Art. 2. (Esecuzione dei piani)
Il piano per l'esecuzione delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria e quello per la costruzione di villaggi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono eseguiti - sotto la vigilanza del Ministero anzidetto - secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 19-19, n. 340, in quanto applicabili.
Qualora i terreni acquistati o trasferiti in proprieta' all'Ente nell'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria ricadano in comprensori nei quali gia' operano Consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica e' affidata a questi ultimi dall'Ente anzidetto, sulla base di progetti da sottoporsi alle normali istruttorie tecniche, salva diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il piano per l'esecuzione delle opere di bonifica e trasformazione fondiaria e quello per la costruzione di villaggi ai sensi del precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono eseguiti - sotto la vigilanza del Ministero anzidetto - secondo le norme della legge 27 novembre 1939, n. 1780 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 19-19, n. 340, in quanto applicabili.
Qualora i terreni acquistati o trasferiti in proprieta' all'Ente nell'attuazione del piano di bonifica e trasformazione fondiaria ricadano in comprensori nei quali gia' operano Consorzi di bonifica, l'esecuzione delle opere di bonifica e' affidata a questi ultimi dall'Ente anzidetto, sulla base di progetti da sottoporsi alle normali istruttorie tecniche, salva diversa disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.