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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
dott.ssa Federica Ballarin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 5035/2024
promossa con ricorso da:
CF: nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Verona, Viale delle Repubblica 16, in qualità di curatrice di , rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Annavittoria Devoto e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via
Pietro Frattini n. 3
RICORRENTE
, CF: nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 Ricorrente: Revocarsi la misura dell'inabilitazione relativa a disposta con Parte_2
sentenza del Tribunale di Verona n. 960/1990 e disporsi l'apertura dell'amministrazione di sostegno,
con la nomina quale amministratore provvisorio e urgente della SI.ra ; Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.08.2024 la SI.ra , in qualità di curatrice del fratello Parte_1
chiedeva che il Tribunale di Verona dichiarasse la revoca dell'inabilitazione pronunciata con Pt_2
sentenza n. 960/1990 nei confronti di quest'ultimo.
Evidenziava che l'inabilitato, di cui era stata accertata (con CTU) l'incapacità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione del suo patrimonio, a tutt'oggi conservava ancora una discreta autonomia
: egli vive, infatti, da solo in un appartamento, possiede un'automobile, ha piena libertà di movimento e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, provvedendo alla cura dei propri interessi e bisogni quotidiani.
Sottolineava inoltre, come, disponendo di un patrimonio di € 300.000,00 investiti in BPT, l'attività del curatore in questi anni era consistita nel richiedere periodicamente il disinvestimento parziale del patrimonio del beneficiario e/o l'autorizzazione a investire diversamente il patrimonio e come l'istituto dell'amministrazione di sostegno fosse, rispetto all'inabilitazione, una misura di protezione sicuramente prioritaria per la tutela di soggetti, come il fratello, non pienamente autonomi.
Il ricorso veniva ritualmente notificato all'inabilitato, ai parenti e al PM per l'udienza del 27 Gennaio
2025.
All'esame il SI. appare tranquillo;
ha 61 anni, riferisce di essere di ex volontario Parte_2
della Protezione civile;
vive con la mamma e una badante 24 h su 24 h.
Soffre di un ritardo mentale e di altre patologie.
Dal punto di vista economico dispone della quota di 1/3 di un appartamento e di un garage a Verona, di un'automobile, di un prodotto assicurativo “CA Vita Gestione 2 Plus” del valore di € 1.027.000,00 e di
€ 300,000,00 investiti in BPT.
pagina 2 di 3 Orbene, ritiene il Collegio, valutate le particolarità delle fattispecie, che la migliore tutela per il convenuto sia costituita dall'amministrazione di sostegno proprio per la sua duttilità e capacità di adeguarsi alle eSIenze del soggetto ed all'evolversi delle situazioni.
Tale istituto, inoltre risulta maggiormente idoneo nella fattispecie per le sue caratteristiche di flessibilità e più facile applicazione;
il disposto dell'art 405 cc consente al GT di modellare l'area dell'incapacità in ragione degli specifici bisogni di protezione e delle eventuali eSIenze di cura,
nonchè di modificare e integrare agevolmente, attraverso le procedure previste dall'art. 407, comma 4,
il decreto inziale secondo l'evoluzione della situazione personale e patrimoniale del beneficiario.
La domanda, pertanto, deve esser accolta, con conseguente perfezionamento ex art. 405 comma 3 c.c.,
della procedura per la nomina di amministrazione di sostegno.
Nulla si dispone in punto spese.
P.Q.M
- revoca l'inabilitazione disposta dal Tribunale di Verona con sentenza n. 960/1990 nei confronti di
Parte_2
visto l'art. 418 c.c. dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- visti gli artt. 418 e 405 c.c. nomina amministratore di sostegno provvisorio di Parte_2
nato a [...] il [...], la SI.ra , nata a [...] il [...] la quale Parte_1
presterà giuramento quanto prima avanti al Giudice Tutelare;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Cosi deciso nella camera di ConSIlio della prima Sezione Civile in data 06.02.2025
II GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Got. Dott.ssa Federica Ballarin Dott.ssa Antonella Guerra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Guerra Presidente
dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice
dott.ssa Federica Ballarin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 5035/2024
promossa con ricorso da:
CF: nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Verona, Viale delle Repubblica 16, in qualità di curatrice di , rappresentata e Parte_2
difesa dall'avv. Annavittoria Devoto e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via
Pietro Frattini n. 3
RICORRENTE
, CF: nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 3 Ricorrente: Revocarsi la misura dell'inabilitazione relativa a disposta con Parte_2
sentenza del Tribunale di Verona n. 960/1990 e disporsi l'apertura dell'amministrazione di sostegno,
con la nomina quale amministratore provvisorio e urgente della SI.ra ; Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.08.2024 la SI.ra , in qualità di curatrice del fratello Parte_1
chiedeva che il Tribunale di Verona dichiarasse la revoca dell'inabilitazione pronunciata con Pt_2
sentenza n. 960/1990 nei confronti di quest'ultimo.
Evidenziava che l'inabilitato, di cui era stata accertata (con CTU) l'incapacità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione del suo patrimonio, a tutt'oggi conservava ancora una discreta autonomia
: egli vive, infatti, da solo in un appartamento, possiede un'automobile, ha piena libertà di movimento e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, provvedendo alla cura dei propri interessi e bisogni quotidiani.
Sottolineava inoltre, come, disponendo di un patrimonio di € 300.000,00 investiti in BPT, l'attività del curatore in questi anni era consistita nel richiedere periodicamente il disinvestimento parziale del patrimonio del beneficiario e/o l'autorizzazione a investire diversamente il patrimonio e come l'istituto dell'amministrazione di sostegno fosse, rispetto all'inabilitazione, una misura di protezione sicuramente prioritaria per la tutela di soggetti, come il fratello, non pienamente autonomi.
Il ricorso veniva ritualmente notificato all'inabilitato, ai parenti e al PM per l'udienza del 27 Gennaio
2025.
All'esame il SI. appare tranquillo;
ha 61 anni, riferisce di essere di ex volontario Parte_2
della Protezione civile;
vive con la mamma e una badante 24 h su 24 h.
Soffre di un ritardo mentale e di altre patologie.
Dal punto di vista economico dispone della quota di 1/3 di un appartamento e di un garage a Verona, di un'automobile, di un prodotto assicurativo “CA Vita Gestione 2 Plus” del valore di € 1.027.000,00 e di
€ 300,000,00 investiti in BPT.
pagina 2 di 3 Orbene, ritiene il Collegio, valutate le particolarità delle fattispecie, che la migliore tutela per il convenuto sia costituita dall'amministrazione di sostegno proprio per la sua duttilità e capacità di adeguarsi alle eSIenze del soggetto ed all'evolversi delle situazioni.
Tale istituto, inoltre risulta maggiormente idoneo nella fattispecie per le sue caratteristiche di flessibilità e più facile applicazione;
il disposto dell'art 405 cc consente al GT di modellare l'area dell'incapacità in ragione degli specifici bisogni di protezione e delle eventuali eSIenze di cura,
nonchè di modificare e integrare agevolmente, attraverso le procedure previste dall'art. 407, comma 4,
il decreto inziale secondo l'evoluzione della situazione personale e patrimoniale del beneficiario.
La domanda, pertanto, deve esser accolta, con conseguente perfezionamento ex art. 405 comma 3 c.c.,
della procedura per la nomina di amministrazione di sostegno.
Nulla si dispone in punto spese.
P.Q.M
- revoca l'inabilitazione disposta dal Tribunale di Verona con sentenza n. 960/1990 nei confronti di
Parte_2
visto l'art. 418 c.c. dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- visti gli artt. 418 e 405 c.c. nomina amministratore di sostegno provvisorio di Parte_2
nato a [...] il [...], la SI.ra , nata a [...] il [...] la quale Parte_1
presterà giuramento quanto prima avanti al Giudice Tutelare;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 423 c.c.
Cosi deciso nella camera di ConSIlio della prima Sezione Civile in data 06.02.2025
II GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Got. Dott.ssa Federica Ballarin Dott.ssa Antonella Guerra
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