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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Presidente est.
2) Dott. Simone Iannone - Giudice
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n.435 anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis. 49 -
51 c.p.c.
PROMOSSO DA
nata il [...] a [...] (C.F ) e Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] (C.F.: ) rapp.ti e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Giuseppe Tortora, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 05.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.03.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia (NA) il 04.06.2010.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 13.03.2023 quando il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale;
2. che dalla loro unione non sono nati figli;
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza del 05.11.2024 i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio riportandosi alle condizioni stabilite nel ricorso e poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 [...]
in data 25.03.2024 così provvede: Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto daParte_1 nata il [...] a [...] (C.F ) e C.F._1 [...]
nato il [...] a [...] (C.F.: ) - (Atto Parte_2 C.F._2 n.97 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno
2010);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 05.11.2024
IL PRESIDENTE EST
Dott.ssa Aurelia Cuomo