azione revocatoria è stata esperita dalla a tutela di due distinti crediti, derivanti l'uno dal contratto di conto CP_1
corrente intestato al sig. l'altro da tre contratti di fideiussione Pt_3
sottoscritti dal medesimo a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società
Cont
che tali crediti sono stati oggetto di due distinti procedimenti CP_10
monitori, conclusisi con l'emissione dei decreti ingiuntivi nn. 1718/2016 e
1436/2016; che le opposizioni proposte dal sig. avverso tali Pt_3
12 ingiunzioni sono state rigettate con le sentenze nn. 1075/2019 e 1441/2020;
che la sola sentenza n. 1441/2020, riguardante il d.i. n. 1718/2016, è stata appellata.
Si osserva a riguardo che la circostanza che la sentenza n. 1441/2020 sia stata impugnata per Cassazione non risulta idonea ad incidere sul giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria: infatti, alla luce dell'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione e correttamente richiamato dal Tribunale,
l'azione revocatoria è esperibile anche a tutela del credito eventuale, in veste di credito litigioso (cfr. Cass. SS. UU. 9440/2012; Cass. 5246/2006; Cass.
16722/2009; Cass. 1129/2012; Cass. 11573/2013; Cass. 17257/2023; Cass.
2673/2016; Cass. 3369/2019; Cass. n. 4212/2020).
Si osserva peraltro che, con sentenza 767/2024, pubblicata il 25.07.2024 (cfr.
doc. D – fasc. di II grado , questa Corte ha rigettato l'appello proposto CP_1
avverso la sentenza n. 1441/2020, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Si osserva ulteriormente che, nel caso in esame, dalla condotta della Banca
non può desumersi in alcun modo la volontà di rimettere tacitamente il
Cont credito dalla stessa vantato nei confronti della società alla luce CP_10
del fatto che l'Istituto di credito ha agito in via monitoria per ottenerne il pagamento ed ha resistito all'impugnazione proposta dal fideiussore.
Peraltro, la mancata impugnazione della cancellazione dal registro delle imprese e la omessa richiesta di fallimento non possono determinare l'estinzione della garanzia fideiussoria perché, in caso di estinzione della società, trova applicazione l'art. 1307 cod. civ. in base al quale “Se
13 l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa non
imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati
dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta”.
Si osserva decisivamente che la vanta un Controparte_1
altro credito non contestato nei confronti del sig. relativo Pt_3
all'esposizione debitoria del suo conto corrente personale. Infatti,
l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1436/2016, avente ad oggetto tale credito, è stata rigettata dal Tribunale di ES con sentenza n.
1075/2019 (cfr. doc. 20 fasc. I grado), la quale è divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ne consegue che, anche a voler ritenere fondate, per mera ipotesi, le censure prospettate nel primo motivo di gravame relativamente al debito garantito dal sig. con le fideiussioni prestate Pt_3
Contro per le obbligazioni assunte dalla società la sarebbe stata CP_10 CP_1
comunque legittimata a esperire l'azione revocatoria a tutela di tale ulteriore credito.
Con il secondo motivo di gravame, il sig. censura la sentenza nella Pt_3
parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'atto dispositivo stipulato con
[...]
avesse comportato una modifica della garanzia patrimoniale tale da Pt_1
pregiudicare la creditrice e che egli non avesse assolto all'onere di provare l'esistenza di un patrimonio residuo capiente;
in particolare, lamenta che,
avendo la riconosciuto di aver iscritto ipoteca su altri fabbricati di sua CP_1
proprietà e di proprietà degli altri fideiussori, spettasse a quest'ultima l'onere di dimostrare la somma ricavata dalla loro vendita.
Si osserva, innanzitutto, che le statuizioni oggetto di tale censura fanno
14 applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione
revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del
debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una
maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la
conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni
quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del
debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo
patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del
creditore” (cfr. Cass. 19.07.2018 n. 19207; Cass. n. 2400/2000; Cass. civ. n.
16986/2007).
Si osserva inoltre che, nel caso in esame, è evidente che l'atto dispositivo impugnato, disponendo la sostituzione del compendio immobiliare di proprietà del debitore con denaro, da corrispondersi mediante assegni circolari (di cui peraltro non risultano provati né la consegna né l'incasso),
ha determinato quantomeno una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere meno agevole il soddisfacimento del credito vantato dalla Banca, considerato che il denaro, per sua natura, risulta più facilmente occultabile rispetto al bene immobile.
A fronte di ciò, gravava sul sig. l'onere di provare la capienza del Pt_3
proprio patrimonio residuo e che l'atto dispositivo non avesse reso più
difficoltosa l'esazione del consistente debito sul medesimo gravante, così da
15 escludere qualsivoglia pregiudizio per le ragioni creditorie. Quest'ultimo onere non è stato adempiuto dal suddetto appellante, il quale non ha prodotto alcun documento utile a dimostrare la proprietà di beni ulteriori rispetto a quelli alienati, limitandosi invero alla mera allegazione della loro esistenza.
Non può valere ad esimerlo da tale onere la circostanza che la avesse CP_1
riconosciuto di aver iscritto ipoteca sui beni di proprietà di altro fideiussore
Contro della società (sig.ra ; infatti, la Suprema Corte, CP_10 Testimone_2
pronunciandosi in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (costituzione del fondo patrimoniale), ha stabilito che: “Qualora uno solo tra più
coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è
facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901
c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i
patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento.” (cfr. Cass. 33391/22).
Con il terzo motivo d'appello, il sig. censura l'erroneità della Pt_3
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'atto dispositivo impugnato sia posteriore rispetto al sorgere del credito. Evidenzia a riguardo come la data di emissione del decreto ingiuntivo (18.03.2016) a carico della
Cont Co
e dei fideiussori sia successiva alla stipula della compravendita
(05.11.2015) e come, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto provare la dolosa preordinazione dell'atto al fine di compromettere il soddisfacimento del credito.
Si osserva a riguardo che il sig. è correntista della Pt_3 [...]
a decorrere dal 21.08.2001 (cfr. doc. 1 fasc. I grado Controparte_11 CP_1
16 e che, al 30.10.2015, il saldo del suo conto corrente personale riportava un debito pari ad € 16.943,95 (cfr. doc. 8 fasc. I grado;
analogamente, la CP_1
Contro società di cui l'appellante è fideiussore in forza dei contratti CP_10
stipulati negli anni 2004, 2006 e 2011, presentava un'esposizione debitoria sul conto corrente della Banca appellata, al 31.10.2015, pari a € 224.422,29
(cfr. doc. 9 fasc. I grado . CP_1
Si osserva ulteriormente che la censura prospettata nel terzo motivo parte dall'erroneo presupposto che, ai fini dell'individuazione della data di insorgenza del credito tutelabile in revocatoria, rilevi la data di emissione dei decreti ingiuntivi;
in realtà, la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di
azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., il momento di insorgenza del
credito va individuato non nella data del decreto ingiuntivo o
dell'accertamento giudiziale del credito stesso, bensì nel momento della
stipula della fideiussione o comunque del sorgere del saldo negativo di conto
corrente della società garantita. L'azione revocatoria, infatti, può essere
proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma anche
a tutela di una legittima aspettativa di credito, in coerenza con la sua
funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore quale
garanzia generica delle ragioni creditizie.” (cfr. Cass. 7014/2023)
Tali considerazione inducono a ritenere che la compravendita stipulata tra il
Sig. e sia successiva all'insorgenza dei crediti vantati dalla Pt_3 Parte_1
Banca, con la conseguenza che, ai fini dell'accoglimento della domanda,
risulta sufficiente la prova della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni della
17 creditrice (cd. “dolo generico”), la cui prova “può essere fornita tramite
presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (cfr. Cass.
7014/2023)
Si ritiene che il sig. fosse consapevole del saldo negativo del proprio Pt_3
conto corrente, circostanza peraltro mai contestata da quest'ultimo, il quale invero non svolge alcuna considerazione in merito all'esistenza di tale debito.
Si ritiene inoltre che il sig. fosse altrettanto consapevole dell'ingente Pt_3
Cont debito maturato dalla società nei confronti dell'Istituto di CP_10
credito. Infatti, la deduzione dell'appellante secondo la quale egli non avrebbe avuto contezza dei debiti della società, lavorando come mero conducente dei mezzi di trasporto e non avendo dimestichezza con le questioni amministrative, è contraddetta dalla documentazione prodotta già
in primo grado dalla che attesta che Controparte_11
Cont quest'ultimo era socio e amministratore della dal 2004 al 2016 CP_10
(cfr. doc. 19 fasc. I° Banca) con la conseguenza che si deve ritenere che, in tale veste, avesse certamente avuto conoscenza della intimazione ad adempiere notificata dalla Banca in data 15.10.2015 (cfr. doc. 13 fasc. I°
Banca); inoltre, il medesimo aveva sottoscritto il contratto di conto corrente intestato alla società (cfr. doc. 10 fasc. I° Banca) ed era il soggetto delegato ad operare sul predetto conto (cfr. doc. 16 fasc. I° Banca).
Alla luce di tali elementi fattuali, il Collegio ritiene che, al momento della stipula dell'atto dispositivo impugnato, il sig. fosse ben consapevole Pt_3
dei debiti maturati nei confronti della Banca appellata e del pregiudizio che
18 l'alienazione dell'immobile di Cellatica avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. Ciò determina il rigetto del terzo motivo di gravame.
Con un unico motivo la società contesta la sentenza nella parte in Parte_1
cui il Tribunale ha ritenuto che essa fosse consapevole del pregiudizio che la vendita avrebbe arrecato alle ragioni della Controparte_1
[...]
Precisa che il pagamento del prezzo era avvenuto, in parte, nel momento della stipulazione dell'atto dispositivo (per un valore di 5.000,00 €) e, in parte,
mediante gli assegni circolari, emessi in data 19.11.2015 e intestati al sig.
(per un valore di 137.000,00 €), prodotti da tale appellante il Pt_3
21.06.2018.
Sostiene, inoltre, che la dilazione del pagamento del prezzo era stata accordata per un breve periodo di tempo e che proprio la brevità della dilazione giustificava la rinuncia all'ipoteca legale da parte del sig. Pt_3
sostiene, inoltre la congruità del prezzo del bene rispetto al suo valore di mercato.
Deduce, infine, che la sua amministratrice unica, sig.ra Parte_2
Contro risulta totalmente estranea al sig. e alla società e che la Pt_3 CP_10
circostanza che la costituzione della società fosse avvenuta pochi giorni prima della compravendita deve essere ritenuta irrilevante, considerato che l'acquisto del bene era finalizzato proprio ad intraprendere l'attività
economica prevista nello statuto e nell'oggetto sociale.
Si osserva che la censura in oggetto non scalfisce il quadro indiziario prospettato dal Tribunale, il quale ha ritenuto dimostrata la consapevolezza
19 in capo alla società del pregiudizio arrecato alla Banca da una serie Parte_1
di elementi, quali: la circostanza che l'acquirente sia stata costituita in data
14.10.2015, pochi giorni prima della stipula della compravendita;
l'insolita dilazione del pagamento accordatale dal sig. “in una o più soluzioni Pt_3
e senza interessi” per la quasi totalità del prezzo - 135.000,00 su 142.000,00
€ - e la rinuncia da parte del medesimo all'ipoteca legale sul bene venduto,
nonostante fosse una società di nuova costituzione e priva di Parte_1
liquidità al momento della vendita;
infine, la mancata prova della consegna degli assegni e dell'incasso degli stessi.
In particolare, la società fonda la sua doglianza sulla avvenuta Parte_1
consegna degli assegni al sig. circostanza che, tuttavia, non è stata Pt_3
in alcun modo dimostrata. Infatti, come già statuito dal Tribunale, la produzione degli assegni è stata effettuata in data 21.06.2018, oltre il termine previsto dall'art. 183 co. VI n. 2 cod. proc. civ., quando erano ormai maturate le preclusioni istruttorie;
ne consegue che tale produzione risulta tardiva e,
pertanto, inammissibile;
d'altronde anche volendo considerarla tempestiva,
la produzione degli assegni dimostrerebbe esclusivamente la loro emissione,
non la loro materiale consegna e, soprattutto, il loro incasso da parte dell'alienante, circostanza che la avrebbe potuto agevolmente Parte_1
dimostrare mediante richiesta di copia dei titoli incassati presso la banca emittente e la relativa produzione ovvero da parte dell'alienante mediante la produzione degli estratti conto.
Si osserva decisivamente che tale quadro indiziario è ulteriormente corroborato dalla circostanza che la società pur avendo quale Parte_1
20 oggetto sociale la locazione di beni immobili e pur asserendo di svolgere l'attività di produzione e vendita di prodotti agricoli, dalla data di costituzione e sino al 31.12.2016 ha prodotto ricavi per complessivi €
1.140,00, risultando quindi di fatto non operativa, con una perdita di esercizio di oltre € 15.000,00 (cfr. bilancio di al 31.12.2016, sub doc. 17 Parte_1
fasc. I grado . CP_1
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, nei rapporti fra gli appellanti e la e secondo la regola Controparte_1
generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dei primi e, tenuto conto della diversità dei motivi di gravame formulati dagli appellanti, sono liquidate in conformità alla nota spese depositata in atti, in complessivi €
16.339,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., come per legge, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia di cui al
R.G. 467/2021, € 1.665,00 per la fase introduttiva del giudizio di cui al R.G.
467/2021, € 2.518,00 per la fase di studio della controversia di cui al R.G.
470/2021, € 1.665,00 per la fase introduttiva del giudizio di cui al R.G.
470/2021, € € 3.686,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisionale. Non risultano documentate spese vive di parte appellata
[...]
con la conseguenza che non vi è luogo a Controparte_1
pronunciare sul punto.
Quanto al regolamento delle spese nei rapporti fra gli appellanti e l'intervenuta (in persona della mandataria Controparte_4
21 si rileva che, alla luce del disposto di cui all'art. 2909 c.c. e CP_5
dell'intervenuta cessione dei crediti sulla base dei quali è stata proposta l'azione revocatoria dalla Banca appellata, l'intervento non era necessario con la conseguenza che deve ritenersi la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite in applicazione del principio di causalità.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Tribunale Ordinario di ES n. 383/2021, pubblicata in data
11 febbraio 2021;
2) respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_3
sentenza del Tribunale Ordinario di ES n. 383/2021, pubblicata in data
11 febbraio 2021;
3) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore della delle spese del grado, che liquida in Controparte_1
complessivi € 16.339,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A.;
4) compensa le spese di lite del grado nei rapporti fra gli appellanti e l'intervenuta in persona della mandataria Controparte_4
22 CP_5
5) sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maura Mancini Il Presidente
Dott. Cesare Massetti
23