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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.1936/2024 promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1
Sig. elettivamente domiciliato in VIA DEI CASALI MOLINARIO 3, ROMA, Parte_2
presso lo studio dell'avv. BATTISTA GIANFRANCO ( ), che lo rappresenta e C.F._1
difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente all'avv. TERRIBILE SCIPIONE ( ) VIA TACITO 23, ROMA C.F._2
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), Società con Socio unico, in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
speciale avv. Francesca Muraca, elettivamente domiciliata in VIA DELLA MOSCOVA 18, MILANO, presso lo studio dell'avv. CASTELLI LUCIANO DUCCIO ( ), che la C.F._3
rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia l'adito Giudice, rigettata ogni contraria istanza: -in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma e revocare, pertanto,
l'opposto decreto ingiuntivo per la manifesta nullità ed inefficacia dello stesso, con conseguente pagina 1 di 5 rimessione degli atti al Giudice ritenuto competente;
-nel merito ed in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, rigettando in ogni caso le pretese e la domanda proposta da siccome inammissibili e/o CP_1
infondate; -con vittoria di spese ed onorario di giudizio, oltre accessori di legge.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, pretesa ed eccezione, così giudicare: in via principale: rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto con il quale è stato ingiunto a di pagare in favore di l'importo di €51.106.866,77, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi moratori e spese del monitorio, come liquidate;
in subordine: condannare Parte_1
a pagare in favore di l'importo di €51.106.866,77, oltre interessi moratori
[...] Controparte_1
dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria: ove ritenuto necessario, ordinare ex art.210 cod. proc. civ. all' c.f. con sede legale in Roma, via Via Guidubaldo Del Controparte_2 P.IVA_3
Monte 45, PEC l'esibizione della documentazione cartacea e/o digitale in Email_1
suo possesso riportante i dati di consumo di gas conseguenti all'attivazione del Servizio di Default da parte di presso tutti i PDR riferibili alla società Controparte_1 Parte_1
(ovverosia, tenuto conto della numerazione che si riferisce al momento dell'attivazione del Servizio di
Default Trasporto, i PDR indicati ai doc. n.36-43 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023); in subordine, chiedere, ai sensi dell'art.213 cod. proc. civ., all' quale società appartenente all'apparato pubblico, Controparte_2
informazioni relative ai dati di consumo di gas conseguenti all'attivazione del Servizio di Default da parte di presso tutti i riferibili alla società (ovverosia, Controparte_1 Parte_1
tenuto conto della numerazione che si riferisce al momento dell'attivazione del Servizio di Default
Trasporto, i PDR indicati ai doc. nn.36-43 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2022, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023); disporre una consulenza tecnica d'ufficio che, previa analisi delle fatture nn.2022006910, 2022007029, 2023000042, 2023000630, 2023001102,
2023001385, 2023005406, 2023005018, 2023004389, 2023003801, 2023002597, e delle note di credito n. 2023003647 e 2023002829, 202300621, 2023001557 emesse da Controparte_1 confermi la correttezza dell'importo richiesto quale corrispettivo per la somministrazione di gas di
Default e le ulteriori voci di costo indicate nei documenti fiscali emessi per i mesi di settembre 2022, ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023 e ciò alla luce della normativa di settore, nonché dei dati definitivi di prelievo prodotti sub doc. nn.15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oltre che dei c.d. file “SBG” prodotti sub doc. nn.27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
pagina 2 di 5 34, 35 e la cui esibizione, per mero scrupolo difensivo, è richiesta anche all' in Controparte_2 ogni caso: condannare ai sensi dell'art.91 cod. proc. civ. alla rifusione delle Parte_1
spese e delle competenze di difesa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 11.01.2024 -iscrizione a ruolo - CP_3 [...]
ha opposto il decreto ingiuntivo n.18130/2023, emesso in favore di Parte_1 CP_1
pubblicato in data 30.11.2023, e notificato in data 12.12.23, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
[...]
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2024, l'opposta CP_1
ha concluso pure come in epigrafe.
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto in parola all'udienza del 26.06.2024, la causa è passata in decisione all'udienza del 12.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter cpc.
Risulta dalla narrativa del ricorso in monitorio che, per quanto qui rileva, l'opposta svolge il servizio di default trasporto (SdDT); nei mesi da settembre a dicembre 2022 e da gennaio ad aprile 2023, non essendo identificabili gli Utenti del Bilanciamento responsabili dei quantitativi di gas naturale consegnati a , in qualità di Utente della Distribuzione -per assenza di relazioni di Parte_1
corrispondenza valide ex art.27 del “Testo unico integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale –Settlement” (“TISG”), approvato dall' , nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore CP_4 CP_1 ha comunicato a l'attivazione del SdDT, per evitare sbilanciamenti nel sistema derivanti dai Pt_1
continui prelievi di gas presso i Punti di Riconsegna di competenza di Controparte, così erogando i volumi di gas di cui alle fatture elencate in ricorso;
perciò, l'opposto vanta un credito verso l'opponente, nella misura indicata in ricorso -cioè, pari ad euro 51.106.866,77 in linea capitale, oltre interessi moratori secondo D. Lgs. n.231/'02 -per cui ha ottenuto l'ingiunzione qui opposta.
Col primo motivo eccepisce l'opponente l'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio, sul rilievo per cui ha sede legale in Roma e l'obbligazione dedotta in giudizio da Parte_1
controparte non è liquida, poiché non è fondata su titolo idoneo “da cui far discendere in maniera certa l'esistenza di una obbligazione di pagamento determinata in capo a e, “tantomeno, poi, Parte_1
sussiste documento alcuno da cui desumere parametri oggettivi predeterminati in forza dei quali CP_1 possa avere correttamente quantificato l'importo riportato nelle fatture unilateralmente emesse, riguardanti peraltro metri cubi di gas che non rivengono da accertamento oggettivo alcuno”.
Né, secondo l'opponente, può rilevare, al tal proposito, il rapporto “di fatto” allegato ex adverso, “il cui pagina 3 di 5 contenuto non rimanda a parametri certi e predeterminati come sarebbe nel caso di somministrazione di gas nell'ambito di un rapporto contrattuale ordinario”, dato che il cd SdDT non può essere qualificato come attività di vendita, bensì, piuttosto, come servizio di bilanciamento, con cui il distributore “regola ex post rapporti di indebito oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di distribuzione”.
Reputa questo giudice che il motivo in parola sia infondato.
Come ha ben evidenziato l'opposto, l'importo, fatturato da e portato in decreto, è stato CP_1
calcolato, in mancanza di titolo negoziale tra le parti, in applicazione del criterio indicato al punto 6.2 della Delibera 249/2012/GAS, del 14.06.2012, inserito nella Sezione 3, relativa all'erogazione CP_4
del servizio di default trasporto nei confronti degli utenti della distribuzione. Si tratta di atto amministrativo proveniente da un'Authority, volto a regolamentare il cd mercato del bilanciamento
(Delibera citata, art.2), per assicurare, cioè, il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi all'interno della rete, onde garantire la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture.
Tale criterio -certo non di agevole intellegibilità, per un non esperto del settore -è, comunque, oggettivamente predeterminato nei suoi elementi di calcolo, e la corretta applicazione in concreto può, perciò, essere previamente verificata dal debitore -con l'ausilio di un tecnico -e vale, perciò, a soddisfare la regola fissata dal Supremo Collegio con la sentenza n.17989/'16, con conseguente applicazione del terzo comma dell'art.1182 cc, in relazione al forum destinatae solutionis ex art.20 cpc.
Col secondo motivo, l'opponente contesta la sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto qui opposto, sia sotto il profilo contabile, con riguardo alle compensazioni effettuate tra fatture e note di credito, in esito alle quali ha computato l'importo azionato in monitorio, sia con riguardo alle quantità di gas prelevate in esecuzione del cd SdDT e consegnate all'opponente.
Anche tale profilo di merito è, secondo questo giudice, infondato.
L'opposto ha prodotto i dati di prelievo di gas riconducibili ai Punti di Riconsegna di (docc.5-12, Pt_1
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ha elencato -in prima memoria ex art.171 ter cpc, pag.
3 -le poste contabili che hanno formato l'importo azionato in monitorio, mentre l'opponente, pur avendo ricevuto le fatture qui azionate, e le comunicazioni di attivazione del Servizio di default, tra settembre 2022 e aprile 2023 (docc.
7-14 in allegato al ricorso in monitorio), non risulta avere svolto, in corso di rapporto, contestazione alcuna né richiesta di chiarimenti. Quanto a quelli qui svolti, si tratta di rilievi generici e, perciò, inidonei a fondare indagine peritale d'ufficio, meramente esplorativa, tenuto conto che l'opposto sottolinea -in memoria di replica alla conclusionale, pagr.2, pag.
6 -che controparte pagina 4 di 5 aveva la possibilità di “accedere al Sistema Informativo Integrato (SII) per visualizzare i dati comprovanti le allocazioni associate ai PDR di sua competenza (c.d. file SBG), gli stessi file che proprio utilizza per l'elaborazione delle fatture da emettere nei confronti degli Utenti della CP_1
Distribuzione beneficiari del SDT”.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, ex art.91 cpc, alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo n.18130/2023 pubblicato in data 30.11.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate, per la fase d'opposizione, in €140.912,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.1936/2024 promossa da
C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1
Sig. elettivamente domiciliato in VIA DEI CASALI MOLINARIO 3, ROMA, Parte_2
presso lo studio dell'avv. BATTISTA GIANFRANCO ( ), che lo rappresenta e C.F._1
difende per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, unitamente all'avv. TERRIBILE SCIPIONE ( ) VIA TACITO 23, ROMA C.F._2
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), Società con Socio unico, in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
speciale avv. Francesca Muraca, elettivamente domiciliata in VIA DELLA MOSCOVA 18, MILANO, presso lo studio dell'avv. CASTELLI LUCIANO DUCCIO ( ), che la C.F._3
rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia l'adito Giudice, rigettata ogni contraria istanza: -in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma e revocare, pertanto,
l'opposto decreto ingiuntivo per la manifesta nullità ed inefficacia dello stesso, con conseguente pagina 1 di 5 rimessione degli atti al Giudice ritenuto competente;
-nel merito ed in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti, rigettando in ogni caso le pretese e la domanda proposta da siccome inammissibili e/o CP_1
infondate; -con vittoria di spese ed onorario di giudizio, oltre accessori di legge.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, pretesa ed eccezione, così giudicare: in via principale: rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto con il quale è stato ingiunto a di pagare in favore di l'importo di €51.106.866,77, oltre Parte_1 Controparte_1
interessi moratori e spese del monitorio, come liquidate;
in subordine: condannare Parte_1
a pagare in favore di l'importo di €51.106.866,77, oltre interessi moratori
[...] Controparte_1
dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria: ove ritenuto necessario, ordinare ex art.210 cod. proc. civ. all' c.f. con sede legale in Roma, via Via Guidubaldo Del Controparte_2 P.IVA_3
Monte 45, PEC l'esibizione della documentazione cartacea e/o digitale in Email_1
suo possesso riportante i dati di consumo di gas conseguenti all'attivazione del Servizio di Default da parte di presso tutti i PDR riferibili alla società Controparte_1 Parte_1
(ovverosia, tenuto conto della numerazione che si riferisce al momento dell'attivazione del Servizio di
Default Trasporto, i PDR indicati ai doc. n.36-43 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023); in subordine, chiedere, ai sensi dell'art.213 cod. proc. civ., all' quale società appartenente all'apparato pubblico, Controparte_2
informazioni relative ai dati di consumo di gas conseguenti all'attivazione del Servizio di Default da parte di presso tutti i riferibili alla società (ovverosia, Controparte_1 Parte_1
tenuto conto della numerazione che si riferisce al momento dell'attivazione del Servizio di Default
Trasporto, i PDR indicati ai doc. nn.36-43 relativi ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2022, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023); disporre una consulenza tecnica d'ufficio che, previa analisi delle fatture nn.2022006910, 2022007029, 2023000042, 2023000630, 2023001102,
2023001385, 2023005406, 2023005018, 2023004389, 2023003801, 2023002597, e delle note di credito n. 2023003647 e 2023002829, 202300621, 2023001557 emesse da Controparte_1 confermi la correttezza dell'importo richiesto quale corrispettivo per la somministrazione di gas di
Default e le ulteriori voci di costo indicate nei documenti fiscali emessi per i mesi di settembre 2022, ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023 e ciò alla luce della normativa di settore, nonché dei dati definitivi di prelievo prodotti sub doc. nn.15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oltre che dei c.d. file “SBG” prodotti sub doc. nn.27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
pagina 2 di 5 34, 35 e la cui esibizione, per mero scrupolo difensivo, è richiesta anche all' in Controparte_2 ogni caso: condannare ai sensi dell'art.91 cod. proc. civ. alla rifusione delle Parte_1
spese e delle competenze di difesa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 11.01.2024 -iscrizione a ruolo - CP_3 [...]
ha opposto il decreto ingiuntivo n.18130/2023, emesso in favore di Parte_1 CP_1
pubblicato in data 30.11.2023, e notificato in data 12.12.23, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
[...]
Costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2024, l'opposta CP_1
ha concluso pure come in epigrafe.
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto in parola all'udienza del 26.06.2024, la causa è passata in decisione all'udienza del 12.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art.127 ter cpc.
Risulta dalla narrativa del ricorso in monitorio che, per quanto qui rileva, l'opposta svolge il servizio di default trasporto (SdDT); nei mesi da settembre a dicembre 2022 e da gennaio ad aprile 2023, non essendo identificabili gli Utenti del Bilanciamento responsabili dei quantitativi di gas naturale consegnati a , in qualità di Utente della Distribuzione -per assenza di relazioni di Parte_1
corrispondenza valide ex art.27 del “Testo unico integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale –Settlement” (“TISG”), approvato dall' , nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore CP_4 CP_1 ha comunicato a l'attivazione del SdDT, per evitare sbilanciamenti nel sistema derivanti dai Pt_1
continui prelievi di gas presso i Punti di Riconsegna di competenza di Controparte, così erogando i volumi di gas di cui alle fatture elencate in ricorso;
perciò, l'opposto vanta un credito verso l'opponente, nella misura indicata in ricorso -cioè, pari ad euro 51.106.866,77 in linea capitale, oltre interessi moratori secondo D. Lgs. n.231/'02 -per cui ha ottenuto l'ingiunzione qui opposta.
Col primo motivo eccepisce l'opponente l'incompetenza per territorio del giudice adito in monitorio, sul rilievo per cui ha sede legale in Roma e l'obbligazione dedotta in giudizio da Parte_1
controparte non è liquida, poiché non è fondata su titolo idoneo “da cui far discendere in maniera certa l'esistenza di una obbligazione di pagamento determinata in capo a e, “tantomeno, poi, Parte_1
sussiste documento alcuno da cui desumere parametri oggettivi predeterminati in forza dei quali CP_1 possa avere correttamente quantificato l'importo riportato nelle fatture unilateralmente emesse, riguardanti peraltro metri cubi di gas che non rivengono da accertamento oggettivo alcuno”.
Né, secondo l'opponente, può rilevare, al tal proposito, il rapporto “di fatto” allegato ex adverso, “il cui pagina 3 di 5 contenuto non rimanda a parametri certi e predeterminati come sarebbe nel caso di somministrazione di gas nell'ambito di un rapporto contrattuale ordinario”, dato che il cd SdDT non può essere qualificato come attività di vendita, bensì, piuttosto, come servizio di bilanciamento, con cui il distributore “regola ex post rapporti di indebito oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente rimasto allacciato alla rete di distribuzione”.
Reputa questo giudice che il motivo in parola sia infondato.
Come ha ben evidenziato l'opposto, l'importo, fatturato da e portato in decreto, è stato CP_1
calcolato, in mancanza di titolo negoziale tra le parti, in applicazione del criterio indicato al punto 6.2 della Delibera 249/2012/GAS, del 14.06.2012, inserito nella Sezione 3, relativa all'erogazione CP_4
del servizio di default trasporto nei confronti degli utenti della distribuzione. Si tratta di atto amministrativo proveniente da un'Authority, volto a regolamentare il cd mercato del bilanciamento
(Delibera citata, art.2), per assicurare, cioè, il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi all'interno della rete, onde garantire la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture.
Tale criterio -certo non di agevole intellegibilità, per un non esperto del settore -è, comunque, oggettivamente predeterminato nei suoi elementi di calcolo, e la corretta applicazione in concreto può, perciò, essere previamente verificata dal debitore -con l'ausilio di un tecnico -e vale, perciò, a soddisfare la regola fissata dal Supremo Collegio con la sentenza n.17989/'16, con conseguente applicazione del terzo comma dell'art.1182 cc, in relazione al forum destinatae solutionis ex art.20 cpc.
Col secondo motivo, l'opponente contesta la sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto qui opposto, sia sotto il profilo contabile, con riguardo alle compensazioni effettuate tra fatture e note di credito, in esito alle quali ha computato l'importo azionato in monitorio, sia con riguardo alle quantità di gas prelevate in esecuzione del cd SdDT e consegnate all'opponente.
Anche tale profilo di merito è, secondo questo giudice, infondato.
L'opposto ha prodotto i dati di prelievo di gas riconducibili ai Punti di Riconsegna di (docc.5-12, Pt_1
in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), ha elencato -in prima memoria ex art.171 ter cpc, pag.
3 -le poste contabili che hanno formato l'importo azionato in monitorio, mentre l'opponente, pur avendo ricevuto le fatture qui azionate, e le comunicazioni di attivazione del Servizio di default, tra settembre 2022 e aprile 2023 (docc.
7-14 in allegato al ricorso in monitorio), non risulta avere svolto, in corso di rapporto, contestazione alcuna né richiesta di chiarimenti. Quanto a quelli qui svolti, si tratta di rilievi generici e, perciò, inidonei a fondare indagine peritale d'ufficio, meramente esplorativa, tenuto conto che l'opposto sottolinea -in memoria di replica alla conclusionale, pagr.2, pag.
6 -che controparte pagina 4 di 5 aveva la possibilità di “accedere al Sistema Informativo Integrato (SII) per visualizzare i dati comprovanti le allocazioni associate ai PDR di sua competenza (c.d. file SBG), gli stessi file che proprio utilizza per l'elaborazione delle fatture da emettere nei confronti degli Utenti della CP_1
Distribuzione beneficiari del SDT”.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente, ex art.91 cpc, alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo n.18130/2023 pubblicato in data 30.11.2023, che, perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate, per la fase d'opposizione, in €140.912,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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