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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa IA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO sostituito dall'Avv. ESPOSITO
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. BARRUI DIANA sostituito dall'Avv. RISI
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA RI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 306/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. BARRUI DIANA Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 23.11.2011 la ) ha Parte_2
convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro la società (infra contestando Parte_1 CP_2
la legittimità di due fatture la n. 2010021179040 per l'importo di € 2.736,33 e la n. 2010021179041 pe l'importo di € 122.808,68 entrambe del 09.12.2010 per consumi idrici registrati dal 31.12.2005 al
30.11.2010 per un totale di € 125.545,01, lamentando, in particolare, l'erogazione di acqua non potabile per lunghi periodi. pagina 2 di 7 Ha chiesto, pertanto, l'annullamento o la riduzione del corrispettivo preteso.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha contestato le prospettazioni di parte attrice Parte_1
ed ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa istruita con produzioni documentali, escussione testi e consulenza tecnica é stata decisa con sentenza n.277/2021 del 19.3.2021 con la quale il Tribunale adito ha accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando che l'importo dovuto dalla ad ammontasse ad € 98.965,08 CP_1 Pt_1
ed ha riconosciuto il diritto dell'utente a una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1490 c.c. per la fornitura di un bene non idoneo all'uso cui è destinato;
a tal proposito, il Giudice, aderendo all'ipotesi A formulata dal CTU, ha applicato una riduzione equitativa del 50% sulla sola tariffa relativa ai consumi idrici per i periodi di accertata non potabilità ed ha rigettato le altre domande attoree disponendo la compensazione delle spese della ctu e di quelle del giudizio.
Avverso la stessa ha interposto appello la società con il quale ha lamentato: 1) l'erronea Pt_1
valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Giudice posto a fondamento della decisione le ordinanze sindacali, ritenute inidonee a provare con certezza la non potabilità dell'acqua nei luoghi e per i periodi di causa;
2) l'erronea e illogica adesione all'ipotesi A della CTU, ritenuta ingiustificata, sostenendo la maggiore correttezza dell'ipotesi B, che limitava i periodi di non potabilità e non considerava le ordinanze emesse in via "cautelativa". 3) la violazione e la falsa applicazione della normativa di settore (D.Lgs. 152/2006) nonché contraddittorietà della motivazione, per aver il Giudice, da un lato, dichiarato inapplicabile il provvedimento CIP n. 26/1975 e, dall'altro, utilizzato il criterio di riduzione del 50% ivi previsto in via equitativa, determinando una decurtazione sproporzionata. Ha concluso in conformità.
La ha contestato le censure avverse e ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
10 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di cui appresso.
pagina 3 di 7 Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta la valutazione delle prove operata dal
Giudice di prime cure, è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che le ordinanze sindacali prodotte in atti costituissero idonea prova della non potabilità dell'acqua erogata nei periodi in esse indicati.
Tali provvedimenti, emanati dall'autorità sanitaria locale a tutela della salute pubblica, rappresentano atti amministrativi che certificano, sulla base di accertamenti tecnici (prelievi ASL), una situazione di fatto, ovvero la non conformità dell'acqua ai parametri di legge per il consumo umano. Incombeva, inverso, sul gestore, l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando la piena potabilità Parte_1
della risorsa idrica fornita o l'estraneità dell'utenza della alle aree interessate dai divieti, CP_1
prova che nel caso di specie non è stata offerta.
Il Giudice di primo grado ha, inoltre, correttamente valorizzato le risultanze della CTU espletata, la quale ha svolto un'analisi tecnica dettagliata proprio a partire dalla documentazione in atti, incluse le suddette ordinanze. La CTU, come ausilio tecnico del Giudice ha, infatti, il compito di fornire gli elementi di valutazione necessari per la decisione ed il Tribunale ha fatto buon governo dei poteri di valutazione delle prove, fondando il proprio convincimento su elementi oggettivi e congruamente motivati.
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla scelta dell'ipotesi A di ricalcolo formulata nella CTU,
è destituito di fondamento.
Il CTU, Dott. ha prospettato due ipotesi alternative basate su una diversa interpretazione della Per_1
durata degli effetti delle ordinanze di non potabilità. L'Ipotesi A, accolta dal Tribunale, considera la non potabilità perdurante fino alla successiva ordinanza di revoca (o, in assenza, fino alla successiva ordinanza di non potabilità) e riconosce efficacia anche ai provvedimenti emessi in via "cautelativa".
L'Ipotesi B, sostenuta da adotta un criterio più restrittivo. Pt_1
La scelta del Giudice di prime cure di aderire all'Ipotesi A è logica e giuridicamente corretta in quanto, in assenza di un'ordinanza di revoca, è ragionevole presumere che la situazione di non potabilità, ufficialmente accertata, sia persistita. L'onere di provare il ripristino delle condizioni di potabilità gravava sul gestore del servizio, quale parte debitrice della prestazione. In mancanza di tale prova, il pagina 4 di 7 periodo di inadempimento si estende correttamente fino al successivo provvedimento che ne dichiari la cessazione.
La distinzione tra ordinanze "definitive" e "cautelative" è irrilevante ai fini della qualitas del bene fornito.
Un'ordinanza cautelativa che vieta l'uso dell'acqua per scopi potabili, basata su "difficoltà alla potabilizzazione" e sulla torbidità dell'acqua, accerta de facto l'inidoneità della risorsa al consumo umano in quel determinato periodo;
per l'utente, infatti, l'effetto è identico: la prestazione ricevuta è viziata e inidonea all'uso principale cui è destinata. Pertanto, anche per i periodi coperti da tali ordinanze, sussiste il diritto alla riduzione del corrispettivo.
La valutazione del giudice di merito nella scelta tra le diverse ipotesi prospettate dal CTU è espressione di un potere discrezionale che, se congruamente motivato come nel caso di specie, è insindacabile in sede di gravame.
Il terzo motivo di appello, con cui si contesta la riduzione del 50% dei soli importi maturati a titolo di consumi idrici, merita pregio.
Il Tribunale ha correttamente premesso che la disciplina tariffaria speciale di cui al provvedimento CIP
n. 26/1975 è stata superata dalla normativa successiva, in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e che ciò non esclude il diritto dell'utente a una riduzione del prezzo ai sensi delle norme generali del codice civile in materia di compravendita (applicabili alla somministrazione ex art. 1570 c.c.), qualora il bene fornito sia viziato e di valore inferiore a quello pattuito (art. 1492 c.c.). L'erogazione di acqua non potabile costituisce, infatti, un inesatto adempimento contrattuale, poiché il bene fornito è privo di una qualità essenziale promessa. In assenza di una norma specifica che determini la misura della riduzione, il
Giudice può e deve ricorrere a un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., principio di carattere generale applicabile anche in materia di “actio quanti minoris”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha utilizzato il criterio del 50% sulla quota relativa ai consumi idrici, previsto dalla normativa pregressa, non in applicazione diretta della stessa, ma quale "parametro di riferimento" per la sua valutazione equitativa.
Tuttavia tale scelta non appare conforme all'orientamento giurisprudenziale attuale di questa Corte che, pur riconoscendo la legittimità di detto criterio equitativo per ristorare l'utente del minor valore della prestazione ricevuta, ritiene più corretto applicare il criterio del ricalcolo basato sulla detrazione pagina 5 di 7 della sola quota della “potabilizzazione” contenuta all'interno della voce “servizio idrico” (la quale comprende al suo interno le diverse voci di potabilizzazione, captazione, stoccaggio e distribuzione - queste ultime tre correttamente erogate dal gestore), da calcolarsi avendo riguardo ai periodi individuati nella CTU nell'ipotesi A.
Ciò detto, considerato che, il gestore ha fornito le modalità di ricalcolo della voce “potabilizzazione” incontestate dalla e, ritenuto che “la voce idrica incide sui costi complessivi del servizio CP_1
integrato nella misura del 43 %; che i costi complessivi di potabilizzazione rappresentano il 25% dei costi totali della sola voce idrica, e dunque il 25% del predetto 43%; che detti costi non possono essere integralmente abbattuti atteso che il servizio è stato comunque reso ed il relativo costo sostenuto;
”, questa Corte ritiene che la riduzione deve essere fatta solo in relazione al costo di potabilizzazione, pari equitativamente al 12% della quota di idrico, ossia a circa il 5% del costo globale a metro cubo del servizio moltiplicata per il numero dei giorni si disservizio individuati nell'ipotesi A della CTU. Tale riduzione di prezzo non mira a rimborsare al gestore un costo specifico, ma a riequilibrare il sinallagma contrattuale a fronte del minor valore del bene fornito all'utente, il quale paga per ricevere l'acqua potabile e, invece, ne riceve una non idonea al consumo umano.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere parzialmente accolto, con ordine alla società di gestione di rideterminare gli importi relativi alle fatture n. 2010021179040 di € 2.736,33 e la n.
2010021179041 di € 122.808,68 entrambe del 09.12.2010 con riduzione del 12% della quota idrico.
Alla luce di quanto sopra, vista la parziale soccombenza dell'Ente gestore, deve procedersi alla compensazione di 2/3 delle spese di lite per il presente grado di giudizio con condanna dell'appellante al pagamento del restante 1/3 determinato come da dispositivo, secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 23/2022 del 18.01.2022, che per il resto si conferma:
1) ordina ad di ricalcolare gli importi richiesti nelle fatture n. 2010021179040 di € Parte_1
2.736,33 e n. 2010021179041 di € 122.808,68 entrambe del 09.12.2010 con riduzione del 12% della pagina 6 di 7 quota idrico come indicato in parte motiva;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura dei 2/3 e condanna al pagamento del restante 1/3 in favore dell'appellata Parte_1 Parte_2
liquidato in € 2386,66 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sassari 10.10.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa IA RI
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa IA RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PISENTI FRANCESCO sostituito dall'Avv. ESPOSITO
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. BARRUI DIANA sostituito dall'Avv. RISI
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA RI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa IA RI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 306/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. BARRUI DIANA Controparte_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione del 23.11.2011 la ) ha Parte_2
convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro la società (infra contestando Parte_1 CP_2
la legittimità di due fatture la n. 2010021179040 per l'importo di € 2.736,33 e la n. 2010021179041 pe l'importo di € 122.808,68 entrambe del 09.12.2010 per consumi idrici registrati dal 31.12.2005 al
30.11.2010 per un totale di € 125.545,01, lamentando, in particolare, l'erogazione di acqua non potabile per lunghi periodi. pagina 2 di 7 Ha chiesto, pertanto, l'annullamento o la riduzione del corrispettivo preteso.
All'atto della sua costituzione in giudizio ha contestato le prospettazioni di parte attrice Parte_1
ed ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa istruita con produzioni documentali, escussione testi e consulenza tecnica é stata decisa con sentenza n.277/2021 del 19.3.2021 con la quale il Tribunale adito ha accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando che l'importo dovuto dalla ad ammontasse ad € 98.965,08 CP_1 Pt_1
ed ha riconosciuto il diritto dell'utente a una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1490 c.c. per la fornitura di un bene non idoneo all'uso cui è destinato;
a tal proposito, il Giudice, aderendo all'ipotesi A formulata dal CTU, ha applicato una riduzione equitativa del 50% sulla sola tariffa relativa ai consumi idrici per i periodi di accertata non potabilità ed ha rigettato le altre domande attoree disponendo la compensazione delle spese della ctu e di quelle del giudizio.
Avverso la stessa ha interposto appello la società con il quale ha lamentato: 1) l'erronea Pt_1
valutazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il Giudice posto a fondamento della decisione le ordinanze sindacali, ritenute inidonee a provare con certezza la non potabilità dell'acqua nei luoghi e per i periodi di causa;
2) l'erronea e illogica adesione all'ipotesi A della CTU, ritenuta ingiustificata, sostenendo la maggiore correttezza dell'ipotesi B, che limitava i periodi di non potabilità e non considerava le ordinanze emesse in via "cautelativa". 3) la violazione e la falsa applicazione della normativa di settore (D.Lgs. 152/2006) nonché contraddittorietà della motivazione, per aver il Giudice, da un lato, dichiarato inapplicabile il provvedimento CIP n. 26/1975 e, dall'altro, utilizzato il criterio di riduzione del 50% ivi previsto in via equitativa, determinando una decurtazione sproporzionata. Ha concluso in conformità.
La ha contestato le censure avverse e ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza
10 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato per i motivi di cui appresso.
pagina 3 di 7 Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante contesta la valutazione delle prove operata dal
Giudice di prime cure, è infondato.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che le ordinanze sindacali prodotte in atti costituissero idonea prova della non potabilità dell'acqua erogata nei periodi in esse indicati.
Tali provvedimenti, emanati dall'autorità sanitaria locale a tutela della salute pubblica, rappresentano atti amministrativi che certificano, sulla base di accertamenti tecnici (prelievi ASL), una situazione di fatto, ovvero la non conformità dell'acqua ai parametri di legge per il consumo umano. Incombeva, inverso, sul gestore, l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando la piena potabilità Parte_1
della risorsa idrica fornita o l'estraneità dell'utenza della alle aree interessate dai divieti, CP_1
prova che nel caso di specie non è stata offerta.
Il Giudice di primo grado ha, inoltre, correttamente valorizzato le risultanze della CTU espletata, la quale ha svolto un'analisi tecnica dettagliata proprio a partire dalla documentazione in atti, incluse le suddette ordinanze. La CTU, come ausilio tecnico del Giudice ha, infatti, il compito di fornire gli elementi di valutazione necessari per la decisione ed il Tribunale ha fatto buon governo dei poteri di valutazione delle prove, fondando il proprio convincimento su elementi oggettivi e congruamente motivati.
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla scelta dell'ipotesi A di ricalcolo formulata nella CTU,
è destituito di fondamento.
Il CTU, Dott. ha prospettato due ipotesi alternative basate su una diversa interpretazione della Per_1
durata degli effetti delle ordinanze di non potabilità. L'Ipotesi A, accolta dal Tribunale, considera la non potabilità perdurante fino alla successiva ordinanza di revoca (o, in assenza, fino alla successiva ordinanza di non potabilità) e riconosce efficacia anche ai provvedimenti emessi in via "cautelativa".
L'Ipotesi B, sostenuta da adotta un criterio più restrittivo. Pt_1
La scelta del Giudice di prime cure di aderire all'Ipotesi A è logica e giuridicamente corretta in quanto, in assenza di un'ordinanza di revoca, è ragionevole presumere che la situazione di non potabilità, ufficialmente accertata, sia persistita. L'onere di provare il ripristino delle condizioni di potabilità gravava sul gestore del servizio, quale parte debitrice della prestazione. In mancanza di tale prova, il pagina 4 di 7 periodo di inadempimento si estende correttamente fino al successivo provvedimento che ne dichiari la cessazione.
La distinzione tra ordinanze "definitive" e "cautelative" è irrilevante ai fini della qualitas del bene fornito.
Un'ordinanza cautelativa che vieta l'uso dell'acqua per scopi potabili, basata su "difficoltà alla potabilizzazione" e sulla torbidità dell'acqua, accerta de facto l'inidoneità della risorsa al consumo umano in quel determinato periodo;
per l'utente, infatti, l'effetto è identico: la prestazione ricevuta è viziata e inidonea all'uso principale cui è destinata. Pertanto, anche per i periodi coperti da tali ordinanze, sussiste il diritto alla riduzione del corrispettivo.
La valutazione del giudice di merito nella scelta tra le diverse ipotesi prospettate dal CTU è espressione di un potere discrezionale che, se congruamente motivato come nel caso di specie, è insindacabile in sede di gravame.
Il terzo motivo di appello, con cui si contesta la riduzione del 50% dei soli importi maturati a titolo di consumi idrici, merita pregio.
Il Tribunale ha correttamente premesso che la disciplina tariffaria speciale di cui al provvedimento CIP
n. 26/1975 è stata superata dalla normativa successiva, in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e che ciò non esclude il diritto dell'utente a una riduzione del prezzo ai sensi delle norme generali del codice civile in materia di compravendita (applicabili alla somministrazione ex art. 1570 c.c.), qualora il bene fornito sia viziato e di valore inferiore a quello pattuito (art. 1492 c.c.). L'erogazione di acqua non potabile costituisce, infatti, un inesatto adempimento contrattuale, poiché il bene fornito è privo di una qualità essenziale promessa. In assenza di una norma specifica che determini la misura della riduzione, il
Giudice può e deve ricorrere a un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., principio di carattere generale applicabile anche in materia di “actio quanti minoris”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha utilizzato il criterio del 50% sulla quota relativa ai consumi idrici, previsto dalla normativa pregressa, non in applicazione diretta della stessa, ma quale "parametro di riferimento" per la sua valutazione equitativa.
Tuttavia tale scelta non appare conforme all'orientamento giurisprudenziale attuale di questa Corte che, pur riconoscendo la legittimità di detto criterio equitativo per ristorare l'utente del minor valore della prestazione ricevuta, ritiene più corretto applicare il criterio del ricalcolo basato sulla detrazione pagina 5 di 7 della sola quota della “potabilizzazione” contenuta all'interno della voce “servizio idrico” (la quale comprende al suo interno le diverse voci di potabilizzazione, captazione, stoccaggio e distribuzione - queste ultime tre correttamente erogate dal gestore), da calcolarsi avendo riguardo ai periodi individuati nella CTU nell'ipotesi A.
Ciò detto, considerato che, il gestore ha fornito le modalità di ricalcolo della voce “potabilizzazione” incontestate dalla e, ritenuto che “la voce idrica incide sui costi complessivi del servizio CP_1
integrato nella misura del 43 %; che i costi complessivi di potabilizzazione rappresentano il 25% dei costi totali della sola voce idrica, e dunque il 25% del predetto 43%; che detti costi non possono essere integralmente abbattuti atteso che il servizio è stato comunque reso ed il relativo costo sostenuto;
”, questa Corte ritiene che la riduzione deve essere fatta solo in relazione al costo di potabilizzazione, pari equitativamente al 12% della quota di idrico, ossia a circa il 5% del costo globale a metro cubo del servizio moltiplicata per il numero dei giorni si disservizio individuati nell'ipotesi A della CTU. Tale riduzione di prezzo non mira a rimborsare al gestore un costo specifico, ma a riequilibrare il sinallagma contrattuale a fronte del minor valore del bene fornito all'utente, il quale paga per ricevere l'acqua potabile e, invece, ne riceve una non idonea al consumo umano.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere parzialmente accolto, con ordine alla società di gestione di rideterminare gli importi relativi alle fatture n. 2010021179040 di € 2.736,33 e la n.
2010021179041 di € 122.808,68 entrambe del 09.12.2010 con riduzione del 12% della quota idrico.
Alla luce di quanto sopra, vista la parziale soccombenza dell'Ente gestore, deve procedersi alla compensazione di 2/3 delle spese di lite per il presente grado di giudizio con condanna dell'appellante al pagamento del restante 1/3 determinato come da dispositivo, secondo i valori minimi del relativo scaglione, stante la non complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da in Parte_1
parziale riforma della sentenza n. 23/2022 del 18.01.2022, che per il resto si conferma:
1) ordina ad di ricalcolare gli importi richiesti nelle fatture n. 2010021179040 di € Parte_1
2.736,33 e n. 2010021179041 di € 122.808,68 entrambe del 09.12.2010 con riduzione del 12% della pagina 6 di 7 quota idrico come indicato in parte motiva;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura dei 2/3 e condanna al pagamento del restante 1/3 in favore dell'appellata Parte_1 Parte_2
liquidato in € 2386,66 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sassari 10.10.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa IA RI
pagina 7 di 7